Sentenza 29 ottobre 2007
Massime • 1
Integra il reato di esercizio abusivo della professione di cui all'art. 348 cod. pen. lo svolgimento delle attività di psicologo e di psicoterapeuta in assenza del riconoscimento dei titoli conseguiti in altri Paesi membri dell'Unione europea e della conseguente iscrizione nei relativi albi professionali. (Fattispecie in cui non era stata ancora completata la necessaria procedura di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in un altro Paese membro dell'Unione europea).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 23843 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23843 Anno 2013 Presidente: MILO NICOLA Relatore: LANZA LUIGI SENTENZA decidendo sul ricorso proposto da Mappa Francesco, nato il 21 settembre 1972, avverso la sentenza 6 dicembre 2011 della Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Mappa Francesco ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 6 dicembre 2011 della Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2007, n. 46067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46067 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 29/10/2007
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1280
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 019047/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT HE N. IL 07/09/1950;
avverso SENTENZA del 20/02/2007 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il P.G. in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza in data 16-12-2005 il Tribunale di Perugia dichiarava IT MA colpevole del reato di esercizio abusivo della professione di psicologa e psicoterapeuta analitica (fatto commesso in Perugia nell'anno 2000), e la condannava alla pena di Euro 450,00 di multa.
A seguito del gravame proposto dall'imputata, con sentenza del 20-2- 2007, depositata il 22-3-2007, la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della decisione di primo grado, previa concessione delle attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta alla IT ad Euro 300,00 di multa, confermando per il resto l'impugnata sentenza.
2) Ricorre per cassazione la IT, a mezzo del difensore, deducendo:
1) Violazione dell'art. 348 c.p. in relazione alle Direttive 22/3/1977 n. 77/49, 21-12-88 n. 89/48, 16/2/98 n. 98/5. Ai sensi dell'art. 348 c.p., commette il reato di esercizio abusivo della professione colui che la esercita in difetto dei titoli professionali. Nella specie, difetta l'elemento materiale richiesto per la configurabilità di tale reato, in quanto la IT è una psicologa-psicoterapeuta che ha conseguito il titolo professionale in Germania. L'imputata, infatti, ha conseguito la laurea in psicologia presso l'Università di Lubiana (Slo) e completato la propria formazione in psicoterapia analitica presso la Westdeutscbe Akademie, dove, dopo un praticantato di 806 ore ed una supervisione di 200 ore, ha conseguito l'attestato di diploma, che l'abilita all'esercizio della professione di psicoterapeuta in tutto il territorio della Germania.
2) Violazione di legge in relazione alle Direttive 22/3/1977 n. 77/49, 21-12-88 n. 89/48, 16/2/98 n. 98/5, quali norme che completano la norma in bianco ex art. 348 c.p.. Gli elementi materiali del reato ascritto all'imputata difettano anche in applicazione della normativa comunitaria che va a completare l'art. 348 c.p., tipico esempio di norma in bianco. Il reato contestato, infatti, non può ravvisarsi, come vorrebbe la Corte di Appello, nel fatto che la IT, all'epoca dei fatti, non era iscritta in un albo professionale italiano;
e ciò in quanto, alla luce della normativa comunitaria relativa alla circolazione delle merci, delle persone e dei servizi (anche professionali), un professionista può esercitare in qualsiasi Stato dell'Unione senza essere iscritto negli professionali di quest'ultimo, purché possieda i titoli professionali nello Stato di provenienza.
3) Violazione e/o erronea interpretazione della normativa comunitaria in materia di prestazione di servizi professionali e libertà di stabilimento (Direttive 22/3/19 77 n. 77/49, 21-12-88 n. 89/48, 16/2/98 n. 98/ 5). La contestazione mossa all'imputata si pone in contrasto con le menzionate Direttive Comunitarie. In base alla Direttiva 22/3/1977 n. 77/49, infatti, ogni professionista deve essere ammesso a prestare liberamente i propri servizi professionali in ogni altro Stato Europeo con il titolo del proprio paese di origine e senza preclusioni dipendenti dalla cittadinanza o dalla residenza. La Direttiva 21-12-88 n. 89/48, prevede l'obbligo per il paese ospitante di riconoscere come abilitato alla professione colui che ha portato a termine il complesso iter formativo che consente nel paese di origine l'esercizio della professione. La Direttiva 16/2/98 n. 98/5, infine, stabilisce che ogni professionista può esercitare stabilmente la propria attività professionale, utilizzando il proprio titolo di origine. Nella specie, pertanto, non può parlarsi di esercizio abusivo della professione, poiché la IT esercitava l'attività di psicologa nello Stato Italiano essendo in possesso dei titoli accademici e di abilitazione rilasciati in altro Stato Europeo e, quindi, nel pieno rispetto delle Direttive sulla libertà di stabilimento.
4) Estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Trattandosi di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione inferiore ai 5 anni o la pena della multa, il termine di prescrizione si è compiuto, muovendo dai due eventi internativi del decreto di citazione a giudizio e della sentenza di condanna, il termine di prescrizione di cui all'art. 160 c.p., u.c.. 5) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 133 c.p.. La falsa applicazione dell'art. 133 c.p. ha comportato una falsa applicazione delle attenuanti e, di conseguenza, l'applicazione di una pena eccessiva in capo all'imputata.
3) I primi tre motivi del ricorso, attinenti alla configurabilità, nel caso di specie, del contestato reato di esercizio abusivo della professione, appaiono infondati.
