TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 383/2019 trattenuta in decisione all'udienza del
10/12/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VALENTE ARTURO
Attore opponente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta opposta
CONCLUSIONI; come da verbale di udienza del 10.12.2024 qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 23/2019 emesso in data 15.1.2019 su ricorso della dal Tribunale di Paola, con il quale gli veniva ingiunto a mezzo del quale Controparte_1 veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 5.492,66, oltre interessi come richiesti, nonché le spese del procedimento monitorio e compensi professionali.
A fondamento dell'opposizione deduceva;
la carenza di legittimazione attiva della CP_1
l'inidoneità della documentazione ex adverso prodotta a dimostrare l'esistenza del credito;
[...]
Tanto premesso instava per l'accoglimento dell'opposizione e al conseguente revoca del Decreto opposto, il tutto con vittori adi spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio che instava per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto conseguente conferma del Decreto opposto e vittoria di spese e competenze del giudizio. Quindi la causa espletata la trattazione ed acquisita documentazioni sulle conclusioni precisate all'udienza del 10.12.2024 era riservata pe r al decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Ciò posto, sempre in via preliminare sulla eccepita carenza di legittimazione attiva della
[...]
giova rilevare che sulla società odierna convenuta incombeva l'onere, dunque, di provare CP_1
l'esistenza del credito, e quindi di produrre, nello specifico, i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, dovendo fornire prova documentale della propria legittimazione (cfr. Cass. Civ., n. 5857/2022).
Ebbene, la prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione ad agire della cui prova è onorato il cessionario, anche nel caso di cartolarizzazioni del settore bancario, le cui dimensioni fenomeniche non consentono comunque di derogare ai principi generali prescritti per le “semplici” cessioni del credito, di cui agli artt. 1260 ss.
c.c.
Orbene l'opposta ha depositato l'estratto del portafoglio allegato al contratto di cessione dei crediti dalla società alla con specifica evidenza della posizione oggetto di domanda CP_2 CP_1
(cfr. doc. n. 5) mentre gli obblighi di pubblicità relativi a tale cessione sono stati assolti mediante pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 52 del 30 aprile
2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio)
Ciò posto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista dall'art. 58 del Testo Unico in materia
Bancaria, il cui avviso costituisce adempimento meramente pubblicitario, non è elemento dal quale si possa evincere con assoluta certezza la conclusione ed il contenuto della convenzione tra le parti.
Invero, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la valenza probatoria dell'avviso in Gazzetta Ufficiale dipenda dal tipo di contestazione mossa dal debitore, che potrebbe negare in radice l'esistenza del contratto di cessione ovvero limitarsi a negare che il proprio debito fosse ricompreso tra quelli ceduti (sul punto anche Corte di Cassazione, ordinanza n.13289 del 14.05.2024). Nel caso che occupa questo giudicante, parte opponente non ha, invero, negato in radice l'esistenza del contratto di cessione, di talchè ne discende l'idoneità della pubblicazione e l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In ogni caso, come dedotto dall'opposta, la cessione del credito veniva comunicata all'opponente con lettera di messa in mora così da doversi ritenere che lo stesso conoscesse, appunto, l'avvenuta cessione.
Per quanto concerne, poi, la mancanza della prova di esistenza del credito deve rilevarsi che in atti
(doc. 5 fascicolo monitorio) risulta versato il contratto sottoscritto dall'odierno opponente unitamente all'estratto conto certificato ex art. 50 Testo Unico Bancario;
al riguardo l'opponente nel primo atto difensivo utile non ha provveduto al disconoscimento della firma di talchè il contratto sottoscritto deve ritenersi prova sufficiente dell'esistenza del credito (Cass. n. 17982/2023).
Del resto in merito è sufficiente richiamare il principio enunciato dalla S.C. con la nota sentenza n.13533 del 2001 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte l'opposizione non è fondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 23/2019, proposta da nei riguardi di con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Controparte_1
uditi i procuratori delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto Ingiuntivo n. 23/19 emesso dal
Tribunale di Paola il 15.1.2019 dichiarandone l'esecutorietà;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del giudizio che si liquidano in € 3.387,00 per compenso, oltre spese generai iva e cpa come legge.
