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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/02/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45150/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice unica Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 45150/2021 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. SPARANO ANDREA Parte_1 P.IVA_1
PAOLO LUIGI e dell'avv. SPARANO MARCELLO, elettivamente domiciliata in VIA
BORGOGNA, 5 20122 MILANO presso lo studio dei difensori
- parte attrice opponente - nei confronti di
(n. RI UK OC309760), con il patrocinio dell'avv. VILLANI Controparte_1
ALESSANDRO, dell'avv. BELLONI PIETRO e dell'avv. SANTONI FABRIZIO, elettivamente domiciliata in VIA BROLETTO, 9 20121 MILANO presso lo studio dei difensori
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, previi i più opportuni accertamenti e declaratorie in fatto ed in diritto, così giudicare:
Par Nel merito con riferimento alla domanda ingiuntiva di pagamento della Break Fee
“base” (euro 150.000) in via principale: - accertata e dichiarata l'inesistenza di qualsiasi atto/accordo vincolante tra le parti, accertata e dichiarata l'invalidità della clausola di Break Up Fee, dichiarare che nulla è dovuto a da e, quindi, revocato il CP_1 Pt_1
pagina 1 di 16 decreto ingiuntivo opposto, rigettare con la miglior formula la domanda avversaria per i motivi di narrativa;
in via subordinata: -nella denegata ipotesi di ritenuta esistenza di accordi contrattuali tra le parti, accertato e dichiarato ex art. 1460 cc l'inadempimento di
[...]
dichiarare che nulla è dovuto a da e, quindi, CP_1 CP_1 Pt_1
revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigettare con la miglior formula la domanda avversaria per i motivi di narrativa;
in via ulteriormente subordinata: nella ulteriore denegata ipotesi in cui Pt_1
venisse condannata al pagamento della penale di lite, ai sensi dell'effetti dell'articolo 1384 cc, ridurre ad equità la penale de qua liquidandola in ammontare non superiore ad euro
25.000# in ogni caso: - con vittoria di spese diritti e onorari oltre IVA e CPA con riferimento alla domanda di pagamento della Fee “maggiorata” (euro Pt_3
100.000)
in via preliminare: respingere l'istanza ex art. 186 ter cpc svolta da CP_1 avente ad oggetto il pagamento dell'importo di Euro 100.000#, oltre interessi a titolo di
Break Up Fee Maggiorata, non sussistendone i presupposti, per tutte le ragioni di cui in narrativa con riferimento alla domanda di pagamento della Fee complessiva (euro Pt_3
250.000) in via principale: - accertata e dichiarata l'inesistenza di qualsiasi atto/accordo vincolante tra le parti, accertata e dichiarata l'invalidità della clausola di Break Up Fee dichiarare che nulla è dovuto a da , rigettare con la miglior CP_1 Pt_1
formula la domanda avversaria per i motivi di narrativa;
e, quindi, revocato il Pt_1
decreto ingiuntivo opposto, rigettare con la miglior formula la domanda avversaria per i motivi di narrativa;
in via subordinata: -nella denegata ipotesi di ritenuta esistenza di accordi contrattuali tra le parti, accertato e dichiarato ex art. 1460 cc l'inadempimento di
[...]
dichiarare che nulla è dovuto a da e, quindi, CP_1 CP_1 Pt_1
revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigettare con la miglior formula la domanda avversaria per i motivi di narrativa;
in via ulteriormente subordinata: nella ulteriore denegata ipotesi in cui Pt_1
venisse condannata al pagamento della penale di lite, ai sensi dell'effetti dell'articolo 1384
pagina 2 di 16 cc, ridurre ad equità la penale de qua liquidandola in ammontare non superiore ad euro
25.000# in ogni caso: - con vittoria di spese diritti e onorari oltre IVA e CPA in via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere della prova – a modifica e/o revoca della ordinanza istruttoria emessa, chiede di poter essere ammessa alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1. vero che è una holding italiana costituita nell'anno 2007 e operante nel settore Pt_1 dell'e-commerce; in detto mercato, in particolare, - attraverso la società operativa controllata - si è posizionata per anni tra i primi player a livello Controparte_2
nazionale nel segmento della vendita online di tecnologia ed elettrodomestici (cfr. doc. 2 – visura della società ) CP_2
2. vero che a far tempo dall'anno 2019 si è trovata ad affrontare una situazione di Pt_1
difficoltà economica che l'ha indotta a valutare un'ipotesi di rafforzamento patrimoniale e finanziario per mezzo di una operazione di aumento del proprio capitale sociale.
3. vero che in data 1 agosto 2019 il dott. riferiva al Consiglio di Persona_1
Amministrazione di di aver avuto un contatto con un possibile soggetto interessato Pt_1
ad investire nella società medesima (doc. 15 – Cda di del 1/8/19) Pt_1 CP_2
4. vero che in esito a detto contatto, nell'agosto 2019 si tenevano alcuni incontri tra e gli advisor di detto possibile investitore (il sig. e gli avvocati Pt_1 Testimone_1
dello studio legale AT) nel corso dei quali era prospettata a una possibile Pt_1
operazione di ricapitalizzazione di medesima mediante un apporto finanziario Pt_1 diretto dell'investitore;
5. vero che a seguito di detti incontri, sempre nell'agosto 2019, veniva avviata una “mini” due diligence attraverso la quale , con il supporto dei propri advisor, forniva agli Pt_1
advisor del potenziale investitore – lo - alcune sommarie Controparte_3
informazioni legali, finanziarie e di business della società.
6. vero che con comunicazione del 28 agosto 2019 la manifestava la CP_1 propria intenzione “di prendere parte in discussioni attive relative alla operazione” di aumento del capitale di purché alla stessa fossero garantiti da : (a) il Pt_1 Pt_1
beneficio di esclusiva in relazione dell'operazione; (b) una penalità di euro 300.000# per l'ingiustificato abbandono della trattativa da parte di , in particolare, dopo l'avvio Pt_1
della due diligence da condurre sulla società – la cd. Break Up Fee (cfr. doc. 3)
pagina 3 di 16 7. vero che nel settembre 2019 ne seguiva tra le parti uno scambio di diverse comunicazioni a mezzo e mail;
scambio nel corso del quale esse parti manifestavano le proprie rispettive posizioni in merito alla potenziale operazione di investimento di e CP_1
svolgevano le proprie rispettive richieste (cfr. doc. da n. 4 a n. 11)
8. vero che solo circa alla metà del mese di settembre 2019 (10 settembre)
[...]
per mezzo dei suoi advisors legali avviava la prospettata due diligence sulla CP_1 società richiedendo ai consulenti di quest'ultima i primi documenti ritenuti utili CP_2
allo scopo (doc. 16 – e mail avv. Casagrande del 13-3-19)
9. vero che detta attività di due diligence di consisteva nella sostanza CP_1
nella acquisizione da di alcuni documenti amministrativi/contabili e durava Pt_1 all'incirca una settimana lavorativa fino al 21/22 settembre circa
10. vero che solo in esito alla comunicazioni scambiate tra le parti e di cui sopra, sempre nel settembre 2019 era chiarito a il fatto che operasse, in Pt_1 CP_1
luogo di finanziatore diretto, esclusivamente quale intermediario rispetto a soggetti terzi possibili finanziatori.
11. vero che preso atto di detta informazione, sempre nel settembre 2019, Pt_1 richiedeva a – per poter proseguire nei colloqui tra le parti - di avere CP_1
precise informazioni e garanzie sulla identità di detti soggetti terzi investitori e soprattutto sulla loro affidabilità e capacità finanziaria di far fronte al possibile investimento in
Pt_1
12. vero che, in tale ottica, solo alle ore 19.55 del 23 settembre 2019, – a mezzo Pt_1
del suo legale – riceveva una comunicazione riservata e non producibile da parte dell'advisor legale di - lo studio legale AT -, che rappresentava CP_1 solo di aver svolto “le seguenti attività: (1) ricevuto lettere di commitment sottoscritte da investitori per un ammontare complessivo pari ad Euro 30 milioni;
(2) con riferimento a investitori che rappresentano un commitment complessivo pari ad Euro 20 milioni, richiesto informazioni e svolto le procedure di onboarding applicabili (secondo le policy di
AT) ai nuovi clienti con un esito che non ha evidenziato rilevanti rischi o rilevanti punti di attenzione;
nella suddetta lettera, AT precisa, tra l'altro, che: - non hanno presenziato alla firma delle lettera di commitment;
- non hanno avuto interlocuzioni con gli investitori;
- non hanno verificato la genuinità delle firme;
- non hanno verificato la conformità agli originali delle copie ricevute;
- non hanno verificato eventuali relazioni tra gli investitori o relazioni con la Società, né la loro financial standing o condizione;
- non pagina 4 di 16 hanno verificato i poteri di firma (nel caso di persona giuridica) (cfr doc. 12 – e mail avv.
