Sentenza 26 aprile 1990
Massime • 3
I laureati in medicina sono abilitati a svolgere analisi chimico- cliniche e biologiche a fini diagnostici. Pertanto l'esecuzione di queste analisi da parte dei laureati in medicina non può dar luogo al reato di Esercizio abusivo di una professione.*
L'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che vieta alle società di fornire alcune specifiche prestazioni professionali, non può trovare applicazione fuori dei casi tassativamente indicati, tra i quali non rientrano le prestazioni sanitarie. Non può pertanto ritenersi precluso l'Esercizio in Forma societaria di gabinetti di analisi chimico-cliniche e biologiche.*
L'art. 348 cod. pen. concerne i casi di Esercizio della professione senza l'abilitazione dello stato e non anche i casi in cui nello ambito della professione per la quale la persona è abilitata siano richiesti ulteriori requisiti per svolgere particolari funzioni professionali. (nella specie la Corte ha escluso la configurabilità del reato di abusivo Esercizio di una professione nel caso in cui un laboratorio di analisi chimico-cliniche sia diretto da un medico non primario, ne' specializzato, ne' libero docente).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/04/1990, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1990 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza in
Dott. Ecc. RD ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente Camera di
1. Dott. MARCO BOSCHI Consigliere Consiglio
2. " NA IN " in data
3. " DO LO RO " 26.4.90
4. " BR IC " SENTENZA
5. " GI TT " N. 2
6. " LV CI " REG.GENER.
7. " NI LI " N 17547/88
8. " OR AN "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
contro
1) RI FILIPPO, n. S. Leucio del Sannio 26.4.1908;
2) CO RD, n. Afragola il 25.7.34;
3) DE LU SA, n. Napoli il 18.7.50;
4) PU GI, n. Napoli l'11.3.60;
5) AVITABILE MANO, n. Napoli l'11.4.55;
6) SABATO ANTONIA, n. Salerno il 6.6.1917;
7) TRIGGIANI ANNAMA, n. Ischitella il 10.3.1902;
8) DEL PLATO FLORA, n. Napoli il 31.10.1941;
9) DE MAGISTRIS ANTONIO, n. Napoli il 2.11.48;
10) SPEZIA DONATELLA, n. Napoli il 13.12.59;
11) TO MA , n. Napoli il 20.10.36;
12) LL CONSI LL, n. Cosenza il 17.11.31;
13) MANZI MATILDE, n. Gragnano l'11.2.48;
14) IU IA, n. Casoria il 4.1.42;
15) OR NZ, n. Napoli il 1.6.27;
16) IC MA, n. Napoli il 31.10.47;
17) NG IO, n. Napoli il 10.9.31;
18) IC AN, n. Fuscaldo l'8.1.36 (deceduto);
19) AU DO, n. Carinola il 24.1.36;
20) EN AL, n. Avellino il 1.1.30;
21) NC UG, n. Napoli il 18.9.61;
22) EM LL, n. Pisogna il 17.12.39;
23) NA US, n. Napoli il 28.2.28;
24) DI IO PE, n. Napoli il 15.4.53;
25) NI EM ANNUNZIATA, n. Scafati il 31.10.58;
26) OR PE, n. Napoli il 3.10.57;
27) RE NG, n. Napoli il 10.12.51;
28) ON AN, n. Casoria il 3.5.57;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli 10.05.88. Sentita la relazione del Consigliere dott. Moro.
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede c.c.r. sentenza impugnata in ordine ai capi A) e B) rispettivamente agli imputati di cui ai nn. da 1 a 16 e da 16 a 23 nonché il 27. Rigetto del ricorso del P.G. e della P.C. relativamente al capo C) agli imputati nn. 24, 25,26 e 28.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TT MA, NO IO, TT NC, AU DO, TR LE, AN UG, EM MA, TU US e RE GE sono stati imputati, avanti al Pretore di Napoli, del reato di cui all'art. 81, 348 C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusivamente esercitato la professione di chimico e/o biologo, privi della necessaria abilitazione professionale, esercizio consistente nella direzione di laboratori di analisi chimico cliniche e microbiologiche, nella effettuazione delle suddette analisi e nella sottoscrizione dei referti.
Di FI PE, LL MA ZI , SE PE e IN NC erano a loro volta imputati sempre avanti allo stesso Pretore - del reato di cui agli art. 81 e 348 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusivamente esercitato la professione di chimico e/o biologo, privi della necessaria abilitazione professionale, esercizio consistente nell'effettuare analisi chimico-cliniche e microbiologiche e, per la LL e il IN, nella sottoscrizione di referti. EL FI, RO IN, De LU RI, PU GI, VI MAno, AT TO, IA NN MA, DE TO LO, De ST AN, ZI LL, ES MA, TT EN MA, NS IL, GI EL, SE EN, TT MA erano imputati, nello stesso procedimento, del reato di cui agli art. 2 e 7 lett.b) della legge 23.11.1939 n. 1815 per avere costituito e diretto società aventi lo scopo di fornire a terzi prestazioni di assistenza e/o consulenza in materia tecnica e precisamente società svolgenti attività di gabinetti di analisi chimico- cliniche e microbiologiche. Con sentenza del 31.3.1987 il Pretore di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per i reati agli stessi rispettivamente ascritti perchè il fatto non sussiste. Avverso tale sentenza proponevano appello il P.M. e il Procuratore Generale.
