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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/11/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De IS Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 961/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 09/09/2025 da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Tronto (AP) l'8/10/1967 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Biancifiori del Foro di Ascoli Piceno e CP_1
, C.F. , nato a [...] il
[...] C.F._2
20/02/1960 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Orlando Ruggieri del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17/09/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: ricorso congiunto – scioglimento unione civile CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/09/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 16/06/2022 avevano costituito un'unione civile in San Benedetto del Tronto
(AP), optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- l'unione era stata iscritta nei Registri dello Stato civile del Comune di San Benedetto del Tronto (AP), a norma dell'art. 33 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223, al n. 2 parte I, anno
2022;
- la residenza familiare veniva fissata in San Benedetto del Tronto, via Aniene n. 53, in un immobile condotto in locazione dai ricorrenti;
- in data 05/03/2025 il sig. comunicava al sig. Parte_1 Controparte_1
e all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del Tronto dichiarazione di scioglimento di unione civile ex art. 1, comma 24, L. n. 76/2016 a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, all'uopo, in data 20/03/2025 dinanzi all'Ufficiale di Stato civile, dott.ssa Maria Pia Paletti, veniva resa formalmente ed a tutti gli effetti di legge la suddetta dichiarazione;
- erano decorsi i tre mesi previsti dall'art. 1, comma 24, L. n. 76/2016, sicché sussistevano i presupposti per lo scioglimento dell'unione civile;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione degli uniti civilmente dinanzi allo stesso, che fosse omologato lo scioglimento dell'unione civile costituita da essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il Sig. ha lasciato la residenza familiare, fissata in 63074 Parte_1
San Benedetto del Tronto (AP), Via Aniene 53, in data 23/06/2025, mentre il Sig. continuerà ivi ad abitare, giusto contratto di locazione, Controparte_1
tenendo per sé tutto il mobilio acquistato dagli uniti nel corso dell'unione civile;
2) Il Sig. verserà in favore del Sig. Parte_1 CP_1
la somma complessiva di € 150,00 per il solo mese di luglio 2025, entro
[...]
e non oltre il 30 luglio 2025 quale contributo al mantenimento, e corrisponderà per otto mesi e, pertanto da luglio 2025 e fino al mese febbraio 2026 compreso, il canone di locazione relativo alla casa familiare in favore del Sig. e Controparte_1
per complessivi €.4.000,00 da versarsi con cadenza mensile ed anticipatamente entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente IBAN
[...] intestato alla sig.ra Controparte_2
proprietaria dell'immobile;
3) Salvo detto obbligo, il non avrà più nulla a pretendere Controparte_1
dal Sig. , dichiarandosi, pertanto, pienamente soddisfatto Parte_1
ed economicamente autosufficiente.
4) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pretesa economica e/o patrimoniale, anche in ordine ai beni mobili ed immobili, e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto e stabilito nei punti precedenti non hanno null'altro a chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro.
5) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De IS e fissava per il giorno 6/11/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi alla stessa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di scioglimento dell'unione civile è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Risulta agli atti che, in data 05/03/2025, il sig. ha comunicato al Parte_1
sig. l'intenzione di sciogliere l'unione civile a mezzo lettera Controparte_1
raccomandata ricevuta dal destinatario in data 11/03/2025.
Tale volontà è stata manifestata formalmente anche dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Benedetto del Tronto in data 20/03/2025; è, dunque, decorso il termine di tre mesi stabilito dall'art. 1, comma 24, L. n. 76/2016.
Inoltre, nelle note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 6/11/2025, le stesse hanno confermato la loro intenzione di non volersi riconciliare e di voler sciogliere l'unione civile da essi costituita.
