Sentenza 4 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di processo avanti al giudice di pace, il termine, rappresentato dalla udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell'imputato dall'accesso al trattamento di favore qualora egli non rispetti le decadenze normativamente fissate.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2012, n. 43174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43174 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 04/10/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 2270
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 50319/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di: AC AN, nato a [...], il [...];;
avverso la sentenza del 21/6/2011 del Tribunale di Teramo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per l'imputato l'avv. Di Biagio Antonello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 giugno 2011 il Tribunale di Teramo confermava la condanna di AC AN alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile per il reato di ingiuria commesso nel corso di una lite per motivi di vicinato con CO Angelo.
2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del difensore l'imputato articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n.274 del 2000, art. 35 e vizi motivazionali della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta intempestività del risarcimento del danno e alla conseguente mancata declaratoria di estinzione del reato ai sensi della disposizione menzionata, osservando in proposito che per conforme giurisprudenza il termine posto da quest'ultima per il compimento delle condotte riparatorie non può ritenersi perentorio e dunque il suo mancato rispetto ostativo al riconoscimento della causa estintiva del reato.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta l'erronea ammissione della costituzione di parte civile in ragione della sua intempestività, essendo la stessa intervenuta quando già si erano esaurite le formalità attinenti la verifica della regolare costituzione delle parti e dunque in violazione del combinato disposto di cui agli artt.79 e 484 c.p.p., risultando in proposito dunque errata la motivazione adottata dal Tribunale per rigettare la relativa eccezione proposta con i motivi d'appello.
2.3 Con il terzo motivo viene censurata la motivazione della sentenza ed eccepita l'errata applicazione dell'art. 599 c.p. in merito al mancato riconoscimento dell'esimente della provocazione, non avendo in proposito il Tribunale considerato il contesto di conflittualità pregressa esistente tra i protagonisti della vicenda in merito al possesso di una servitù di passaggio e al fatto che la lite nel corso della quale sono state consumate le ingiurie era scaturita dal rifiuto della persona offesa di spostare la propria autovettura parcheggiata in modo di impedire l'accesso alla proprietà dell'imputato dei mezzi ivi impiegati in lavori edili, nel mentre le presunte frasi offensive erano state pronunziate come reazione alla falsa rappresentazione dei fatti effettuata dalla persona offesa agli operanti intervenuti per sedare il litigio.
2.4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta invece il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata in merito all'errata applicazione del regime della continuazione in relazione alla pluralità delle offese rivolte alla persona offesa, sebbene le parole ingiuriose fossero state pronunziate in un unico contesto e dunque unico doveva ritenersi il reato consumato.
2.5 Con il quinto ed ultimo motivo censura infine il mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata con l'atto d'appello e ad oggetto l'acquisizione degli atti relativi alla causa civile in atto tra le parti, nonché l'assunzione della testimonianza dei soggetti impegnati nei lavori edili di cui si è detto, tutte prove necessarie ad evidenziare il contesto storico ed ambientale in cui il reato si sarebbe consumato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
1.1 Per stessa ammissione del ricorrente l'offerta risarcitoria è intervenuta all'udienza di comparizione e dunque oltre il termine fissato all'uopo dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 1, nel mentre nel corso della stessa udienza alcuna istanza di sospensione ai sensi del terzo comma dell'articolo citata è stata avanzata, ne' del resto il ricorso evidenzia quali sarebbero stati i motivi che avrebbero impedito di porre in essere tempestivamente la condotta riparatoria e che ne avrebbero eventualmente legittimato l'accoglimento.
1.2 Quanto all'asserita non perentorietà dei termini per l'esecuzione delle condotte riparatorie normativamente fissati, deve osservarsi che la giurisprudenza citata nel ricorso è per lo più relativa all'attenuante comune del risarcimento del danno, il cui regime è disciplinato in maniera diversa rispetto a quanto previsto dalla legge regolatrice del procedimento dinanzi al giudice di pace, ovvero ha affermato principi ben diversi da quelli prospettati dal ricorrente, atteso che Sez. 5 n. 40876 del 23 settembre 2010, Pezzano e altro, non solo non è stata mai massimata come apparentemente riportato, ma in realtà ha ritenuto illegittima la declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie poste in essere dopo la prima udienza di comparizione.
È vero che in un'occasione questa Corte (Sez. 5 n. 27392 del 6 giugno 2008, Di EN e altri, rv 241173) ha sostenuto che l'inosservanza dei termini di cui al citato art. 35, comma 1 non determina alcuna nullità o decadenza non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 c.p.p., ne' potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale, rilevandosi trattarsi di interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dei principi posti in materia dal giudice delle leggi, il quale nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità del predetto art. 35, nella parte in cui non prevede che nel decreto di citazione a giudizio sia dato avviso all'imputato della possibilità di porre in essere una condotta riparatoria ai fini dell'estinzione del reato, ha affermato che "l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative" (ord. n. 231/2003), ma tale interpretazione non può essere condivisa, dovendosi invece preferire quella di segno contrario coltivata dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e per cui il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art.35, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui lo stesso giudice disponga eventualmente la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie (Sez. 4 n. 12856 del 19 marzo 2010, P.G. in proc. Mizigoi, rv 247032, nel caso di specie la tardività della condotta riparatoria è stata addirittura affermata nonostante l'imputato si fosse rivolto alla compagnia assicuratrice per il risarcimento, ritenendosi non costituisse valido motivo per non rispettare il termine previsto dall'art. 35 citato il ritardo di quest'ultima nella sua liquidazione;
nello stesso senso Sez, 5 n. 40818 del 22 settembre 2005, p.m. in proc. Mirabelli, rv 232802). Ed infatti le peculiari scansioni temporali dettate dal legislatore perché le condotte riparatorie assumano nel procedimento dinanzi al giudice di pace non solo valore attenuante nell'ottica della dosimetria del trattamento sanzionatorio - com'è in relazione agli illeciti penali di competenza del giudice ordinario - ma addirittura efficacia estintiva del reato, non possono che essere interpretate nel senso della loro perentorietà, con conseguente decadenza dell'imputato dall'accesso al trattamento di favore qualora non rispetti le scadenze normativamente fissate. E ciò sia in ragione della lettera della disposizione menzionata e del suo coordinamento sistematico con quanto previsto nel cit. art. 35, comma 3 (che consentendo la sospensione del procedimento per provvedere all'adempimento tardivo pone come condizione, altrimenti inutile, che l'imputato non abbia potuto tempestivamente procedere al risarcimento), sia alla luce della ratio della disposizione, che vuole promuovere in chiave deflattiva composizioni comunque conciliatorie del conflitto scaturito dal reato. In tale ottica è dunque logico che il legislatore abbia condizionato l'accesso all'effetto estintivo alla garanzia del più elevato risparmio sui tempi processuali, prevenendo altresì possibili tecniche dilatorie da parte dell'imputato.
