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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/04/2024, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 447/2021, avverso la sentenza n. 1008/2021, emessa dal Tribunale di OV, in data 04.05.2021 tra
, in persona del suo rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Silvio Boccalatte, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chiavari, Piazza
Cavour n. 13/6 - APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Razeto, elettivamente domiciliato CP_1 presso il suo studio in OV, Via alla Porta degli Archi n. 12/25 -APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 1008/2021 resa dal Tribunale di
OV, III Sezione Civile, Giudice dott.ssa Francesca Ziccardi, datata 2 maggio 2021, nel giudizio n. 11555/2016 Trib. OV, pubblicata in data 4 maggio 2021 e notificata da controparte a mezzo posta elettronica certificata in data 5 maggio 2021, ed in accoglimento del presente appello: in via principale: in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare le domande avanzate dal signor nei confronti del per i motivi di cui al paragrafo 1 Parte_2 Parte_1 del presente atto;
in via subordinata: in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare le domande avanzate dal signor nei confronti del per i motivi di Parte_2 Parte_1 cui al paragrafo 2 del presente atto;
in via ulteriormente subordinata: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, si chiede che le spese legali del primo grado di giudizio vengano compensate, almeno parzialmente, e che, se non integralmente compensate, vengano rideterminate sulla base dei parametri forensi per le cause di valore da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro. In via istruttoria: disporre la rinnovazione della CTU effettuata in primo grado per i motivi di cui al paragrafo 2 del presente atto, affidandola a una diversa consulente tecnica. In ogni caso: con vittoria integrale di spese, e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
PER L'APPELLATO
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di appello di OV, previa reiezione dell'istanza di rinnovazione della
CTU, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, con il favore delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado.
“Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva, in particolare, che: Parte_2
- Acquistò nel 1980 una porzione di di Sestri Levante, già costituente un'unica Parte_1 proprietà e poi, ad opera dei venditori oggetto di un frazionamento in n.6 unità immobiliari, con una attribuzione millesimale, a quel momento di mm 145,32; tra gli accessori, oltre alle comproprietà sulle parti comuni, vi erano i sei posti auto, attribuiti singolarmente a ciascuno degli acquirenti;
- Poiché erano necessarie opere di manutenzione di straordinaria entità i condomini decisero che quelle alle parti comuni sarebbero state sostenute dai sei acquirenti in parti uguali, alla condizione posta e accettata dal comparente che le logge sarebbero state trasformate in cantine e assegnate ad ognuno dei comproprietari;
- La ripartizione in parti uguali delle spese di manutenzione straordinaria era stata non solo rispettata per lo scopo dichiarato ma anche protratta nel tempo ma nonostante le opposizioni dell'esponente, alla assegnazione delle logge non si era mai pervenuti;
- nel frattempo la situazione delle unità immobiliari era notevolmente variata, atteso che da parte di alcuni condomini erano state eseguite nel 2012 importanti variazioni della consistenza catastale dell'immobile e segnatamente del sottotetto in cui erano state realizzate due ulteriori unità immobiliari ma senza alcun aggiornamento delle tabelle millesimali e delle quote di incidenza delle spese comuni che continuavano ad essere ripartite o sulla base dei millesimi superati o sulla base della pretesa di ripartire le spese in parti uguali;
- l'esponente aveva anticipato pro-quota per spese comuni oltre 25 mila euro ma da parte di alcuni condomini non si era mai voluto affrontare il problema delle restituzioni;
- al momento non risultava una tabella conforme alle mutate condizioni di regolarmente Parte_1 approvata dai condomini;
- Nelle delibere assunte dal Condominio in data 2/7/2016 vi era vari vizi;
- La prima questione riguardava la formazione della maggioranza assembleare e della relativa formazione millesimale
(mancanza attribuzione dei millesimi coerenti con le proprietà attualizzate di ciascuno sia ai fini delle maggioranze che della costituzione); - infatti non vi era mai stata una approvazione della tabella millesimale successiva alla tabella proposta dai venditori nel 1980; tabella millesimale da modificare secondo lo stato attuale;
- Altro errore riguardava l'addebito al medesimo di un consumo d'acqua pari a ben 322 mc per la sola abitazione;
-tale errore era stato riconosciuto dall'amministratore tuttavia non aveva rettificato il rendiconto: nessuna rettifica era pervenuta al medesimo attoree;
-gli era invece pervenuto l'avviso di pagamento di circa 5000 euro senza che il rendiconto fosse stato doverosamente rifatto;
-inoltre la spesa per il ripristino del porfido riguardava due posti auto privati ma la spesa era stata imputata a tutti i condomini;
- I conteggi posti a carico dell'esponente erano errati: in realtà mancavano solo euro 650 che il medesimo aveva trattenuto sulla prima rata di acconto;
- Quindi erano state violate le seguenti norme di legge: 1123 c.c., art. 1138 c.c. art. 1130 n.
6 e n. 7.
Tanto premesso conveniva nanti il Tribunale di OV il al fine di Parte_1 sentire dichiarare nulla e/o annullabile la delibera di approvazione del consuntivo dell'esercizio
2014-1015 assunta in data 2/7/2016; nulla la delibera di approvazione del rendiconto consuntivo del bilancio 2015-2016;in via subordinata condannare il a restituirgli la differenza pagata Parte_1 in più in seguito all'accordo violato circa la ripartizione in parti uguali;
dichiarare tenuto l'amministratore de condominio a rifare il conteggio delle somme spese per opere di manutenzione straordinaria dalla data dell'accordo del 1980 e ripartiti in parti uguali anzichè in millesimi.
Con comparsa datata 31/10/2016 si costituiva il osservando ed Parte_1 eccependo tra l'atro che:
-l'articolo 125 c.p.c. richiedeva espressamente che l'atto di citazione dovesse essere sottoscritto dal difensore, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare. Nella presente fattispecie la copia notificata al era priva della sottoscrizione da parte di un avvocato (doc. Parte_1 prod. n. 1). Da ciò conseguiva la necessaria nullità insanabile dell'atto introduttivo del presente giudizio;
- controparte aveva ammesso che, al momento del suo acquisto dell'unità immobiliare, sita all'interno di , fosse esistita una tabella millesimale, tanto da specificare quale fosse la Parte_1 sua “attribuzione millesimale”. Con argomentazioni prive di qualsivoglia specificità, controparte si doleva genericamente del fatto che sarebbero state effettuate modificazioni negli immobili siti nel odierno convenuto (punti 5, 7 e 9, pagg.
2-3 della citazione). Quali fossero queste Parte_1 presunte variazioni delle “consistenze immobiliari dei singoli condomini” non era nemmeno allegato e sulle stesse non si poteva nemmeno instaurare il contraddittorio: per tuziorismo, comunque, si contestavano fermamente. A quanto era dato comprendere, secondo l'attore i millesimi sarebbero stati errati e ciò avrebbe condotto ad un calcolo errato della maggioranza. Questa argomentazione era funzionale alla domanda n. 1) formalizzata dal dott. in sede di conclusioni. Ebbene, il Pt_2
aveva applicato le tabelle esistenti al 2 luglio 2016, mai impugnate e in vigore anche al Parte_1 momento per cui nulla poteva essere eccepito all'odierno convenuto;
- sull'addebito del consumo d'acqua. Controparte eccepiva che la lettura dei valori espressi dal contatore dell'acqua fosse errata e che ciò avesse prodotto errati valori nel consuntivo 2015-2016.