Parrocchetti del 23/9/2019)
13. vero che ricevuta detta comunicazione EPRICE in data 24/9/2019 – anche tramite i propri consulenti - informava – e i suoi advisors - di ritenerla inidonea CP_1
e, in particolare, inefficiente a fornire informazioni sufficienti sui possibili terzi soggetti investitori e nello specifico modo sulla loro capacità finanziaria (doc. 17 – e mail del 24-9-
19)
14. vero che successivamente a detta comunicazione essendo peraltro scaduto il periodo di esclusiva discusso tra le parti, le interlocuzioni tra e erano Pt_1 CP_1
interrotte Si indicano a testi su tutti i capitoli 1) c/o E , 2) Testimone_2 CP_2 Tes_3
c/o 3) c/o E
[...] CP_2 Testimone_4 CP_2
Conclusioni di parte convenuta opposta
L'esponente , rappresentata e difesa come in epigrafe, riportandosi a Controparte_1
tutto quanto dedotto, eccepito ed allegato nella propria comparsa di costituzione e risposta, nonché nelle memorie difensive ex art. 183, comma VI, considerato che, nelle more del presente giudizio, ha corrisposto ad l'importo di Euro 50.000,00, Pt_1 Controparte_1 chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
- rigettare tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto e, Pt_1 per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 16990/2021 emesso dal Tribunale di
Milano in persona del giudice Dott.ssa Silvia Vaghi, in data 6 settembre 2021, limitatamente all'importo di Euro 100.000,00, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c., e spese, per tutte le ragioni illustrate in atti;
- condannare al pagamento della somma di Euro 200.000,00 oltre interessi ex Parte_1
art. 1284, IV comma, c.c., per tutte ragioni illustrate in atti;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente procedimento, oltre spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 2.11.2021 ha proposto opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 16990 pubblicato dal Tribunale di Milano l'8.9.2021 e a lei notificato 22.9.2021 con il quale le è stato intimato di pagare 150.000 euro a
[...]
oltre interessi come da domanda e spese di lite, quale CP_1
pagina 5 di 16 corrispettivo convenuto per rimborsare in via forfettaria Controparte_1
dei costi sostenuti per partecipare alle trattative relative a un'operazione di aumento di capitale di dovuto sia nel caso di mancato perfezionamento Parte_1 dell'operazione per qualsiasi causa, sia nel caso di interruzione da parte di Pt_1 delle trattative riguardanti l'operazione, definito dalle parti come “break up fee”
(cfr. doc.ti 1 a/b del 28.8.2019 e doc.ti 2 a/b, 3 a/b e 4 a/b del 4 e 5.9.2019 conv.).
La ricorrente ha dedotto di avere diritto al pagamento di tale corrispettivo in ragione del fatto che il 30.9.2019 ha dichiarato con un comunicato stampa di Parte_1
ritenere cessato il rapporto di esclusiva concordato con per Controparte_1
l'esecuzione dell'operazione, interrompendo quindi le trattative ad essa inerenti
(doc. 11 conv.).
2. Con il ricorso monitorio ha chiesto inoltre il pagamento di Controparte_1
ulteriore corrispettivo di € 100.000,00 (definito dalle parti come “break up fee maggiorata”), deducendo di aver convenuto tale ulteriore onere con l'ulteriore accordo del 13 - 18.9.2019 (doc.ti 5 a/b e 6 a/b conv.) nell'ambito del quale si è impegnata ad eseguire tale pagamento ulteriore nel caso in cui il Parte_1
recesso dalle trattative fosse intervenuto nonostante la dimostrazione da parte di dell'effettiva adesione di nuovi potenziali investitori CP_1 all'operazione di aumento di capitale (e quindi nel caso in cui CP_1
avesse fornito la “prova di impegno”, così come chiamata dalle parti, nel termine concordato del 23.9.2010). Il Tribunale in sede monitoria ha rigettato tale ulteriore domanda, ritenendo che non avesse fornito prova scritta Controparte_4 dell'avveramento dell'evento condizionante l'esigibilità di tale credito, ossia di aver fornito entro il termine del 23.9.2010 la c.d. “prova di impegno”.
3. A fondamento dell'opposizione proposta CP_5
[.. ha dedotto che ed non avrebbero raggiunto Pt_1 CP_1
alcun accordo sulla “break up fee maggiorata”, rilevando infatti come la stessa pretesa dell'opposta di ottenerne il pagamento in sede monitoria sia stata rigettata ed esclusa dall'oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
b. ha confermato di aver valutato nel corso del 2019 l'ipotesi di rafforzare il suo patrimonio e la sua struttura finanziaria tramite un'operazione di aumento di capitale e di essere venuta a tal fine in contatto con CP_1
pagina 6 di 16 nell'agosto 2019 nell'ambito della ricerca di possibili CP_4
investitori;
c. ha documentato che durante le trattative per la regolamentazione dei rapporti contrattuali con quest'ultima pretendeva di CP_1 negoziare un'esclusiva per l'esecuzione dell'operazione e che venisse riconosciuto il suo diritto ad ottenere il pagamento di una penale di 300.000 euro in caso di abbandono delle trattative da parte di dopo l'avvio Pt_1
della due diligence necessaria per dare corso all'operazione (p. 13, 14 doc. 3 att.), ma l'opponente ha documentato di non aver accettato tale proposta e di aver formulato, invece, una controproposta 4.9.2019 con la quale si sarebbe impegnata a rimborsare a i soli costi sostenuti e CP_1
documentati per lo svolgimento delle trattative sino ad un massimo di
150.000 euro (doc. 4), modificazione non accettata da CP_1
che proponeva invece il 5.9.2019 un'ulteriore modifica del contenuto del contratto con riconoscimento del diritto ad ottenere il pagamento di una penale di 150.000 euro omnicomprensiva in caso di recesso nel caso di ingiustificato recesso di dalle trattative (doc. 5 att.), proposta che Pt_1
veniva accettata da (doc. 6 att.), nonostante la mancata Parte_1
regolamentazione per il resto del rapporto di collaborazione tra le parti già in corso di esecuzione;
d. ha documentato che le parti hanno dato ulteriore corso alle trattative per la regolamentazione del loro rapporto, nel corso delle quali
[...]
ha rinnovato la richiesta di ottenere un'esclusiva nella CP_1 negoziazione dell'aumento di capitale, pretendendo inoltre una maggiorazione della braek up fee concordata che le attribuisse il diritto di esigere complessivamente € 250.000,00 nel caso di ingiustificato recesso dalle trattative da parte di (cfr. comunicazioni 13.9.2019 doc. 7), Pt_1
assegnando contestualmente a termine sino al 16.9.2019, ore Parte_1
20.00, per accettare la proposta, restituendo una copia della controproposta firmata;
e. ha documentato che tuttavia il 15.9.2019 ha chiesto ulteriori CP_6 informazioni sull'identità dei potenziali investitori già individuati da CP_1
pagina 7 di 16 nonché sulla loro posizione e sugli impegni di finanziamento CP_1
da loro assunti (doc. 8);
f. ha documentato che il 18.9.2019 quindi, si offriva di CP_1
procurare tale prova di impegno ad in relazione ad investitori Pt_1
interessati complessivamente a finanziarla per 10 milioni di euro, chiedendo nuovamente l'esclusiva sull'operazione e che venisse concessa la maggiorazione della penale, e subordinando al riconoscimento di tali diritti la consegna della richiesta prova di impegno, impegnandosi a fornirla entro lunedì 23.9.2019 alle ore 8:00 del mattino e chiedendo di restituire la controproposta per accettazione entro le ore 12:00, pena di inefficacia dell'offerta (doc. 9);
g. ha documentato di aver quindi comunicato 18.9.2019, oltre le ore 12.00, la deliberazione del suo consiglio di amministrazione con la quale era stata concessa un'esclusiva a sino al 23.9.2019 alle ore 8 e CP_1
con la quale era stata anche accettato di pagare la penale ulteriore, tuttavia a ulteriore condizione della conferma da parte di della sua CP_1
immediata disponibilità a discutere i termini dell'operazione, a fornire rassicurazioni fattive sugli investitori partecipanti entro il 23.9.2019 e all'accettazione da parte dell'odierna opposta della facoltà di di Pt_1 discutere l'operazione con i suoi azionisti (doc. 10), assegnando termine sino alle ore 15 del 19.9.2019 per l'accettazione della controproposta;
h. ha documentato che la proposta che è stata accettata dall'odierna convenuta
(doc. 11);
i. ha allegato tuttavia di aver ricevuto il 23.9.2019 solo una comunicazione del consulente legale della convenuta opposta sull'attività eseguita a supporto all'operazione, con la quale veniva confermata la ricezione di lettere di impegno da terzi investitori per 30 milioni di euro e lo svolgimento delle verifiche necessarie per il reclutamento di altri investitori per ulteriori 20 milioni di euro, senza tuttavia che fornisse alcun CP_1
ulteriore riscontro oggettivo ai fatti allegati, deducendo quindi che tale comunicazione non potrebbe essere ritenuta sufficiente a costituire la prova di impegno da lei richiesta e condizionante l'esigibilità della penale ulteriore pagina 8 di 16 (cfr. doc. 12), fatto che escluderebbe la maturazione del diritto ad ottenere il pagamento della penale maggiorata;
j. ha dedotto che tra le parti non è mai avvenuto alcun accordo che attribuisse alla convenuta il diritto di pretendere il pagamento delle penali, non essendo stata formalmente e tempestivamente accettata nessuna delle proposte che le parti si scambiate;
k. ha dedotto che l'interruzione delle trattative per dare corso all'operazione tra le parti era legittimo in ragione dell'inadempimento della convenuta opposta agli impegni assunti a dare corso all'attività di due diligence e a fornire la c.d. prova di impegno ed ha quindi proposto eccezione di inadempimento dell'opposta che renderebbe inesigibile il credito vantato in relazione alla
“break up fee”;
l. ha dedotto, infine, che la misura della penale convenuta tra le parti deve essere ridotta siccome manifestamente eccessiva ai sensi dell'art. 1384 c.c., essendo la misura convenuta esorbitante rispetto alla esigenza di copertura dei costi necessari per l'esecuzione dell'attività di due diligence, laddove effettivamente avviata, per 7/8 giornate lavorative, chiedendone una riduzione equitativa sino ad un massimo di 25.000 euro;
ed ha chiesto quindi di revocare il decreto ingiuntivo opposto sia siccome relativo al pagamento di importo non validamente convenuto tra le parti ed in ogni caso non dovuto sia in conseguenza dell'inadempimento della convenuta agli impegni assunti nei confronti dell'attrice sia siccome l'importo preteso corrisponderebbe a penale manifestamente eccessiva.
