Sentenza 4 novembre 1997
Massime • 1
In materia edilizia, l'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n.47, nello statuire che la presentazione della domanda di sanatoria, accompagnata dall'attestazione del versamento della prima rata d'oblazione, sospende il procedimento, non sottrae al giudice il potere-dovere di delibazione dell'istanza stessa. Tale controllo non richiede l'uso di formule sacramentali o la pronuncia di apposita ordinanza, ben potendo il relativo provvedimento di rigetto essere contenuto nella sentenza. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il giudice disattenda in modo motivato e corretto la richiesta di sospensione, pronunciando sentenza confermata nei successivi gradi di giudizio, nel periodo di prescrizione va computata soltanto la sospensione obbligatoria di cui all'art. 44 l.47/85, e non anche quella di cui all'art. 38 della medesima.(Nella fattispecie è stata ritenuta prescritta la contravvenzione di cui alla l.2 febbraio 1974, n.64 in quanto esclusa con sentenza dal pretore, e successivamente confermata, la sospensione del processo poiché la domanda di condono era stata presentata dal figlio dell'imputato,privo di legittimazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/1997, n. 11624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11624 |
| Data del deposito : | 4 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Dinacci Ugo Presidente del 4/11/1997
2. Dott. De Maio Guido Consigliere SENTENZA
3. Dott. Onorato Pierluigi Consigliere N. 2731
4. Dott. Morgigni Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Imposimato Ferdinando Consigliere N. 10426/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO IC, n. 24.04.30 Palermo;
DI RD DE, n. 03.06.33 Palermo;
avverso la sentenza 19 novembre 1996 della corte d'appello di Palermo;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dr. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il 19 novembre 1996 la corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del pretore locale sezione di Monreale, che il 30 giugno 1995 aveva condannato alla pena di mesi due d'arresto e lire venti milioni d'ammenda IC IO e ET Di ER, ritenuti colpevoli del reato di costruzione senza concessione in zona vincolata, di violazione delle leggi sul cemento armato ed antisismica, in Monreale il 4 novembre 1992.
Ricorrono gli imputati, deducendo manifesta illogicità della motivazione e violazione della menzionata legge, in quanto la sanatoria sarebbe applicabile anche nel caso di domanda presentata da soggetti estranei, come nella specie.
Motivi della decisione
I ricorsi sono infondati.
I) ESTINZIONE DEI REATI PER OBLAZIONE: art. 38 L. n. 47 del 1985. La giurisprudenza assolutamente prevalente di questa corte è orientata in senso nettamente contrario alla tesi prospettata dal ricorrente.
L'oblazione, in base all'art. 182 cod. pen., è causa d'estinzione del reato, che - come le altre - ha effetto soltanto per coloro ai quali si riferisce. La sua estensione a soggetti diversi deve essere espressamente stabilita. In materia, la legge 28 febbraio 1985, n.47 (che per questa parte non ha subito modifiche con la sopravvenuta disciplina del c.d. condono) prevede all'art. 38 soltanto il caso dei comproprietari, statuendo che il versamento eseguito da uno di essi giova anche agli altri per l'evidente unicità della posizione. Dispone ancora che i soggetti indicati nell'art. 6 (titolare della concessione, committente, costruttore e direttore dei lavori) devono, invece, per fruire dei benefici, presentare autonoma domanda e versare il trenta per cento della somma applicabile al proprietario.
L'art. 31 della stessa legge statuisce, inoltre, che alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono provvedere coloro che hanno titolo ai sensi della legge n. 10 del 1977 nonché ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.
Tale possibilità non contrasta con la soluzione accolta. È necessario al riguardo tenere distinti i vari profili collegati con la sanatoria edilizia: essi attengono ai settori amministrativo, penale e tributario, che tra loro non sempre coincidono. In questa sede occorre differenziare il campo amministrativo da quello penale.
Quello amministrativo ha una rilevanza oggettiva ed attiene all'immobile, sanabile da ogni soggetto interessato e legittimato. Il secondo ha riferimento soggettivo e concerne il singolo imputato, il quale, per ottenere la declaratoria d'estinzione dei reati di cui all'art. 38, deve corrispondere l'oblazione personalmente, senza potersi giovare del procedimento e del pagamento, posti in essere da altri (con l'unica eccezione legislativa - si ripete - dei comproprietari).
Nella specie, dunque, questa corte reputa che la decisione delle due magistrature di merito sia perfettamente aderente al dettato normativo ed ampiamente motivate con puntuale riferimento al caso in esame.
II) LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO E LA PRESCRIZIONE. Va, tuttavia, rilevato che il reato di cui alla legge n. 64 del 1974 è estinto per prescrizione.
Occorre a tal proposito individuare, in modo sintetico e chiaro, soltanto le regole che presiedono alla risoluzione della presente vicenda, senza volere qui ricostruire l'intera complessa legislazione vigente in materia.
