Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2015, n. 50012
CASS
Sentenza 12 novembre 2015

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In tema di esercizio abusivo della professione medica, non integra il reato di cui all'art.348 cod.pen. la condotta del medico che esegua interventi di mastoplastica additiva pur non avendo conseguito la specializzazione in chirurgia plastica o generale, in quanto l'iscrizione all'albo dei medici abilita di per sé allo svolgimento dell'attività chirurgica, non essendo richiesto anche il possesso del diploma di specializzazione nei diversi settori della chirurgia, requisito necessario per il solo svolgimento dell'attività chirurgica nell'ambito del servizio sanitario nazionale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la previsione contenuta all'art.2 del D.M. 3 settembre 1993, in base alla quale l'utilizzo di protesi al silicone era consentita esclusivamente agli specialisti in chirurgia plastica, aveva la funzione di limitare l'utilizzo di tali protesi e non di circoscrivere l'ambito di esercizio della professione medica).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2015, n. 50012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50012
Data del deposito : 12 novembre 2015

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