4. La convenuta opposta tempestivamente costituitasi nel Controparte_1
giudizio di opposizione ha chiesto di rigettare l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo oltre che di accogliere l'ulteriore domanda di condanna al pagamento della break up fee maggiorata compiuta con il ricorso per decreto ingiuntivo, così condannando a pagare in suo favore l'importo Parte_1 complessivo di € 250.000,00 oltre interessi legali da quantificare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
5. L'opposta in particolare:
pagina 9 di 16 a. ha dedotto che i documenti 7 e 11 del fascicolo monitorio dimostrerebbero l'avveramento delle condizioni cui era subordinata l'esigibilità sia della break up fee base che di quella maggiorata;
b. ha contestato che tali corrispettivi siano equiparabili a una clausola penale,
non essendo il loro pagamento subordinato ad alcun inadempimento di e avendo la funzione di rimborso dei costi sostenuti per lo Pt_1 svolgimento dell'attività di due diligence, superiori come documentato sia in sede monitoria (cfr. doc. 14 fasc. mon.) che con ulteriore documentazione
(cfr. doc.ti 13 a e b, doc. 20);
c. ha contestato che controparte abbia provato il carattere manifestamente eccessivo del corrispettivo concordato, anche qualora ritenuto equiparabile ad una penale;
d. ha dedotto che lo scambio delle comunicazioni avvenuto il 18.9.2019 tra le parti (doc.ti 6 e 7 fasc. mon.; 9 e 10 att.) ed il 19.9.2019 (doc. 8 fasc. mon.
11 att.) ha determinato anche il raggiungimento di un accordo sul pagamento della break up fee maggiorata per il solo caso di interruzione delle trattative, avvenuto quando il 30.9.2019 ha comunicato la Parte_1 manifestazione di interesse di altro fondo a valutare l'investimento nella società (doc. 11 fasc. mon.), a condizione della conferma da parte di
[...] dell'assunzione di impegni volti a fornire rassicurazioni circa CP_1
l'adesione di investitori terzi all'operazione potenziale, offerta con la comunicazione del 19.9.2019 (doc. 8);
e. ha dedotto di avere, in ogni caso, diritto a ricevere il pagamento della break up fee base poiché le parti hanno convenuto che tale corrispettivo sarebbe dovuto in ogni caso di interruzione delle trattative o mancato perfezionamento dell'operazione strategica e quindi, in tesi, anche da inadempimento della stessa creditrice.
6. Concessa all'udienza di trattazione la provvisoria esecutorietà al decreto opposto e rigettata, invece, l'istanza di emissione di ordinanza ingiunzione in relazione all'importo oggetto della break up fee maggiorata all'udienza del 2.3.2022, le parti hanno scambiato le memorie istruttorie. All'udienza del 16.6.2022 ritenuto superfluo dare corso all'istruttoria orale richiesta dall'opponente siccome relativa a fatti provati documentalmente o non specificamente contestati dalla convenuta, è
pagina 10 di 16 stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per l'8.6.2023.
Successivamente le parti hanno chiesto rinvii di udienza sino al 24.10.2024, rappresentando prima l'avvenuta transazione della controversia, poi il mancato avveramento di condizione sospensiva della transazione ed infine che alcun accordo era avvenuto tra le parti, pur dando entrambe atto che, nel corso delle trattative,
l'opponente ha pagato all'opposta l'importo di € 50.000,00 ad estinzione dei crediti vantati dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo. La causa è stata quindi trattenuta in decisione assegnando alle parti termini per il deposito degli scritti conclusivi.
7. Tenuto conto della parziale estinzione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto nel corso della presente controversia, riconosciuta dall'opposta con le conclusioni precisate ai fini della decisione nelle quali ha dato atto di aver ricevuto in corso di causa il pagamento di € 50.000,00 a parziale estinzione del credito da lei vantato con la domanda monitoria, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato avendo ad oggetto un credito, in parte, insussistente siccome estinto per pagamento da parte dell'opponente eseguito in corso di causa.
8. Parte convenuta opposta ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento della “break up fee” convenuta tra le parti per il rimborso delle spese sostenute da per prendere parte alle trattative intraprese Controparte_1 con finalizzate a realizzare un'operazione di aumento del suo Parte_1
capitale sociale. ha fornito prova documentale del raggiungimento di un CP_1
accordo con in ordine al valore e alle ipotesi nelle quali avrebbe avuto Pt_1 diritto di pretendere il pagamento di tale “fee” (doc.ti 3 e 4 conv. riprodotti ai doc.ti
5 e 6 att. nella traduzione italiana).
9. In particolare, dopo aver originariamente offerto a di Controparte_1
pagare un corrispettivo massimo di 150.00 euro per il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle trattative (doc.ti 2 conv, 4 att.), con successiva comunicazione del 5.9.2019 ha dichiarato di concedere Pt_1
irrevocabilmente e incondizionatamente a il diritto di ottenere CP_7
un importo massimo di 150.000 euro in totale per il rimborso di compensi, delle spese e dei costi sostenuti per i consulenti esterni impegnati nelle trattative qualora l'operazione di aumento capitale non fosse stata realizzata per qualsiasi ragione o pagina 11 di 16 nel caso di interruzione delle trattative inerenti tale operazione (doc.ti 4 conv. e 6 att.), accettando così la controproposta relativa all'oggetto e condizioni di operatività della fee concordata formulata da lo stesso 5.9.2019 CP_1
(doc.ti 3 conv. e 5 att.).
10. ha assunto quindi espressamente assunto l'obbligo di pagare Pt_1 forfettariamente l'importo massimo di 150.000 euro (“maximumamount of Euro
150,000, in aggregate”) come rimborso dei tutti i corrispettivi, spese e costi sostenuti da controparti (ed in questi termini documentati) per i suoi consulenti esterni, se le trattative non avessero avuto corso per qualsiasi ragione, a prescindere dall'accettazione o meno di qualsiasi offerta ed in ogni caso di interruzione delle trattative.
11. La successione degli scambi di comunicazioni che hanno portato al raggiungimento dell'accordo, consente di ritenere in modo inequivocabile che l'oggetto dell'accordo raggiunto dalle parti non fosse relativo esclusivamente al fissare un tetto massimo di rimborso dei costi documentati (come aveva originariamente proposto con Pt_1
la comunicazione oggetto dei doc.ti 2 conv. e 4 att.), bensì concordare una risarcimento forfettario omnicomprensivo rispetto a qualsiasi costo (anche ulteriore) documentato dalla convenuta come sostenuto per portare avanti le trattative inerenti all'operazione strategica, per consulenti esterni o altro, che sarebbe stato pagato da ogni caso di mancato perfezionamento delle trattative o loro interruzione Pt_1
(cfr. doc.ti 4 conv. e 6 att. e doc.ti 3 conv. e 5 att.).