La sezione istruttoria della Corte di Napoli - con sentenza in data 10.5.1988 - confermava l'impugnata sentenzs pretorile. Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso - con atto del 28.5.1988 - il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli. Con atto dep in cancelleria il 29 luglio 1988 ha proposto ricorso anche la parte civile costituita, UF Claudio, nella qualità di presidente dell'ordine dei chimici della Campania. Il Procuratore Generale presso questa Corte concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza in ordine al reato di cui agli art. 2 e 7 legge n. 1815/89 e in ordine al reato di cui all'art. 348 C.P. relativo alla direzione di laboratori di analisi;
chiedeva invece il rigetto del ricorso del P.G. e della parte civile in ordine al reato di cui all'art. 348 C.P. relativo alla effetuazione di analisi.
Il procedimento veniva assegnato alla terza sezione di questa Corte che prospettava al Primo Presidente l'opportunità di una trattazione da parte delle Sezioni Unite per la delicatezza e l'importanza delle questioni.
Il Primo Presidente, con atto dell'8.1.1990, assegnava la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi prospettano una pluralità di questioni che è opportuno trattare autonomamente l'una dall'altra.
1. Questioni relative alla ammissibilità della impugnazione del P.G. a) È innanzi tutto da rilevare che il ricorso del P.G. non è stato notificato all'imputato TT NC perché deceduto. La mancata notificazione comporta l'inammissibilità del ricorso. trattandosi di causa di inammissibilità originaria che ha portato al passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del TT deve dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione, e non l'estinzione del reato per morte del reo, essendo oltre tutto la formula assolutoria adottata più conveniente di quella estintiva. b) Il difensore di EL FI sostiene tra l'altro, nella sua memoria, che dovrebbe essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso del P.G. perchè avverso la sentenza del Pretore il P.G. spedì la sua dichiarazione di appello il 18 aprile 1987 mentre i motivi sono stati depositati solo il 9 maggio 1987 e cioè oltre il termine di cui all'art. 201 C.P.P. Da ciò ne deriverebbe la caducazione del ricorso per Cassazione proposto dal P.G. Rileva il collegio che l'assunto del difensore è privo di fondamento giuridico. Anche se l'appello del Procuratore Generale fosse stato inammissibile, l'attuale legittimazione al ricorso per Cassazione del P.G. deriverebbe dalla regolarità dell'appello del P.M. che ha impedito il passaggio in giudicato della sentenza pretorile. c) Il difensore di HI UG chiede anche lui la declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.G. sotto due profili diversi. Innanzi tutto perché non sono stati espressi motivi di ricorso nei suoi confronti - come del resto nei confronti di tutti gli imputati indicati nella sentenza dal n. 17 in poi - ma solo motivi di ricorso nei confronti di quegli imputati a cui è stata contestata la violazione della contravvenzione di cui alla legge n. 1815/1939. Ritiene il collegio che il sopra indicato motivo di inammissibilità non sussista. È da premettere in fatto che il P.G. ha proposto ricorso nei confronti di tutti gli imputati;
ha richiesto nelle conclusioni apposte al documento con cui si illustravano i motivi del ricorso l'annullamento totale della sentenza della sezione istruttoria della Corte d'appello di Napoli;
ha indicato nel corpo del predetto documento sia le ragioni per cui doveva ritenersi inesatta la tesi sostenuta dai giudici di merito in ordine alla contravvenzione sia le ragioni per cui erronea sarebbe stata l'assoluzione per il delitto di cui all'art. 348 C.P.; ha investito nei motivi del suo ricorso tutti i profili relativi al predetto delitto sostenendo, con specifiche argomentazioni, che il laureato in medicina non è abilitato a svolgere l'attività di analisi di laboratorio. È pertanto una interpretazione ingiustificatamente riduttiva - perché tutta centrata solo su una, sia pure equivoca, frase inserita nel ricorso - quella secondo cui non vi sarebbero motivi in ordine al reato contestato al AN;
una globale lettura del ricorso dimostra esattamente il contrario.
Sotto altro profilo sostiene il difensore dell'imputato l'inammissibilità del ricorso;
la notifica dell'impugnazione - si sostiene - è avvenuta fuori del termine di 30 giorni dalla sua proposizione. La notifica effettuata il 24 giugno 1988, e quindi in termini, deve considerarsi, più che nulla, inesistente perché effettuata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.
8.8.55 n. 666 ma fuori dei casi previsti da tale disposizione.
