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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/06/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 433/2025
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 4.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Reggio Calabria, alla Via S. Anna 2° Tronco n. 18/i, presso lo studio dell'Avv. ACCARDO FRANCESCA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente/opponente
contro
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MICHELI ANTONELLA
FRANCESCA PAOLA e TRIOLO ETTORE, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via CP_2
Matteotti n. 48;
resistente/opposto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che con AVA n. 394 , notificatogli a mezzo CodiceFiscale_2
raccomandata A.R., ricevuta in data 14.1.2025, la parte resistente gli intimava il pagamento della somma di € 3.222,09 per contributi assicurativi
IVS coltivatori diretti relativi all'anno 2023 e somme aggiuntive;
allegato che nel febbraio 2014 riceveva dall' una comunicazione inerente alla CP_2
sua iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti a decorrere dall'1.1.08, a seguito di accertamento ispettivo del 3.12.13 mai comunicato e consistito, per quanto appreso in sede di accesso agli atti amministrativi, nel mero incrocio dei dati telematici cui ha accesso l'Istituto (possesso di partita IVA
e percezione di aiuti comunitari dall ) senza alcuna verifica diretta CP_3
né audizione dell'interessato; dedotto di aver presentato ricorso avverso il provvedimento di iscrizione presso il Tribunale di Locri (r.g. n. 2674/14) e che la domanda veniva rigettata con sentenza di primo grado, successivamente confermata in appello (sentenza n. 195/21), avverso cui è stato proposto ricorso in Cassazione, tutt'ora pendente (r.g. n. 13879/23); lamentato che nonostante la pendenza del giudizio instaurato avverso l'iscrizione l ha negli anni continuato a pretendere il pagamento dei CP_2
contributi previdenziali, notificandogli avvisi di addebito di volta in volta opposti;
eccepito che la pendenza del procedimento giudiziario avverso l'iscrizione comporta l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per violazione dell'art. 24 c. 3 D. Lgs. 26/2/99 n. 46; dedotta l'illegittimità dell'iscrizione per insussistenza dei presupposti;
rilevato che le opposizioni proposte avverso gli avvisi di addebito emessi dall'ente sono state accolte con sentenze emesse dal Tribunale di Locri, passate in giudicato (nn.
Pag. 2 di 10 443/21, 749/20 e 579/20) con riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017 sul presupposto della illegittimità della iscrizione nella gestione previdenziale per detti anni;
allegato dunque che il giudicato formatosi dovrebbe rilevare anche sul presente giudizio ai fini dell'illegittimità dell'iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti;
concludeva chiedendo “Voglia l'On.le
Tribunale adito: -preliminarmente, disporre la sospensione dell'avviso di addebito n. 394 2024 00044062 70 000 del 9.12.2024; -successivamente, dichiarare che nulla deve il ricorrente all' Controparte_1
in relazione al titolo indicato nell'avviso medesimo, e
[...]
per l'effetto annullarlo o comunque dichiararlo in tutto o in parte privo di efficacia”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_2
infondato in fatto e diritto.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
In via preliminare si evidenzia che l'eventuale violazione dell'art. 24 c. 3
D. Lgs. 46/99 non impedisce in ogni caso l'accertamento della sussistenza dell'obbligazione nel merito, con eventuale condanna del debitore al pagamento del dovuto (Cass. nn. 17858/2018, 14963/2012, 11515/2017,
9596/2020).
Come efficacemente chiarito dalla Corte di Cassazione, con orientamento in questa sede condiviso, quando l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
tuttavia ove tale
Pag. 3 di 10 iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi ricorrendo, nella specie, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: pertanto, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, si dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione con la conseguenza che il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, anche ove ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, dovendosi pronunciare sul merito della fondatezza della domanda di pagamento dell'ente creditore (Cass. nn. 12025/2019,
12102/2017).
Quanto sopra premesso, ancora in via preliminare, si evidenzia che l'opposizione risulta tempestivamente proposta entro il termine di giorni 40 dalla notifica dell'AVA, con conseguente ammissibilità delle contestazioni mosse relativamente al merito della pretesa creditoria.
L'avviso di addebito opposto ha ad oggetto la contribuzione richiesta a titolo di “gestione agricola lavoratori - autonomi ed associati” per il periodo dal 01/2023 al 12/2023, a seguito dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente da parte dell'Istituto nella gestione agricola come coltivatore diretto.
