Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
Non integra il delitto di esercizio abusivo di una professione di cui all'art. 348 cod. pen. la condotta del medico che, senza essere in possesso del requisito della specializzazione in anestesia e rianimazione, effettui nel proprio ambulatorio interventi di chirurgia plastica in anestesia locale, dovendosi distinguere al riguardo gli interventi chirurgici in anestesia generale, che per la loro natura e complessità possono essere effettuati solo in regime ospedaliero, da quelli a ridotta o a bassa invasività, praticabili senza ricovero in anestesia locale o in sedo-analgesia, presso studi medici o ambulatori privati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2009, n. 11004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11004 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/02/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 491
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 043614/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ASTI;
nei confronti di:
1) ST UD N. IL 18/04/1953;
avverso ORDINANZA del 21/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di ASTI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore del ricorrente che ha concluso per il rigetto del ricorso e lette le note di udienza all'uopo depositate. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Asti, adito dall'indagato TI LA in sede di riesame del decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. in sede di uno studio medico- ambulatoriale di anestesia locale per interventi di chirurgia plastica, annullava il provvedimento impugnato, ritenendo che non ricorresse il "fumus" del reato di cui all'art. 348 c.p., giacché nell'attuale ordinamento non si individuava alcuna riserva legale circa l'attività di anestesista, se non a favore dei medici in genere, ed inoltre la disciplina contenuta nella L. 9 agosto 1954, n.653 si riferiva esclusivamente alle esigenze di organizzazione delle strutture ospedaliere e non incideva sulla regolarizzazione dei presupposti soggettivi per l'accesso allo svolgimento dell'attività di anestesista, che quindi non era preclusa al medico. Contro tale decisione ricorre il Procuratore della Repubblica di Asti, che nel chiederne l'annullamento denuncia l'erronea applicazione e interpretazione della L. n. 653 del 1954, che oltre a definire le competenze del medico anestesista e a prevedere la quota di anestesisti nell'organico delle strutture ospedaliere, disciplinava le modalità di svolgimento del concorso per la nomina in ambito ospedaliero degli anestesisti, prevedendo che potessero in via di eccezione partecipare al concorso anche soggetti sprovvisti del titolo di specializzazione in anestesia, che dimostrassero di avere praticato tale servizio per almeno quattro anni, di guisa che non appariva condivisibile l'interpretazione restrittiva, offerta dal tribunale, comportando la definizione del profilo professionale del medico anestesista, così come delineata dalla legge un'attribuzione di competenze, attinenti all'essenza stessa dell'attività, che non poteva ritenersi vincolata al solo ambito ospedaliero. Peraltro, a dire del P.M., il mancato riconoscimento della rilevanza dell'attività in parola si riverberava sull'applicazione della norma incriminatrice, nel cui novero, per giurisprudenza costante rientrava oltre all'anestesista, il radiologo e l'odontoiatra, la cui attività presupponeva uno specifico diploma di specializzazione. Osserva il collegio che il ricorso non ha fondamento e va pertanto rigettato con la conferma dell'ordinanza impugnata sia pure per motivi diversi da quelli prospettati dal giudice del riesame. Ed invero, fermo restante il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale in tema di reato di esercizio abusivo di una professione ex art. 348 c.p., l'iscrizione all'albo dei medici abilita il medico chirurgo allo svolgimento non solo delle attività professionali sanitarie principali, ma anche a quelle ausiliarie, per le quali non è richiesto dalla legge il possesso di un apposito diploma o specializzazione, occorre nel caso in esame fare riferimento alla concreta attività posta in essere dall'indagato.
L'indagine istruttoria compiuta a seguito di un esposto della ex dipendente dello studio medico gestito dal dott. TI ha consentito di accertare l'esistenza di una attività di somministrazione in tale studio di anestesia locale per la realizzazione di interventi di chirurgia plastica a livello ambulatoriale in assenza in capo all'indagato del requisito della specializzazione in anestesia. Orbene la rapida evoluzione delle tecniche chirurgiche e anestesiologiche registrati negli ultimi decenni ha comportato lo spostamento di alcuni settori dell'operatività chirurgica al di fuori degli ospedali pubblici e consentito la distinzione tra quegli interventi, che per la loro natura e complessità - interventi di anestesia generale (narcosi) - non possono non essere effettuati se non in regime ospedaliere e interventi chirurgici o procedure diagnostiche a bassa complessità o invasività o seminvasive, praticabili, senza ricovero, in studi medici, ambulatori privati in anestesia locale o in sedo-analgesia. Per i primi provvede la L. 9 agosto 1954, n. 653 citata nel provvedimento impugnato, che non può non riferirsi ai medici chirurghi in ambito ospedaliero, unica sede in cui gli interventi in anestesia generale, possono praticarsi, onde, al di fuori di tale ambito, incorre nel reato il professionista che eserciti tale tipo di anestesia.
Per i secondi in assenza di una disciplina legale regolatrice, soccorrono i provvedimenti amministrativi che disciplinano i livelli di sicurezza per l'esercizio delle attività di chirurgia ambulatoriale, le autorizzazioni dell'ASL competente e gli accordi collettivi di categoria, acquisiti agli atti di causa, dai quali si evince che l'uso di sostanze anestetiche per infiltrazioni locali e loco-regionali è tecnica consolidata e consentita a tutti i laureati in medicina e chirurgia, pur se non specialista in anestesia e rianimazione, e a maggior ragione quindi a tutti gli specialisti in area chirurgica.
Nel caso in esame la documentazione prodotta dall'indagato e allegata agli atti ed in particolare il titolo abilitativo di chirurgo plastico, posseduto dal TI e l'autorizzazione sanitaria escludono l'ipotesi criminosa contestata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2009