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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 02/07/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 02/07/2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n.
71/2025;
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Elio Carlino;
Parte_1
OPPONENTE
E
- in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti. Roberta Del Sordo e Cristina Grappone, giusta procura generale alle liti per Notaio del 22.03.2024; Per_1
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20/01/2025 il ricorrente agiva in giudizio al fine di far dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di versare i contributi alla gestione commercianti per gli anni 2018 e
2019. A sostegno della domanda il ricorrente deduceva di essere socio della società Cavuto A. &
G. srl ma di non aver mai percepito gli utili derivanti dalla partecipazione sociale e, quindi, di non essere tenuto al pagamento dei contributi sui suddetti utili, in quanto mai entrati a far parte del suo patrimonio. Il ricorrente deduceva, inoltre, l'erroneità del calcolo della contribuzione richiesta, in quanto effettuato sull'intero reddito della società e non sulla sola parte riferibile alla sua partecipazione (50%).
1 Tanto esposto, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) - accertare e dichiarare non assoggettabili a contribuzione i redditi conseguiti dal ricorrente negli anni d'imposta 2018 e 2019 per la partecipazione alla società di capitali Cavuto A&G
S.r.l.;
2)- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda avanzata in via principale, accertare e dichiarare assoggettabili a contribuzione i redditi conseguiti dal ricorrente negli anni 2018 e 2019 per la partecipazione alla società di capitali
Cavuto A&G S.r.l. nei limiti del 50% del di loro valore, pari alla corrispondente quota di partecipazione del socio alla suddetta società;
3)- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da maggiorare ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 4, co.1 bis del d.m. n. 55/2014
(essendo l'atto redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto)”. CP_ 1.1. L' costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Con comunicazione del 23.07.2024, notificata il 6/8/2024, l' ha chiesto al ricorrente, CP_1 quale socio della Cavuto A. & G. srl, il versamento di contributi-gestione commercianti eccedenti il minimale per gli anni d'imposta 2018 e 2019, per il complessivo importo di € 16.093,58. La somma è stata richiesta dall' in considerazione dello svolgimento da parte del ricorrente, CP_1 personalmente e con carattere di abitualità e prevalenza, di attività di lavoro all'interno della società di cui è socio. Al ricorrente si contesta, dunque, di aver realizzato il presupposto - di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662/96 – dello svolgimento in modo prevalente ed abituale di attività di collaborazione all'interno della compagine sociale.
2.2. Al riguardo, va preliminarmente rilevato che in materia di iscrizione nella gestione speciale commercianti, l'art. 29, comma 1, della legge n. 160/75, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/96, prevede: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti
2 attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
“La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale. Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale” (in questo senso Cass. S.U., sent. n. 3240/2010).
2.3. Requisito necessario e sufficiente per l'iscrizione nella gestione commercianti del socio è, quindi, la partecipazione – con carattere di abitualità e prevalenza – al lavoro aziendale, in qualunque forma si estrinsechi tale partecipazione e, quindi, anche mediante attività di natura organizzativa o di direzione. Sul punto si è, in particolare, affermato che “in tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone CP_ l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche
3 organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 24439/2023). “Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito
d'impresa” (Cass. civ. ord. n. 1759/2021).
In definitiva, la gestione prevista dall'art. 1, comma 203, della l. n. 662/96, ha la finalità di superare l'autonomia patrimoniale delle società, nelle ipotesi in cui l'amministratore o il socio svolgano prevalentemente la propria attività all'interno dell'azienda. Ciò, evidentemente, al fine di garantire la copertura assicurativa e previdenziale a soggetti che, diversamente, ne resterebbero privi in quanto esclusi da ogni obbligo assicurativo. Ne consegue che l'iscrizione nella gestione commercianti ed il preteso pagamento dei relativi contributi, si fonda, non già sul mero possesso della qualifica di amministratore o socio e/o sulla concreta percezione di utili, bensì, unicamente, sulla partecipazione abituale e prevalente del socio all'attività commerciale svolta dalla società.
Tale partecipazione rende il socio equiparabile, sotto il profilo degli obblighi contributivi, al titolare di un'impresa commerciale e ciò per una precisa scelta del legislatore.
2.4. Ebbene, nel caso di specie, può senza dubbio ritenersi provato che il ricorrente abbia partecipato all'attività della società Cavuto A. & G. srl con carattere di abitualità e prevalenza.
