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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito dell'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2000/2024 tra
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA
DELLO STATO CATANIA;
- opponente – contro
( ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Siracusa, via Tagliamento n. 22, presso lo studio dell'avv.
TRAPANESE Domenico, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- opposta –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.05.2024 il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 333/2024 reso dal Tribunale di
Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, e notificato in data 29.03.2024, con il quale veniva ingiunto al opponente il pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di € 2.500,00 a titolo di emolumento relativo al rilascio della carta elettronica del docente, per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, durante le quali l'insegnante aveva prestato servizio con contratti a termine. A fondamento del ricorso deduceva l'insussistenza del diritto alla liquidazione per equivalente del relativo beneficio economico, atteso che il DPCM del 28.10.2016, contenente la “Disciplina delle
1 modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevedeva un preciso meccanismo di corresponsione di somme vincolate ad una specifica destinazione, erogate attraverso procedure che consentivano la corretta verificazione della somma spesa in coerenza con le finalità della legge, consistenti nell'assicurare beni e servizi formativi e non somme in quanto tali, mentre la liquidazione per equivalente avrebbe finito per mutare le finalità della normativa che disciplinava l'assegnazione del relativo beneficio economico. Chiedeva, pertanto, di dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto previa revoca della provvisoria esecutività.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva rilevando che con la CP_1
proposizione del ricorso monitorio aveva espressamente richiesto il rilascio della carta elettronica docente per ciascun anno scolastico lavorato con contratti a tempo determinato ( sino al termine delle attività didattiche e per 18 ore settimanali), nei quali non era stato riconosciuto il relativo beneficio economico e che, in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto il pagamento della somma di € 2.500,00, sussistendo il diritto all'attribuzione della carta elettronica docenti, in conformità al principio di non discriminazione degli insegnanti assunti a tempo determinato con i docenti comparabili assunti a tempo indeterminato. Rilevava la sussistenza del proprio diritto all'erogazione del beneficio economico della carta elettronica del docente, avendo svolto, per ciascun anno scolastico, supplenze di durata superiore ai 180 giorni.
All'esito dell'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Giova premettere che l'opponente non contesta il diritto della docente al riconoscimento del beneficio della Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, richiamando anche i principi di recente affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 27.10.2023 n. 29961, ma contesta esclusivamente le modalità della pretesa azionata ritenendo che la stessa dovrebbe avere ad oggetto l'attribuzione diretta della Carta Docente
e non già la corresponsione del suo valore monetario.
Sulla base di tale considerazione è sufficiente richiamare, ai fini dell'accertamento del diritto dell'odierno opposto all'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici in cui ha prestato attività lavorativa con contratti a tempo determinato:
- l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
2 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Parte_1
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” e il DPCM n.
32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 che hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
- la pronuncia della Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Parte_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario Parte_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
3 l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con Parte_1
contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility,
C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”, precisando, nella motivazione che non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali;
- l'art. 15 D.L. 69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 , è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”;
- il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui, sussistendo nel caso di specie l'incompatibilità delle norme interne sopra indicate con la clausola 4 dell'Accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE e non potendo tale contrasto che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 (Tribunale di Milano sentenza n. 3770/2023 dell'8.11.2023, sentenza n. 3761/2024 del 24.7.2024; Tribunale di Teramo sentenza n. 147/2024 del 21.2.2024; Tribunale di Catania sentenza n. 3929/2022 del
15.11.2022, sentenza n. 3798/2022 del 9.11.2022, sentenza n. 138/2023 del 17.1.2023; sentenza n. 4852/2023 dell'1.12.2023, sentenza n. 4800/2023 del 29.11.2023);
- la sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del
24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui «La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
4 annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Ln. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ». Parte_1
Ebbene, in applicazione della normativa sopra richiamata, come interpretata dalla giurisprudenza Unionale e nazionale, deve riconoscersi, stante la natura del lavoro svolto dall'odierna opposta, docente a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/21, 2021/22 e 2022/2023 natura del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, il diritto di alla CP_1 fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per il servizio prestato negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/21, 2021/22 e 2022/2023.
