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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°840 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello DA rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonina Scifo presso il cui Parte_1 studio in Agrigento, via Matteo Cimarra n.38 è elettivamente domiciliato appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Cacioppo elettivamente CP_1 domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Palermo via Del Fante n.58/D appellato OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia I.N.A.I.L. o equivalente – all'udienza di discussione del 22 maggio 2025 le parti presenti hanno concluso come in atti. FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.903/2024 il Tribunale di Agrigento, in funzione di G.L., accolse, per quanto di ragione, il ricorso proposto da volto ad Parte_1 ottenere la liquidazione di un danno biologico derivante da malattia professionale nella misura del 16% o, comunque, superiore a quello del 10% riconosciuto in sede amministrativa. In particolare, il Tribunale diede atto dell'esito della disposta c.t.u. giungendo alla conclusione che il danno biologico fosse valutabile nella misura del 12% (superiore a quella del 10% già riconosciuta dall' in sede amministrativa in seguito alla CP_1 domanda di revisione). Avverso tale decisione ha proposto appello il con ricorso depositato in Pt_1
Cancelleria il 19.7.2024, chiedendone la riforma. Lamenta un'erronea valutazione, ad opera del Tribunale, del materiale probatorio nonché la palesa carenza di rigore della espletata c.t.u. poi recepita in sentenza. L' si è costituito in giudizio resistendo al gravame del quale ha chiesto il CP_1 rigetto. Espletata c.t.u., all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Pag.1 2) L'appello è fondato, avendo il nominato C.T.U. accertato, tramite indagini medico-legali i cui risultati appaiono correttamente motivati e sulla cui completezza e accuratezza non si dubita, che il soffre di “dermatite eczematosa da contatto con agenti Pt_1 irritanti quali bicromato di potassio al collo, torace, arti superiori ed inferiori bilateralmente” riconducibili ad una dermatite “cronica a genesi allergica con alterazione della sensibilità ed apprezzabile giudizio estetico a seconda del tipo e della diffusione delle lesioni, comunque interessanti il volto e/o il collo e gli arti (cod. 43) percentuale 14%” (cfr. relazione redatta dal c.t.u. dr.ssa
). Persona_1
Ritiene la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado resistano alle osservazioni presentate dall'I. (sulle quali CP_2 il c.t.u. ha fornito adeguata risposta) in quanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise. Sicchè, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve rideterminarsi il danno biologico riconosciuto al in primo grado nella misura del 14% (ossia in misura Pt_1 superiore al 12% riconosciuto nella sentenza qui impugnata), con decorrenza dalla data della vista di revisione e con condanna dell'Istituto appellante al pagamento del corrispondente indennizzo.
3) Le spese di questo grado, in ossequio al principio della soccombenza, devono porsi a carico dell' e si liquidano come da dispositivo in favore di parte CP_1 appellante. I compensi di consulenza di questo grado, già liquidato con separato decreto, vanno definitivamente posti a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.903/2024 emessa in data 12.6.2024 dal Tribunale G.L. di Agrigento, ridetermina il danno biologico riconosciuto a in detta sentenza nella Parte_1 superiore e complessiva misura del 14% con decorrenza dalla data della visita di revisione e per l'effetto condanna l' al pagamento del corrispondente indennizzo, oltre CP_1 accessori come per legge. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna l' al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado CP_1 che liquida in complessivi €1.900,00 per compensi ed onorari oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.. Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate come da separato CP_1 decreto. Palermo 22 maggio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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