Per risolvere la questione è da rilevare ciò che risulta dagli atti;
- prima della sentenza pretorile il AN non era stato raggiunto da alcun atto giudiziario e quindi non aveva dichiarato alcun domicilio;
- la notifica dell'impugnazione del P.M. alla sentenza pretorile fu tentata in un domicilio risultante dal rapporto (Via D. Fontana 95) ma andò a vuoto avendo l'ufficiale giudiziario dato atto che da tale domicilio il AN era sloggiato da circa tre anni (fg. 198);
- il cancelliere dispose, a seguito di accertamenti, la notifica al domicilio di Via Tasso 488 in data 27.4.87 (fg. 247);
- l'appello del P.G. venne così regolarmente notificato in Via Tasso il 2.5.87 (v. fg. 276 e anche fg. 326);
- è in atti anche una nomina di difensore effettuata dal AN in cui si indica come sua residenza quella di Via Tasso (v. fg. 97 atti C.A.);
- la dichiarazione di ricorso del P.G. (effettuata il 28.5.1988) è stata notificata - con ovvio esito negativo - il 4.6.88 in Via Fontana;
è stat poi effettuata in data 24.6.88 ai sensi del D.P.R. n. 666/55 presso la cancelleria della Corte;
è stata infine regolarmente notificata in Via Tasso il 12 luglio 1988. Sulla base dei soprariportati elementi di fatto la questione che deve essere risolta è se è legittimo il ricorso alla speciale disciplina di notifica delle impugnazioni del P.M., prevista dal D.P.R. del 1955, quando la notifica sia stata tentata in un domicilio non dichiarato dall'imputato e che già, per pregresse notifiche non compiute, risulti essere stato da tempo abbandonato e quando invece risulti il nuovo domicilio in atti e in esso siano state già regolarmente effettuate una pluralità di notifiche. È da rilevare che il secondo comma dell'art.
8 - che disciplina il caso di notifica quando non vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio, come nella specie o dichiarazione di irreperibilità - prescrive, prima di passare alla speciale procedura della notifica in cancelleria, di eseguire la notifica "nel luogo ove è avvenuta l'ultima notifica valida ovvero nel domicilio, nella residenza o nel recapito risultante dagli atti". Nella fattispecie in esame diverse notifiche valide erano state compiute in Via Tasso (mentre in Via Fontana risultava dagli atti che l'imputato vi si era allontanato da molti anni) e risultava inoltre che nell'unico atto sottoscritto dall'imputato questi aveva indicato come sua residenza Via Tasso. Appare perciò evidente che non si poteva ricorrere alla speciale procedura di notificazione e che conseguentemente è stata irrituale, e quindi come non avvenuta, la notifica del 24.6.88.
Unica notifica valida è pertanto quella effettuata il 12 luglio 1988 che però è fuori dei termini sanzionati a pena di inammissibilità dall'art. 199 bis. Ne deve conseguire l'inammissibilità del ricorso. d) Inammissibile deve essere anche dichiarato il ricorso del P.G. nei confronti dell'VI perché nei confronti di questo imputato la sentenza pretorile è passata in giudicato. La sezione istruttoria della Corte d'appello infatti non ha rilevato che né il ricorso del P.M. né quello del P.G.avverso la sentenza del pretore sono stati notificati all'VI (v. fg. 219 e 292) né risulta dagli atti che si sia proceduto nei suoi confronti a modalità di notifica alternativa.
Poiché le cause di inammissibilità non sono suscettibili di sanatoria deriva la conseguente inammissibilità dell'attuale ricorso del P.G.
2. Questione relativa alla legittimità o non per i laureati in medicina di compiere analisi chimiche o biologiche a fini diagnostici.
Questa Corte (sez. VI n. 1048 del 23 10 1985 ric. Erba ed altri) ha ritenuto sussistere l'ipotesi del reato di cui all'art. 348 c.p. nel caso di analisi a fini diagnostici compiute da laureati in medicina poiché l'esecuzione di analisi è "demandata, come attività professionale rivolta in maniera indifferenziata alla generalità degli utenti, a chimici analisti".
Ritiene in collegio - aderendo sul punto alla tesi sostenuta dal P.G.. requirente - che l'orientamento espresso in questo unico pronunciato non può essere condiviso e questo per una serie di ragioni che qui di seguito vengono illustrate.
a) La precedente decisione di questa Corte si radica su due ordini di considerazioni:
- sul fatto che il D.M.
9.9.1957 n. 274 ha eliminato tra le prove previste per l'esame di stato dei laureati in medicina l'effettuazione delle analisi di laboratorio;
- sul fatto che la legge. 24 maggio 1967 n. 369, istitutiva dell'albo professionale dei biologi, prevede all'art. 48 che nella fase di prima applicazione della normativa anche i medici potevano iscriversi all'albo professionale dei biologi, a condizione di aver dimostrato di avere esercitato per cinque anni come attività esclusiva o prevalente quella di effettuazione di analisi biologiche.
