Sentenza 23 novembre 2000
Massime • 2
La contestazione, da parte dell'Autorità giudiziaria, alla persona sottoposta alle indagini, del fatto attribuito non deve avvenire necessariamente all'inizio dell'interrogatorio, ma può avvenire anche nel corso dell'atto medesimo. (Nella fattispecie, relativa ad eccezione di nullità dell'atto per violazione dell'art. 65 cod. proc. pen., la Corte, affermando il principio, ha rigettato il ricorso sul rilievo che la mancata contestazione era stata dovuta al rifiuto di rispondere da parte dell'indagato).
Risponde del reato di cui all'art. 348 cod. pen. il praticante procuratore che compia atti tipici della professione legale ordinaria (nella specie: sottoscrizione della procura a margine della comparsa di costituzione per una citazione in Tribunale), atteso che egli è agente è facultato solo in ambito ristretto e temporaneo all'esercizio della professione forense, laddove per contro lo svolgimento pieno dell'attività di patrocinio legale presuppone un'abilitazione che non è mera estensione operativa della facoltà in parola.
Commentario • 1
- 1. Esercizio abusivo della professione forenseAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2000, n. 13273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13273 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI CASO Presidente del 23/11/2000
1. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BRUNO OLIVA Consigliere N. 1849
3. Dott. FRANCESCO SERPICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE Consigliere N. 29680/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IN IC, n. 15.12.1958
avverso la sentenza emessa il giorno 17.05.2000 dalla Corte d'appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 17.05.2000 la Corte d'appello di Palermo confermava la penale responsabilità di IN IC per il delitto ex art. 348 c.p., per avere abusivamente esercitato la professione di avvocato, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, esercitando il mandato senza averne titolo quale legale di Di BE IA nella causa civile per rilascio immobile iscritta al n. 2347/93 Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Trapani.
Rilevava in particolare la Corte di merito che il prevenuto, abilitato quale praticante procuratore legale al solo patrocinio dinanzi alle Preture del Distretto di Palermo fino al giorno 01.03.1994 (data in cui detta facoltà gli venne revocata):
- aveva sottoscritto per autentica, unitamente, ma anteriormente, al Dott. Proc. Antonio Greco, la procura "ad litem" apposta a margine della comparsa di costituzione, conferita congiuntamente a lui (indicato come "Dott. IC IN") e al Greco da Di BE IA per un giudizio in cui era stata convenuta dinanzi al Tribunale di Trapani;
- aveva sottoscritto insieme, ma anteriormente, al Greco anche la comparsa di risposta in questione;
- aveva partecipato in data 30.11.1994 a un sopralluogo, qualificandosi come difensore della Di BE e sottoscrivendo il relativo verbale nel quale veniva designato come "Avv. IC IN rappresentante la signora Di BE IA". Propone ricorso il prevenuto, deducendo:
I) - che si è determinata nel giudizio una nullità generale assoluta in conseguenza sia della mancata sommaria enunciazione del fatto nell'invito a comparire rivoltogli ex art. 375 c.p.p., per rendere l'interrogatorio ex art. 364 c.p.p., sia, e soprattutto, della mancata indicazione, nella fase iniziale e prodromica dello stesso interrogatorio (che il ricorrente non intese rendere), degli elementi e delle fonti di prova raccolti a suo carico, giusta quanto prescritto dal comma 3 del cit. art. 375 c.p.p.;
II) - che l'originario decreto di citazione a giudizio era nullo in quanto indicava due imputati (esso IN e la Di BE) e due diversi capi di imputazione (ex artt. 348 e 378 c.p.), senza precisare le relative attribuzioni;
III) - che l'art. 348 c.p. è stato erroneamente applicato, in relazione all'episodio del sopralluogo del 30.11.1994, posto che in tale circostanza l'imputato non svolse alcuna attività tipica della professione forense, sebbene solo l'attività materiale, espletabile da chiunque, consistita nella consegna delle chiavi dell'immobile;