Ciò era vero, era stato riconosciuto in sede di assemblea e il consuntivo era stato rifatto: semplicemente non c'era alcun punto su cui contendere. Controparte, pur di screditare l'operato del
(nonché dell'Amministratore) “dimenticava” come, con email del 21 luglio 2016, Parte_1 specificamente inviata proprio al dott. e, in copia agli altri condomini, l'Amministratore avesse Pt_2 provveduto a comunicare la correzione della delibera, riportando sia la tabella dei consumi errata, oggetto di delibera, sia quella corretta e indicando esattamente le somme da considerare accreditate all'odierno attore. Era un comportamento processuale molto grave che meritava di essere debitamente stigmatizzato mediante la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Controparte sapeva benissimo che l'errore era stato riconosciuto e sapeva che allo stesso era stato posto rimedio: l'attore restava ampiamente debitore del , per somme ben Parte_1 superiori a soli 650,00 euro. In effetti, la vera ragione per cui il dott. aveva introdotto questo Pt_2 infondato giudizio, basato su richieste talvolta incomprensibili, talvolta palesemente e documentalmente infondate, talvolta finalizzate solo a screditare l'amministratore condominiale, era solo quello di confondere le acque ed evitare di saldare il suo evidente debito;
-sulla ripartizione delle spese per il ripristino di zone di porfido deteriorate. A pag. 4 della citazione controparte sviluppava alcune infondate contestazioni in merito alla ripartizione delle zone di porfido deteriorate. In primo luogo, il dott. rivolgeva irrilevanti doglianze in merito all'asserita non Pt_2 effettuazione a regola d'arte delle suddette opere: si trattava di contestazioni che non potevano essere svolte nei confronti del Condominio e sinceramente non si comprendeva per quale motivo controparte insistesse su questo punto;
- l'intervento era stato eseguito perfettamente a regola d'arte e ciò era stato attestato dal tecnico incaricato dal In secondo luogo, l'attore Parte_1 asseriva che il ripristino del porfido avesse avuto ad oggetto aree private, cioè specificamente i posti auto di due cioè di due condomini: questa circostanza era assolutamente difforme dal vero, come l'Amministratore aveva cercato più volte di spiegare al dott. La pavimentazione di porfido Pt_2 oggetto di rifacimento e addebitata al convenuto era stata solo quella condominiale;
Parte_1 - sulla correttezza delle poste indicate a bilancio a carico dell'attore. L'attore allegava di aver effettuato tre bonifici e di aver trattenuto solo 650,00 euro sulla prima rata. Ora, a parte il fatto che non aver pagato illegittimamente 650,00 euro farebbe comunque del dott. un debitore moroso, Pt_2 anche questa affermazione era palesemente infondata: Sul punto era facilissimo provare la correttezza di quanto affermato dal : bastava allegare i bilanci consuntivi 2014-2015 e Parte_1
2015-2016, nonché il preventivo 2016-2017 e confrontarli con i bonifici effettuati dall'attore per rendersi conto della correttezza dei dati indicati a riporto nel preventivo 2016-2017; - per maggiore precisione: ogni bonifico invocato dal dott. è stato regolarmente registrato dal Condominio Pt_2
(bonifico di 1.500,00 euro del 9.10.2015: doc. prod. n. 10; bonifico da 2.000,00 euro effettuato del
10.11.2015: doc. prod. n. 11; bonifico da 1.499,00 euro del 15.12.2015: doc. prod. n. 12; bonifico da
2.650,00 euro del 14.1.2016: doc. prod. n. 13; bonifico da 1.499,00 euro dell'1.3.2016: doc. prod. n.
14; bonifico da 598,00 euro del 20.7.2016: doc. prod. n. 15). Per ogni chiarezza e trasparenza si producevano anche gli estratti conto dal gennaio 2015 al 31 luglio 2016. Ciò, ovviamente, a prescindere dalle causali indicate dal dott. nelle distinte di tali bonifici, in taluni casi Pt_2 palesemente difformi dal vero;
-quanto alla richiesta di compensazione del preteso credito di euro 25 mila Il eccepiva: Parte_1 la prescrizione di tale non ben chiarito credito, su questa questione era già caduto il giudicato in forza della sentenza del Giudice di Pace di Chiavari prodotta;
l'accordo illo tempore asseritamente stipulato non era comunque opponibile agli attuali condomini in quanto non trascritto;
non era possibile alcuna compensazione tra un credito liquido ed esigibile con uno non liquido come quello allegato dall'attore; tale presunto credito non era in alcun modo indicato e provato;
-l'accordo cui faceva riferimento controparte ed asseritamente datato 11/12/80, non era provato perché era stato prodotto solo uno stralcio di un verbale del 1983. Concludeva perché l'azione fosse dichiarata improcedibile per mancanza della mediazione obbligatoria;
per la dichiarazione della nullità dell'atto di citazione perché notificato privo di sottoscrizione di difensore nella copia notificata;
nel merito condannare l'attore al pagamento di una somma di denaro ex art. 96 cpc.” (Cfr sentenza gravata).
Venivano concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 c. 6 cpc e, con provvedimento del 26.7. 2017, il Tribunale ammetteva CTU per la verifica del rispetto del criterio stabilito dall'art.1123 c.c., mediante accertamento della attuale consistenza delle singole unità immobiliari e conseguente redazione di tabelle millesimali che rappresentassero l'effettivo attuale valore delle singole unità immobiliari rispetto all'intero edificio condominiale. Veniva disposto un supplemento di CTU e, all'esito, precisate le conclusioni, venivano concessi i termini per conclusionali e repliche. Veniva emessa la sentenza gravata n' 1008/2021 con la quale il Tribunale di OV dichiarava “- annulla le delibere impugnate assunte dal convenuto in data 2/7/2016; - Parte_1 dichiara inammissibile per carenza di legittimazione passiva la domanda proposta nei confronti dell'amministratore; - condanna il a rifondere le spese giudiziali all'attore che liquida Parte_1 in euro 264,00 per esborsi e euro 7254,00 a titolo di onorari, oltre IVA,CPA e spese generali;
-pone le spese di CTU, come già liquidate, a carico del ”. Parte_1
Il Tribunale, preliminarmente, riteneva superata l'eccezione di omessa mediazione per la proposizione della stessa da parte dell'attore e infondata quella della mancata sottoscrizione della citazione da parte del patrocinatore in quanto la firma era presente sull'originale depositato.
