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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/04/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 820/2021 R.G., promosso da
nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) il 19/03/1967, elettivamente domiciliato in Messina, Via dei Verdi 13, presso lo studio dell'avv. Enza Bontempo, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(ME) il 17/09/1963 elettivamente domiciliato in Capo D'Orlando, Via XXVII
Settembre n. 26, presso lo studio dell'avv. Calabrò, rappresentato e difeso per procura in atti dagli avv.ti CARENKO KATHIA MARIA e RIZZO FRANCESCO, per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: Separazione giudiziale.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'1 giugno 2021, premetteva di Parte_1 aver contratto, in data 28 luglio 1990 a Capri Leone, matrimonio con
[...]
, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 8, _1
1 parte II, Serie A, Anno 1990; che dal matrimonio erano nati due figli: Per_1
(23.07.1991) e (17.09.1993); che il rapporto coniugale nel tempo si era Per_2 incrinato a causa delle condotte del marito, fino a degenerare in una crisi irreversibile;
ciò premesso chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito al . _1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva contestando l'avversa Controparte_1 richiesta di addebito, ma aderendo alla domanda di separazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente dal Presidente del Tribunale e rimessi innanzi al Giudice
Istruttore.
Concessi i termini ex art. 183 cpc ed ammessa la prova orale, nelle more le parti raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni di separazione e, nel richiedere la trattazione scritta, rinunciavano alla comparizione personale,
Tanto premesso, preso atto della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e della volontà degli stessi, come consacrata nell'accordo depositato il
20.03.2025, deve essere pronunciata la separazione personale tra gli stessi alle condizioni concordate e di seguito riportate e trascritte:
"2) Le parti riconoscono che l'immobile di c.da Bastione n. 28 – Capo D'Orlando
(ME), identificato in Catasto – RI , al foglio 17 Comune di Capo d'Orlando
B666, part. 580 sub. 1 e 4 - A2 Abitazione di tipo civile consistente in 5 vani, proviene da e , genitori di , che hanno CP_2 CP_3 Controparte_1 espresso la loro volontà, prima della loro dipartita, che andasse trasferito ai nipoti.
3) Pertanto, la SI.ra , attuale proprietaria di detto Parte_1 immobile, si impegna a trasferirne la proprietà ai propri figli e Per_2 CP_4
con donazione, o su loro espressa richiesta anche a uno solo dei due, a far
[...] data dall'omologa della separazione;
la SI.ra si Parte_1 impegna altresì a trasferire il diritto di uso e abitazione vitalizio al SI. _1
, che vi risiede attualmente.
[...]
4) Dal momento dell'omologazione della separazione consensuale il si _1 accollerà senza indugio il pagamento di tutte le tasse inerenti il predetto immobile,
2 comprese quelle relative agli anni precedenti, così da non gravare i figli e la SInora
. Parte_1
5) Il diritto di uso e di abitazione verrà trasferito al SI. a far data _1 dall'omologa della separazione e previa esibizione di documentazione attestante il regolare pagamento delle imposte e delle tasse riguardanti l'immobile, sino alla data dell'omologa.
6) Il SI. si impegna a pagare tutte le somme future richieste a tale titolo _1 nonché tutte le spese derivanti da manutenzione ordinaria e straordinaria.
7) Il SI. si impegna a sostenere integralmente le spese notarili e impositive _1 connesse alla stipula degli atti di donazione e di trasferimento dei diritti di uso e abitazione.
8) Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e rinunciano ad ogni diritto connesso, dichiarandosi entrambe soddisfatte dei predetti accordi che accettano e sottoscrivono.9) Le spese del giudizio si intendono compensate fra le parti.”