Occorre, pertanto, verificare se ricorrano o meno nella fattispecie in esame i presupposti previsti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione dei coltivatori diretti e la conseguente insorgenza dell'obbligazione contributiva.
La disciplina di riferimento si rinviene nell'art. 2 della L. n. 1047/1957, secondo cui “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori
Pag. 4 di 10 diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”.
L'art. 2 della L. 9/1963 stabilisce, inoltre, che “è condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri
o coloni e per quello all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni dei fondi o per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito dell'abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame (…), si ritiene sussistente quando i soggetti indicati (…) si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggiore fonte di reddito”.
Sul punto si aderisce all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “presupposti per la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto, ai fini del godimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, sono: a) esercizio effettivo dell'attività di coltivatore diretto, che ricorre allorché la coltivazione dei campi costituisce l'occupazione prevalente e la maggior fonte di reddito del soggetto;
b) lavorazione del fondo richiedente un fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate annue, da intendere anche come numero minimo di giornate prestate dal
Pag. 5 di 10 coltivatore; c) effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo” (Cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav.
9.06.2003 n. 9208; nel medesimo senso, Cass. Sez. Lav. n. 8508 del 22.06.2000, nonché Cass.
SS. UU. n. 616 dell'1.09.1999).
Ed ancora, “ai fini dell'applicazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 1047 del 1957 e 2 e 3 della l. n. 9 del 1963, sicché è necessario che sia svolta una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo, o anche solo prevalente, nel senso che l'attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito. (…) Non
è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo” (cfr. Cass. Sez. Lav. n.
30261 del 14.10.2022; Cass. Sez. Lav. n. 15869 del 26.06.2017; Cass. Sez.
Lav. n. 13938 del 16.06.2006).
Secondo i principi illustrati, dunque, per il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione obbligatoria
IVS, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta,
Pag. 6 di 10 abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché c) fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue, limite fissato dall'art. 3 della medesima legge (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 15869 del
26.06.2017).
Orbene, nell'ambito delle opposizioni a ruolo esattoriale, a decreto ingiuntivo o ad avviso di addebito, che danno luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in virtù del principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo incombe sull'ente previdenziale che, nel giudizio di opposizione, pur rivestendo formalmente la qualità di convenuto, assume la veste sostanziale di attore, mentre incombe sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
Si ritiene che l non abbia fornito alcuna prova relativamente alla CP_2
sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione dei coltivatori diretti per l'anno 2023.
L'istituto non ha depositato in giudizio alcun atto inerente all'accertamento svolto sulla posizione del ricorrente, né alcuna documentazione da cui trarre lo svolgimento prevalente, dal punto di vista reddituale e temporale,
Pag. 7 di 10 dell'attività agricola autonoma dallo stesso asseritamente svolta per l'anno
2023.
L' si limita a produrre le comparse di costituzione e le difese svolte CP_2
dall'istituto nell'ambito dei giudizi r.g. nn. 495/2020 e 3442/2021 nelle quali, al più si deduce l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione per gli anni oggetto di accertamento, che nulla hanno a che vedere con l'annualità oggetto del presente giudizio, essendo la relativa pretesa contributiva successiva di quasi dieci anni rispetto all'accertamento che si assume come presupposto.
L' fonda pertanto la pretesa contributiva non sull'accertata CP_2
permanenza dei requisiti per l'iscrizione, ma su fatti presuntivi asseritamente ricavabili dall'originario accertamento, mancando totalmente in atti, per il 2023, la prova della diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o del diretto ed abituale governo del bestiame, né tanto meno risulta provata la sussistenza di una prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame.
Anzi la sussistenza dei presupposti è stata radicalmente negata dall'opponente e sul punto nulla di specifico è stato dedotto dall' . CP_2
In particolare, nella memoria di costituzione presentata dall'istituto nell'ambito del giudizio r.g. n. 495/2020 si dà atto che la prevalenza reddituale era stata ricavata dalla circostanza che il ricorrente richiedeva e otteneva annualmente consistenti aiuti comunitari dall e la CP_3
prevalenza temporale dal fatto che dall'estensione dei terreni denunciati all' era stato ricavato un fabbisogno annuo di mano d'opera pari a CP_4
Pag. 8 di 10 179 giornate di lavoro in proprio, mentre le giornate lavorative annue svolte in qualità di piccolo colono da parte del ricorrente medesimo erano
54.