Nessuna delle argomentazioni sopra indicate può ritenersi risolutiva, in una materia estremamente complessa e in presenza di una legislazione non organica e di interventi amministrativi confusi e spesso contraddittori. Infatti:
a/I) In ordine alla rilevanza dell'argomentazione basata sulla soppressione della prova di ricerca di laboratorio nell'esame di stato per l'abilitazione di laureati in medicina è da osservare:
- che non appare giuridicamente fondato ritenere che un decreto ministeriale possa modificare l'ambito di competenza professionale di laureati in medicina e chirurgia riconosciuto da una legge di grado primario. Oltre tutto una simile interpretazione dividerebbe i laureati in medicina in due categorie: quelli abilitati prima del 1957, pienamente legittimati dalla prova di esame sostenuta, all'esecuzione di analisi;
quelli abilitati successivamente a tale data che diverrebbero "abusivi nel settore di analisi";
- che se, per determinare l'ambito delle competenze professionali, si dovesse far ricorso al criterio esclusivo delle prove previste negli esami di abilitazione, molte attività dovrebbero essere precluse agli abilitati alla professione. Esattamente il Consiglio di Stato ha rilevato, nel suo parere espresso il 21 maggio 1985. che "l'esercizio dell'arte medica da parte degli abilitati alla professione, non può essere certo limitato a settori oggetto dell'esame di stato. Questo è contenuto in un ambito molto limitato delle discipline mediche e tende essenzialmente ad accertare una capacità generica. Basta pensare che per pacifica interpretazione il medico può compiere atti in tutti i campi che costituiscono settori di specializzazione, settori che l'esame di Stato lascia del tutto scoperti". Per esempio sarebbe evidentemente aberrante desumere dalla mancanza di una specifica prova di radiologia o anestesia nell'esame previsto dal D.M. del 1957 la conseguenza che il laureato in medicina non è abilitato a fare il radiologo o l'anestesista;
- che l'argomento basato sulle prove di esami di abilitazione mostra la sua totale inaffidabilità ove si tenga presente il fatto che per esempio il D.M. 9 9 1957 (art. 25) implicitamente sopprime la prova pratica di laboratorio anche per l'abilitazione dei chimici. a/2) In ordine alla rilevanza dell'argomentazione radicata sulla legge istitutiva dell'albo professionale dei biologi è da osservare:
- che non sembra possibile desumere da una normativa tendente esclusivamente a disciplinare l'ordine dei biologi una nuova disciplina riduttiva delle competenze di altro autonomo ordine professionale;
- che l'art. 48 sembra funzionale solo a consentire ai medici, con particolare esperienza nel settore, di iscriversi nell'albo dei biologi divenendo così legittimati a svolgere tutte le attività previste dall'art. 3 e quindi anche attività che non rientravano nella sfera delle loro precedenti attribuzioni;
- che se dalla disposizione di cui all'art. 48 si volesse far discendere una esclusione delle analisi di altre categorie professionali, eccezionalmente ammesse nell'ordine professionale dei biologi, si dovrebbe desumere che tale preclusione riguarderebbe anche i chimici, il che chiaramente dimostra l'infondatezza dell'assunto;
- che risolutiva, per comprendere appieno il limitato ambito della disposizione dell'art. 48, è la norma dell'art. 3 della legge istitutiva dell'albo dei biologi: tale norma specifica che l'elencazione delle attività consentite riportata nell'articolo in questione "non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie professionali a norma della legge o di regolamento". Il che esplicitamente esclude che la legge n. 396 del 1967 abbia valore innovativo nella determinazione delle competenze delle varie categorie professionali.
Deve pertanto ritenersi che la norma di cui all'art. 48 - su cui tanto si basa sia la precedente sentenza di questa Corte sia l'attuale ricorso del P.G. - appare avere un modestissimo contenuto di disciplina transitoria e non può quindi costituire "barriera" per lo svolgimento di attività di analisi da parte dei laureati in medicina.
b) Se le argomentazioni su cui si radica il precedente giurisprudenziale di questa corte non appaiono convincenti e risolutive del problema proposto, e fanno perciò dubitare dell'esattezza delle conclusioni a cui si è pervenuti, è da rilevare che una più puntuale e penetrante analisi della legislazione vigente porta a ritenere che sicuramente nel nostro ordinamento è consentito ai laureati in medicina di svolgere analisi chimico-cliniche e biologiche a fini diagnostici. Basta al riguardo rilevare:
b/1) In assenza di una legge professionale, le norme che regolano la professione di medico non possono che essere ricercate innanzi tutto nel T.U. delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265. Orbene, in questo testo si prevede una chiara differenziazione tra analisi chimiche e analisi chimico-cliniche ad accertamento diagnostico: nei reparti previsti all'interno dei laboratori provinciali di igiene e profilassi si affidava ai laureati in medicina il reparto "medico micrografico con annesso servizio di accertamento diagnostico per malattie infettive e sociali" e si affidava ai laureati in chimica il reparto denominato "chimico" dal quale venivano escluse le analisi a scopo diagnostico. Inoltre all'art. 193 si sottoponevano i gabinetti di analisi a scopo di accertamento diagnostico al regime delle autorizzazioni, assimilandoli agli ambulatori ed alle case di cura (e la conseguente circolare n. 108 del Ministero degli Interni, allora competente in campo sanitario, stabiliva - il 27 9 1940 - che l'autorizzazione per l'apertura dei gabinetti di analisi poteva essere rilasciata solo a chi era in possesso della laurea in medicina e chirurgia). b/2) Il legislatore, nel promulgare norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali, ha assegnato ai laboratori di analisi ospedaliera aiuti ed assistenti medici con compiti di analista ed ha affidato la direzione degli stessi laboratori ad un primario medico (R.D. n. 1631 del 30 9 1938, art. 25, 61, 65, e 24 e 52).
b/3) Anche il legislatore del 1969 ha ribadito il ruolo centrale del medico nell'attività di analisi ed accertamento diagnostico:
il D.P.R. n. 128 del 27 3 1969 - che è legge formale in quanto emanato su delega - regolamentando la struttura del servizio di analisi presso gli ospedali pubblici prevede all'art. 16 che il necessario laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche abbia come dotazione organica di personale medico un primario e almeno un aiuto e un assistente (almeno due se i posti letti superano il numero di 600) nonchè come personale non medico almeno un posto di direttore o coadiutore o assistente chimico-biologico oltre che un tecnico di laboratorio.