L'accordo così come raggiunto non appare contrario a norme imperative o all'ordine pubblico e di esso il Tribunale prende atto ai fini della decisione.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara la separazione tra i coniugi alle condizioni pattuite dai medesimi e depositate con accordo il 20.03.2025 e riportate in parte motiva;
2. Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni di legge;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di conSIlio del 7.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 820/2021 R.G., promosso da
nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) il 19/03/1967, elettivamente domiciliato in Messina, Via dei Verdi 13, presso lo studio dell'avv. Enza Bontempo, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(ME) il 17/09/1963 elettivamente domiciliato in Capo D'Orlando, Via XXVII
Settembre n. 26, presso lo studio dell'avv. Calabrò, rappresentato e difeso per procura in atti dagli avv.ti CARENKO KATHIA MARIA e RIZZO FRANCESCO, per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: Separazione giudiziale.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'1 giugno 2021, premetteva di Parte_1 aver contratto, in data 28 luglio 1990 a Capri Leone, matrimonio con
[...]
, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 8, _1
1 parte II, Serie A, Anno 1990; che dal matrimonio erano nati due figli: Per_1
(23.07.1991) e (17.09.1993); che il rapporto coniugale nel tempo si era Per_2 incrinato a causa delle condotte del marito, fino a degenerare in una crisi irreversibile;
ciò premesso chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito al . _1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva contestando l'avversa Controparte_1 richiesta di addebito, ma aderendo alla domanda di separazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente dal Presidente del Tribunale e rimessi innanzi al Giudice
Istruttore.
Concessi i termini ex art. 183 cpc ed ammessa la prova orale, nelle more le parti raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni di separazione e, nel richiedere la trattazione scritta, rinunciavano alla comparizione personale,
Tanto premesso, preso atto della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e della volontà degli stessi, come consacrata nell'accordo depositato il
20.03.2025, deve essere pronunciata la separazione personale tra gli stessi alle condizioni concordate e di seguito riportate e trascritte:
"2) Le parti riconoscono che l'immobile di c.da Bastione n. 28 – Capo D'Orlando
(ME), identificato in Catasto – RI , al foglio 17 Comune di Capo d'Orlando
B666, part. 580 sub. 1 e 4 - A2 Abitazione di tipo civile consistente in 5 vani, proviene da e , genitori di , che hanno CP_2 CP_3 Controparte_1 espresso la loro volontà, prima della loro dipartita, che andasse trasferito ai nipoti.
3) Pertanto, la SI.ra , attuale proprietaria di detto Parte_1 immobile, si impegna a trasferirne la proprietà ai propri figli e Per_2 CP_4
con donazione, o su loro espressa richiesta anche a uno solo dei due, a far
[...] data dall'omologa della separazione;
la SI.ra si Parte_1 impegna altresì a trasferire il diritto di uso e abitazione vitalizio al SI. _1
, che vi risiede attualmente.
[...]
4) Dal momento dell'omologazione della separazione consensuale il si _1 accollerà senza indugio il pagamento di tutte le tasse inerenti il predetto immobile,
2 comprese quelle relative agli anni precedenti, così da non gravare i figli e la SInora
. Parte_1
5) Il diritto di uso e di abitazione verrà trasferito al SI. a far data _1 dall'omologa della separazione e previa esibizione di documentazione attestante il regolare pagamento delle imposte e delle tasse riguardanti l'immobile, sino alla data dell'omologa.
6) Il SI. si impegna a pagare tutte le somme future richieste a tale titolo _1 nonché tutte le spese derivanti da manutenzione ordinaria e straordinaria.
7) Il SI. si impegna a sostenere integralmente le spese notarili e impositive _1 connesse alla stipula degli atti di donazione e di trasferimento dei diritti di uso e abitazione.
8) Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e rinunciano ad ogni diritto connesso, dichiarandosi entrambe soddisfatte dei predetti accordi che accettano e sottoscrivono.9) Le spese del giudizio si intendono compensate fra le parti.”
L'accordo così come raggiunto non appare contrario a norme imperative o all'ordine pubblico e di esso il Tribunale prende atto ai fini della decisione.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara la separazione tra i coniugi alle condizioni pattuite dai medesimi e depositate con accordo il 20.03.2025 e riportate in parte motiva;
2. Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni di legge;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di conSIlio del 7.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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