12. La deduzione compiuta dalla difesa di parte opponente relativa al mancato perfezionamento di alcun accordo in ragione della mancata sottoscrizione dalla sua assistita del modello trasmesso dall'odierna convenuta opposta con le comunicazione prodotte ai doc.ti 3 conv. e 5 att., benchè suggestiva, è superata dalla dimostrazione documentale offerta dalle parti in ordine al perfezionamento di analogo accordo tramite lo scambio di quella proposta, accettata e ritrascritta da con la comunicazione inviata a il 5.9.2019 benchè in Pt_1 CP_1
parte con altre parole (doc.ti 4 conv. e 6 att.), per gli effetti di cui all'art. 1326 c.c.
13. Che fosse pacifico il raggiungimento di tale accordo e il suo contenuto lo conferma, del resto, il comportamento serbato da dopo lo scambio di tali Pt_1
comunicazioni, quando ha coltivato con le trattative per il CP_1
riconoscimento a quest'ultima del diritto ad ottenere una penale ulteriore (o la pagina 12 di 16 maggiorazione del diritto ad ottenere la penale cfr. doc.ti 6 conv. e 10 att.), riconoscendo espressamente quindi il già avvenuto accordo sulla “break up fee” base.
Le parti hanno, quindi, convenuto in modo forfettario la misura del risarcimento dei costi sostenuti e documentati da per dare corso alle trattative, CP_7
così stabilendo in modo fisso la misura del risarcimento del danno dovuto da in ogni caso di interruzione delle trattative e concordando quindi Pt_1
preventivamente sia sulla misura dell'“interesse negativo” che avrebbe Pt_1
risarcito in ogni caso di interruzione delle trattative, sia sul soggetto sul quale gravava tale responsabilità precontrattuale, individuato in . Pt_1
Non vi è dubbio, quindi, che le parti abbiano convenuto una clausola penale volta a disciplinare la ripartizione tra loro della responsabilità e dei costi per l'esecuzione dell'intera fase precontrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c.
Avendo quindi dimostrato la pattuizione della penale (cfr. CP_1
doc.ti 4 conv. e 6 att. e doc.ti 3 conv. e 5 att.) ed essendo pacifico, oltre che documentato che ha poi abbandonato le trattative (cfr. doc. 11 conv.), Pt_1 ha assolto all'onere su di lei gravante ai sensi dell'art. 1218 c.c. CP_1
di dimostrare la sussistenza del suo credito.
14. La debitrice ha tuttavia giustificato il suo inadempimento all'obbligo di Pt_1
pagare la penale sostenendo, in primo luogo, che lo stesso sarebbe stato conseguenza dell'inadempimento di all'obbligazione da lei CP_1
volontariamente assunta di fornire entro lunedì 23.9.2019 alle ore 9 del mattino la
“prova di impegno” ossia la dimostrazione dell'attuale adesione di investitori rappresentativi di almeno 10.000.000 di euro all'operazione di aumento di capitale e quindi proponendo eccezione di inadempimento di ai sensi CP_1 dell'art. 1460 c.c.
Tuttavia nell'ambito della penale convenuta, ha scelto di assumere sino Pt_1 alla concorrenza del valore della “break up fee” concordata, l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti da per qualsiasi ipotesi di interruzione CP_1
volontaria delle trattative, rinunciando così ad opporre ogni eccezione in ordine all'imputabilità di tale interruzione.
pagina 13 di 16 La circostanza che non abbia poi adeguatamente rispettato CP_1 un'obbligazione successivamente assunta nel corso delle trattative non fa quindi venir meno il suo diritto ad ottenere il pagamento della penale concordata.
L'eccezione appare, quindi, improponibile e, in ogni caso, infondata e deve, quindi, essere rigettata.
15. E ha in secondo luogo eccepito l'invalidità della clausola penale concordata CP_2
con siccome manifestamente eccessiva, avendo le parti CP_1
riconosciuto il diritto di di ottenere il pagamento di una penale CP_1
da 150.000 euro per lo svolgimento di trattative che hanno poi effettivamente avuto corso una decina di giorni, ragione per la quale l'opponente ha chiesto che la penale venga ridotta giudizialmente ai sensi dell'art. 1384 c.c.
L'eccezione di parte opponente si è rivelata tuttavia infondata, avendo l'opposta documentato che il valore dei costi da lei sostenuti per l'attività svolta prima di concordare la penale e sino al momento in cui l'opponente ha abbandonato le trattative hanno valore effettivamente comparabile alla penale concordata, avendo documentato di aver pagato ai suoi consulenti una fattura di oltre 116.000 euro di valore per l'attività prestata (doc. 20 conv.) ed avendo inoltre allegato di aver sostenuto costi ulteriori sino all'importo complessivo di 250.000 euro.
Manca, quindi, la prova che la penale sia manifestamente eccessiva, tenuto conto del valore e della complessità delle trattative che le parti avevano intrapreso prima e dopo aver concordato tale corrispettivo.
Nessuna delle eccezioni proposte dall'opponente a giustificazione del suo inadempimento si è, quindi, rivelata fondata, con la conseguenza che l'opposizione da lei proposta in relazione al decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente rigettata.
16. E deve, quindi, essere condannata al pagamento di € 100.000,00 a titolo di CP_2 esatto adempimento all'obbligo di pagamento della “break up fee” concordata il
5.9.2019, calcolato al netto dei pagamenti eseguiti in corso di causa, oltre interessi da calcolare (come richiesti in sede monitoria) al saggio di cui all'art. 1284, comma
4, c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio e sino al saldo effettivo.
17. L'ulteriore domanda di di condanna di al pagamento CP_1 Pt_1
anche della “break up fee maggiorata” si è invece rivelata infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
pagina 14 di 16 18. Si ritiene che abbia documentato che le parti si sono accordate CP_1
anche riguardo al pagamento di tale maggiorazione della penale con lo scambio di comunicazioni tra loro avvenuto il 18 e 19.9.2019 (cfr. doc.ti 7 e 8 conv.).
19. Dalle comunicazioni scambiate tra le parti si evince chiaramente, tuttavia, anche il presupposto comune per l'ottenimento del pagamento di tale penale ulteriore era la dimostrazione da parte di entro le 9 del 23.9.2019 di aver CP_1 ottenuto l'adesione alle trattative inerenti all'operazione di aumento di capitale di di investitori rappresentativi di almeno 10.000.000 di euro. Pt_1
Tale presupposto era la base della proposta di incremento della penale già concordata compiuta da (doc.ti 6 conv.), è espressamente CP_1
richiamato nell'esclusiva per lo svolgimento delle trattative poi riconosciuta da da con la comunicazione del 18.9.2019, a sua volta CP_8 Pt_1 richiamato come precondizione per l'attribuzione dell'”Additional Break-up fee” e la conferma dell'assunzione di tale impegno condizionava anche il perfezionamento dell'accordo raggiunto in ordine al riconoscimento di tale penale ulteriore (doc.ti 7 conv.).
20. Come già evidenziato dal giudice della fase monitoria, non può ritenersi che la comunicazione poi inviata da a il 23.9.2019 CP_1 Pt_1 costituisca un'effettiva prova dell'impegno assunto da tali investitori (cfr. doc.ti 10 conv.). si era infatti impegnata ad intraprendere iniziative per fornire CP_1
rassicurazioni adeguate in ordine alla potenziale effettiva partecipazione alle trattative per l'aumento di capitale di investitori rappresentativi di almeno 10 milioni di euro (doc. 6 conv.) e si è poi invece limitata, tramite i suoi consulenti, a rappresentare in modo del tutto generico di aver ricevuto richieste di partecipazione all'operazione per 30 milioni e di aver chiesto le prime informazioni e avviato i primi controlli, secondo le procedure interne di reclutamento dei propri consulenti, per investitori rappresentative di 20 milioni di euro, rappresentando quindi ad in modo del tutto generico di aver dato corso esclusivamente ai primi Pt_1
contatti per il reclutamento di investitori, senza fornire rassicurazioni effettive in ordine alla seria partecipazione di tali investitori alle trattative inerenti all'operazione per il valore di capitale concordato tra le parti.
pagina 15 di 16 21. L'opposta non ha, quindi, dimostrato di aver maturato il diritto a pretendere il pagamento anche di tale penale ulteriore, con la conseguenza che la sua ulteriore domanda deve essere rigettata siccome infondata.