Nel merito, il Tribunale motivava ricordando: “la notoria sentenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite (4806/2005), secondo cui l'annullamento delle delibere assembleari si può chiedere anche in caso di: irregolarità e vizi riguardanti la costituzione dell'assemblea stessa;
mancato rispetto delle maggioranze previste dalla legge o stabilite dal regolamento di condominio;
nonché per la violazione dei criteri legali di riparto spese. Le tabelle contrattuali sono quelle inserite nei singoli atti di vendita ed approvate dall'acquirente assieme al regolamento contrattuale. Questo tipo di tabelle può derogare ai criteri legali rientrando, di fatto, in quel concetto di "salvo diversa convenzione" previsto dall'art. 1123. Appare fondamentale sottolineare, alla luce di un attento esame degli atti, dei documenti prodotti e della esperita CTU, che sussiste ambiguità e contraddittorietà nelle tesi di entrambe le parti in merito alla tabelle millesimali vigenti non solo negli anni'80 ma anche successivamente.” (cfr sentenza). Il Giudice, sul punto, richiamava anche la sentenza del
Giudice di Pace del 2/6/2016, prodotta dal (doc. 6), nella quale il aveva Parte_1 Parte_1 sostenuto l'esistenza di un criterio convenzionale che avrebbe stabilito la ripartizione delle spese in parti uguali, criterio non accolto dal Giudice di Pace per insufficienza probatoria, con conseguente affermazione della necessaria applicazione della ripartizione delle spese ex art 1123 c.c., con passaggio in giudicato della decisione fra le parti. Il Giudice evidenziava che, come emergeva chiaramente dalla CTU, esistevano dei millesimi assegnati per lotti alla vendita/divisione iniziale da parte delle uniche proprietarie della villa, ma non una tabella millesimale. Infatti, ”con atto a rogito notaio del 10/10/1980 n. 13 9421 (doc. 1 parte attrice ) le proprietarie , Per_1 CP_2 CP_3
, e vendevano la Villa, con annessi giardino e distacchi, pro quota indivisa ai
[...] CP_4 CP_5 signori: NA ….per millesimi 128,44, …per millesimi 90,84, CP_6 Parte_3 Parte_4
e …per millesimi 145, 32, ..per millesimi 185 ,60, -sozzi
[...] Parte_5 Org_1 Org_2
…per millesimi 243,92, . Per millesimi 205,88. Con successivo atto di divisione a
[...] Org_3 rogito notaio del 10/10/1980 rep. 139422, acquisito dal CTU presso l'archivio notarile Per_1 di OV, i suddetti comparenti procedevano alla divisione del compendio immobiliare in n 6 lotti con assegnazione reciproca dei beni formanti i suddetti lotti. Con successivi atti di compravendita e/o scioglimento di società con assegnazione di beni, le unità immobiliari di cui ai lotti 1.2.3..6 sono pervenuti in capo agli odierni proprietari …..” Gli originari proprietari della , pertanto, hanno Pt_1 assegnato dei millesimi a dei lotti in quota indivisa” (Cfr sentenza). Il Giudice riteneva, pertanto, necessario l'esame della CTU per valutare se la suddivisione in millesimi apportata ai lotti dai venditori nel 1980 e, poi, parzialmente e singolarmente riproposta dai primi acquirenti nei successivi atti di compravendita, fosse ancora conforme all'art. 1123 c.c. e osservava che, secondo la CTU, i millesimi singolarmente assegnati nel 1980, prima ai lotti poi ad ogni immobile compravenduto, non erano allo stato conformi all'art. 1123 c.c. Infatti, esaminando tutte le modifiche dei lotti inizialmente costituiti e, in particolare, nel supplemento di relazione, le modifiche apportate al “piano sottotetto annesso all'int.6” il quale, dalle ricerche fatte, non risultava negli atti notarili e non aveva
“sicuramente utilizzo abitativo e, probabilmente, neppure utilizzo come locale di deposito/magazzino, in mancanza di un collegamento con l'alloggio sottostante (negli atti non è menzionata neppure una eventuale botola di collegamento tra i due piani)” (cfr sentenza), ma era stato trasformato in vani abitabili, il CTU svolgeva un nuovo calcolo delle tabelle millesimali e concludeva che “- un quinto
(1/5) di 205,88 millesimi è pari a 41,176 millesimi - la differenza tra i due valori millesimali (247,94
- 205,88) è pari a millesimi 42,06 maggiori di 41,176 (1/5 dei millesimi originari), pertanto le modifiche intervenute alterano i valori millesimali originari per più di 1/5.” (Cfr sentenza). Il Ctu, ritenuto il superamento di un quinto, procedeva al calcolo delle tabelle millesimali specificando: “
Per questi motivi
nei calcoli effettuati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti per il rifacimento dei valori millesimi la scrivente ha optato per inserire comunque la superficie del piano sottotetto come facente parte dell'originario Lotto 6, assegnando prudenzialmente al sottotetto il coefficiente di destinazione d'uso 0,10. Tenuto conto delle modifiche intervenute al piano sottotetto dopo il 1980, reso abitabile e collegato al piano sottostante così da formare un unico alloggio, sono stati elaborati nuovi millesimi, tenendo conto anche delle altre minori modifiche eseguite nell'int.6 e negli altri alloggi. Per la verifica dei requisiti di cui all'art.69 dispo. att. c.c. si è proceduto come segue: - i millesimi originari (1980) del Lotto 6 erano 205,88 - i millesimi originari del Lotto 6 ricalcolati dal
CTU in conseguenza delle modifiche intervenute sono millesimi 247,94 - un quinto (1/5) di 205,88 millesimi è pari a 41,176 millesimi - la differenza tra i due valori millesimali (247,94 - 205,88) è pari a millesimi 42,06 maggiori di 41,176 (1/5 dei millesimi originari), pertanto le modifiche intervenute alterano i valori millesimali originari per più di 1/5.” Alla luce delle conclusioni della CTU ritenute del tutto esaurienti, anche alla luce del supplemento di CTU e delle risposte ai CTP, il Tribunale dichiarava che “le delibere impugnate non risultano conformi ai criteri fissati dall'art.1123 c.c. e come tali sono da annullare.” Dichiarava inammissibile, per carenza di legittimazione passiva, la domanda attorea nei confronti dell'amministratore in proprio, che, sottolineava il Tribunale, non era stato neppure citato in tale veste.
Con atto di citazione 22.05.2021 appellava la sentenza il Parte_6
Sestri Levante, lamentando i seguenti motivi: - errore in fatto ed in diritto per aver
[...] annullato la delibera impugnata, attribuendo effetto retroattivo alle tabelle ritenute erronee e non valide nonostante la precedente applicazione senza alcuna opposizione alle delibere;
- errata valutazione del CTU in relazione alla presenza del vano sottotetto, annesso alla proprietà dell'interno
6, fin da prima delle modifiche avvenute dopo il 1980, con inclusione dello stesso nei millesimi assegnati l'atto di divisione, notaio del 10/10/1980, e, comunque, errata attribuzione, sulla Per_1 base della circolare n. 12480 del 26/03/1966 del Ministero dei Lavori Pubblici, del coefficiente minimo dello 0,10 con riferimento a – giardini e aree di rispetto (0,15-0,10), giungendo al superamento di 1/5 dei millesimi precedentemente attribuiti di soli 0,884 millesimi;
. errore in fatto ed in diritto nella liquidazione delle spese legali per non aver valutato la soccombenza reciproca in relazione all'accoglimento di due domande su quattro proposte e per errata applicazione dello scaglione da 26001/52000 piuttosto che 5001/26000 sulla base della indicazione dell'attore del valore di € 25000 della domanda. Chiedeva, in via istruttoria, la rinnovazione della CTU e, nel merito, la riforma della sentenza gravata con rigetto delle domande avanzate in primo grado e, in subordine, la parziale compensazione delle spese di lite del primon grado e/o comunque la riduzione nei limiti dello scaglione 52001/26000. Con in favore delle spese dei due gradi.