Ebbene, nel presente giudizio manca qualsiasi accertamento fattuale che attesti la perdurante disponibilità dei fondi e dunque che consenta di ritenere fondata la stima del fabbisogno lavorativo all'epoca operata dall'istituto.
Manca inoltre qualsiasi prova inerente ai redditi asseritamente prodotti dal ricorrente per l'anno 2023.
Il ricorrente inoltre ha allegato di non aver più presentato domande di pagamento contributi né di aver ricevuto siffatti contributi a partire CP_3
dal 2013, circostanza in alcun modo contestata da parte dell' . CP_2
Da ultimo, il ricorrente ha prodotto in giudizio decreto del 29.12.2024, emesso dal Tribunale di Locri nell'ambito del giudizio r.g. n. 2441/23, con cui è stata omologata la sussistenza in suo favore del requisito sanitario relativo all'assegno di invalidità civile, essendo stato riconosciuto, con decorrenza dal 20.3.2023, invalido nella misura del 79% per le seguenti patologie “poliartrosi diffusa in paziente obeso (grave deficit deambulatorio - pz. a rischio di cadute) e cardiopatia ipertensiva resistente alla terapia farmacologica”.
È evidente dunque che dal complessivo quadro probatorio acquisito nel presente giudizio non solo non emergono elementi da cui desumere lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di coltivatore diretto per l'anno 2023, ma emergono addirittura elementi che negano recisamente la circostanza.
Pag. 9 di 10 Pertanto, in mancanza di prova relativa alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti le pretese previdenziali azionate, il cui onere incombeva sulla parte resistente, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori eccezioni e doglianze formulate dalle parti.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le somme azionate dall' con l'avviso di addebito n. 394 2024 00044062 70 000 del CP_2
9.12.2024, relative a contributi assicurativi IVS coltivatori diretti per l'anno
2023 e somme aggiuntive;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2
pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.312,00 oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, 04/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 433/2025
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 4.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Reggio Calabria, alla Via S. Anna 2° Tronco n. 18/i, presso lo studio dell'Avv. ACCARDO FRANCESCA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente/opponente
contro
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MICHELI ANTONELLA
FRANCESCA PAOLA e TRIOLO ETTORE, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via CP_2
Matteotti n. 48;
resistente/opposto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che con AVA n. 394 , notificatogli a mezzo CodiceFiscale_2
raccomandata A.R., ricevuta in data 14.1.2025, la parte resistente gli intimava il pagamento della somma di € 3.222,09 per contributi assicurativi
IVS coltivatori diretti relativi all'anno 2023 e somme aggiuntive;
allegato che nel febbraio 2014 riceveva dall' una comunicazione inerente alla CP_2
sua iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti a decorrere dall'1.1.08, a seguito di accertamento ispettivo del 3.12.13 mai comunicato e consistito, per quanto appreso in sede di accesso agli atti amministrativi, nel mero incrocio dei dati telematici cui ha accesso l'Istituto (possesso di partita IVA
e percezione di aiuti comunitari dall ) senza alcuna verifica diretta CP_3
né audizione dell'interessato; dedotto di aver presentato ricorso avverso il provvedimento di iscrizione presso il Tribunale di Locri (r.g. n. 2674/14) e che la domanda veniva rigettata con sentenza di primo grado, successivamente confermata in appello (sentenza n. 195/21), avverso cui è stato proposto ricorso in Cassazione, tutt'ora pendente (r.g. n. 13879/23); lamentato che nonostante la pendenza del giudizio instaurato avverso l'iscrizione l ha negli anni continuato a pretendere il pagamento dei CP_2
contributi previdenziali, notificandogli avvisi di addebito di volta in volta opposti;
eccepito che la pendenza del procedimento giudiziario avverso l'iscrizione comporta l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per violazione dell'art. 24 c. 3 D. Lgs. 26/2/99 n. 46; dedotta l'illegittimità dell'iscrizione per insussistenza dei presupposti;
rilevato che le opposizioni proposte avverso gli avvisi di addebito emessi dall'ente sono state accolte con sentenze emesse dal Tribunale di Locri, passate in giudicato (nn.