22. La soccombenza reciproca delle parti impone, quindi, di compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. tenuto anche conto del pari valore attuale delle domande di parte opposta rispettivamente accolte e rigettate.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) preso atto della parziale estinzione in corso di causa del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, revoca il decreto ingiuntivo n. 16990 pubblicato dal Tribunale di Milano l'8.9.2021 con il quale è stato intimato a di pagare CP_9
150.000 euro a oltre interessi come da domanda e spese Controparte_1
di lite;
2) condanna al pagamento di € 100.000,00 in favore di Parte_1 [...]
oltre interessi da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma CP_1
4, c.c. dal deposito del ricorso monitorio al saldo effettivo;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 7 febbraio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice unica Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 45150/2021 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. SPARANO ANDREA Parte_1 P.IVA_1
PAOLO LUIGI e dell'avv. SPARANO MARCELLO, elettivamente domiciliata in VIA
BORGOGNA, 5 20122 MILANO presso lo studio dei difensori
- parte attrice opponente - nei confronti di
(n. RI UK OC309760), con il patrocinio dell'avv. VILLANI Controparte_1
ALESSANDRO, dell'avv. BELLONI PIETRO e dell'avv. SANTONI FABRIZIO, elettivamente domiciliata in VIA BROLETTO, 9 20121 MILANO presso lo studio dei difensori
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, previi i più opportuni accertamenti e declaratorie in fatto ed in diritto, così giudicare:
Par Nel merito con riferimento alla domanda ingiuntiva di pagamento della Break Fee
“base” (euro 150.000) in via principale: - accertata e dichiarata l'inesistenza di qualsiasi atto/accordo vincolante tra le parti, accertata e dichiarata l'invalidità della clausola di Break Up Fee, dichiarare che nulla è dovuto a da e, quindi, revocato il CP_1 Pt_1
pagina 1 di 16 decreto ingiuntivo opposto, rigettare con la miglior formula la domanda avversaria per i motivi di narrativa;
in via subordinata: -nella denegata ipotesi di ritenuta esistenza di accordi contrattuali tra le parti, accertato e dichiarato ex art. 1460 cc l'inadempimento di
[...]
dichiarare che nulla è dovuto a da e, quindi, CP_1 CP_1 Pt_1
revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigettare con la miglior formula la domanda avversaria per i motivi di narrativa;
in via ulteriormente subordinata: nella ulteriore denegata ipotesi in cui Pt_1
venisse condannata al pagamento della penale di lite, ai sensi dell'effetti dell'articolo 1384 cc, ridurre ad equità la penale de qua liquidandola in ammontare non superiore ad euro
25.000# in ogni caso: - con vittoria di spese diritti e onorari oltre IVA e CPA con riferimento alla domanda di pagamento della Fee “maggiorata” (euro Pt_3
100.000)
in via preliminare: respingere l'istanza ex art. 186 ter cpc svolta da CP_1 avente ad oggetto il pagamento dell'importo di Euro 100.000#, oltre interessi a titolo di
Break Up Fee Maggiorata, non sussistendone i presupposti, per tutte le ragioni di cui in narrativa con riferimento alla domanda di pagamento della Fee complessiva (euro Pt_3
250.000) in via principale: - accertata e dichiarata l'inesistenza di qualsiasi atto/accordo vincolante tra le parti, accertata e dichiarata l'invalidità della clausola di Break Up Fee dichiarare che nulla è dovuto a da , rigettare con la miglior CP_1 Pt_1
formula la domanda avversaria per i motivi di narrativa;
e, quindi, revocato il Pt_1
decreto ingiuntivo opposto, rigettare con la miglior formula la domanda avversaria per i motivi di narrativa;
in via subordinata: -nella denegata ipotesi di ritenuta esistenza di accordi contrattuali tra le parti, accertato e dichiarato ex art. 1460 cc l'inadempimento di
[...]
dichiarare che nulla è dovuto a da e, quindi, CP_1 CP_1 Pt_1
revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigettare con la miglior formula la domanda avversaria per i motivi di narrativa;
in via ulteriormente subordinata: nella ulteriore denegata ipotesi in cui Pt_1
venisse condannata al pagamento della penale di lite, ai sensi dell'effetti dell'articolo 1384
pagina 2 di 16 cc, ridurre ad equità la penale de qua liquidandola in ammontare non superiore ad euro
25.000# in ogni caso: - con vittoria di spese diritti e onorari oltre IVA e CPA in via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere della prova – a modifica e/o revoca della ordinanza istruttoria emessa, chiede di poter essere ammessa alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1. vero che è una holding italiana costituita nell'anno 2007 e operante nel settore Pt_1 dell'e-commerce; in detto mercato, in particolare, - attraverso la società operativa controllata - si è posizionata per anni tra i primi player a livello Controparte_2
nazionale nel segmento della vendita online di tecnologia ed elettrodomestici (cfr. doc. 2 – visura della società ) CP_2
2. vero che a far tempo dall'anno 2019 si è trovata ad affrontare una situazione di Pt_1
difficoltà economica che l'ha indotta a valutare un'ipotesi di rafforzamento patrimoniale e finanziario per mezzo di una operazione di aumento del proprio capitale sociale.
3. vero che in data 1 agosto 2019 il dott. riferiva al Consiglio di Persona_1
Amministrazione di di aver avuto un contatto con un possibile soggetto interessato Pt_1
ad investire nella società medesima (doc. 15 – Cda di del 1/8/19) Pt_1 CP_2
4. vero che in esito a detto contatto, nell'agosto 2019 si tenevano alcuni incontri tra e gli advisor di detto possibile investitore (il sig. e gli avvocati Pt_1 Testimone_1
dello studio legale AT) nel corso dei quali era prospettata a una possibile Pt_1
operazione di ricapitalizzazione di medesima mediante un apporto finanziario Pt_1 diretto dell'investitore;
5. vero che a seguito di detti incontri, sempre nell'agosto 2019, veniva avviata una “mini” due diligence attraverso la quale , con il supporto dei propri advisor, forniva agli Pt_1
advisor del potenziale investitore – lo - alcune sommarie Controparte_3
informazioni legali, finanziarie e di business della società.
6. vero che con comunicazione del 28 agosto 2019 la manifestava la CP_1 propria intenzione “di prendere parte in discussioni attive relative alla operazione” di aumento del capitale di purché alla stessa fossero garantiti da : (a) il Pt_1 Pt_1
beneficio di esclusiva in relazione dell'operazione; (b) una penalità di euro 300.000# per l'ingiustificato abbandono della trattativa da parte di , in particolare, dopo l'avvio Pt_1
della due diligence da condurre sulla società – la cd. Break Up Fee (cfr. doc. 3)
pagina 3 di 16 7. vero che nel settembre 2019 ne seguiva tra le parti uno scambio di diverse comunicazioni a mezzo e mail;
scambio nel corso del quale esse parti manifestavano le proprie rispettive posizioni in merito alla potenziale operazione di investimento di e CP_1
svolgevano le proprie rispettive richieste (cfr. doc. da n. 4 a n. 11)
8. vero che solo circa alla metà del mese di settembre 2019 (10 settembre)
[...]
per mezzo dei suoi advisors legali avviava la prospettata due diligence sulla CP_1 società richiedendo ai consulenti di quest'ultima i primi documenti ritenuti utili CP_2
allo scopo (doc. 16 – e mail avv. Casagrande del 13-3-19)
9. vero che detta attività di due diligence di consisteva nella sostanza CP_1
nella acquisizione da di alcuni documenti amministrativi/contabili e durava Pt_1 all'incirca una settimana lavorativa fino al 21/22 settembre circa
10. vero che solo in esito alla comunicazioni scambiate tra le parti e di cui sopra, sempre nel settembre 2019 era chiarito a il fatto che operasse, in Pt_1 CP_1
luogo di finanziatore diretto, esclusivamente quale intermediario rispetto a soggetti terzi possibili finanziatori.
11. vero che preso atto di detta informazione, sempre nel settembre 2019, Pt_1 richiedeva a – per poter proseguire nei colloqui tra le parti - di avere CP_1
precise informazioni e garanzie sulla identità di detti soggetti terzi investitori e soprattutto sulla loro affidabilità e capacità finanziaria di far fronte al possibile investimento in
Pt_1
12. vero che, in tale ottica, solo alle ore 19.55 del 23 settembre 2019, – a mezzo Pt_1
del suo legale – riceveva una comunicazione riservata e non producibile da parte dell'advisor legale di - lo studio legale AT -, che rappresentava CP_1 solo di aver svolto “le seguenti attività: (1) ricevuto lettere di commitment sottoscritte da investitori per un ammontare complessivo pari ad Euro 30 milioni;
(2) con riferimento a investitori che rappresentano un commitment complessivo pari ad Euro 20 milioni, richiesto informazioni e svolto le procedure di onboarding applicabili (secondo le policy di
AT) ai nuovi clienti con un esito che non ha evidenziato rilevanti rischi o rilevanti punti di attenzione;
nella suddetta lettera, AT precisa, tra l'altro, che: - non hanno presenziato alla firma delle lettera di commitment;
- non hanno avuto interlocuzioni con gli investitori;
- non hanno verificato la genuinità delle firme;
- non hanno verificato la conformità agli originali delle copie ricevute;
- non hanno verificato eventuali relazioni tra gli investitori o relazioni con la Società, né la loro financial standing o condizione;
- non pagina 4 di 16 hanno verificato i poteri di firma (nel caso di persona giuridica) (cfr doc. 12 – e mail avv.
