Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2053/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.9.2024 da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MURA PIER Parte_1 C.F._1
BATTISTA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. NORCIA CP_1 C.F._2
MAURO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni congiunte come da note scritte del 31.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.9.2024, ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Porto Torres in data 8.7.2023 (iscritto presso gli atti dello CP_1
Stato civile del Comune di Porto Torres – anno 2023, n. 16, P. 1), dalla cui unione non sono nati figli, chiedeva la separazione personale dei coniugi.
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separazione personale.
All'udienza del 15.4.2025, il Giudice relatore, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiva personalmente le parti e, all'esito, quest'ultime trovavano un accordo per la definizione condivisa della vertenza, precisando congiuntamente le conclusioni come di seguito:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, con quanto la arreda, resta nell'esclusiva disponibilità della IG.ra che CP_1
continuerà ad abitarla, assumendo in proprio ogni onere ad essa relativo (utenze, oneri condominiali, imposte e tasse).
Il IG. provvederà al prelevamento dei propri effetti personali entro 15 giorni dall'omologazione Pt_1
del presente accordo e contestualmente richiederà il cambio di residenza.
3. I coniugi si danno reciprocamente atto che l'immobile adibito a casa coniugale (censito al Catasto
Fabbricati, Sezione Urbana - Comune di Porto Torres - foglio 7, mappale 2623, subalterno 10, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2, vani 6,5, superficie catastale totale mq 122 e totale escluse aree scoperte mq. 119, rendita catastale euro 486,76 (quattrocentottanta sei virgola settantasei), è stato acquistato in regime di comproprietà (50% pro indiviso), con un esborso complessivo di euro
108.000,00 rinvenienti, quanto a euro 20.000,00 da risorse comuni, quanto a euro 8.000,00 da contributo RAS a favore delle “giovani coppie” e quanto a euro 80.000,00 da mutuo ipotecario presso
Banco di Sardegna, con piano di ammortamento a 30 anni e con ratei semestrali.
4. I coniugi si danno altresì atto che a seguito dell'acquisto dell'immobile hanno assunto l'obbligo di concorrere alle spese di manutenzione straordinaria della facciata condominiale, per un importo di euro 16.379,93, di cui euro 3.657,00 sono stati corrisposti al Condominio attingendo a risorse comuni depositate sul conto corrente cointestato ed euro 12.722,93 con impiego di risorse personali della
IG.ra . CP_1
5. Fermo quanto sopra, al fine di regolare i rapporti patrimoniali della famiglia, il IG. Parte_1
si obbliga a cedere gratuitamente in favore della IG.ra la quota del 50% pro
[...] CP_1 indiviso dell'immobile sopra meglio descritto, restando a carico della parte acquirente le imposte di trasferimento e gli oneri notarili;
il rogito per il trasferimento della proprietà dell'unità abitativa di cui sopra, dovrà effettuarsi entro e non oltre il 31.12.2025.
A fronte del trasferimento della proprietà, la parte acquirente si obbliga all'accollo del mutuo contratto per l'acquisito presso Banco di Sardegna, conseguentemente liberando il IG. Pt_1
pagina 2 di 4 A fronte dell'obbligo assunto dal IG. di trasferire in favore della IG.ra la proprietà Pt_1 CP_1 dell'immobile sopra descritto e nelle more della formalizzazione del passaggio di proprietà, le parti convengono e pattuiscono che i ratei del mutuo con scadenza al giugno 2025 fino all'estinzione, verranno corrisposti dalla IG.ra che, a fronte del trasferimento della proprietà, si obbliga a CP_1
mantenere indenne il cointestatario da ogni pagamento relativo al predetto immobile.
A fronte della cessione della quota del 50% dell'immobile e del contestuale accollo del mutuo, la
IG.ra assume l'obbligo di manlevare il nell'obbligazione di restituzione del contributo CP_1 Pt_1
a fondo perduto corrisposto dalla RAS, a valere sul mutuo.
A fronte del trasferimento della proprietà dell'immobile, alle condizioni di cui sopra, le parti convengono e pattuiscono che le spese per la manutenzione straordinaria della facciata condominiale anticipate dalla IG.ra resteranno a suo carico. CP_1
6. Il IG. rinuncia espressamente alla ripetizione delle somme sino ad oggi pagate, unitamente Pt_1 alla IG.ra , per l'acquisto del predetto immobile, già casa coniugale, nonché per l'acquisto dei CP_1
mobili che attualmente la arredano, che resteranno nella disponibilità della IG.ra , nonché CP_1
delle somme anticipate per la manutenzione straordinaria della facciata.
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che in costanza di matrimonio hanno proceduto all'acquisto, con risorse comuni, dell'autovettura Ford Focus targata FC735ZG, intestata al IG. Parte_1
e che detto veicolo resterà nella sua esclusiva disponibilità con espressa rinuncia da parte della sig.ra a qualsiasi diritto sul veicolo, nonché alla ripetizione della quota di quanto corrisposto per CP_1
l'acquisto.
8. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e, alla luce degli accordi patrimoniale che precedono, dichiarano di ritenere regolato ogni reciproco rapporto patrimoniale e finanziario, null'altro avendo reciprocamente a pretendere, neppure a titolo di mantenimento”.
La causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio.
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La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta a ottenere la separazione dei coniugi deve essere accolta in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Porto Torres in data Parte_1 CP_1
8.7.2023 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Porto Torres – anno 2023, n. 16, P. 1), dalla cui unione non sono nati i figli.
pagina 3 di 4 Nel caso di specie, la crisi del rapporto coniugale appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, sicché si deve escludere con ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione della comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va dunque pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art 151, co.1, c.c.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Deve altresì essere recepito l'accordo tra i coniugi, comprensivo degli obblighi relativi alla situazione patrimoniale degli stessi.
Stante la natura del presente procedimento e la formulazione di precisazioni congiunte, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni sopra riportate:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio civile in Porto Torres in data 8.7.2023 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Porto Torres– anno 2023, n. 16, P. 1);
2) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte (cfr. conclusioni congiunte di cui alla nota del 31.3.2025);
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
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