È da rilevare come non può essere condivisa la tesi, espressa in alcune pronunce di merito e prospettata anche in questa sede, secondo cui l'affidamento a un medico della direzione del laboratorio di analisi non implicherebbe anche una competenza nell'esecuzione delle analisi, ma esclusivamente attribuzioni di carattere tecnico-amministrativo: e ciò sia perché nei concorsi a posto di primario di laboratorio è prevista una prova pratica in biochimica, batteriologia, sierologia, parassitologia, sia perché sono previsti in via obbligatoria anche aiuti ed assistenti che ovviamente non avrebbero funzioni tecnico-amministrative; sia infine perchè per i medici da assumere in servizio di ruolo presso i servizi ospedalieri di laboratorio sono previste prove pratiche di esecuzione di un esame chimico-clinico e di ematologia o microbiologia o sierologia o parassitologia (D.P.R. n. 130 del 1969 art. 86, lett. L). È - su questo punto - anche necessario rilevare come la Corte costituzionale nella sua sentenza del 1990 (n. 29), pur non affrontando il tema a lei non devoluto della legittimità costituzionale dell'inclusione dei medici negli organici dei servizi ospedalieri, ha affermato che non appare irrazionale che, nell'ambito di una struttura ospedaliera pubblica, la direzione di uno dei servizi speciali di analisi e cura sia affidata ad un medico con posizione di primario ospedaliero e che nello speciale ambito di attività di analisi clinica devono necessariamente confluire molteplici competenze professionali il che impone che sia assicurato il corretto espletamento del servizio mediante l'adeguata utilizzazione delle diverse capacità e la loro armonica integrazione. Il che, pur non costituendo in alcun modo elemento determinante ai fini della soluzione del problema all'esame di questa Corte, avvalora autorevolmente, anche se solo implicitamente, la conclusione a cui si perviene sulla base dei dati normativi e cioé che non può essere ritenuto abusivo l'esercizio di attività di analisi a fini diagnostici da parte dei medici.
b/4) Alle norme di grado primario che fanno ritenere non abusivo l'esercizio di attività di analisi da parte dei laureati in medicina vanno aggiunte una serie di norme di diverso ordine ma che costituiscono tutte un'autorevole conferma alla lettura delle norme primarie che è stata effettuata. Basti ricordare tra le altre:
- il D.P.R.. n. 1763 del 28. 12. 1965 che, nell'approvare il tariffario degli onorari per prestazioni mediche, ha elencato tutti gli esami di laboratorio che possono essere eseguiti dai laureati in medicina;
- il D.P.R.. n. 95 del 28. 2. 1986 sull'ordinamento didattico relativo al corso di laurea in medicina che stabilisce all'esito del predetto corso la necessità per lo studente di dimostrare di possedere l'attrezzatura scientifica, le nozioni fondamentali, la capacità e l'esperienza sufficienti per "effettuare esami di laboratorio" (non solo per saper leggere i risultati delle analisi da altri compiute).
Deve pertanto concludersi - sulla base della normativa sopra riportata - che ai laureati in medicina non è inibita l'attività di analisi chimico-cliniche o biologiche finalizzate ad accertamenti diagnostici.
Sul punto deve pertanto essere rigettato sia il ricorso del Procuratore Generale che della parte civile.
3. - Questione delle legittimità, per i laureati in medicina, di dirigere laboratori destinati all'effettuazione di analisi. Il Procuratore Generale ricorrente ha fatto discendere la sussistenza del reato di cui all'art. 348 C.P. di cui al capo b) della rubrica dalla illegittimità generale dell'attività di analisi da parte dei laureati in medicina: la reiezione della tesi del ricorrente, sul punto precedentemente esaminato, farebbe pertanto venir meno la fondatezza del ricorso anche su questo punto. È però da rilevare che il Procuratore Generale requirente - svolgendo sul punto argomentazioni diverse da quelle del ricorrente ma funzionali ad un accoglimento, sia pure sotto profili diversi, dello specifico motivo di ricorso ritualmente proposto - ha sostenuto che la sentenza impugnata deve essere annullata in ordine al reato di cui all'art. 348 C.P. per quanto riguarda la direzione dei laboratori di analisi. Infatti, per il requirente, se il medico iscritto all'albo può eseguire analisi chimico-cliniche, non può invece - ove non sia primario o specializzato o libero docente in una delle materie connesse all'analisi - dirigere laboratori di analisi. Ciò perché l'art. 16 D.P.R. 27.3.1969 n. 128 prevede che al vertice dei servizi di laboratorio negli ospedali pubblici debba essere assegnato un primario e perché l'art. 8 decreto 10.2.84 del Presidente del Consiglio dei Ministri - che disegna una normativa tipo delle disposizioni di competenza regionale in materia di dotazioni strumentali e di qualificazione professionale del personale dei "presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio" - stabilisce che l'organico minimo sia costituito da un direttore medico o biologo, ma precisa anche (art. 1) che il direttore medico, oltre che essere iscritto all'albo, deve essere anche "in possesso della specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi". Ritiene questo collegio che la tesi proposta dal procuratore generale requirente non può essere condivisa.