Parrocchetti del 23/9/2019)
13. vero che ricevuta detta comunicazione EPRICE in data 24/9/2019 – anche tramite i propri consulenti - informava – e i suoi advisors - di ritenerla inidonea CP_1
e, in particolare, inefficiente a fornire informazioni sufficienti sui possibili terzi soggetti investitori e nello specifico modo sulla loro capacità finanziaria (doc. 17 – e mail del 24-9-
19)
14. vero che successivamente a detta comunicazione essendo peraltro scaduto il periodo di esclusiva discusso tra le parti, le interlocuzioni tra e erano Pt_1 CP_1
interrotte Si indicano a testi su tutti i capitoli 1) c/o E , 2) Testimone_2 CP_2 Tes_3
c/o 3) c/o E
[...] CP_2 Testimone_4 CP_2
Conclusioni di parte convenuta opposta
L'esponente , rappresentata e difesa come in epigrafe, riportandosi a Controparte_1
tutto quanto dedotto, eccepito ed allegato nella propria comparsa di costituzione e risposta, nonché nelle memorie difensive ex art. 183, comma VI, considerato che, nelle more del presente giudizio, ha corrisposto ad l'importo di Euro 50.000,00, Pt_1 Controparte_1 chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
- rigettare tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto e, Pt_1 per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 16990/2021 emesso dal Tribunale di
Milano in persona del giudice Dott.ssa Silvia Vaghi, in data 6 settembre 2021, limitatamente all'importo di Euro 100.000,00, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c., e spese, per tutte le ragioni illustrate in atti;
- condannare al pagamento della somma di Euro 200.000,00 oltre interessi ex Parte_1
art. 1284, IV comma, c.c., per tutte ragioni illustrate in atti;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente procedimento, oltre spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 2.11.2021 ha proposto opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 16990 pubblicato dal Tribunale di Milano l'8.9.2021 e a lei notificato 22.9.2021 con il quale le è stato intimato di pagare 150.000 euro a
[...]
oltre interessi come da domanda e spese di lite, quale CP_1
pagina 5 di 16 corrispettivo convenuto per rimborsare in via forfettaria Controparte_1
dei costi sostenuti per partecipare alle trattative relative a un'operazione di aumento di capitale di dovuto sia nel caso di mancato perfezionamento Parte_1 dell'operazione per qualsiasi causa, sia nel caso di interruzione da parte di Pt_1 delle trattative riguardanti l'operazione, definito dalle parti come “break up fee”
(cfr. doc.ti 1 a/b del 28.8.2019 e doc.ti 2 a/b, 3 a/b e 4 a/b del 4 e 5.9.2019 conv.).
La ricorrente ha dedotto di avere diritto al pagamento di tale corrispettivo in ragione del fatto che il 30.9.2019 ha dichiarato con un comunicato stampa di Parte_1
ritenere cessato il rapporto di esclusiva concordato con per Controparte_1
l'esecuzione dell'operazione, interrompendo quindi le trattative ad essa inerenti
(doc. 11 conv.).
2. Con il ricorso monitorio ha chiesto inoltre il pagamento di Controparte_1
ulteriore corrispettivo di € 100.000,00 (definito dalle parti come “break up fee maggiorata”), deducendo di aver convenuto tale ulteriore onere con l'ulteriore accordo del 13 - 18.9.2019 (doc.ti 5 a/b e 6 a/b conv.) nell'ambito del quale si è impegnata ad eseguire tale pagamento ulteriore nel caso in cui il Parte_1
recesso dalle trattative fosse intervenuto nonostante la dimostrazione da parte di dell'effettiva adesione di nuovi potenziali investitori CP_1 all'operazione di aumento di capitale (e quindi nel caso in cui CP_1
avesse fornito la “prova di impegno”, così come chiamata dalle parti, nel termine concordato del 23.9.2010). Il Tribunale in sede monitoria ha rigettato tale ulteriore domanda, ritenendo che non avesse fornito prova scritta Controparte_4 dell'avveramento dell'evento condizionante l'esigibilità di tale credito, ossia di aver fornito entro il termine del 23.9.2010 la c.d. “prova di impegno”.
3. A fondamento dell'opposizione proposta CP_5
[.. ha dedotto che ed non avrebbero raggiunto Pt_1 CP_1
alcun accordo sulla “break up fee maggiorata”, rilevando infatti come la stessa pretesa dell'opposta di ottenerne il pagamento in sede monitoria sia stata rigettata ed esclusa dall'oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
b. ha confermato di aver valutato nel corso del 2019 l'ipotesi di rafforzare il suo patrimonio e la sua struttura finanziaria tramite un'operazione di aumento di capitale e di essere venuta a tal fine in contatto con CP_1
pagina 6 di 16 nell'agosto 2019 nell'ambito della ricerca di possibili CP_4
investitori;
c. ha documentato che durante le trattative per la regolamentazione dei rapporti contrattuali con quest'ultima pretendeva di CP_1 negoziare un'esclusiva per l'esecuzione dell'operazione e che venisse riconosciuto il suo diritto ad ottenere il pagamento di una penale di 300.000 euro in caso di abbandono delle trattative da parte di dopo l'avvio Pt_1
della due diligence necessaria per dare corso all'operazione (p. 13, 14 doc. 3 att.), ma l'opponente ha documentato di non aver accettato tale proposta e di aver formulato, invece, una controproposta 4.9.2019 con la quale si sarebbe impegnata a rimborsare a i soli costi sostenuti e CP_1
documentati per lo svolgimento delle trattative sino ad un massimo di
150.000 euro (doc. 4), modificazione non accettata da CP_1
che proponeva invece il 5.9.2019 un'ulteriore modifica del contenuto del contratto con riconoscimento del diritto ad ottenere il pagamento di una penale di 150.000 euro omnicomprensiva in caso di recesso nel caso di ingiustificato recesso di dalle trattative (doc. 5 att.), proposta che Pt_1
veniva accettata da (doc. 6 att.), nonostante la mancata Parte_1
regolamentazione per il resto del rapporto di collaborazione tra le parti già in corso di esecuzione;
d. ha documentato che le parti hanno dato ulteriore corso alle trattative per la regolamentazione del loro rapporto, nel corso delle quali
[...]
ha rinnovato la richiesta di ottenere un'esclusiva nella CP_1 negoziazione dell'aumento di capitale, pretendendo inoltre una maggiorazione della braek up fee concordata che le attribuisse il diritto di esigere complessivamente € 250.000,00 nel caso di ingiustificato recesso dalle trattative da parte di (cfr. comunicazioni 13.9.2019 doc. 7), Pt_1
assegnando contestualmente a termine sino al 16.9.2019, ore Parte_1
20.00, per accettare la proposta, restituendo una copia della controproposta firmata;
e. ha documentato che tuttavia il 15.9.2019 ha chiesto ulteriori CP_6 informazioni sull'identità dei potenziali investitori già individuati da CP_1
pagina 7 di 16 nonché sulla loro posizione e sugli impegni di finanziamento CP_1
da loro assunti (doc. 8);
f. ha documentato che il 18.9.2019 quindi, si offriva di CP_1
procurare tale prova di impegno ad in relazione ad investitori Pt_1
interessati complessivamente a finanziarla per 10 milioni di euro, chiedendo nuovamente l'esclusiva sull'operazione e che venisse concessa la maggiorazione della penale, e subordinando al riconoscimento di tali diritti la consegna della richiesta prova di impegno, impegnandosi a fornirla entro lunedì 23.9.2019 alle ore 8:00 del mattino e chiedendo di restituire la controproposta per accettazione entro le ore 12:00, pena di inefficacia dell'offerta (doc. 9);
g. ha documentato di aver quindi comunicato 18.9.2019, oltre le ore 12.00, la deliberazione del suo consiglio di amministrazione con la quale era stata concessa un'esclusiva a sino al 23.9.2019 alle ore 8 e CP_1
con la quale era stata anche accettato di pagare la penale ulteriore, tuttavia a ulteriore condizione della conferma da parte di della sua CP_1
immediata disponibilità a discutere i termini dell'operazione, a fornire rassicurazioni fattive sugli investitori partecipanti entro il 23.9.2019 e all'accettazione da parte dell'odierna opposta della facoltà di di Pt_1 discutere l'operazione con i suoi azionisti (doc. 10), assegnando termine sino alle ore 15 del 19.9.2019 per l'accettazione della controproposta;
h. ha documentato che la proposta che è stata accettata dall'odierna convenuta
(doc. 11);
i. ha allegato tuttavia di aver ricevuto il 23.9.2019 solo una comunicazione del consulente legale della convenuta opposta sull'attività eseguita a supporto all'operazione, con la quale veniva confermata la ricezione di lettere di impegno da terzi investitori per 30 milioni di euro e lo svolgimento delle verifiche necessarie per il reclutamento di altri investitori per ulteriori 20 milioni di euro, senza tuttavia che fornisse alcun CP_1
ulteriore riscontro oggettivo ai fatti allegati, deducendo quindi che tale comunicazione non potrebbe essere ritenuta sufficiente a costituire la prova di impegno da lei richiesta e condizionante l'esigibilità della penale ulteriore pagina 8 di 16 (cfr. doc. 12), fatto che escluderebbe la maturazione del diritto ad ottenere il pagamento della penale maggiorata;
j. ha dedotto che tra le parti non è mai avvenuto alcun accordo che attribuisse alla convenuta il diritto di pretendere il pagamento delle penali, non essendo stata formalmente e tempestivamente accettata nessuna delle proposte che le parti si scambiate;
k. ha dedotto che l'interruzione delle trattative per dare corso all'operazione tra le parti era legittimo in ragione dell'inadempimento della convenuta opposta agli impegni assunti a dare corso all'attività di due diligence e a fornire la c.d. prova di impegno ed ha quindi proposto eccezione di inadempimento dell'opposta che renderebbe inesigibile il credito vantato in relazione alla
“break up fee”;
l. ha dedotto, infine, che la misura della penale convenuta tra le parti deve essere ridotta siccome manifestamente eccessiva ai sensi dell'art. 1384 c.c., essendo la misura convenuta esorbitante rispetto alla esigenza di copertura dei costi necessari per l'esecuzione dell'attività di due diligence, laddove effettivamente avviata, per 7/8 giornate lavorative, chiedendone una riduzione equitativa sino ad un massimo di 25.000 euro;
ed ha chiesto quindi di revocare il decreto ingiuntivo opposto sia siccome relativo al pagamento di importo non validamente convenuto tra le parti ed in ogni caso non dovuto sia in conseguenza dell'inadempimento della convenuta agli impegni assunti nei confronti dell'attrice sia siccome l'importo preteso corrisponderebbe a penale manifestamente eccessiva.