Occorre precisare che è incontestata anche la permanenza dell'opposta nel sistema scolastico, requisito richiesto per poter beneficiare della Carta elettronica del docente (v.
Cass. 27/10/2023 n. 29961 che ha osservato che se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
precisando, al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quanto alle modalità di riconoscimento della pretesa oggetto del giudizio, il
[...]
ha contestato le modalità di liquidazione per equivalente del Parte_1 suo valore monetario, anziché l'attribuzione diretta della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
Sul punto, occorre richiamare i principi espressi da diverse pronunce di questo Tribunale cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale – può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione.
“ Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 1.000,00 per gli anni
5 scolastici in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e, quindi, di un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari e a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario” (v., circa la necessità di evitare simili discriminazioni, secondo le indicazioni della giurisprudenza della CGUE, ex plurimis,
Cass. n. 31149/2019, in materia di ricostruzione di carriera del personale docente)”.
Ne consegue che deve essere accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n.
333/2024 reso dal Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, e notificato in data 29.03.2024.
Tuttavia, va dichiarato il diritto di ad usufruire del beneficio economico CP_1 di euro 500,00 annuali, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e, pertanto, mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 2.500,00 per gli anni di servizio prestati (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Parte_1
opponente; sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata, con riferimento ai valori minimi in ragione della ripetitività delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2000/24, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 333/2024 reso dal
Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, e notificato in data 29.03.2024;
- accerta il diritto di alla fruizione della Carta elettronica per CP_1
l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023;
- per l'effetto, condanna il , in Parte_1
persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione, in favore di CP_1 mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di €
2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente;
6 - condanna il alla rifusione delle spese di lite che Parte_1
liquida in euro 1.030,00per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA,
Siracusa, 06/06/2025
Il Giudice
dott. Maddalena Vetta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito dell'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2000/2024 tra
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA
DELLO STATO CATANIA;
- opponente – contro
( ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Siracusa, via Tagliamento n. 22, presso lo studio dell'avv.
TRAPANESE Domenico, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- opposta –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.05.2024 il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 333/2024 reso dal Tribunale di
Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, e notificato in data 29.03.2024, con il quale veniva ingiunto al opponente il pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di € 2.500,00 a titolo di emolumento relativo al rilascio della carta elettronica del docente, per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, durante le quali l'insegnante aveva prestato servizio con contratti a termine. A fondamento del ricorso deduceva l'insussistenza del diritto alla liquidazione per equivalente del relativo beneficio economico, atteso che il DPCM del 28.10.2016, contenente la “Disciplina delle
1 modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevedeva un preciso meccanismo di corresponsione di somme vincolate ad una specifica destinazione, erogate attraverso procedure che consentivano la corretta verificazione della somma spesa in coerenza con le finalità della legge, consistenti nell'assicurare beni e servizi formativi e non somme in quanto tali, mentre la liquidazione per equivalente avrebbe finito per mutare le finalità della normativa che disciplinava l'assegnazione del relativo beneficio economico. Chiedeva, pertanto, di dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto previa revoca della provvisoria esecutività.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva rilevando che con la CP_1
proposizione del ricorso monitorio aveva espressamente richiesto il rilascio della carta elettronica docente per ciascun anno scolastico lavorato con contratti a tempo determinato ( sino al termine delle attività didattiche e per 18 ore settimanali), nei quali non era stato riconosciuto il relativo beneficio economico e che, in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto il pagamento della somma di € 2.500,00, sussistendo il diritto all'attribuzione della carta elettronica docenti, in conformità al principio di non discriminazione degli insegnanti assunti a tempo determinato con i docenti comparabili assunti a tempo indeterminato. Rilevava la sussistenza del proprio diritto all'erogazione del beneficio economico della carta elettronica del docente, avendo svolto, per ciascun anno scolastico, supplenze di durata superiore ai 180 giorni.