Con comparsa di costituzione e risposta 20.10.2021 si costituivano , il quale, Parte_2 nel merito, eccepiva l'infondatezza dei motivi di appello, chiedendo la conferma della sentenza gravata con il favore delle spese del grado.
La causa veniva rinviata all'udienza del 19.04.2023, tenuta in trattazione scritta, alla quale precisate le conclusioni e concessi i termini di legge per memorie conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è fondato.
È fondato il primo motivo di appello, relativo all'esclusione dell'efficacia retroattiva della nuova tabella millesimali, determinata a seguito della disposta CTU, con conseguente dichiarazione, nella sentenza gravata, della nullità delle delibere assembleari contenenti la suddivisione delle spese sulla base dei millesimi precedentemente attribuiti ai singoli lotti.
È circostanza non contestata che, a seguito della divisione in 6 lotti dell'originario unico immobile,
, vennero assegnati valori millesimali ad ogni singolo lotto. Parte_1 Sul punto la sentenza gravata specifica: “In particolare a pag 7 della CTU si legge ”con atto a rogito notaio del 10/10/1980 n. 13 9421 (doc. 1 parte attrice ) le proprietarie , Per_1 CP_2 CP_3
, e , vendevano la , con annessi giardino e distacchi ,pro quota indivisa ai
[...] CP_4 CP_5 Pt_1 signori: NA LU ….per millesimi 128,44; …per millesimi 90,84; Parte_3 Parte_4
e …per millesimi 145, 32; ..per millesimi 185 ,60;
[...] Parte_5 Org_1 Parte_7
…per millesimi 243,92; . Per millesimi 205,88. Con successivo atto di divisione a
[...] Org_3 rogito notaio del 10/10/1980 rep. 139422, acquisito dal CTU presso l'archivio notarile Per_1 di OV ,i suddetti comparenti procedevano alla divisione del compendio immobiliare in n 6 lotti con assegnazione reciproca dei beni formanti i suddetti lotti. Con successivi atti di compravendita e/o scioglimento di società con assegnazione di beni,le unità immobiliari di cui ai lotti 1.2.3..6 sono pervenuti in capo agli odierni proprietari …..” Gli originari proprietari della , pertanto, hanno Pt_1 assegnato dei millesimi a dei lotti in quota indivisa. Del resto nell'atto di acquisto dell'attore ( prod.1 attore) non vengono riportate e/o richiamate tabelle millesimali nella loro totalità ed unicità ma semplicemente viene assegnato all'appartamento del medesimo uno specifico valore millesimale.”
La stessa CTU, nel determinare le nuove quote millesimali e nello stabilire il superamento di 1/5 del valore millesimale di uno dei condomini, si rapporta ai precedenti valori millesimali, applicati nella delibera impugnata del 2.7.2016 di approvazione del rendiconto 2015/2016.
Sul punto, il principio consolidato della Cassazione è quello della non retroattività delle nuove tabelle millesimali, siano esse di “rettifica” per errore delle precedenti e/o di “modifica” per cambiamenti avvenuti negli immobili condominiali a seguito di interventi edilizi successivi. Anche da ultimo
Cassazione civile sez. II, 24/02/2017, n.4844 ha confermato il principio che “La sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c., avendo natura costitutiva, non ha efficacia retroattiva e non consente, pertanto, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse tra i condomini, ai quali, invece, va riconosciuta la possibilità di esperire l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.”
Poiché la decisione modificativa delle tabelle millesimali ha natura ed efficacia costitutiva e non dichiarativa, l'applicazione delle nuove tabelle non potrà avvenire in forma retroattiva, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, ma solo a far tempo dal passaggio in giudicato della decisione medesima. E ciò anche se fosse presente una clausola regolamentare che ne preveda la retroattività, atteso che questa risulta contraria alla legge. In ogni caso la nuova tabella millesimale, che ha riconosciuto la rettifica o la modifica dei valori precedenti oltre 1/5, dovrà essere approvata, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma c.c. In relazione alla sentenza del Giudice di Pace di Chiavari, passata in giudicato e richiamata nella sentenza gravata, per sottolineare incertezza sulla ripartizione delle spese, essa deve ritenersi limitata alla delibera allora impugnata ed al motivo dedotto, senza alcuna possibilità di estensione del giudicato. La Corte richiama il principio enunciato anche dalla sentenza Cassazione civile, sez. II,
29.1.2021, n. 2127 per cui “L'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, in quanto essa pone soltanto un limite all'esercizio dell'attività di gestione dell'assemblea, impedendole di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido;
la sentenza di annullamento resa ai sensi dell'art. 1137 c.c. ha, inoltre, effetto nei confronti di tutti i condomini, anche qualora non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro, ma con riguardo alla specifica deliberazione impugnata.”
La Corte, pertanto, sulla base della non retroattività delle nuove tabelle millesimali ed in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda di annullamento della delibera assembleare del 2.7.2016.
Gli ulteriori motivi risultano assorbiti.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza per cui la Corte condanna l'appellato Parte_2 alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellante , spese che Parte_1 vengono liquidate come segue, sulla base del D.M. 55/2014 e dello scaglione indeterminato indicato dall'appellato in primo grado e dall'appellante in appello (5201/26000) e della non complessità della questione: 1 grado – compensi: Fase di studio: € 875,00; Fase introduttiva: € 740,00; Fase istruttoria/trattazione: € 1.500,00; Fase decisionale € 1.620,00 = Compenso tabellare € 4.835,00; 2 grado: - spese esenti € 382,50; - compensi: Fase di studio: € 1.000,00; Fase introduttiva: € 800,00;
Fase decisionale € 1.800,00 = Compenso tabellare € 3.600,00.
PQM
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 447/2021, avverso la sentenza n.