4. La convenuta opposta tempestivamente costituitasi nel Controparte_1
giudizio di opposizione ha chiesto di rigettare l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo oltre che di accogliere l'ulteriore domanda di condanna al pagamento della break up fee maggiorata compiuta con il ricorso per decreto ingiuntivo, così condannando a pagare in suo favore l'importo Parte_1 complessivo di € 250.000,00 oltre interessi legali da quantificare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
5. L'opposta in particolare:
pagina 9 di 16 a. ha dedotto che i documenti 7 e 11 del fascicolo monitorio dimostrerebbero l'avveramento delle condizioni cui era subordinata l'esigibilità sia della break up fee base che di quella maggiorata;
b. ha contestato che tali corrispettivi siano equiparabili a una clausola penale,
non essendo il loro pagamento subordinato ad alcun inadempimento di e avendo la funzione di rimborso dei costi sostenuti per lo Pt_1 svolgimento dell'attività di due diligence, superiori come documentato sia in sede monitoria (cfr. doc. 14 fasc. mon.) che con ulteriore documentazione
(cfr. doc.ti 13 a e b, doc. 20);
c. ha contestato che controparte abbia provato il carattere manifestamente eccessivo del corrispettivo concordato, anche qualora ritenuto equiparabile ad una penale;
d. ha dedotto che lo scambio delle comunicazioni avvenuto il 18.9.2019 tra le parti (doc.ti 6 e 7 fasc. mon.; 9 e 10 att.) ed il 19.9.2019 (doc. 8 fasc. mon.
11 att.) ha determinato anche il raggiungimento di un accordo sul pagamento della break up fee maggiorata per il solo caso di interruzione delle trattative, avvenuto quando il 30.9.2019 ha comunicato la Parte_1 manifestazione di interesse di altro fondo a valutare l'investimento nella società (doc. 11 fasc. mon.), a condizione della conferma da parte di
[...] dell'assunzione di impegni volti a fornire rassicurazioni circa CP_1
l'adesione di investitori terzi all'operazione potenziale, offerta con la comunicazione del 19.9.2019 (doc. 8);
e. ha dedotto di avere, in ogni caso, diritto a ricevere il pagamento della break up fee base poiché le parti hanno convenuto che tale corrispettivo sarebbe dovuto in ogni caso di interruzione delle trattative o mancato perfezionamento dell'operazione strategica e quindi, in tesi, anche da inadempimento della stessa creditrice.
6. Concessa all'udienza di trattazione la provvisoria esecutorietà al decreto opposto e rigettata, invece, l'istanza di emissione di ordinanza ingiunzione in relazione all'importo oggetto della break up fee maggiorata all'udienza del 2.3.2022, le parti hanno scambiato le memorie istruttorie. All'udienza del 16.6.2022 ritenuto superfluo dare corso all'istruttoria orale richiesta dall'opponente siccome relativa a fatti provati documentalmente o non specificamente contestati dalla convenuta, è
pagina 10 di 16 stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per l'8.6.2023.
Successivamente le parti hanno chiesto rinvii di udienza sino al 24.10.2024, rappresentando prima l'avvenuta transazione della controversia, poi il mancato avveramento di condizione sospensiva della transazione ed infine che alcun accordo era avvenuto tra le parti, pur dando entrambe atto che, nel corso delle trattative,
l'opponente ha pagato all'opposta l'importo di € 50.000,00 ad estinzione dei crediti vantati dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo. La causa è stata quindi trattenuta in decisione assegnando alle parti termini per il deposito degli scritti conclusivi.
7. Tenuto conto della parziale estinzione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto nel corso della presente controversia, riconosciuta dall'opposta con le conclusioni precisate ai fini della decisione nelle quali ha dato atto di aver ricevuto in corso di causa il pagamento di € 50.000,00 a parziale estinzione del credito da lei vantato con la domanda monitoria, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato avendo ad oggetto un credito, in parte, insussistente siccome estinto per pagamento da parte dell'opponente eseguito in corso di causa.
8. Parte convenuta opposta ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento della “break up fee” convenuta tra le parti per il rimborso delle spese sostenute da per prendere parte alle trattative intraprese Controparte_1 con finalizzate a realizzare un'operazione di aumento del suo Parte_1
capitale sociale. ha fornito prova documentale del raggiungimento di un CP_1
accordo con in ordine al valore e alle ipotesi nelle quali avrebbe avuto Pt_1 diritto di pretendere il pagamento di tale “fee” (doc.ti 3 e 4 conv. riprodotti ai doc.ti
5 e 6 att. nella traduzione italiana).
9. In particolare, dopo aver originariamente offerto a di Controparte_1
pagare un corrispettivo massimo di 150.00 euro per il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle trattative (doc.ti 2 conv, 4 att.), con successiva comunicazione del 5.9.2019 ha dichiarato di concedere Pt_1
irrevocabilmente e incondizionatamente a il diritto di ottenere CP_7
un importo massimo di 150.000 euro in totale per il rimborso di compensi, delle spese e dei costi sostenuti per i consulenti esterni impegnati nelle trattative qualora l'operazione di aumento capitale non fosse stata realizzata per qualsiasi ragione o pagina 11 di 16 nel caso di interruzione delle trattative inerenti tale operazione (doc.ti 4 conv. e 6 att.), accettando così la controproposta relativa all'oggetto e condizioni di operatività della fee concordata formulata da lo stesso 5.9.2019 CP_1
(doc.ti 3 conv. e 5 att.).
10. ha assunto quindi espressamente assunto l'obbligo di pagare Pt_1 forfettariamente l'importo massimo di 150.000 euro (“maximumamount of Euro
150,000, in aggregate”) come rimborso dei tutti i corrispettivi, spese e costi sostenuti da controparti (ed in questi termini documentati) per i suoi consulenti esterni, se le trattative non avessero avuto corso per qualsiasi ragione, a prescindere dall'accettazione o meno di qualsiasi offerta ed in ogni caso di interruzione delle trattative.
11. La successione degli scambi di comunicazioni che hanno portato al raggiungimento dell'accordo, consente di ritenere in modo inequivocabile che l'oggetto dell'accordo raggiunto dalle parti non fosse relativo esclusivamente al fissare un tetto massimo di rimborso dei costi documentati (come aveva originariamente proposto con Pt_1
la comunicazione oggetto dei doc.ti 2 conv. e 4 att.), bensì concordare una risarcimento forfettario omnicomprensivo rispetto a qualsiasi costo (anche ulteriore) documentato dalla convenuta come sostenuto per portare avanti le trattative inerenti all'operazione strategica, per consulenti esterni o altro, che sarebbe stato pagato da ogni caso di mancato perfezionamento delle trattative o loro interruzione Pt_1
(cfr. doc.ti 4 conv. e 6 att. e doc.ti 3 conv. e 5 att.).