Pag. 2 di 10 443/21, 749/20 e 579/20) con riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017 sul presupposto della illegittimità della iscrizione nella gestione previdenziale per detti anni;
allegato dunque che il giudicato formatosi dovrebbe rilevare anche sul presente giudizio ai fini dell'illegittimità dell'iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti;
concludeva chiedendo “Voglia l'On.le
Tribunale adito: -preliminarmente, disporre la sospensione dell'avviso di addebito n. 394 2024 00044062 70 000 del 9.12.2024; -successivamente, dichiarare che nulla deve il ricorrente all' Controparte_1
in relazione al titolo indicato nell'avviso medesimo, e
[...]
per l'effetto annullarlo o comunque dichiararlo in tutto o in parte privo di efficacia”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_2
infondato in fatto e diritto.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
In via preliminare si evidenzia che l'eventuale violazione dell'art. 24 c. 3
D. Lgs. 46/99 non impedisce in ogni caso l'accertamento della sussistenza dell'obbligazione nel merito, con eventuale condanna del debitore al pagamento del dovuto (Cass. nn. 17858/2018, 14963/2012, 11515/2017,
9596/2020).
Come efficacemente chiarito dalla Corte di Cassazione, con orientamento in questa sede condiviso, quando l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
tuttavia ove tale
Pag. 3 di 10 iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi ricorrendo, nella specie, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: pertanto, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, si dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione con la conseguenza che il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, anche ove ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, dovendosi pronunciare sul merito della fondatezza della domanda di pagamento dell'ente creditore (Cass. nn. 12025/2019,
12102/2017).
Quanto sopra premesso, ancora in via preliminare, si evidenzia che l'opposizione risulta tempestivamente proposta entro il termine di giorni 40 dalla notifica dell'AVA, con conseguente ammissibilità delle contestazioni mosse relativamente al merito della pretesa creditoria.
L'avviso di addebito opposto ha ad oggetto la contribuzione richiesta a titolo di “gestione agricola lavoratori - autonomi ed associati” per il periodo dal 01/2023 al 12/2023, a seguito dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente da parte dell'Istituto nella gestione agricola come coltivatore diretto.
Occorre, pertanto, verificare se ricorrano o meno nella fattispecie in esame i presupposti previsti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione dei coltivatori diretti e la conseguente insorgenza dell'obbligazione contributiva.
La disciplina di riferimento si rinviene nell'art. 2 della L. n. 1047/1957, secondo cui “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori
Pag. 4 di 10 diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”.
L'art. 2 della L. 9/1963 stabilisce, inoltre, che “è condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri
o coloni e per quello all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni dei fondi o per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito dell'abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame (…), si ritiene sussistente quando i soggetti indicati (…) si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggiore fonte di reddito”.
Sul punto si aderisce all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “presupposti per la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto, ai fini del godimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, sono: a) esercizio effettivo dell'attività di coltivatore diretto, che ricorre allorché la coltivazione dei campi costituisce l'occupazione prevalente e la maggior fonte di reddito del soggetto;
b) lavorazione del fondo richiedente un fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate annue, da intendere anche come numero minimo di giornate prestate dal
Pag. 5 di 10 coltivatore; c) effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo” (Cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav.
9.06.2003 n. 9208; nel medesimo senso, Cass. Sez. Lav. n. 8508 del 22.06.2000, nonché Cass.
SS. UU. n. 616 dell'1.09.1999).
Ed ancora, “ai fini dell'applicazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 1047 del 1957 e 2 e 3 della l. n. 9 del 1963, sicché è necessario che sia svolta una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo, o anche solo prevalente, nel senso che l'attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito. (…) Non
è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo” (cfr. Cass. Sez. Lav. n.
30261 del 14.10.2022; Cass. Sez. Lav. n. 15869 del 26.06.2017; Cass. Sez.
Lav. n. 13938 del 16.06.2006).
Secondo i principi illustrati, dunque, per il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione obbligatoria
IVS, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta,
Pag. 6 di 10 abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché c) fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue, limite fissato dall'art. 3 della medesima legge (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 15869 del
26.06.2017).