Ciò posto, osserva il Collegio che le condizioni dello scioglimento dell'unione civile stabilite tra le parti nei termini sopra riportati non risultano contrarie alla legge e appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita tra i ricorrenti in data
16/06/2022 a San Benedetto del Tronto (AP), iscritta nei Registri dello Stato civile del predetto Comune, a norma dell'art. 33 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223, al n. 2, parte I, anno 2022, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto del Tronto (AP) per le annotazioni a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile e le altre incombenze di legge;
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 25/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Rita De IS
Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De IS Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 961/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 09/09/2025 da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Tronto (AP) l'8/10/1967 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Biancifiori del Foro di Ascoli Piceno e CP_1
, C.F. , nato a [...] il
[...] C.F._2
20/02/1960 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Orlando Ruggieri del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17/09/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: ricorso congiunto – scioglimento unione civile CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/09/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 16/06/2022 avevano costituito un'unione civile in San Benedetto del Tronto
(AP), optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- l'unione era stata iscritta nei Registri dello Stato civile del Comune di San Benedetto del Tronto (AP), a norma dell'art. 33 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223, al n. 2 parte I, anno
2022;
- la residenza familiare veniva fissata in San Benedetto del Tronto, via Aniene n. 53, in un immobile condotto in locazione dai ricorrenti;
- in data 05/03/2025 il sig. comunicava al sig. Parte_1 Controparte_1
e all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del Tronto dichiarazione di scioglimento di unione civile ex art. 1, comma 24, L. n. 76/2016 a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, all'uopo, in data 20/03/2025 dinanzi all'Ufficiale di Stato civile, dott.ssa Maria Pia Paletti, veniva resa formalmente ed a tutti gli effetti di legge la suddetta dichiarazione;
- erano decorsi i tre mesi previsti dall'art. 1, comma 24, L. n. 76/2016, sicché sussistevano i presupposti per lo scioglimento dell'unione civile;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione degli uniti civilmente dinanzi allo stesso, che fosse omologato lo scioglimento dell'unione civile costituita da essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il Sig. ha lasciato la residenza familiare, fissata in 63074 Parte_1
San Benedetto del Tronto (AP), Via Aniene 53, in data 23/06/2025, mentre il Sig. continuerà ivi ad abitare, giusto contratto di locazione, Controparte_1
tenendo per sé tutto il mobilio acquistato dagli uniti nel corso dell'unione civile;
2) Il Sig. verserà in favore del Sig. Parte_1 CP_1
la somma complessiva di € 150,00 per il solo mese di luglio 2025, entro
[...]
e non oltre il 30 luglio 2025 quale contributo al mantenimento, e corrisponderà per otto mesi e, pertanto da luglio 2025 e fino al mese febbraio 2026 compreso, il canone di locazione relativo alla casa familiare in favore del Sig. e Controparte_1
per complessivi €.4.000,00 da versarsi con cadenza mensile ed anticipatamente entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente IBAN
[...] intestato alla sig.ra Controparte_2
proprietaria dell'immobile;
3) Salvo detto obbligo, il non avrà più nulla a pretendere Controparte_1
dal Sig. , dichiarandosi, pertanto, pienamente soddisfatto Parte_1
ed economicamente autosufficiente.
4) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pretesa economica e/o patrimoniale, anche in ordine ai beni mobili ed immobili, e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto e stabilito nei punti precedenti non hanno null'altro a chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro.
5) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De IS e fissava per il giorno 6/11/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi alla stessa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di scioglimento dell'unione civile è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Risulta agli atti che, in data 05/03/2025, il sig. ha comunicato al Parte_1
sig. l'intenzione di sciogliere l'unione civile a mezzo lettera Controparte_1
raccomandata ricevuta dal destinatario in data 11/03/2025.
Tale volontà è stata manifestata formalmente anche dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Benedetto del Tronto in data 20/03/2025; è, dunque, decorso il termine di tre mesi stabilito dall'art. 1, comma 24, L. n. 76/2016.
Inoltre, nelle note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 6/11/2025, le stesse hanno confermato la loro intenzione di non volersi riconciliare e di voler sciogliere l'unione civile da essi costituita.
Ciò posto, osserva il Collegio che le condizioni dello scioglimento dell'unione civile stabilite tra le parti nei termini sopra riportati non risultano contrarie alla legge e appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita tra i ricorrenti in data
16/06/2022 a San Benedetto del Tronto (AP), iscritta nei Registri dello Stato civile del predetto Comune, a norma dell'art. 33 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223, al n. 2, parte I, anno 2022, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto del Tronto (AP) per le annotazioni a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile e le altre incombenze di legge;
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 25/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Rita De IS
Dott.ssa Alessandra Panichi