All'esito dell'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Giova premettere che l'opponente non contesta il diritto della docente al riconoscimento del beneficio della Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, richiamando anche i principi di recente affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 27.10.2023 n. 29961, ma contesta esclusivamente le modalità della pretesa azionata ritenendo che la stessa dovrebbe avere ad oggetto l'attribuzione diretta della Carta Docente
e non già la corresponsione del suo valore monetario.
Sulla base di tale considerazione è sufficiente richiamare, ai fini dell'accertamento del diritto dell'odierno opposto all'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici in cui ha prestato attività lavorativa con contratti a tempo determinato:
- l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
2 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Parte_1
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” e il DPCM n.
32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 che hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
- la pronuncia della Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Parte_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario Parte_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
3 l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con Parte_1
contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility,
C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”, precisando, nella motivazione che non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali;
- l'art. 15 D.L. 69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 , è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”;
- il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui, sussistendo nel caso di specie l'incompatibilità delle norme interne sopra indicate con la clausola 4 dell'Accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE e non potendo tale contrasto che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 (Tribunale di Milano sentenza n. 3770/2023 dell'8.11.2023, sentenza n. 3761/2024 del 24.7.2024; Tribunale di Teramo sentenza n. 147/2024 del 21.2.2024; Tribunale di Catania sentenza n. 3929/2022 del
15.11.2022, sentenza n. 3798/2022 del 9.11.2022, sentenza n. 138/2023 del 17.1.2023; sentenza n. 4852/2023 dell'1.12.2023, sentenza n. 4800/2023 del 29.11.2023);
- la sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del
24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui «La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
4 annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Ln. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ». Parte_1
Ebbene, in applicazione della normativa sopra richiamata, come interpretata dalla giurisprudenza Unionale e nazionale, deve riconoscersi, stante la natura del lavoro svolto dall'odierna opposta, docente a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/21, 2021/22 e 2022/2023 natura del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, il diritto di alla CP_1 fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per il servizio prestato negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/21, 2021/22 e 2022/2023.
Occorre precisare che è incontestata anche la permanenza dell'opposta nel sistema scolastico, requisito richiesto per poter beneficiare della Carta elettronica del docente (v.
Cass. 27/10/2023 n. 29961 che ha osservato che se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
precisando, al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quanto alle modalità di riconoscimento della pretesa oggetto del giudizio, il
[...]
ha contestato le modalità di liquidazione per equivalente del Parte_1 suo valore monetario, anziché l'attribuzione diretta della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
Sul punto, occorre richiamare i principi espressi da diverse pronunce di questo Tribunale cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale – può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione.
“ Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 1.000,00 per gli anni
5 scolastici in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e, quindi, di un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari e a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario” (v., circa la necessità di evitare simili discriminazioni, secondo le indicazioni della giurisprudenza della CGUE, ex plurimis,
Cass. n. 31149/2019, in materia di ricostruzione di carriera del personale docente)”.
Ne consegue che deve essere accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n.
333/2024 reso dal Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, e notificato in data 29.03.2024.
Tuttavia, va dichiarato il diritto di ad usufruire del beneficio economico CP_1 di euro 500,00 annuali, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e, pertanto, mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 2.500,00 per gli anni di servizio prestati (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Parte_1
opponente; sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata, con riferimento ai valori minimi in ragione della ripetitività delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2000/24, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 333/2024 reso dal
Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, e notificato in data 29.03.2024;
- accerta il diritto di alla fruizione della Carta elettronica per CP_1
l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023;
- per l'effetto, condanna il , in Parte_1
persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione, in favore di CP_1 mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di €
2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente;
6 - condanna il alla rifusione delle spese di lite che Parte_1
liquida in euro 1.030,00per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA,
Siracusa, 06/06/2025
Il Giudice
dott. Maddalena Vetta
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