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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31/01/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00779/2025REG.PROV.COLL.
N. 03739/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3739 del 2021, proposto da EN FO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Iacopetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di CA, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1141/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini, nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams”.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il signor FO EN propone appello contro il Comune di CA, non costituito in giudizio, e contro il Ministero della Cultura, costituito solo formalmente, per la riforma della sentenza n. 1140/2020 pronunciata dalla Sez. III del T. A. R. della Toscana il 29 settembre 2020, con la quale i ricorsi proposti dall’odierno appellante (ricorsi iscritti al n. 295/2010 Reg. Ric e n. 1911/2011 Reg. Ric.), previa riunione per ragioni di connessione, sono stati respinti
2 - Si legge nella sentenza impugnata che: “ 4. Il ricorso sub R.G. n. 295/2010 è infondato. Il primo motivo deve essere respinto poiché il termine di sessanta giorni di cui all’art. 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali decorre dalla ricezione, da parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico-amministrativa, sulla cui base l’autorizzazione è emanata. Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta, il termine decorre dal momento in cui la Soprintendenza riceve la documentazione completa (C.d.S. VI, 5 marzo 2018, n. 1387 )”
3 - L’appellante riferisce, al riguardo, che presentò al Comune di CA una domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004 per la costruzione di 3 unità abitative unifamiliari. Il Comune di CA, in data 27.1.2009, concesse detta autorizzazione e in pari data trasmise alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di CA e Massa AR “ copia dell’autorizzazione in oggetto e relativi allegati ”.
Con nota in data 16.3.2009 la Soprintendenza richiese al ricorrente la seguente documentazione integrativa: “ R. P. redatta conformemente a quanto disposto dal DPCM 15/1272005 corredata da simulazione realistica dello stato dei luoghi in seguito alla realizzazione dell’intervento comprendenti diverse e adeguate visuali. Una più ampia e dettagliata documentazione fotografica estesa ai manufatti limitrofi e al contesto ambientale. Planimetria di dettaglio relativamente alle sistemazioni esterne e recinzioni”.
La documentazione integrativa richiesta fu consegnata all’Ente richiedente dal Comune di CA (che, peraltro, la aveva ricevuta ben prima) in data 27.10.2009. Solo in data 17.12.2009 la Soprintendenza emanò il provvedimento di annullamento.
4 – L’appellante pertanto deduce in primo luogo la “tardività dell’annullamento e decadenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza dal relativo potere; violazione degli artt. 146 e 159 3° comma D. Lgs. 42/2005 in relazione all’art. 6, comma 6 bis del D. M. 13.06.1994 n. 495”.
In particolare, l’appellante evidenzia che la copia dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune, con i relativi allegati, pervenne alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di CA e Massa AR in data 27.1.2009 (come da documento in atti) mentre la richiesta di ulteriore documentazione fu effettuata da tale Ente solo in data 16.3.2009 (se non in data 19.03.2009, data della registrazione al Protocollo in uscita), cioè al 48° giorno dal ricevimento della copia dell’autorizzazione e dei relativi allegati da parte del Comune di CA.
5 – Il motivo deve essere accolto. Infatti, i documenti integrativi (indipendentemente da ogni considerazione circa la loro dedotta superfluità ai fini del parere richiesto) pervennero alla Soprintendenza il 27.10.2009 mentre l’impugnato atto di annullamento fu emanato solo in data 17.12.2009, conseguendone la tardività dell’esercizio del potere di annullamento ministeriale e, quindi, l’avvenuta decadenza dallo stesso potere al momento in cui l’amministrazione intese esercitarlo.
6 – Neppure il Ministero poteva invocare a suo favore l’art. 6, comma 6 bis, del D. M. 13.06.1994, n. 495 (introdotto con D. M. 13.06.2002, n. 165), che così dispone: “ Qualora in sede istruttoria, emerga la necessità di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione ai soggetti indicati all’articolo 4, comma 1, nonché, ove opportuno, all’amministrazione che ha trasmesso la documentazione da integrare. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della comunicazione e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione o dall’acquisizione delle risultanze degli accertamenti tecnici” .
7 – Infatti, sebbene il termine usato dalla disposizione letterale sia “interruzione” quella disposta dalla norma non è una interruzione, ma solo una sospensione, non superiore a 30 giorni, del termine di 60 giorni stabilito dalla legge, che riprende a decorrere a seguito del richiesto adempimento (art. 159, comma 3°, D. Lgs. 42/2007 nel testo vigente).
8 – Vengono altresì in rilievo i dedotti ulteriori vizi di illegittimità del disposto riesame del merito da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali in violazione degli artt. 12 D. L. 12.01.1988 n. 2, conv. in L. 13.03.1988, n. 68, e 7 L. 29.06.1939, n. 1497, in quanto il provvedimento impugnato addurrebbe solo apparentemente motivi di legittimità; nonché di travisamento dei fatti, stante la insussistenza delle censure mosse dalla Soprintendenza al provvedimento comunale e la palese sussistenza dei vizi di eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione.
Viene altresì’ contestata l’illegittimità dell’archiviazione del procedimento amministrativo in difetto di una norma che preveda il relativo potere, unitamente alla violazione del principio di nominatività e tipicità degli atti amministrativi, in violazione dell’art. 83 della L. R. Toscana n. 1/2005.
9 – Il Collegio ritiene peraltro di potersi esimere dalla disamina delle predette ulteriori censure, in quanto l’accoglimento del motivo sopraindicato determina comunque la illegittimità dell’atto di riesame adottato dal Ministero dopo lo spirare del termine assegnato per l’esercizio del relativo potere autoritativo, conseguendone la piena legittimità ed efficacia dell’autorizzazione paesaggistica a suo tempo rilasciata dal Comune competente, salvo ogni eventuale ulteriore intervento adottato nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990 in tema di autotutela.
10 – L’appello deve essere pertanto accolto. La novità e complessità della questione controversa giustifica tuttavia la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto accoglie il ricorso di primo grado in riforma dell’appellata sentenza, conseguendone l’annullamento degli atti in tale sede impugnati.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO