Sentenza 10 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10049 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SÍ AR049% IN NOME DEL POPOLO ITALIANO AZIONE Oggetto ZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 23082/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron.27318 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 26/03/02 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: GU MA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL IV SCALA B, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato NADIA STANZIOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2002 1340 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 650/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 02/12/98 - R.G.N. 356/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2 dicembre 1998 il Tribunale di la Spezia confermava la sentenza n. 1020/96 emessa dal locale Pretore del lavoro che aveva dichiarato la prescrizione del diritto azionato da AT UL per ottenere dall'Inail la rendita unificata per ipoacusia. Affermava il Tribunale che il termine di prescrizione triennale, previsto dall'art. 112 del TU 1124 del 1965, si applica anche nel caso di richiesta diretta ad ottenere la rendita unificata ex art. 80 del TU, termine che decorre dal momento in cui il diritto a rendita unificata può essere fatto valere. Nella specie risultava accertato che il UL era affetto da sordità da rumore nella misura dell'8% fin dall'epoca della domanda amministrativa del 23 settembre 1990, per cui alla predetta data avrebbe potuto far valere il diritto alla rendita unificata, essendo titolare dal 1979 di rendita per infortunio sul lavoro, mentre il ricorso giudiziario era stato proposto solo il 23 ottobre 1995, e quindi ben oltre il termine di legge. Avverso detta sentenza il UL propone ricorso affidato a due motivi. Resiste l'Inail con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt 416 e 437 cod. proc. civ. ed omessa motivazione sulla tardività della riproposizione da parte dell'Inail in appello dell'eccezione di prescrizione. Si lamenta che l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata in primo grado, sia stata tardivamente riproposta in appello, con conseguente decadenza da parte dell'Inail e necessità da parte del Tribunale di esaminare il merito della pretesa. Il motivo non merita accoglimento. Invero, poiché l'eccezione di prescrizione era stata accolta dalla sentenza di primo grado, l'Inail non aveva alcun onere di riproporla tempestivamente in 1 appello, giacché l'art. 346 cod. proc. civ. impone la riproposizione in appello solo delle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 112 e 80 del TU 1124 del 1965 ed omessa motivazione sul termine prescrizionale, perché questo non dovrebbe essere triennale come statuito dal Tribunale, giacché l'art. 112 citato non fa alcun riferimento alla unificazione ed all'ipotesi di rendita già costituita e con prestazione già in atto, per cui dovrebbe valere l'ordinario termine decennale. Neppure questo motivo è fondato. L'art. 112 del TU n. 1124 del 1965 prevede < L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale >>. Vige pertanto il termine triennale di prescrizione anche per l'azione diretta ad ottenere la costituzione di rendita unica, giacché anche questa è inclusa nel titolo primo del TU citato, relativo all'assicurazione infortuni e malattie professionali dell'industria. D'altra parte non avrebbe alcun senso operare distinzioni tra l'uno e l'altro tipo di azioni in relazione al regime prescrizionale. Ed infatti il TU del 1965 commina una serie di speciali prescrizioni e di decadenze che trovano giustificazione nella necessità di operare l'accertamento medico nel più breve tempo possibile per ovvie ragioni obiettive concernenti la raccolta delle prove, che potrebbero essere pregiudicate in mancanza assoluta di termine (ovvero con l'adozione di termini più lungo). Questa esigenza, anche al fine della verifica del nesso tra attività lavorativa svolta e riduzione dell'attitudine al lavoro, è stata più volte ravvisata dalla Corte Costituzionale, laddove, proprio in forza di essa ha escluso il carattere eccessivamente penalizzante del termine di prescrizione triennale a carico dell'assicurato, cfr. sentenza n. 31 del 1977 e n. 297 del 1999, consentendone in superamento solo a fronte di particolari necessità di tutela (cfr. Corte Cost. n. 116 del 1969, n. 544 2 del 1990 e n. 31 del 1991, sulla necessità di spostamento del dies a quo ad un tempo successivo rispetto a quello del giorno dell'infortunio, ovvero dalla manifestazione della malattia professionale, solo quando non vi sia coincidenza tra dette date e il raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità). Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 26 marzo 2002. MauseМама во изм IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE celleris 19LUB 2002 ADI BOLLO, DI CELLIERS A LL'ART. 1055A, TASSA 3