Orbene, nell'ambito delle opposizioni a ruolo esattoriale, a decreto ingiuntivo o ad avviso di addebito, che danno luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in virtù del principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo incombe sull'ente previdenziale che, nel giudizio di opposizione, pur rivestendo formalmente la qualità di convenuto, assume la veste sostanziale di attore, mentre incombe sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
Si ritiene che l non abbia fornito alcuna prova relativamente alla CP_2
sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione dei coltivatori diretti per l'anno 2023.
L'istituto non ha depositato in giudizio alcun atto inerente all'accertamento svolto sulla posizione del ricorrente, né alcuna documentazione da cui trarre lo svolgimento prevalente, dal punto di vista reddituale e temporale,
Pag. 7 di 10 dell'attività agricola autonoma dallo stesso asseritamente svolta per l'anno
2023.
L' si limita a produrre le comparse di costituzione e le difese svolte CP_2
dall'istituto nell'ambito dei giudizi r.g. nn. 495/2020 e 3442/2021 nelle quali, al più si deduce l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione per gli anni oggetto di accertamento, che nulla hanno a che vedere con l'annualità oggetto del presente giudizio, essendo la relativa pretesa contributiva successiva di quasi dieci anni rispetto all'accertamento che si assume come presupposto.
L' fonda pertanto la pretesa contributiva non sull'accertata CP_2
permanenza dei requisiti per l'iscrizione, ma su fatti presuntivi asseritamente ricavabili dall'originario accertamento, mancando totalmente in atti, per il 2023, la prova della diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o del diretto ed abituale governo del bestiame, né tanto meno risulta provata la sussistenza di una prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame.
Anzi la sussistenza dei presupposti è stata radicalmente negata dall'opponente e sul punto nulla di specifico è stato dedotto dall' . CP_2
In particolare, nella memoria di costituzione presentata dall'istituto nell'ambito del giudizio r.g. n. 495/2020 si dà atto che la prevalenza reddituale era stata ricavata dalla circostanza che il ricorrente richiedeva e otteneva annualmente consistenti aiuti comunitari dall e la CP_3
prevalenza temporale dal fatto che dall'estensione dei terreni denunciati all' era stato ricavato un fabbisogno annuo di mano d'opera pari a CP_4
Pag. 8 di 10 179 giornate di lavoro in proprio, mentre le giornate lavorative annue svolte in qualità di piccolo colono da parte del ricorrente medesimo erano
54.
Ebbene, nel presente giudizio manca qualsiasi accertamento fattuale che attesti la perdurante disponibilità dei fondi e dunque che consenta di ritenere fondata la stima del fabbisogno lavorativo all'epoca operata dall'istituto.
Manca inoltre qualsiasi prova inerente ai redditi asseritamente prodotti dal ricorrente per l'anno 2023.
Il ricorrente inoltre ha allegato di non aver più presentato domande di pagamento contributi né di aver ricevuto siffatti contributi a partire CP_3
dal 2013, circostanza in alcun modo contestata da parte dell' . CP_2
Da ultimo, il ricorrente ha prodotto in giudizio decreto del 29.12.2024, emesso dal Tribunale di Locri nell'ambito del giudizio r.g. n. 2441/23, con cui è stata omologata la sussistenza in suo favore del requisito sanitario relativo all'assegno di invalidità civile, essendo stato riconosciuto, con decorrenza dal 20.3.2023, invalido nella misura del 79% per le seguenti patologie “poliartrosi diffusa in paziente obeso (grave deficit deambulatorio - pz. a rischio di cadute) e cardiopatia ipertensiva resistente alla terapia farmacologica”.
È evidente dunque che dal complessivo quadro probatorio acquisito nel presente giudizio non solo non emergono elementi da cui desumere lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di coltivatore diretto per l'anno 2023, ma emergono addirittura elementi che negano recisamente la circostanza.
Pag. 9 di 10 Pertanto, in mancanza di prova relativa alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti le pretese previdenziali azionate, il cui onere incombeva sulla parte resistente, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori eccezioni e doglianze formulate dalle parti.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le somme azionate dall' con l'avviso di addebito n. 394 2024 00044062 70 000 del CP_2
9.12.2024, relative a contributi assicurativi IVS coltivatori diretti per l'anno
2023 e somme aggiuntive;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2
pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.312,00 oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, 04/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
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