È innanzi tutto da rilevare che le norme richiamate - in mancanza di una più diretta e specifica disciplina legislativa - non possono avere quel valore normativo generale che ad esse si vuole assegnare. Il D.P.R. 128/69 ha infatti un ambito di operatività solo nello specifico e circoscritto settore pubblico degli ospedali regionali e provinciali e non fa che estendere anche ai gabinetti di analisi il prospetto "organizzativo-tipo" di tutti i reparti ospedalieri. Esattamente la difesa del TU e altri ha rilevato che dalla normativa sembra doversi desumere che non è la condizione soggettiva del primario che legittima alla direzione del laboratorio pubblico di analisi, ma è l'esistenza di tale struttura sanitaria a postulare l'individuazione di un primario responsabile. Anche il D.P.C.M. dell'84 non ha portata generale:
esso, pur essendo espressamente destinato al settore privato, disegna e struttura la disciplina dei gabinetti di analisi secondo una logica amministrativa assai circoscritta che non sembra radicarsi su principi generali inderogabili: è sufficiente al riguardo rilevare che alla specializzazione viene equiparato un servizio di ruolo quinquennale il che esclude che i requisiti richiesti siano così rigidi da costituire addirittura elemento abilitante, senza di cui scatta l'ipotesi di esercizio abusivo della professione. A parte queste, sia pur consistenti, osservazioni sembra al collegio che vi sia un motivo assorbente che esclude la fondatezza del ricorso sul punto.
La Corte non è stata investita della questione se sia o meno corretto e possibile al medico non primario né specializzato né libero docente dirigere un laboratorio di analisi ma solo del più circoscritto problema se in questi casi si realizzi o non l'ipotesi criminosa prevista e sanzionata dall'art. 348 C.P. Su questo specifico problema rileva la Corte che la portata della norma di cui all'art. 348 non può essere dilatata ricomprendendo in essa non solo i casi di esercizio della professione senza quella speciale abilitazione dello Stato richiesta ex art. 2229 cod.civ. ma anche i casi in cui, per il soggetto abilitato all'esercizio di una professione, siano richiesti ulteriori requisiti per svolgere particolari mansioni (nella specie direttive).
La norma di cui all'art. 348 C.P. tende a ribadire la potestà esclusiva dello Stato ad abilitare all'esercizio di alcune professioni che più significativamente possono pregiudicare requisiti culturali o morali, interessi rilevanti dei cittadini, e perciò vuole penalmente sanzionare solo l'accesso alle predette professioni (da ciò lo stretto collegamento con l'abilitazione da parte dello Stato) e non le successive modalità di esercizio di una professione a cui si è già abilitati.
Pertanto, non può sussistere l'ipotesi delittuosa di cui all'art.348 C.P. per chi è stato abilitato all'esercizio della professione e non sia stato né sospeso né interdetto né dichiarato decaduto. E la dottrina e la giurisprudenza ritengono unanimamente che se l'abilitato usurpi un titolo specialistico, che non gli compete, risponderà dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 498 C.P. ma mai di quella di cui all'art. 348 che resta strettamente legata alla mera abilitazione da parte dello Stato.
Pertanto anche su questo punto i ricorsi del P.G. e della parte civile vanno rigettati.
4. - Questione se l'esercizio in forma societaria di gabinetti di analisi costituisca violazione dell'art. 2 della legge 23.11.1939 n.1815. È da premettere che il quesito a cui questa Corte è chiamata a rispondere non é quello di carattere generale se siano o non ammissibili associazioni di professionisti e società che abbiano lo scopo di svolgere attività di tipo professionale, ma solo quello - di più modesta portata - se l'esercizio in forma societaria di gabinetti di analisi chimico-cliniche sia penalmente sanzionato ex art. 2 della legge n.1815/39. Essendo infatti la predetta norma munita di specifica sanzione sul piano penale (art. 7) è necessario verificare se tale comportamento sia espressamente vietato o, quanto meno, se attraverso un'interpretazione estensiva della norma esso debba essere necessariamente e logicamente ricompreso a fortiori nella norma stessa.
Non basta pertanto una similitudine di rapporti per consentire una dilatazione della norma penale a casi in essa non contemplati ma è necessario che il procedimento ermeneutico dia la certezza che il caso non possa non essere stato ricompreso nella norma incriminatrice e implicitamente contemplato e voluto nelle intenzioni del legislatore. Ed è da aggiungere che, nel caso in cui il processo interpretativo porti ad un risultato dubbio, per il principio generale del nostro ordinamento - secondo cui la libertà è la regola mentre le restrizioni rappresentano l'eccezione - la doverosa scelta dell'interprete è nel senso del privilegiare l'intepretazione più favorevole alla libertà di tutti. Ciò premesso, deve rilevare il collegio che la norma di cui all'art.
