Art. 3.
I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di Corte di cassazione saranno attribuiti nel 1957, come vacanze previste dello stesso anno, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.
I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di Corte di appello saranno attribuiti nel 1958, come vacanze previste dello stesso anno, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.
I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di Corte di cassazione saranno attribuiti nel 1957, come vacanze previste dello stesso anno, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.
I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di Corte di appello saranno attribuiti nel 1958, come vacanze previste dello stesso anno, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.