12. La deduzione compiuta dalla difesa di parte opponente relativa al mancato perfezionamento di alcun accordo in ragione della mancata sottoscrizione dalla sua assistita del modello trasmesso dall'odierna convenuta opposta con le comunicazione prodotte ai doc.ti 3 conv. e 5 att., benchè suggestiva, è superata dalla dimostrazione documentale offerta dalle parti in ordine al perfezionamento di analogo accordo tramite lo scambio di quella proposta, accettata e ritrascritta da con la comunicazione inviata a il 5.9.2019 benchè in Pt_1 CP_1
parte con altre parole (doc.ti 4 conv. e 6 att.), per gli effetti di cui all'art. 1326 c.c.
13. Che fosse pacifico il raggiungimento di tale accordo e il suo contenuto lo conferma, del resto, il comportamento serbato da dopo lo scambio di tali Pt_1
comunicazioni, quando ha coltivato con le trattative per il CP_1
riconoscimento a quest'ultima del diritto ad ottenere una penale ulteriore (o la pagina 12 di 16 maggiorazione del diritto ad ottenere la penale cfr. doc.ti 6 conv. e 10 att.), riconoscendo espressamente quindi il già avvenuto accordo sulla “break up fee” base.
Le parti hanno, quindi, convenuto in modo forfettario la misura del risarcimento dei costi sostenuti e documentati da per dare corso alle trattative, CP_7
così stabilendo in modo fisso la misura del risarcimento del danno dovuto da in ogni caso di interruzione delle trattative e concordando quindi Pt_1
preventivamente sia sulla misura dell'“interesse negativo” che avrebbe Pt_1
risarcito in ogni caso di interruzione delle trattative, sia sul soggetto sul quale gravava tale responsabilità precontrattuale, individuato in . Pt_1
Non vi è dubbio, quindi, che le parti abbiano convenuto una clausola penale volta a disciplinare la ripartizione tra loro della responsabilità e dei costi per l'esecuzione dell'intera fase precontrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c.
Avendo quindi dimostrato la pattuizione della penale (cfr. CP_1
doc.ti 4 conv. e 6 att. e doc.ti 3 conv. e 5 att.) ed essendo pacifico, oltre che documentato che ha poi abbandonato le trattative (cfr. doc. 11 conv.), Pt_1 ha assolto all'onere su di lei gravante ai sensi dell'art. 1218 c.c. CP_1
di dimostrare la sussistenza del suo credito.
14. La debitrice ha tuttavia giustificato il suo inadempimento all'obbligo di Pt_1
pagare la penale sostenendo, in primo luogo, che lo stesso sarebbe stato conseguenza dell'inadempimento di all'obbligazione da lei CP_1
volontariamente assunta di fornire entro lunedì 23.9.2019 alle ore 9 del mattino la
“prova di impegno” ossia la dimostrazione dell'attuale adesione di investitori rappresentativi di almeno 10.000.000 di euro all'operazione di aumento di capitale e quindi proponendo eccezione di inadempimento di ai sensi CP_1 dell'art. 1460 c.c.
Tuttavia nell'ambito della penale convenuta, ha scelto di assumere sino Pt_1 alla concorrenza del valore della “break up fee” concordata, l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti da per qualsiasi ipotesi di interruzione CP_1
volontaria delle trattative, rinunciando così ad opporre ogni eccezione in ordine all'imputabilità di tale interruzione.
pagina 13 di 16 La circostanza che non abbia poi adeguatamente rispettato CP_1 un'obbligazione successivamente assunta nel corso delle trattative non fa quindi venir meno il suo diritto ad ottenere il pagamento della penale concordata.
L'eccezione appare, quindi, improponibile e, in ogni caso, infondata e deve, quindi, essere rigettata.
15. E ha in secondo luogo eccepito l'invalidità della clausola penale concordata CP_2
con siccome manifestamente eccessiva, avendo le parti CP_1
riconosciuto il diritto di di ottenere il pagamento di una penale CP_1
da 150.000 euro per lo svolgimento di trattative che hanno poi effettivamente avuto corso una decina di giorni, ragione per la quale l'opponente ha chiesto che la penale venga ridotta giudizialmente ai sensi dell'art. 1384 c.c.
L'eccezione di parte opponente si è rivelata tuttavia infondata, avendo l'opposta documentato che il valore dei costi da lei sostenuti per l'attività svolta prima di concordare la penale e sino al momento in cui l'opponente ha abbandonato le trattative hanno valore effettivamente comparabile alla penale concordata, avendo documentato di aver pagato ai suoi consulenti una fattura di oltre 116.000 euro di valore per l'attività prestata (doc. 20 conv.) ed avendo inoltre allegato di aver sostenuto costi ulteriori sino all'importo complessivo di 250.000 euro.
Manca, quindi, la prova che la penale sia manifestamente eccessiva, tenuto conto del valore e della complessità delle trattative che le parti avevano intrapreso prima e dopo aver concordato tale corrispettivo.
Nessuna delle eccezioni proposte dall'opponente a giustificazione del suo inadempimento si è, quindi, rivelata fondata, con la conseguenza che l'opposizione da lei proposta in relazione al decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente rigettata.
16. E deve, quindi, essere condannata al pagamento di € 100.000,00 a titolo di CP_2 esatto adempimento all'obbligo di pagamento della “break up fee” concordata il
5.9.2019, calcolato al netto dei pagamenti eseguiti in corso di causa, oltre interessi da calcolare (come richiesti in sede monitoria) al saggio di cui all'art. 1284, comma
4, c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio e sino al saldo effettivo.
17. L'ulteriore domanda di di condanna di al pagamento CP_1 Pt_1
anche della “break up fee maggiorata” si è invece rivelata infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
pagina 14 di 16 18. Si ritiene che abbia documentato che le parti si sono accordate CP_1
anche riguardo al pagamento di tale maggiorazione della penale con lo scambio di comunicazioni tra loro avvenuto il 18 e 19.9.2019 (cfr. doc.ti 7 e 8 conv.).
19. Dalle comunicazioni scambiate tra le parti si evince chiaramente, tuttavia, anche il presupposto comune per l'ottenimento del pagamento di tale penale ulteriore era la dimostrazione da parte di entro le 9 del 23.9.2019 di aver CP_1 ottenuto l'adesione alle trattative inerenti all'operazione di aumento di capitale di di investitori rappresentativi di almeno 10.000.000 di euro. Pt_1
Tale presupposto era la base della proposta di incremento della penale già concordata compiuta da (doc.ti 6 conv.), è espressamente CP_1
richiamato nell'esclusiva per lo svolgimento delle trattative poi riconosciuta da da con la comunicazione del 18.9.2019, a sua volta CP_8 Pt_1 richiamato come precondizione per l'attribuzione dell'”Additional Break-up fee” e la conferma dell'assunzione di tale impegno condizionava anche il perfezionamento dell'accordo raggiunto in ordine al riconoscimento di tale penale ulteriore (doc.ti 7 conv.).
20. Come già evidenziato dal giudice della fase monitoria, non può ritenersi che la comunicazione poi inviata da a il 23.9.2019 CP_1 Pt_1 costituisca un'effettiva prova dell'impegno assunto da tali investitori (cfr. doc.ti 10 conv.). si era infatti impegnata ad intraprendere iniziative per fornire CP_1
rassicurazioni adeguate in ordine alla potenziale effettiva partecipazione alle trattative per l'aumento di capitale di investitori rappresentativi di almeno 10 milioni di euro (doc. 6 conv.) e si è poi invece limitata, tramite i suoi consulenti, a rappresentare in modo del tutto generico di aver ricevuto richieste di partecipazione all'operazione per 30 milioni e di aver chiesto le prime informazioni e avviato i primi controlli, secondo le procedure interne di reclutamento dei propri consulenti, per investitori rappresentative di 20 milioni di euro, rappresentando quindi ad in modo del tutto generico di aver dato corso esclusivamente ai primi Pt_1
contatti per il reclutamento di investitori, senza fornire rassicurazioni effettive in ordine alla seria partecipazione di tali investitori alle trattative inerenti all'operazione per il valore di capitale concordato tra le parti.
pagina 15 di 16 21. L'opposta non ha, quindi, dimostrato di aver maturato il diritto a pretendere il pagamento anche di tale penale ulteriore, con la conseguenza che la sua ulteriore domanda deve essere rigettata siccome infondata.
22. La soccombenza reciproca delle parti impone, quindi, di compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. tenuto anche conto del pari valore attuale delle domande di parte opposta rispettivamente accolte e rigettate.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) preso atto della parziale estinzione in corso di causa del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, revoca il decreto ingiuntivo n. 16990 pubblicato dal Tribunale di Milano l'8.9.2021 con il quale è stato intimato a di pagare CP_9
150.000 euro a oltre interessi come da domanda e spese Controparte_1
di lite;
2) condanna al pagamento di € 100.000,00 in favore di Parte_1 [...]
oltre interessi da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma CP_1
4, c.c. dal deposito del ricorso monitorio al saldo effettivo;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 7 febbraio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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