1.3 La sentenza Di EN citata dal ricorrente invero non nega che quella testè illustrata possa essere l'interpretazione corretta del dato normativo, ma ritiene invece costituzionalmente imposta una diversa lettura della norma sulla base di quanto avrebbe affermato il giudice delle leggi. Ma tale assunto risulta in realtà viziato da una non corretta analisi della giurisprudenza costituzionale. Infatti l'ord. n. 231/2003 della Corte Costituzionale ha effettivamente affermato che "l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative", ma in occasione del giudizio di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 e non dell'art. 35 ed in riferimento alla questione della mancata previsione nella citazione a giudizio dell'imputato dell'avviso al medesimo della facoltà di presentare istanza di oblazione prima dell'apertura del dibattimento.
La diversa questione relativa invece alla mancata previsione che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria contenga, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato ha la possibilità di chiedere l'estinzione del reato a seguito delle condotte riparatorie (pur sollevata, ma per l'appunto presupponendo la perentorietà dei termini fissati dall'art. 35) è stata parimenti dichiarata manifestamente infondata dalla Corte Costituzionale con le ord. 11/2004, 56/2004 e 333/2005, ma con tutt'altra motivazione e cioè rilevando come la facoltà per l'imputato di chiedere ai sensi del cit. art. 35, comma 3 nell'udienza di comparizione di essere ammesso al risarcimento "tardivo" e di ottenere a tal fine la sospensione del procedimento per un massimo di tre mesi può essere esercitata anche facendo valere il fatto di non essere stato informato della possibilità di ottenere l'estinzione del reato attraverso il risarcimento "tempestivo".
È dunque evidente che - contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza Di EN - anche per il giudice delle leggi i termini di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 1, sono previsti a pena di decadenza, superabile solo ricorrendo i presupposti di cui al terzo comma dello stesso articolo (come reinterpretati dallo stesso giudice delle leggi) e previa presentazione di istanza di sospensione da parte dell'imputato. Come detto nel caso di specie non è dubbio che i termini menzionati non sono stati rispettati e che l'imputato non ha presentato alcuna istanza di sospensione o che comunque non ha fatto valere l'eventuale mancata informazione sulla possibilità di estinguere il reato attraverso le condotte riparatorie e dunque deve ritenersi che sul punto il provvedimento impugnato abbia fatto buon governo dei principi illustrati, risultando immune dai vizi prospettati dal ricorrente.
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. In proposito va innanzi tutto ricordato come per l'orientamento maggioritario di questa Corte debba ritenersi tempestiva la costituzione di parte civile effettuata prima che siano compiuti gli adempimenti di cui all'art. 484 c.p.p., vale a dire prima della apertura del dibattimento (Sez. 5 n. 12718 del 27 ottobre 2000, Rizzi, rv 217741). Non ignora il Collegio che, sempre questa Corte ha di recente affermato che la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e che pertanto deve considerarsi inammissibile la costituzione effettuata dopo che, dichiarata la contumacia dell'imputato, il giudice abbia provveduto a rinviare il processo ad altra udienza senza aprire il dibattimento (Sez. 3 n. 25133 del 15 aprile 2009, Greco, rv 243906). Ma anche volendo ritenere che tale ultima interpretazione sia quella più corretta, in ogni caso non si applicherebbe al caso di specie in cui, nelle due prime udienze, la verifica della costituzione delle parti era stata effettuata dal giudice non assegnatario del processo - e in ragione dell'assenza di quello titolare - ed al solo al fine di disporre il rinvio delle medesime dinanzi al giudice designato. Solo una volta incardinato il processo dinanzi al giudice poi effettivamente destinato a celebrarlo (e tale non era ancora quello che alla seconda udienza aveva provveduto a reiterare il rinvio a prescindere dal fatto che successivamente sia stato poi officiato stabilmente dell'affare) può allora ritenersi che la verifica della costituzione delle parti si sia effettivamente e definitivamente compiuta, con la conseguenza che la costituzione di parte civile eseguita in tale frangente deve essere ritenuta tempestiva.
3. Fondato è invece il terzo motivo, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, atteso che con i motivi d'appello il ricorrente aveva inequivocamente invocato l'esimente della provocazione e non già quella della ritorsione, alla cui esclusione il Tribunale si è invece dedicato, senza valutare in alcun modo l'eventuale effettiva sussistenza dei presupposti per riconoscere l'operatività della fattispecie di cui all'art. 599 c.p., comma 2. In proposito dunque si registra un difetto assoluto di motivazione cui consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2012