Questione centrale da risolvere è il tema della sospensione del procedimento penale e della sua durata, che, in virtù degli artt.159 e 161 cod. pen., ha diretta incidenza sulla prescrizione.
Nella specie i giudici del merito hanno ritenuto che la parte non avesse diritto alla sospensione ed alla declaratoria d'estinzione dei reati edilizi, per oblazione.
Bisogna verificare se tale decisione sia conforme a diritto e quale sia la conseguenza.
Le sospensioni previste in materia - come è noto - sono disciplinate dall'art. 44 e dall'art. 38 della legge n. 47 del 1985. SOSPENSIONE di cui all'art. 44.
Questa sospensione ha una rilevanza assoluta, poiché imposta dalla legge in ogni procedimento attinente alla materia edilizia e paesaggistica.
Ne deriva che di essa va sempre e comunque tenuto conto, anche quando il procedimento sia stato erroneamente celebrato dai giudici di merito. In tal caso la nullità deve essere dedotta dalla parte, qualora essa abbia concreto interesse, considerato che nel caso di presentazione della domanda è sempre possibile per il giudice di grado superiore applicare la sospensione di cui all'art. 44, derivante dalla presentazione della domanda di sanatoria. Questa sospensione inizia il 29 luglio 1994 e termina il 31 marzo 1995.
Al riguardo, occorre tenere presente il quadro completo della legislazione in materia.
I computi vengono qui ripetuti per completezza d'esposizione. 1) D.L. 26 luglio 1994, n. 468 pubblicato in G. U. 28 luglio 1994, n. 175 ed entrato in vigore il 29 luglio 1994. La sua vigenza è cessata il 26 settembre 1994. La data di presentazione della domanda di sanatoria era fissata al 31 ottobre 1994.
2) D.L. 27 settembre 1994, n. 551 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in G. U. del 27 settembre 1994, n. 226. La sua vigenza è cessata il 25 novembre 1994. La data di presentazione della domanda era fissata al 15 dicembre 1994. 3) D.L. 25 novembre 1994, n. 649 ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 26 novembre 1994, n. 277 e cioè il 27 novembre 1994. La sua vigenza è cessata in ogni caso il 25 gennaio 1995. La data di presentazione della domanda era fissata al 15 gennaio 1995.
4) Legge 23 dicembre 1994, n. 724, che all'art. 39 comma 4 ha fissato la data di presentazione della domanda "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", stabilita dall'art. 47 al 1^ gennaio 1995, e quindi scadente il 1^ marzo 1995.
5) Legge 22 marzo 1995, n. 85 (interessante ai fini dell'ulteriore argomentare), che - nel convertire il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per occupazione nelle aree depresse" - nell'allegato all'art. 1 del decreto ha modificato art. 14 del decreto legge ed ha aggiunto al art. 14 del decreto-legge medesimo il comma 1 bis, nel quale ha modificato il comma 5 del art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, così disponendo: "le parole '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti '31 marzo 1995'". In sintesi ha spostato al 31 marzo 1995 la data di presentazione della domanda di sanatoria edilizia. Essa - ai sensi del art. 15 comma 5 della legge 23 agosto 1988, n.400 - è entrata, però, in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione, avvenuta in G.U. 23 marzo 1995, n. 69 e quindi il 24 marzo 1994.
Il calcolo dei periodi di sospensione è il seguente:
1) per il D.L. n. 468 del 1994 giorni sessanta: dal 29 luglio 1994 e fino al 26 settembre 1994;
2) per il D.L. n. 551 del 1994: giorni sessanta dal 27 settembre 1994 fino al 25 novembre 1994;
3) per il D.L. n. 649 del 1994: giorni trentacinque dal 27 novembre 1994, (cioè dalla data di entrata in vigore - avvenuta il giorno dopo la "scadenza" del decreto-legge precedente, determinando un vuoto legislativo di un giorno) al 31 dicembre 1994 (poiché dal 1^ gennaio 1995 è entrata in vigore la legge n. 724 del 1994);
4) per art. 39 della legge n. 724 del 1994: giorni sessanta (dal 1^ gennaio 1995 al 1^ marzo 1995, indicato dalla legge n. 724 come ultimo giorno per la presentazione della domanda di sanatoria);
5) per la legge n. 85 del 1995: otto giorni, poiché quest'ultima legge è entrata in vigore il 24 marzo 1994 ed ha fissato la nuova data di presentazione della domanda al 31 marzo 1995. La sospensione del termine di prescrizione ha avuto decorrenza soltanto dal 24 marzo 1995 ed è cessata il 31 marzo 1995; essa non s'applica dal 2 marzo 1995 al 23 marzo 1995, poiché la legge de qua, in assenza di specifica previsione, non ha sospeso retroattivamente, cioè "ora per allora".
Sommando tutti i periodi (60+60+35+60+S) si ottengono giorni (223) duecentoventitrè.
SOSPENSIONE di cui all'art. 38.
L'art. 38 così recita:
"La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'art. 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative". Molti sono i quesiti che si pongono: stabilire il momento di inizio e di fine della sospensione nonché l'obbligatorietà della medesima.
