Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/1997, n. 11624
CASS
Sentenza 4 novembre 1997

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In materia edilizia, l'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n.47, nello statuire che la presentazione della domanda di sanatoria, accompagnata dall'attestazione del versamento della prima rata d'oblazione, sospende il procedimento, non sottrae al giudice il potere-dovere di delibazione dell'istanza stessa. Tale controllo non richiede l'uso di formule sacramentali o la pronuncia di apposita ordinanza, ben potendo il relativo provvedimento di rigetto essere contenuto nella sentenza. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il giudice disattenda in modo motivato e corretto la richiesta di sospensione, pronunciando sentenza confermata nei successivi gradi di giudizio, nel periodo di prescrizione va computata soltanto la sospensione obbligatoria di cui all'art. 44 l.47/85, e non anche quella di cui all'art. 38 della medesima.(Nella fattispecie è stata ritenuta prescritta la contravvenzione di cui alla l.2 febbraio 1974, n.64 in quanto esclusa con sentenza dal pretore, e successivamente confermata, la sospensione del processo poiché la domanda di condono era stata presentata dal figlio dell'imputato,privo di legittimazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/1997, n. 11624
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11624
    Data del deposito : 4 novembre 1997

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