Articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1444
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 gennaio 1957
Art. 3.
I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di Corte di cassazione saranno attribuiti nel 1957, come vacanze previste dello stesso anno, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.
I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di Corte di appello saranno attribuiti nel 1958, come vacanze previste dello stesso anno, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1957