La sospensione decorre dalla presentazione della domanda. Dal 31 marzo 1995, poi, nei casi in cui è stata presentata la domanda di sanatoria, il procedimento è sospeso.
si condivide, quindi, l'orientamento, secondo cui la sospensione produce i suoi effetti anche nel caso in cui il giudice la pronunzi per svolgere accertamenti, e successivamente accerti che l'istante era soggetto non legittimato.
Essa cessa, secondo una precedente interpretazione (che qui non si ripete, per non appesantire il discorso, essendo sufficiente richiamare il precedente di questa sezione del 9 giugno 1997 ric. Lucci), nel momento in cui perviene la risposta definitiva da parte del comune circa la congruità dell'oblazione.
Tale ultima soluzione, però, non è esauriente e va integrata, poiché questa risposta può mancare agli atti.
Reputa il collegio che, vertendosì in materia di estinzione del reato, il giudice non ha, se non espressamente richiesto dalla parte, l'obbligo di svolgere specifici accertamenti, che possono, tuttavia, essere discrezionalmente espletati presso gli uffici comunali, laddove la sospensione si procrastini, allo scopo di definire il processo pendente.
A tal proposito è opportuno ricordare che diversa è la soluzione per i gradi di merito e per quello di legittimità. Nel primo caso il giudice ha ampio potere d'indagine; nel secondo i limiti del giudizio di cassazione restringono l'attività alla declaratoria di sospensione ed all'eventuale richiesta d'informazioni. Laddove verifichi la mancanza dei requisiti legislativamente fissati, stabilisce l'insussistenza dei presupposti della sospensione e procede. Tale delibazione, poi, non deve necessariamente essere distinta in senso fisico e grafico o formale dalla decisione (da taluno definita) di merito ed essere disposta con ordinanza, ma può anche essere adottata direttamente - come nella specie - in sentenza, con la conseguenza che i due momenti possono essere in concreto unificati.
A conforto dell'orientamento seguito, va ricordato che le sezioni unite hanno fissato il principio secondo cui "in mancanza di impugnazione, la sospensione del procedimento, anche se disposta fuori dei limiti consentiti, produce i suoi effetti propri, tra cui la sospensione del corso della prescrizione" (n. 10849 ud. 01/10/91 rv. 188579 ric. Mapelli) ed ancora (S.U. n. 0 1283 ud 03/12/96 rv. 206849 ric. Sellitto) che la sospensione, imposta dai decreti legge non convertiti, doveva (ormai gli effetti di quei decreti legge sono stati esplicitamente recuperati con la legge n. 662 del 1996) essere computata ai fini della prescrizione, perché aveva comunque prodotto i suoi effetti "in via di fatto o di diritto e questi non possono più essere rimossi o ... venire meno ora per allora". In altri termini si vuole dire che se la sospensione era già in corso all'epoca di entrata in vigore della legge n. 662 v'è un motivo ulteriore per confermarla;
ma, se il giudice nel 1996 (come è avvenuto nella specie, essendo la sentenza di secondo grado del 19 novembre 1996) ha proceduto e pronunziato sentenza di condanna, non si può ritenere che il procedimento era sospeso "in modo virtuale", in base ad un'interpretazione della legge del successivo 23 dicembre 1996, n. 662, al solo fine di allungare la prescrizione. Deve, in conclusione affermarsi che in materia edilizia, l'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nello statuire che la presentazione della domanda di sanatoria, accompagnata dall'attestazione del versamento della prima rata d'oblazione, sospende il procedimento, non sottrae al giudice il potere-dovere di delibazione dell'istanza. Tale controllo non richiede l'uso di formule sacramentali o la pronunzia di un'ordinanza, poiché il relativo provvedimento di rigetto può essere contenuto anche in sentenza (come nella specie).
Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il giudice disattenda in modo motivato e corretto la richiesta di sospensione, pronunziando sentenza (nella specie di condanna), confermata nei successivi gradi di giudizio, nel periodo di prescrizione va sempre computata soltanto la sospensione obbligatoria di cui all'art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (223 giorni) e non anche quella di cui all'art. 38 della stessa normativa.
Nella specie l'accertamento è avvenuto il 4 novembre 1992. Il 30 giugno 1995 il pretore ha motivatamente escluso la sospensione stessa, rilevando che la domanda era stata presentata dal figlio dell'imputato, privo di legittimazione. Il 19 novembre 1996 la corte d'appello ha confermato la decisione.
Consegue che questa corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui alla legge n. 64 del 1974, perché estinto per prescrizione.
Consegue che, pur aggiungendo i menzionati 223 giorni a decorrere da 4 novembre 1995, la prescrizione della contravvenzione di cui alla legge n. 64 del 1974 è maturata. Va eliminata la relativa pena di giorni cinque d'arresto.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui alla legge n. 64 del 1974, perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni cinque d'arresto;
rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1997