Infatti, il ricorrente, a seguito di presentazione di apposita domanda amministrativa, è stato iscritto nella gestione commercianti, con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.01.2015
(doc. 2 res.) e ha sempre versato i contributi entro il minimale (doc. 4 res.), fatto questo, peraltro, pacifico in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente. Poiché il ricorrente non risulta essere socio di altre società commerciali o titolare di altre imprese, la sua iscrizione alla gestione commercianti non può che dipendere dallo svolgimento, con carattere di abitualità e prevalenza, di attività all'interno della società Cavuto A. & G. srl. D'altro canto, la suddetta società, ha due soci e un solo dipendente (doc. 3 res.), il che porta a ritenere ragionevolmente che il ricorrente presti attività lavorativa all'interno della società, quantomeno di tipo organizzativo e direttivo.
4 2.5. Una volta accertato il presupposto cui la legge subordina l'iscrizione nella gestione commercianti del socio, del tutto irrilevante è che gli utili della società non siano stati concretamente distribuiti e che il ricorrente non li abbia quindi percepiti.
L'art. 1, comma 1, della legge n. 233/90 prevede che “A decorrere dal 1° luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente”.
L'art. 3 bis, comma 1, del D.L. n. 384/92 stabilisce: “A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 ,
è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
Ribadito che il presupposto imprescindibile dell'obbligazione contributiva è rappresentato dalla partecipazione personale del socio al lavoro aziendale, il criterio da seguire, al fine di individuare correttamente la base imponibile, è certamente di natura fiscale, stante l'espresso rinvio in tal senso operato dal richiamato art. 3 bis, rilevando le disposizioni relative al concetto di reddito di impresa e di reddito di capitale, ossia gli artt. 55 e 44 del DPR n. 917/86. Ai sensi dell'art. 55 sono “Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma
d'impresa”. A norma dell'art. 44 sono, invece, redditi di capitali - tra gli altri - “gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società”.
I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), secondo quanto espressamente previsto, appunto, dall'art. 1 della legge n. 233 del 3 agosto 1990. “L'imponibile contributivo, per ciascun socio lavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo
5 attribuita in ragione della quota di partecipazione societaria” (cass. S.U. sent. n. 3240/2010 in motivazione).
Sul punto si è, inoltre, affermato che “il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa”(art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986 - in questi termini Cass. civ, sez. lav. sentt. n. 22901/2024; n. 21540/2019; n. 18892/2023 e n.
805/2021).
Poiché, dunque, rileva il reddito di impresa e poiché tale reddito è imputato per legge al socio di srl, allorché egli- come nella specie - svolga attività all'interno della società con carattere di abitualità e prevalenza, l'obbligo di versamento dei contributi sorge a prescindere dalla concreta distribuzione di utili e anche quando tale distribuzione non vi sia stata, per il solo fatto che la società ha prodotto un reddito. Gli utili, infatti, sono riconducibili ai redditi di capitale mentre la contribuzione si calcola sul reddito di impresa ed è tale il reddito della società imputato al socio che vi svolga personalmente attività lavorativa.
Tutti i precedenti di legittimità citati dalla difesa del ricorrente hanno affermato principi che non possono applicarsi nel caso di specie, in quanto riferiti alla contribuzione richiesta su utili derivanti da partecipazione sociale a soci non lavoratori e, dunque, fattispecie completamente diverse da quella oggetto del presente giudizio.
2.6. I contributi sono stati correttamente calcolati dall' sul 50% del reddito di impresa, ossia CP_1 sulla quota riferibile al ricorrente, come risulta dall'estratto conto integrato in cui sono riportati i redditi sui quali sono stati calcolati i contributi (doc. 4 res.). La somma richiesta non è stata oggetto di specifica contestazione, avendo il ricorrente unicamente dedotto che la stessa è stata calcolata sull'intero reddito e non sul 50%, circostanza, tuttavia, smentita dall'estratto conto integrato depositato dall' . CP_1
***
6 3. Le considerazioni che precedono portano al rigetto del ricorso, con conseguente declaratoria dell'obbligo del ricorrente di versare la somma di € 16.093,58, a titolo di contributi gestione commercianti eccedenti il minimale per gli anni 2018 e 2019.
La novità della questione giuridica trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 02/07/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ilaria Prozzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 02/07/2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n.