1008/2021, emessa dal Tribunale di OV, in data 04.05.2021 così decide:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda di annullamento della delibera 2.7.2016 del proposta da;
Parte_1 Parte_2
2. condanna l'appellato al rimborso delle spese legali dei due gradi in favore della Parte_2 parte appellante, in Sestri Levante, che liquida Parte_8 per il primo grado in € 4.835,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge e per il secondo grado in € 382,50 per spese esenti ed € 3.600,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge. OV, 29 marzo 2024
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 447/2021, avverso la sentenza n. 1008/2021, emessa dal Tribunale di OV, in data 04.05.2021 tra
, in persona del suo rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Silvio Boccalatte, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chiavari, Piazza
Cavour n. 13/6 - APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Razeto, elettivamente domiciliato CP_1 presso il suo studio in OV, Via alla Porta degli Archi n. 12/25 -APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 1008/2021 resa dal Tribunale di
OV, III Sezione Civile, Giudice dott.ssa Francesca Ziccardi, datata 2 maggio 2021, nel giudizio n. 11555/2016 Trib. OV, pubblicata in data 4 maggio 2021 e notificata da controparte a mezzo posta elettronica certificata in data 5 maggio 2021, ed in accoglimento del presente appello: in via principale: in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare le domande avanzate dal signor nei confronti del per i motivi di cui al paragrafo 1 Parte_2 Parte_1 del presente atto;
in via subordinata: in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare le domande avanzate dal signor nei confronti del per i motivi di Parte_2 Parte_1 cui al paragrafo 2 del presente atto;
in via ulteriormente subordinata: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, si chiede che le spese legali del primo grado di giudizio vengano compensate, almeno parzialmente, e che, se non integralmente compensate, vengano rideterminate sulla base dei parametri forensi per le cause di valore da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro. In via istruttoria: disporre la rinnovazione della CTU effettuata in primo grado per i motivi di cui al paragrafo 2 del presente atto, affidandola a una diversa consulente tecnica. In ogni caso: con vittoria integrale di spese, e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
PER L'APPELLATO
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di appello di OV, previa reiezione dell'istanza di rinnovazione della
CTU, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, con il favore delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado.
“Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva, in particolare, che: Parte_2
- Acquistò nel 1980 una porzione di di Sestri Levante, già costituente un'unica Parte_1 proprietà e poi, ad opera dei venditori oggetto di un frazionamento in n.6 unità immobiliari, con una attribuzione millesimale, a quel momento di mm 145,32; tra gli accessori, oltre alle comproprietà sulle parti comuni, vi erano i sei posti auto, attribuiti singolarmente a ciascuno degli acquirenti;
- Poiché erano necessarie opere di manutenzione di straordinaria entità i condomini decisero che quelle alle parti comuni sarebbero state sostenute dai sei acquirenti in parti uguali, alla condizione posta e accettata dal comparente che le logge sarebbero state trasformate in cantine e assegnate ad ognuno dei comproprietari;
- La ripartizione in parti uguali delle spese di manutenzione straordinaria era stata non solo rispettata per lo scopo dichiarato ma anche protratta nel tempo ma nonostante le opposizioni dell'esponente, alla assegnazione delle logge non si era mai pervenuti;
- nel frattempo la situazione delle unità immobiliari era notevolmente variata, atteso che da parte di alcuni condomini erano state eseguite nel 2012 importanti variazioni della consistenza catastale dell'immobile e segnatamente del sottotetto in cui erano state realizzate due ulteriori unità immobiliari ma senza alcun aggiornamento delle tabelle millesimali e delle quote di incidenza delle spese comuni che continuavano ad essere ripartite o sulla base dei millesimi superati o sulla base della pretesa di ripartire le spese in parti uguali;
- l'esponente aveva anticipato pro-quota per spese comuni oltre 25 mila euro ma da parte di alcuni condomini non si era mai voluto affrontare il problema delle restituzioni;
- al momento non risultava una tabella conforme alle mutate condizioni di regolarmente Parte_1 approvata dai condomini;
- Nelle delibere assunte dal Condominio in data 2/7/2016 vi era vari vizi;
- La prima questione riguardava la formazione della maggioranza assembleare e della relativa formazione millesimale
(mancanza attribuzione dei millesimi coerenti con le proprietà attualizzate di ciascuno sia ai fini delle maggioranze che della costituzione); - infatti non vi era mai stata una approvazione della tabella millesimale successiva alla tabella proposta dai venditori nel 1980; tabella millesimale da modificare secondo lo stato attuale;
- Altro errore riguardava l'addebito al medesimo di un consumo d'acqua pari a ben 322 mc per la sola abitazione;
-tale errore era stato riconosciuto dall'amministratore tuttavia non aveva rettificato il rendiconto: nessuna rettifica era pervenuta al medesimo attoree;
-gli era invece pervenuto l'avviso di pagamento di circa 5000 euro senza che il rendiconto fosse stato doverosamente rifatto;
-inoltre la spesa per il ripristino del porfido riguardava due posti auto privati ma la spesa era stata imputata a tutti i condomini;
- I conteggi posti a carico dell'esponente erano errati: in realtà mancavano solo euro 650 che il medesimo aveva trattenuto sulla prima rata di acconto;
- Quindi erano state violate le seguenti norme di legge: 1123 c.c., art. 1138 c.c. art. 1130 n.
6 e n. 7.
Tanto premesso conveniva nanti il Tribunale di OV il al fine di Parte_1 sentire dichiarare nulla e/o annullabile la delibera di approvazione del consuntivo dell'esercizio
2014-1015 assunta in data 2/7/2016; nulla la delibera di approvazione del rendiconto consuntivo del bilancio 2015-2016;in via subordinata condannare il a restituirgli la differenza pagata Parte_1 in più in seguito all'accordo violato circa la ripartizione in parti uguali;
dichiarare tenuto l'amministratore de condominio a rifare il conteggio delle somme spese per opere di manutenzione straordinaria dalla data dell'accordo del 1980 e ripartiti in parti uguali anzichè in millesimi.
Con comparsa datata 31/10/2016 si costituiva il osservando ed Parte_1 eccependo tra l'atro che:
-l'articolo 125 c.p.c. richiedeva espressamente che l'atto di citazione dovesse essere sottoscritto dal difensore, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare. Nella presente fattispecie la copia notificata al era priva della sottoscrizione da parte di un avvocato (doc. Parte_1 prod. n. 1). Da ciò conseguiva la necessaria nullità insanabile dell'atto introduttivo del presente giudizio;
- controparte aveva ammesso che, al momento del suo acquisto dell'unità immobiliare, sita all'interno di , fosse esistita una tabella millesimale, tanto da specificare quale fosse la Parte_1 sua “attribuzione millesimale”. Con argomentazioni prive di qualsivoglia specificità, controparte si doleva genericamente del fatto che sarebbero state effettuate modificazioni negli immobili siti nel odierno convenuto (punti 5, 7 e 9, pagg.
2-3 della citazione). Quali fossero queste Parte_1 presunte variazioni delle “consistenze immobiliari dei singoli condomini” non era nemmeno allegato e sulle stesse non si poteva nemmeno instaurare il contraddittorio: per tuziorismo, comunque, si contestavano fermamente. A quanto era dato comprendere, secondo l'attore i millesimi sarebbero stati errati e ciò avrebbe condotto ad un calcolo errato della maggioranza. Questa argomentazione era funzionale alla domanda n. 1) formalizzata dal dott. in sede di conclusioni. Ebbene, il Pt_2
aveva applicato le tabelle esistenti al 2 luglio 2016, mai impugnate e in vigore anche al Parte_1 momento per cui nulla poteva essere eccepito all'odierno convenuto;
- sull'addebito del consumo d'acqua. Controparte eccepiva che la lettura dei valori espressi dal contatore dell'acqua fosse errata e che ciò avesse prodotto errati valori nel consuntivo 2015-2016.
Ciò era vero, era stato riconosciuto in sede di assemblea e il consuntivo era stato rifatto: semplicemente non c'era alcun punto su cui contendere. Controparte, pur di screditare l'operato del
(nonché dell'Amministratore) “dimenticava” come, con email del 21 luglio 2016, Parte_1 specificamente inviata proprio al dott. e, in copia agli altri condomini, l'Amministratore avesse Pt_2 provveduto a comunicare la correzione della delibera, riportando sia la tabella dei consumi errata, oggetto di delibera, sia quella corretta e indicando esattamente le somme da considerare accreditate all'odierno attore. Era un comportamento processuale molto grave che meritava di essere debitamente stigmatizzato mediante la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Controparte sapeva benissimo che l'errore era stato riconosciuto e sapeva che allo stesso era stato posto rimedio: l'attore restava ampiamente debitore del , per somme ben Parte_1 superiori a soli 650,00 euro. In effetti, la vera ragione per cui il dott. aveva introdotto questo Pt_2 infondato giudizio, basato su richieste talvolta incomprensibili, talvolta palesemente e documentalmente infondate, talvolta finalizzate solo a screditare l'amministratore condominiale, era solo quello di confondere le acque ed evitare di saldare il suo evidente debito;
-sulla ripartizione delle spese per il ripristino di zone di porfido deteriorate. A pag. 4 della citazione controparte sviluppava alcune infondate contestazioni in merito alla ripartizione delle zone di porfido deteriorate. In primo luogo, il dott. rivolgeva irrilevanti doglianze in merito all'asserita non Pt_2 effettuazione a regola d'arte delle suddette opere: si trattava di contestazioni che non potevano essere svolte nei confronti del Condominio e sinceramente non si comprendeva per quale motivo controparte insistesse su questo punto;
- l'intervento era stato eseguito perfettamente a regola d'arte e ciò era stato attestato dal tecnico incaricato dal In secondo luogo, l'attore Parte_1 asseriva che il ripristino del porfido avesse avuto ad oggetto aree private, cioè specificamente i posti auto di due cioè di due condomini: questa circostanza era assolutamente difforme dal vero, come l'Amministratore aveva cercato più volte di spiegare al dott. La pavimentazione di porfido Pt_2 oggetto di rifacimento e addebitata al convenuto era stata solo quella condominiale;
Parte_1 - sulla correttezza delle poste indicate a bilancio a carico dell'attore. L'attore allegava di aver effettuato tre bonifici e di aver trattenuto solo 650,00 euro sulla prima rata. Ora, a parte il fatto che non aver pagato illegittimamente 650,00 euro farebbe comunque del dott. un debitore moroso, Pt_2 anche questa affermazione era palesemente infondata: Sul punto era facilissimo provare la correttezza di quanto affermato dal : bastava allegare i bilanci consuntivi 2014-2015 e Parte_1
2015-2016, nonché il preventivo 2016-2017 e confrontarli con i bonifici effettuati dall'attore per rendersi conto della correttezza dei dati indicati a riporto nel preventivo 2016-2017; - per maggiore precisione: ogni bonifico invocato dal dott. è stato regolarmente registrato dal Condominio Pt_2
(bonifico di 1.500,00 euro del 9.10.2015: doc. prod. n. 10; bonifico da 2.000,00 euro effettuato del
10.11.2015: doc. prod. n. 11; bonifico da 1.499,00 euro del 15.12.2015: doc. prod. n. 12; bonifico da
2.650,00 euro del 14.1.2016: doc. prod. n. 13; bonifico da 1.499,00 euro dell'1.3.2016: doc. prod. n.
14; bonifico da 598,00 euro del 20.7.2016: doc. prod. n. 15). Per ogni chiarezza e trasparenza si producevano anche gli estratti conto dal gennaio 2015 al 31 luglio 2016. Ciò, ovviamente, a prescindere dalle causali indicate dal dott. nelle distinte di tali bonifici, in taluni casi Pt_2 palesemente difformi dal vero;
-quanto alla richiesta di compensazione del preteso credito di euro 25 mila Il eccepiva: Parte_1 la prescrizione di tale non ben chiarito credito, su questa questione era già caduto il giudicato in forza della sentenza del Giudice di Pace di Chiavari prodotta;
l'accordo illo tempore asseritamente stipulato non era comunque opponibile agli attuali condomini in quanto non trascritto;
non era possibile alcuna compensazione tra un credito liquido ed esigibile con uno non liquido come quello allegato dall'attore; tale presunto credito non era in alcun modo indicato e provato;
-l'accordo cui faceva riferimento controparte ed asseritamente datato 11/12/80, non era provato perché era stato prodotto solo uno stralcio di un verbale del 1983. Concludeva perché l'azione fosse dichiarata improcedibile per mancanza della mediazione obbligatoria;
per la dichiarazione della nullità dell'atto di citazione perché notificato privo di sottoscrizione di difensore nella copia notificata;
nel merito condannare l'attore al pagamento di una somma di denaro ex art. 96 cpc.” (Cfr sentenza gravata).
Venivano concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 c. 6 cpc e, con provvedimento del 26.7. 2017, il Tribunale ammetteva CTU per la verifica del rispetto del criterio stabilito dall'art.1123 c.c., mediante accertamento della attuale consistenza delle singole unità immobiliari e conseguente redazione di tabelle millesimali che rappresentassero l'effettivo attuale valore delle singole unità immobiliari rispetto all'intero edificio condominiale. Veniva disposto un supplemento di CTU e, all'esito, precisate le conclusioni, venivano concessi i termini per conclusionali e repliche. Veniva emessa la sentenza gravata n' 1008/2021 con la quale il Tribunale di OV dichiarava “- annulla le delibere impugnate assunte dal convenuto in data 2/7/2016; - Parte_1 dichiara inammissibile per carenza di legittimazione passiva la domanda proposta nei confronti dell'amministratore; - condanna il a rifondere le spese giudiziali all'attore che liquida Parte_1 in euro 264,00 per esborsi e euro 7254,00 a titolo di onorari, oltre IVA,CPA e spese generali;
-pone le spese di CTU, come già liquidate, a carico del ”. Parte_1
Il Tribunale, preliminarmente, riteneva superata l'eccezione di omessa mediazione per la proposizione della stessa da parte dell'attore e infondata quella della mancata sottoscrizione della citazione da parte del patrocinatore in quanto la firma era presente sull'originale depositato.
Nel merito, il Tribunale motivava ricordando: “la notoria sentenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite (4806/2005), secondo cui l'annullamento delle delibere assembleari si può chiedere anche in caso di: irregolarità e vizi riguardanti la costituzione dell'assemblea stessa;
mancato rispetto delle maggioranze previste dalla legge o stabilite dal regolamento di condominio;
nonché per la violazione dei criteri legali di riparto spese. Le tabelle contrattuali sono quelle inserite nei singoli atti di vendita ed approvate dall'acquirente assieme al regolamento contrattuale. Questo tipo di tabelle può derogare ai criteri legali rientrando, di fatto, in quel concetto di "salvo diversa convenzione" previsto dall'art. 1123. Appare fondamentale sottolineare, alla luce di un attento esame degli atti, dei documenti prodotti e della esperita CTU, che sussiste ambiguità e contraddittorietà nelle tesi di entrambe le parti in merito alla tabelle millesimali vigenti non solo negli anni'80 ma anche successivamente.” (cfr sentenza). Il Giudice, sul punto, richiamava anche la sentenza del
Giudice di Pace del 2/6/2016, prodotta dal (doc. 6), nella quale il aveva Parte_1 Parte_1 sostenuto l'esistenza di un criterio convenzionale che avrebbe stabilito la ripartizione delle spese in parti uguali, criterio non accolto dal Giudice di Pace per insufficienza probatoria, con conseguente affermazione della necessaria applicazione della ripartizione delle spese ex art 1123 c.c., con passaggio in giudicato della decisione fra le parti. Il Giudice evidenziava che, come emergeva chiaramente dalla CTU, esistevano dei millesimi assegnati per lotti alla vendita/divisione iniziale da parte delle uniche proprietarie della villa, ma non una tabella millesimale. Infatti, ”con atto a rogito notaio del 10/10/1980 n. 13 9421 (doc. 1 parte attrice ) le proprietarie , Per_1 CP_2 CP_3
, e vendevano la Villa, con annessi giardino e distacchi, pro quota indivisa ai
[...] CP_4 CP_5 signori: NA ….per millesimi 128,44, …per millesimi 90,84, CP_6 Parte_3 Parte_4
e …per millesimi 145, 32, ..per millesimi 185 ,60, -sozzi
[...] Parte_5 Org_1 Org_2
…per millesimi 243,92, . Per millesimi 205,88. Con successivo atto di divisione a
[...] Org_3 rogito notaio del 10/10/1980 rep. 139422, acquisito dal CTU presso l'archivio notarile Per_1 di OV, i suddetti comparenti procedevano alla divisione del compendio immobiliare in n 6 lotti con assegnazione reciproca dei beni formanti i suddetti lotti. Con successivi atti di compravendita e/o scioglimento di società con assegnazione di beni, le unità immobiliari di cui ai lotti 1.2.3..6 sono pervenuti in capo agli odierni proprietari …..” Gli originari proprietari della , pertanto, hanno Pt_1 assegnato dei millesimi a dei lotti in quota indivisa” (Cfr sentenza). Il Giudice riteneva, pertanto, necessario l'esame della CTU per valutare se la suddivisione in millesimi apportata ai lotti dai venditori nel 1980 e, poi, parzialmente e singolarmente riproposta dai primi acquirenti nei successivi atti di compravendita, fosse ancora conforme all'art. 1123 c.c. e osservava che, secondo la CTU, i millesimi singolarmente assegnati nel 1980, prima ai lotti poi ad ogni immobile compravenduto, non erano allo stato conformi all'art. 1123 c.c. Infatti, esaminando tutte le modifiche dei lotti inizialmente costituiti e, in particolare, nel supplemento di relazione, le modifiche apportate al “piano sottotetto annesso all'int.6” il quale, dalle ricerche fatte, non risultava negli atti notarili e non aveva
“sicuramente utilizzo abitativo e, probabilmente, neppure utilizzo come locale di deposito/magazzino, in mancanza di un collegamento con l'alloggio sottostante (negli atti non è menzionata neppure una eventuale botola di collegamento tra i due piani)” (cfr sentenza), ma era stato trasformato in vani abitabili, il CTU svolgeva un nuovo calcolo delle tabelle millesimali e concludeva che “- un quinto
(1/5) di 205,88 millesimi è pari a 41,176 millesimi - la differenza tra i due valori millesimali (247,94
- 205,88) è pari a millesimi 42,06 maggiori di 41,176 (1/5 dei millesimi originari), pertanto le modifiche intervenute alterano i valori millesimali originari per più di 1/5.” (Cfr sentenza). Il Ctu, ritenuto il superamento di un quinto, procedeva al calcolo delle tabelle millesimali specificando: “
Per questi motivi
nei calcoli effettuati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti per il rifacimento dei valori millesimi la scrivente ha optato per inserire comunque la superficie del piano sottotetto come facente parte dell'originario Lotto 6, assegnando prudenzialmente al sottotetto il coefficiente di destinazione d'uso 0,10. Tenuto conto delle modifiche intervenute al piano sottotetto dopo il 1980, reso abitabile e collegato al piano sottostante così da formare un unico alloggio, sono stati elaborati nuovi millesimi, tenendo conto anche delle altre minori modifiche eseguite nell'int.6 e negli altri alloggi. Per la verifica dei requisiti di cui all'art.69 dispo. att. c.c. si è proceduto come segue: - i millesimi originari (1980) del Lotto 6 erano 205,88 - i millesimi originari del Lotto 6 ricalcolati dal
CTU in conseguenza delle modifiche intervenute sono millesimi 247,94 - un quinto (1/5) di 205,88 millesimi è pari a 41,176 millesimi - la differenza tra i due valori millesimali (247,94 - 205,88) è pari a millesimi 42,06 maggiori di 41,176 (1/5 dei millesimi originari), pertanto le modifiche intervenute alterano i valori millesimali originari per più di 1/5.” Alla luce delle conclusioni della CTU ritenute del tutto esaurienti, anche alla luce del supplemento di CTU e delle risposte ai CTP, il Tribunale dichiarava che “le delibere impugnate non risultano conformi ai criteri fissati dall'art.1123 c.c. e come tali sono da annullare.” Dichiarava inammissibile, per carenza di legittimazione passiva, la domanda attorea nei confronti dell'amministratore in proprio, che, sottolineava il Tribunale, non era stato neppure citato in tale veste.
Con atto di citazione 22.05.2021 appellava la sentenza il Parte_6
Sestri Levante, lamentando i seguenti motivi: - errore in fatto ed in diritto per aver
[...] annullato la delibera impugnata, attribuendo effetto retroattivo alle tabelle ritenute erronee e non valide nonostante la precedente applicazione senza alcuna opposizione alle delibere;
- errata valutazione del CTU in relazione alla presenza del vano sottotetto, annesso alla proprietà dell'interno
6, fin da prima delle modifiche avvenute dopo il 1980, con inclusione dello stesso nei millesimi assegnati l'atto di divisione, notaio del 10/10/1980, e, comunque, errata attribuzione, sulla Per_1 base della circolare n. 12480 del 26/03/1966 del Ministero dei Lavori Pubblici, del coefficiente minimo dello 0,10 con riferimento a – giardini e aree di rispetto (0,15-0,10), giungendo al superamento di 1/5 dei millesimi precedentemente attribuiti di soli 0,884 millesimi;
. errore in fatto ed in diritto nella liquidazione delle spese legali per non aver valutato la soccombenza reciproca in relazione all'accoglimento di due domande su quattro proposte e per errata applicazione dello scaglione da 26001/52000 piuttosto che 5001/26000 sulla base della indicazione dell'attore del valore di € 25000 della domanda. Chiedeva, in via istruttoria, la rinnovazione della CTU e, nel merito, la riforma della sentenza gravata con rigetto delle domande avanzate in primo grado e, in subordine, la parziale compensazione delle spese di lite del primon grado e/o comunque la riduzione nei limiti dello scaglione 52001/26000. Con in favore delle spese dei due gradi.
Con comparsa di costituzione e risposta 20.10.2021 si costituivano , il quale, Parte_2 nel merito, eccepiva l'infondatezza dei motivi di appello, chiedendo la conferma della sentenza gravata con il favore delle spese del grado.
La causa veniva rinviata all'udienza del 19.04.2023, tenuta in trattazione scritta, alla quale precisate le conclusioni e concessi i termini di legge per memorie conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è fondato.
È fondato il primo motivo di appello, relativo all'esclusione dell'efficacia retroattiva della nuova tabella millesimali, determinata a seguito della disposta CTU, con conseguente dichiarazione, nella sentenza gravata, della nullità delle delibere assembleari contenenti la suddivisione delle spese sulla base dei millesimi precedentemente attribuiti ai singoli lotti.
È circostanza non contestata che, a seguito della divisione in 6 lotti dell'originario unico immobile,
, vennero assegnati valori millesimali ad ogni singolo lotto. Parte_1 Sul punto la sentenza gravata specifica: “In particolare a pag 7 della CTU si legge ”con atto a rogito notaio del 10/10/1980 n. 13 9421 (doc. 1 parte attrice ) le proprietarie , Per_1 CP_2 CP_3
, e , vendevano la , con annessi giardino e distacchi ,pro quota indivisa ai
[...] CP_4 CP_5 Pt_1 signori: NA LU ….per millesimi 128,44; …per millesimi 90,84; Parte_3 Parte_4
e …per millesimi 145, 32; ..per millesimi 185 ,60;
[...] Parte_5 Org_1 Parte_7
…per millesimi 243,92; . Per millesimi 205,88. Con successivo atto di divisione a
[...] Org_3 rogito notaio del 10/10/1980 rep. 139422, acquisito dal CTU presso l'archivio notarile Per_1 di OV ,i suddetti comparenti procedevano alla divisione del compendio immobiliare in n 6 lotti con assegnazione reciproca dei beni formanti i suddetti lotti. Con successivi atti di compravendita e/o scioglimento di società con assegnazione di beni,le unità immobiliari di cui ai lotti 1.2.3..6 sono pervenuti in capo agli odierni proprietari …..” Gli originari proprietari della , pertanto, hanno Pt_1 assegnato dei millesimi a dei lotti in quota indivisa. Del resto nell'atto di acquisto dell'attore ( prod.1 attore) non vengono riportate e/o richiamate tabelle millesimali nella loro totalità ed unicità ma semplicemente viene assegnato all'appartamento del medesimo uno specifico valore millesimale.”
La stessa CTU, nel determinare le nuove quote millesimali e nello stabilire il superamento di 1/5 del valore millesimale di uno dei condomini, si rapporta ai precedenti valori millesimali, applicati nella delibera impugnata del 2.7.2016 di approvazione del rendiconto 2015/2016.
Sul punto, il principio consolidato della Cassazione è quello della non retroattività delle nuove tabelle millesimali, siano esse di “rettifica” per errore delle precedenti e/o di “modifica” per cambiamenti avvenuti negli immobili condominiali a seguito di interventi edilizi successivi. Anche da ultimo
Cassazione civile sez. II, 24/02/2017, n.4844 ha confermato il principio che “La sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c., avendo natura costitutiva, non ha efficacia retroattiva e non consente, pertanto, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse tra i condomini, ai quali, invece, va riconosciuta la possibilità di esperire l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.”
Poiché la decisione modificativa delle tabelle millesimali ha natura ed efficacia costitutiva e non dichiarativa, l'applicazione delle nuove tabelle non potrà avvenire in forma retroattiva, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, ma solo a far tempo dal passaggio in giudicato della decisione medesima. E ciò anche se fosse presente una clausola regolamentare che ne preveda la retroattività, atteso che questa risulta contraria alla legge. In ogni caso la nuova tabella millesimale, che ha riconosciuto la rettifica o la modifica dei valori precedenti oltre 1/5, dovrà essere approvata, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma c.c. In relazione alla sentenza del Giudice di Pace di Chiavari, passata in giudicato e richiamata nella sentenza gravata, per sottolineare incertezza sulla ripartizione delle spese, essa deve ritenersi limitata alla delibera allora impugnata ed al motivo dedotto, senza alcuna possibilità di estensione del giudicato. La Corte richiama il principio enunciato anche dalla sentenza Cassazione civile, sez. II,
29.1.2021, n. 2127 per cui “L'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, in quanto essa pone soltanto un limite all'esercizio dell'attività di gestione dell'assemblea, impedendole di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido;
la sentenza di annullamento resa ai sensi dell'art. 1137 c.c. ha, inoltre, effetto nei confronti di tutti i condomini, anche qualora non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro, ma con riguardo alla specifica deliberazione impugnata.”
La Corte, pertanto, sulla base della non retroattività delle nuove tabelle millesimali ed in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda di annullamento della delibera assembleare del 2.7.2016.
Gli ulteriori motivi risultano assorbiti.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza per cui la Corte condanna l'appellato Parte_2 alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellante , spese che Parte_1 vengono liquidate come segue, sulla base del D.M. 55/2014 e dello scaglione indeterminato indicato dall'appellato in primo grado e dall'appellante in appello (5201/26000) e della non complessità della questione: 1 grado – compensi: Fase di studio: € 875,00; Fase introduttiva: € 740,00; Fase istruttoria/trattazione: € 1.500,00; Fase decisionale € 1.620,00 = Compenso tabellare € 4.835,00; 2 grado: - spese esenti € 382,50; - compensi: Fase di studio: € 1.000,00; Fase introduttiva: € 800,00;
Fase decisionale € 1.800,00 = Compenso tabellare € 3.600,00.
PQM
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 447/2021, avverso la sentenza n.
1008/2021, emessa dal Tribunale di OV, in data 04.05.2021 così decide:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda di annullamento della delibera 2.7.2016 del proposta da;
Parte_1 Parte_2
2. condanna l'appellato al rimborso delle spese legali dei due gradi in favore della Parte_2 parte appellante, in Sestri Levante, che liquida Parte_8 per il primo grado in € 4.835,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge e per il secondo grado in € 382,50 per spese esenti ed € 3.600,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge. OV, 29 marzo 2024
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno