Articolo 2195 quater del Codice dell'ordinamento militare
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19 dicembre 2018
Art. 2195-quater. (( (Contabilita' speciale unica della Difesa). )) (( 1. Per la gestione della contabilita' speciale unica del Ministero della difesa istituita ai sensi dell' articolo 11-bis del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 , la Direzione di amministrazione interforze e' ridenominata Direzione di amministrazione generale della Difesa, e' collocata nell'ambito dello Stato maggiore della difesa e, per le funzioni connesse all'accreditamento agli enti, alla rendicontazione e al controllo, si avvale delle esistenti direzioni di amministrazione delle Forze armate.
2. In quanto compatibili, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di contabilita' speciali di cui agli articoli da 498 a 507, 508, commi 1, 3, 4 e 5, 509, da 511 a 514, 521, 522 e 524 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 .
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Entrata in vigore il 19 dicembre 2018
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