Sulla base delle deposizioni testimoniali rese da TO AT, presidente dell'Ordine professionale degli psicologi della Regione Umbria, e da TO NU, funzionaria responsabile delle "Libere professioni" del Ministero della Giustizia, i giudici di merito hanno ritenuto certo, in punto di fatto, che l'imputata, benché munita della laurea in psicologia rilasciatale dall'Università di Lubiana e del titolo di specializzazione conseguito presso l'istituto tedesco "West Deutsche Akademie", all'epoca dei fatti per cui è causa non era iscritta ne' nel competente albo professionale della Regione Umbria ne' in qualsiasi albo nazionale;
e ciò per la ragione ostativa che il Ministero della Giustizia non aveva ancora completato la necessaria procedura per il riconoscimento dei due predetti titoli, dei quali, peraltro, come precisato dalla teste TO, solo il primo - la laurea - è considerato valido ed idoneo ad essere riconosciuto. Sulla base di tali emergenze, la Corte di Appello, condividendo il giudizio espresso dal giudice di primo grado circa la penale responsabilità dell'imputata, ha ritenuto che quest'ultima ha esercitato abusivamente la professione di psicologa e psicoterapeuta, rilevando, in particolare, che in tanto i cittadini dell'Unione Europea possono esercitare liberamente le loro rispettive professioni negli Stati membri, in quanto siano muniti dei relativi titoli e questi siano sottoposti al necessario vaglio preventivo dei rispettivi ordini professionali, tuttora previsti e disciplinati dalla normativa di settore dettata dai singoli ordinamenti giuridici, quale quello vigente nel nostro paese.
4) La pronuncia impugnata resiste alle censure mosse dalla ricorrente.
Come è noto, la condotta esecutiva del delitto di cui all'art. 348 c.p. consiste nel compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, senza aver conseguito tale abilitazione.
La norma è volta a tutelare l'interesse generale, riferito in via diretta e immediata alla P.A., che determinate professioni, richiedenti, tra l'altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa (Cass. Sez. 2, 21-11-2006 n. 3627; Cass. Sez. 6, 18-4-2007 n. 17203). Al riguardo, va evidenziato che l'art. 348 c.p. ha natura di norma penale in bianco, che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongano l'iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette professioni protette (Cass. 3-4-1995 n. 9089). Trattasi, propriamente, di altre disposizioni che, essendo sottintese nell'art.348 c.p., sono integrative della norma penale ed entrano a far parte del suo contenuto, cosicché la violazione di esse si risolve in violazione della norma incriminatrice (Cass. 15-11-1966 n. 2546;
Cass. Sez. 6, 1-6-1989 n, 59; Cass. Sez. 6, 6-12-1996 n. 1632). In particolare, per l'esercizio della professione di psicologo, ai sensi della L. 18 febbraio 1989, n. 56, art. 2, n. 1, è necessario aver conseguito l'esame di Stato (riservato ai laureati in psicologia in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione) ed essere iscritti nell'apposito albo professionale.
Per quanto riguarda l'attività di psicoterapeuta, il relativo esercizio, a norma dell'art. 3, stessa legge, è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati, ai sensi del D.P.R. n. 162 del 1982, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti. Nel caso di specie, avendo il giudice di merito accertato, con apprezzamento non censurabile in questa sede, che la IT ha esercitato atti riservati alla professione di psicologa e di psicoterapeuta, ed essendo del pari incontroverso che la ricorrente, all'epoca dei fatti, non aveva ottenuto il riconoscimento dei titoli conseguiti in paesi membri dell'Unione Europea e non era iscritta in nell'albo degli psicologi, non può dubitarsi della riconducibilità della condotta dell'imputata nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 348 c.p.. 5) Non vale, ad escludere la responsabilità penale della prevenuta, il richiamo alle direttive comunitarie che prevedono il cd. diritto di "stabilimento".
Premesso che risulta inconferente il riferimento alla direttiva n. 98/5 del 16-2-98 (che riguarda specificamente la professione di avvocato), si osserva che le direttive dettate in materia di stabilimento comportano, in particolare, per i cittadini di uno Stato membro, la facoltà di stabilirsi ed esercitare la loro professione in uno Stato dell'Unione diverso da quello in cui essi hanno acquisito la loro qualifica professionale, alle stesse condizioni previste per cittadini dello Stato "di stabilimento". Tali direttive, tuttavia, in armonia con le loro finalità, si astengono dal disciplinare situazioni giuridiche meramente interne. Esse, pertanto, lasciano impregiudicata la disciplina nazionale relativa all'accesso alle singole professioni e al loro esercizio con il titolo professionale dello Stato ospitante;
e non incidono, in particolare, sulle norme interne che sanciscono, per determinate professioni, l'obbligo di iscrizione nell'apposito Albo professionale.
Orbene, poiché ai fini del legittimo esercizio dell'attività di psicologo e di psicoterapeuta nel nostro Stato è necessario trovarsi in possesso dei requisiti richiesti dalla citata L. n. 56 del 1989, non può non valere, anche per i cittadini degli Stati membri, l'obbligo di iscrizione nell'albo professionale degli psicologi (ovvero, per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, anche nell'albo dei medici-chirurghi), previo riconoscimento, da parte delle autorità interne competenti, della validità ed idoneità dei titoli conseguiti nel Paese di origine;
iscrizione e riconoscimento che, come si è detto, all'epoca dei fatti l'imputata non aveva conseguito.
6) Il quarto motivo è infondato. Poiché, infatti, secondo il capo d'imputazione, il reato contestato all'imputata è stato commesso nell'anno 2000, il termine massimo di prescrizione, pari ad anni 7 e mesi sei, verrà a scadere solo nel giugno 2008, come correttamente rilevato nell'impugnata sentenza.
7) Il quinto motivo di ricorso è inammissibile, non contenendo, per la sua genericità, di cogliere le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda il denunziato vizio.
8) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2007