Paola, 27 Marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 383/2019 trattenuta in decisione all'udienza del
10/12/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VALENTE ARTURO
Attore opponente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta opposta
CONCLUSIONI; come da verbale di udienza del 10.12.2024 qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 23/2019 emesso in data 15.1.2019 su ricorso della dal Tribunale di Paola, con il quale gli veniva ingiunto a mezzo del quale Controparte_1 veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 5.492,66, oltre interessi come richiesti, nonché le spese del procedimento monitorio e compensi professionali.
A fondamento dell'opposizione deduceva;
la carenza di legittimazione attiva della CP_1
l'inidoneità della documentazione ex adverso prodotta a dimostrare l'esistenza del credito;
[...]
Tanto premesso instava per l'accoglimento dell'opposizione e al conseguente revoca del Decreto opposto, il tutto con vittori adi spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio che instava per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto conseguente conferma del Decreto opposto e vittoria di spese e competenze del giudizio. Quindi la causa espletata la trattazione ed acquisita documentazioni sulle conclusioni precisate all'udienza del 10.12.2024 era riservata pe r al decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Ciò posto, sempre in via preliminare sulla eccepita carenza di legittimazione attiva della
[...]
giova rilevare che sulla società odierna convenuta incombeva l'onere, dunque, di provare CP_1
l'esistenza del credito, e quindi di produrre, nello specifico, i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, dovendo fornire prova documentale della propria legittimazione (cfr. Cass. Civ., n. 5857/2022).
Ebbene, la prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione ad agire della cui prova è onorato il cessionario, anche nel caso di cartolarizzazioni del settore bancario, le cui dimensioni fenomeniche non consentono comunque di derogare ai principi generali prescritti per le “semplici” cessioni del credito, di cui agli artt. 1260 ss.
c.c.
Orbene l'opposta ha depositato l'estratto del portafoglio allegato al contratto di cessione dei crediti dalla società alla con specifica evidenza della posizione oggetto di domanda CP_2 CP_1
(cfr. doc. n. 5) mentre gli obblighi di pubblicità relativi a tale cessione sono stati assolti mediante pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 52 del 30 aprile
2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio)
Ciò posto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista dall'art. 58 del Testo Unico in materia
Bancaria, il cui avviso costituisce adempimento meramente pubblicitario, non è elemento dal quale si possa evincere con assoluta certezza la conclusione ed il contenuto della convenzione tra le parti.
Invero, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la valenza probatoria dell'avviso in Gazzetta Ufficiale dipenda dal tipo di contestazione mossa dal debitore, che potrebbe negare in radice l'esistenza del contratto di cessione ovvero limitarsi a negare che il proprio debito fosse ricompreso tra quelli ceduti (sul punto anche Corte di Cassazione, ordinanza n.13289 del 14.05.2024). Nel caso che occupa questo giudicante, parte opponente non ha, invero, negato in radice l'esistenza del contratto di cessione, di talchè ne discende l'idoneità della pubblicazione e l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In ogni caso, come dedotto dall'opposta, la cessione del credito veniva comunicata all'opponente con lettera di messa in mora così da doversi ritenere che lo stesso conoscesse, appunto, l'avvenuta cessione.
Per quanto concerne, poi, la mancanza della prova di esistenza del credito deve rilevarsi che in atti
(doc. 5 fascicolo monitorio) risulta versato il contratto sottoscritto dall'odierno opponente unitamente all'estratto conto certificato ex art. 50 Testo Unico Bancario;
al riguardo l'opponente nel primo atto difensivo utile non ha provveduto al disconoscimento della firma di talchè il contratto sottoscritto deve ritenersi prova sufficiente dell'esistenza del credito (Cass. n. 17982/2023).
Del resto in merito è sufficiente richiamare il principio enunciato dalla S.C. con la nota sentenza n.13533 del 2001 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte l'opposizione non è fondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 23/2019, proposta da nei riguardi di con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Controparte_1
uditi i procuratori delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto Ingiuntivo n. 23/19 emesso dal
Tribunale di Paola il 15.1.2019 dichiarandone l'esecutorietà;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del giudizio che si liquidano in € 3.387,00 per compenso, oltre spese generai iva e cpa come legge.
Paola, 27 Marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli