Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/04/1990, n. 2
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Sentenza 26 aprile 1990

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I laureati in medicina sono abilitati a svolgere analisi chimico- cliniche e biologiche a fini diagnostici. Pertanto l'esecuzione di queste analisi da parte dei laureati in medicina non può dar luogo al reato di Esercizio abusivo di una professione.*

L'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che vieta alle società di fornire alcune specifiche prestazioni professionali, non può trovare applicazione fuori dei casi tassativamente indicati, tra i quali non rientrano le prestazioni sanitarie. Non può pertanto ritenersi precluso l'Esercizio in Forma societaria di gabinetti di analisi chimico-cliniche e biologiche.*

L'art. 348 cod. pen. concerne i casi di Esercizio della professione senza l'abilitazione dello stato e non anche i casi in cui nello ambito della professione per la quale la persona è abilitata siano richiesti ulteriori requisiti per svolgere particolari funzioni professionali. (nella specie la Corte ha escluso la configurabilità del reato di abusivo Esercizio di una professione nel caso in cui un laboratorio di analisi chimico-cliniche sia diretto da un medico non primario, ne' specializzato, ne' libero docente).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/04/1990, n. 2
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2
    Data del deposito : 26 aprile 1990

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