IV) - che le norme sull'esercizio della professione forense, integrative del precetto di cui all'art. 348 c.p., sono state erroneamente applicate in relazione alle attività di sottoscrizione della procura "ad litem" e della comparsa di risposta, posto che a tali attività il prevenuto era abilitato quale praticante procuratore, e non può rilevare agli effetti penali il mero fatto dell'esercizio delle attività medesime al di là dell'ambito - pretorile - cui l'abilitazione stessa era limitata. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Circa, invero, il primo motivo (dedotta mancanza della sommaria enunciazione del fatto nell'invito a comparire rivoltogli ex art. 375 c.p.p. e della indicazione, nella fase iniziale e prodromica dell'interrogatorio, degli elementi e delle fonti di prova raccolti a suo carico, giusta quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 65 c.p.p.), si osserva che:
- l'enunciazione del fatto nell'invito a comparire risultava dal capo di imputazione ivi riportato;
- dal tenore del comma 1 dell'art. 65 c.p.p. non risulta che la contestazione degli elementi di prova e (ove non controindicato dalle esigenze di indagine) delle relative fonti debba necessariamente avvenire nella fase prodromica dell'interrogatorio, richiedendosi solo che a tanto si provveda, onde la contestazione stessa può compiersi e svilupparsi anche nel corso dell'interrogatorio (cfr. Cass. cc. 22.01.1992, Frati), che nella specie non potè aver luogo per il rifiuto di rispondere dell'indagato;
- in ogni caso i vizi predetti dovevano essere eccepiti a sensi del comma 2 dell'art. 182 c.p.p., nell'immediatezza del fatto. Quanto all'eccepita nullità del decreto di citazione a giudizio, va rilevato che dalla logica e coordinata lettura dei due capi di imputazione (nei quali venivano chiariti i rapporti intercorsi fra i due prevenuti e le attività illecite reciprocamente svolte) risultava evidente che al IN poteva essere riferito solo il delitto ex art. 348 c.p. e alla Di BE solo il delitto ex art. 378 c.p.. Passando all'esame dei motivi di merito, si osserva:
- che l'assunto per cui l'imputato, in relazione all'episodio del sopralluogo del 30.11.1994, successivo alla revoca anche della facoltà di patrocinio innanzi alle Preture, non svolse alcuna attività tipica della professione forense, sebbene solo l'attività materiale, espletabile da chiunque, consistita nella consegna delle chiavi dell'immobile, si risolve in una contestazione di fatto, contrastante con la ricostruzione effettuata, con congrua e logica motivazione, dai giudici di merito;
- che lo svolgimento di attività tipica della professione legale ordinaria, consistita nella sottoscrizione della procura "ad litem" e della comparsa di risposta per un giudizio innanzi al Tribunale, non può ritenersi penalmente irrilevante sotto il profilo della presunta mera eccedenza rispetto alle specifiche limitazioni poste alla facoltà di patrocinio conferita ai praticanti procuratori, posto che qui non si versa in ipotesi di soggetto generalmente abilitato all'esercizio di una professione, che ne abbia svolto funzioni particolari soggette a ulteriori e non posseduti requisiti (come nel caso di cui alla sent. delle SS.UU. cc. 26.04.1990, Soricelli) o abbia violato vincoli di incompatibilità esterni all'ambito operativo proprio dell'abilitazione (come nel caso di cui alla sent. della Cass. sez. 6 u.p. 18.02.1983, Bessi), bensì in ipotesi di soggetto sfornito dell'abilitazione ordinaria all'esercizio della professione (forense) e facultato solo, in via derogatoria e temporanea, a un ambito ristretto di attività (patrocinio innanzi alle Preture): onde lo svolgimento dell'attività professionale al di fuori di tale specifico ambito integra appieno l'esercizio abusivo di cui alla contestata norma incriminatrice.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2000