2 - che esplicitamente afferma essere vietato "costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie o enti i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati o terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa o contabile o tributaria" - non menziona l'attività sanitaria: il problema è pertanto se tale attività possa ritenersi sicuramente inclusa - sulla base di un procedimento interpretativo di tipo estensivo - ovvero se, per ricomprendere il caso in questione nella previsione normativa, sia indispensabile un procedimento di tipo analogico vietato dall'art. 1 del codice penale nonché dall'art. 14 disposizioni preliminari al codice civile.
La norma in esame - è questo il primo rilievo che è necessario fare - non ha voluto far ricorso ad una formula generica ed onnicomprensiva per indicare ed individuare le attività professionali che sono inibite in forma societaria. Epppure il legislatore del 1939 poteva facilmente utilizzare la formula adottata nel codice penale del 1930, proprio nell'art. 348, riferendosi non a settori particolari di attività ma a tutte le professioni "per le quali è richiesta una speciale abilitazione dello Stato" ove avesse voluto effettivamente riferirsi a tutte le cosiddette "professioni protette". Già questo rilievo porta a forti dubbi sulla reale volontà del legislatore - e oggettivamente della legge - di voler ricomprendere nel divieto tutte le attività professionali per cui è richiesto un titolo abilitativo. Ma vi è di più: la norma in questione ha ritenuto di dovere specificamente indicare le materie per cui doveva valere l'inibizione, menzionando espressamente solo "la materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile e tributaria". Una così specifica, puntuale, si direbbe puntigliosa, elencazione - che non può certo ritenersi a titolo esemplificativo perché manca ogni ulteriore riferimento ad un'indicazione generica - deve far ritenere che i casi contemplati in modo tassativo siano quelli e quelli soli indicati e che di conseguenza il dilatare il divieto anche a casi non espressamente considerati implicherebbe il superamento della massima "ubi lex voluit dixit, ubi non dixit noluit" che inibisce nel campo penale il ricorso alla interpretazione analogica. Ciò specialmente tenendo conto del fatto che, all'epoca dell'emanazione della legge, esistevano già tipiche organizzazioni costituite in forma societaria per l'esercizio dell'assistenza sanitaria quali le case di cura private: se malgrado ciò il legislatore non ha inteso espressamente menzionare tale attività nelle ampie indicazioni di settori per cui era vietata la costituzione in società non può ritenersi ciò una mera dimenticanza né opinare che il fenomeno - all'epoca sconosciuto - possa essere ricompreso, per logica conseguenzialità, in un principio generale fissato dalla legge. È anche da rilevare che nel 1933 era stata imposta l'abilitazione, mediante esame di Stato, per l'istruzione superiore (R.D.. 31.8. 1933 n. 1592) e che esistevano molte scuole private superiori gestite in forma societaria: è seriamente pensabile che si sia trascurato di menzionare anche questo settore se ci si fosse voluti riferire a tutte le categorie professionali per cui era richiesta l'abilitazione? Per superare questa difficoltà, che appariva insormontabile, il P.G. requirente afferma che "non dovrebbe sussistere alcun dubbio che nella dizione 'ufficio tecnico' si sia voluto, in modo un po' arcaico (nel senso della distinzione tra scienze e professioni tecniche e non tecniche come umanistiche e legali, ecc.) raggruppare ogni struttura professionale che avesse una matrice tecnica scientifica: e la professione sanitaria, come quella chimica, biologica di ingegnere, di architetto, ecc. è intuitivamente ricompresa".
Non sembra che una simile interpretazione possa ritenersi condivisibile: la distinzione tra professioni "tecniche" e professioni "non tecniche" appare forzata perché tutte le professioni debbono necessariamente utilizzare "tecniche" peculiari proprie della materia trattata;
la distinzione tra professioni tecniche e professioni umanistiche è ancor meno convincente poiché appare assai arduo ritenere che sia umanistica l'attività contabile o commerciale o amministrativa.
Inoltre, appare davvero singolare che il legislatore abbia voluto raggruppare in una anodina e generica nozione di materie tecniche una pluralità ed eterogeneità di professioni molto diverse tra loro (dalla ingegneria alla sanitaria;
dalla architettura alla chimica) mentre ha ritenuto contemporaneamente indispensabile una assai specifica e puntuale elencazione di altri settori professionali, alcuni dei quali presentavano caratteristiche omogenee assai maggiori di quelle esistenti tra attività ingegneristica e attività sanitaria. In realtà, è assai più convincente l'interpretazione secondo cui - con il richiamo alla "materia tecnica" - il legislatore intendesse riferirsi alle professioni di ingegnere, architetto e simili, usualmente definite come professioni tecniche diversamente da quanto avveniva nel settore sanitario: dalle norme coeve alla norma di cui ci si occupa emerge che i riferimenti a servizi tecnici sono tutti in relazione ad attività nel settore delle costruzioni (l'art. 43 della legge urbanistica del 1942 parla di "servizi tecnico comunali o consorziali"; l'art. 285 del T.U. com. e prov. del 1934 afferma che "i progetti per le opere pubbliche dei comuni, delle province e dei consorzi sono compilati dagli uffici tecnici rispettivi").