71/2025;
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Elio Carlino;
Parte_1
OPPONENTE
E
- in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti. Roberta Del Sordo e Cristina Grappone, giusta procura generale alle liti per Notaio del 22.03.2024; Per_1
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20/01/2025 il ricorrente agiva in giudizio al fine di far dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di versare i contributi alla gestione commercianti per gli anni 2018 e
2019. A sostegno della domanda il ricorrente deduceva di essere socio della società Cavuto A. &
G. srl ma di non aver mai percepito gli utili derivanti dalla partecipazione sociale e, quindi, di non essere tenuto al pagamento dei contributi sui suddetti utili, in quanto mai entrati a far parte del suo patrimonio. Il ricorrente deduceva, inoltre, l'erroneità del calcolo della contribuzione richiesta, in quanto effettuato sull'intero reddito della società e non sulla sola parte riferibile alla sua partecipazione (50%).
1 Tanto esposto, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) - accertare e dichiarare non assoggettabili a contribuzione i redditi conseguiti dal ricorrente negli anni d'imposta 2018 e 2019 per la partecipazione alla società di capitali Cavuto A&G
S.r.l.;
2)- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda avanzata in via principale, accertare e dichiarare assoggettabili a contribuzione i redditi conseguiti dal ricorrente negli anni 2018 e 2019 per la partecipazione alla società di capitali
Cavuto A&G S.r.l. nei limiti del 50% del di loro valore, pari alla corrispondente quota di partecipazione del socio alla suddetta società;
3)- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da maggiorare ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 4, co.1 bis del d.m. n. 55/2014
(essendo l'atto redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto)”. CP_ 1.1. L' costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Con comunicazione del 23.07.2024, notificata il 6/8/2024, l' ha chiesto al ricorrente, CP_1 quale socio della Cavuto A. & G. srl, il versamento di contributi-gestione commercianti eccedenti il minimale per gli anni d'imposta 2018 e 2019, per il complessivo importo di € 16.093,58. La somma è stata richiesta dall' in considerazione dello svolgimento da parte del ricorrente, CP_1 personalmente e con carattere di abitualità e prevalenza, di attività di lavoro all'interno della società di cui è socio. Al ricorrente si contesta, dunque, di aver realizzato il presupposto - di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662/96 – dello svolgimento in modo prevalente ed abituale di attività di collaborazione all'interno della compagine sociale.
2.2. Al riguardo, va preliminarmente rilevato che in materia di iscrizione nella gestione speciale commercianti, l'art. 29, comma 1, della legge n. 160/75, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/96, prevede: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti
2 attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
“La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale. Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale” (in questo senso Cass. S.U., sent. n. 3240/2010).
2.3. Requisito necessario e sufficiente per l'iscrizione nella gestione commercianti del socio è, quindi, la partecipazione – con carattere di abitualità e prevalenza – al lavoro aziendale, in qualunque forma si estrinsechi tale partecipazione e, quindi, anche mediante attività di natura organizzativa o di direzione. Sul punto si è, in particolare, affermato che “in tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone CP_ l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche
3 organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 24439/2023). “Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito
d'impresa” (Cass. civ. ord. n. 1759/2021).
In definitiva, la gestione prevista dall'art. 1, comma 203, della l. n. 662/96, ha la finalità di superare l'autonomia patrimoniale delle società, nelle ipotesi in cui l'amministratore o il socio svolgano prevalentemente la propria attività all'interno dell'azienda. Ciò, evidentemente, al fine di garantire la copertura assicurativa e previdenziale a soggetti che, diversamente, ne resterebbero privi in quanto esclusi da ogni obbligo assicurativo. Ne consegue che l'iscrizione nella gestione commercianti ed il preteso pagamento dei relativi contributi, si fonda, non già sul mero possesso della qualifica di amministratore o socio e/o sulla concreta percezione di utili, bensì, unicamente, sulla partecipazione abituale e prevalente del socio all'attività commerciale svolta dalla società.
Tale partecipazione rende il socio equiparabile, sotto il profilo degli obblighi contributivi, al titolare di un'impresa commerciale e ciò per una precisa scelta del legislatore.
2.4. Ebbene, nel caso di specie, può senza dubbio ritenersi provato che il ricorrente abbia partecipato all'attività della società Cavuto A. & G. srl con carattere di abitualità e prevalenza.