È infine da rilevare che sarebbe veramente singolare il ritenere, sulla base di una simile interpretazione della legge 1939, che gli infiniti studi medici fino ad oggi esistenti siano stati tutti fuori legge dopo il 1939 perché non hanno adottato la dizione di "studio tecnico" senza ulteriori specificazioni imposta dall'art. 1 della legge del 1939 e penalmente sanzionata.
Già l'interpretazione dell'art. 2 della legge del 1939 imporrebbe di ritenere che la norma in questione non si sia riferita all'attività sanitaria, come deve pacificamente ritenersi che non si sia riferita né all'attività di istruzione (altrimenti tutte le scuole private sarebbero fuori legge) né per esempio all'attività giornalistica in cui non sono infrequenti cooperative di iscritti all'albo dei giornalisti per gestire giornali quotidiani o periodici. Esistono anche una serie di dati normativi che legittimano, ed anzi impongono, un'interpretazione della legge del 1939 come quella sopra indicata. Basta ricordare al riguardo:
- il decreto del Ministro della sanità 5.8. 1977 all'art. 1 espressamente stabilisce che "agli effetti delle presenti norme sono case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche" e all'art. 20 prevede come necessario in ogni casa di cura il servizio di analisi. Ed è da rilevare come tali norme, di rango secondario, hanno acquistato valore di fonte primaria attraverso il richiamo ad esse effettuato dall'art. 43 della legge 25.12. 1978 n. 833 che le ha mantenute in vigore fino alla emanazione delle leggi regionali;
- diverse leggi regionali esplicitamente consentono che case di cura e laboratori possono far capo anche a persone giuridiche (legge regionale del Lazio del 6.9. 1979 n. 70, art. 2 e 4; legge regionale della Calabria 10.5. 1 984 n. 9, art. 2; legge regionale del Veneto del 2.4. 1985 n. 29, art. 1; legge regionale dell'Emilia Romagna dell'8.1. 1980 n. 2 art. 17). Né può dirsi che le società così legittimate siano solo le cosiddette "società di mezzi" riconosciute come ammissibili anche dalla giurisprudenza:
sarebbe veramente singolare che l'autorizzazione all'esercizio di delicatissima attività relativa a prestazioni professionali sia data alla società di mezzi e non a chi ha la funzione di erogare la prestazione. È evidente che è la prestazione professionale che viene autorizzata anche a mezzo di una società, è tenuta però ad indicare il direttore tecnico responsabile;
- l'art. 19 comma 2 della legge finanziaria (L. 11.3. 1988 n. 67) prevede che tutte le strutture autorizzate a fornire prestazioni di diagnostica, strumentale e di laboratorio, ecc., già convenzionate al 31.1.1988 con il servizio sanitario "anche se in forma societaria", restano convenzionate.
Appare evidente - sia sulla base di una rigorosa interpretazione del disposto dell'art. 2 della legge del 1939 sia sulla base di diverse norme ad esso successive che ne chiariscono l'effettiva portata - che le preclusioni di cui alla legge del 1939 non possono trovare applicazione fuori dei casi tassativamente indicati tra cui non è compresa la materia sanitaria.
È solo da aggiungere, a conclusione di quanto sopra esposto, che l'esclusione trova una sua logica giustificazione nella particolare complessità dell'esercizio dell'attività sanitaria nella vita di oggi.
Efficienti prestazioni diagnostiche e reintegrative possono essere ormai assicurate solo da organizzazioni complesse, ove non si tratti di terapie assai semplici;
organizzazioni fornite di notevoli mezzi strumentali e che possano coordinare una pluralità di specializzazioni professionali estremamente affiatate (si pensi alle equipe chirurgiche per esempio).
Esigere che la prestazione medica sia ancora prestazione meramente individuale, effettuata di volta in volta da un singolo professionista direttamente scelto dal cliente e con cui si stipulano autonomi contratti per autonome prestazioni professionali, rischierebbe di portare ad una minore qualificazione professionale della prestazione fornita e si tradurrebbe in una minore tutela - non in una tutela rafforzata - del diritto alla salute, costituzionalmente garantito.
È anche da rilevare che la legittimità della gestione da parte di persone giuridiche dei laboratori di analisi o di case di cura non comporta di per ciò solo che la prestazione, o meglio le prestazioni, sanitarie, siano effettuate in forma anonima: anche in questi casi infatti l'attività professionale dovrà esser effettuata da soggetti che devono essere abilitati allo svolgimento della professione, che non potranno rimanere nell'anonimato, che assumeranno le loro personali responsabilità sul piano civile e su quello penale nei confronti dei clienti in concorso con le responsabilità più generali della società e del suo responsabile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di TT NC, HI UG e VI MAno. Rigetta nel resto il ricorso del P.G. ed il ricorso della parte civile - ordine dei chimici della Campania - condannando quest'ultima al pagamento delle spese processuali. Roma, 26.4.1990.