Infatti, il ricorrente, a seguito di presentazione di apposita domanda amministrativa, è stato iscritto nella gestione commercianti, con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.01.2015
(doc. 2 res.) e ha sempre versato i contributi entro il minimale (doc. 4 res.), fatto questo, peraltro, pacifico in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente. Poiché il ricorrente non risulta essere socio di altre società commerciali o titolare di altre imprese, la sua iscrizione alla gestione commercianti non può che dipendere dallo svolgimento, con carattere di abitualità e prevalenza, di attività all'interno della società Cavuto A. & G. srl. D'altro canto, la suddetta società, ha due soci e un solo dipendente (doc. 3 res.), il che porta a ritenere ragionevolmente che il ricorrente presti attività lavorativa all'interno della società, quantomeno di tipo organizzativo e direttivo.
4 2.5. Una volta accertato il presupposto cui la legge subordina l'iscrizione nella gestione commercianti del socio, del tutto irrilevante è che gli utili della società non siano stati concretamente distribuiti e che il ricorrente non li abbia quindi percepiti.
L'art. 1, comma 1, della legge n. 233/90 prevede che “A decorrere dal 1° luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente”.
L'art. 3 bis, comma 1, del D.L. n. 384/92 stabilisce: “A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 ,
è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
Ribadito che il presupposto imprescindibile dell'obbligazione contributiva è rappresentato dalla partecipazione personale del socio al lavoro aziendale, il criterio da seguire, al fine di individuare correttamente la base imponibile, è certamente di natura fiscale, stante l'espresso rinvio in tal senso operato dal richiamato art. 3 bis, rilevando le disposizioni relative al concetto di reddito di impresa e di reddito di capitale, ossia gli artt. 55 e 44 del DPR n. 917/86. Ai sensi dell'art. 55 sono “Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma
d'impresa”. A norma dell'art. 44 sono, invece, redditi di capitali - tra gli altri - “gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società”.
I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), secondo quanto espressamente previsto, appunto, dall'art. 1 della legge n. 233 del 3 agosto 1990. “L'imponibile contributivo, per ciascun socio lavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo
5 attribuita in ragione della quota di partecipazione societaria” (cass. S.U. sent. n. 3240/2010 in motivazione).
Sul punto si è, inoltre, affermato che “il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa”(art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986 - in questi termini Cass. civ, sez. lav. sentt. n. 22901/2024; n. 21540/2019; n. 18892/2023 e n.
805/2021).
Poiché, dunque, rileva il reddito di impresa e poiché tale reddito è imputato per legge al socio di srl, allorché egli- come nella specie - svolga attività all'interno della società con carattere di abitualità e prevalenza, l'obbligo di versamento dei contributi sorge a prescindere dalla concreta distribuzione di utili e anche quando tale distribuzione non vi sia stata, per il solo fatto che la società ha prodotto un reddito. Gli utili, infatti, sono riconducibili ai redditi di capitale mentre la contribuzione si calcola sul reddito di impresa ed è tale il reddito della società imputato al socio che vi svolga personalmente attività lavorativa.
Tutti i precedenti di legittimità citati dalla difesa del ricorrente hanno affermato principi che non possono applicarsi nel caso di specie, in quanto riferiti alla contribuzione richiesta su utili derivanti da partecipazione sociale a soci non lavoratori e, dunque, fattispecie completamente diverse da quella oggetto del presente giudizio.
2.6. I contributi sono stati correttamente calcolati dall' sul 50% del reddito di impresa, ossia CP_1 sulla quota riferibile al ricorrente, come risulta dall'estratto conto integrato in cui sono riportati i redditi sui quali sono stati calcolati i contributi (doc. 4 res.). La somma richiesta non è stata oggetto di specifica contestazione, avendo il ricorrente unicamente dedotto che la stessa è stata calcolata sull'intero reddito e non sul 50%, circostanza, tuttavia, smentita dall'estratto conto integrato depositato dall' . CP_1
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6 3. Le considerazioni che precedono portano al rigetto del ricorso, con conseguente declaratoria dell'obbligo del ricorrente di versare la somma di € 16.093,58, a titolo di contributi gestione commercianti eccedenti il minimale per gli anni 2018 e 2019.
La novità della questione giuridica trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 02/07/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ilaria Prozzo
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