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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/01/2024, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 755/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 755/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30/01/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. CIPRIANI GIUSEPPINA in sostituzione dell'avv. RINALDI GIOVANNI;
per parte resistente, nessuno compare. L'avv. Cipriani si riporta al ricorso e alle note conclusive. Precisa le conclusioni come da ricorso. Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 755/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 755/2022, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Walter Miceli, Parte_1 C.F._1
Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/01/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
adiva con ricorso l'intestato Tribunale per ivi sentire condannare il Parte_1 [...]
al pagamento della somma di € 1.730,72, a titolo di Retribuzione Professionale Controparte_1
Docenti prevista dal CCNL 15.3.2001, in relazione agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
Esponeva, in particolare, la ricorrente di essere stata assunta dal convenuto quale CP_1 docente in forza di ripetuti contratti a termine ed, al momento dell'instaurazione del giudizio, in servizio presso l' di Avezzano;
di aver prestato, in forza di docenze brevi e Organizzazione_1
saltuarie, 270 giorni (di cui 12 a 24 ore settimanali su 24; 21 a 17 ore settimanali su 24; 193 a 12 ore settimanali su 24) di servizio nell'anno scolastico 2018/2020 e 174 giorni tutti a 24 ore settimanali su 24 nell'anno scolastico 2019/2020; che l'Amministrazione scolastica, in relazione al predetto servizio, ometteva di liquidargli la Retribuzione Professionale Docenti;
che l'omessa corresponsione di tale emolumento in relazione alle supplenze costituiva violazione del principio di non discriminazione previsto dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
Si costituiva il eccependo la prescrizione annuale ai sensi Controparte_1 dell'art. 2955, nn. 1 e 2, c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001, che, al comma 1, attribuisce la “Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass., Sez. Lav., ord. 27.7.2018, n. 20015).
Spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della
“Retribuzione Professionale Docenti”, maturate in relazione al servizio non di ruolo effettivamente prestato, pur in forza di docenze brevi e saltuarie, negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
Va, in particolare, disattesa l'eccezione di prescrizione annuale sollevata dall'Amministrazione resistente.
Deve, infatti, trovare applicazione la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., che riguarda non solo il credito per la retribuzione ordinaria ma, in considerazione dell'evidente accessorietà rispetto a esso, anche ogni altro credito di lavoro, avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, restandone escluse soltanto le erogazioni originate da cause autonome rispetto allo stesso rapporto, ovvero da responsabilità del datore di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 1574/2010, Cass. n.
21377/2004, Cass.1018/2001).
Soggiace, in particolare, al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5,
c.c., la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato rivendica lo stesso trattamento economico previsto per l'assunto a tempo indeterminato. Tale termine decorre, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento (Cass., Sez. Lav. 24.6.2020,
n. 12443).
Considerato dunque che il più risalente dei contratti a tempo determinato in questione è stato stipulato nell'anno 2018, non può dirsi maturata la prescrizione del ricorso alla data di deposito del ricorso
(29.7.2022).
Risulta, inoltre, accertato sulla base dello stato matricolare prodotto (né, del resto, è stato contestato dall'Amministrazione scolastica costituita) che la ricorrente ha svolto 270 giorni di servizio di supplenza nell'anno scolastico 2018/2019 (di cui 12 giorni con 24/24 ore settimanali;
21 giorni con
17/24 ore settimanali;
193 giorni con 12/24 ore settimanali) e 174 giorni di servizio di supplenza nell'anno scolastico 2019/2020, tutti con 24/24 ore settimanali.
La pretesa della ricorrente va ritenuta fondata anche nel quantum, sulla base dei dettagliati conteggi prospettati nel ricorso e neppure fatti oggetto di contestazione da parte del resistente. CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 87 CCNL Scuola del 29.11.2007, la Retribuzione Professionale
Docenti ammonta ad € 164,00 mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dall'istituzione scolastica dove si presta servizio.
Tale importo è stato aumentato ad € 174,50 con decorrenza dal 1.3.2018, ai sensi dell'art. 38 del
CCNL Comparto Scuola per il biennio economico 2016/2017, in relazione ai docenti con anzianità di servizio 0-14.
Il compenso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, CCNI Comparto Scuola del 31.8.1999, va calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Il successivo comma 5 prevede poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
L'importo lordo giornaliero ammonta, pertanto, per il periodo decorrente dall'1.3.2018, ad € 5,82
(174,5 : 30).
Le somme dovute alla mmontano dunque: Pt_1
- a 186 giorni (12 + 174) x 5,82 = € 1.082,52 (con 24/24 ore settimanali);
- a 21 giorni x 5,82 = € 86,57 (con 17/24 ore settimanali);
- a 193 giorni x 5,82 = € 561,62 (con 12/24 ore settimanali);
- totale: € 1.730,72.
Spettano, inoltre, alla ricorrente i soli interessi legali dal dovuto al saldo. Trattandosi, infatti, di rapporto di pubblico impiego la somma va maggiorata degli accessori nei limiti di cui all'art. 16, legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che esclude il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, maturati a partire dal 1995 (C.Cost. n. 459/2000;
C.Cost. n. 82/2003).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 1.730,72, a titolo di Retribuzione Professionale Docente ex art. 7
[...]
CCNL del 15.3.2001, in relazione ai periodi del servizio effettivamente prestato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020;
- condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 complessivi € 1.313,00, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi, dichiaratisi antistatari;
Così deciso in Avezzano, il 30 gennaio 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 755/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30/01/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. CIPRIANI GIUSEPPINA in sostituzione dell'avv. RINALDI GIOVANNI;
per parte resistente, nessuno compare. L'avv. Cipriani si riporta al ricorso e alle note conclusive. Precisa le conclusioni come da ricorso. Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 755/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 755/2022, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Walter Miceli, Parte_1 C.F._1
Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/01/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
adiva con ricorso l'intestato Tribunale per ivi sentire condannare il Parte_1 [...]
al pagamento della somma di € 1.730,72, a titolo di Retribuzione Professionale Controparte_1
Docenti prevista dal CCNL 15.3.2001, in relazione agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
Esponeva, in particolare, la ricorrente di essere stata assunta dal convenuto quale CP_1 docente in forza di ripetuti contratti a termine ed, al momento dell'instaurazione del giudizio, in servizio presso l' di Avezzano;
di aver prestato, in forza di docenze brevi e Organizzazione_1
saltuarie, 270 giorni (di cui 12 a 24 ore settimanali su 24; 21 a 17 ore settimanali su 24; 193 a 12 ore settimanali su 24) di servizio nell'anno scolastico 2018/2020 e 174 giorni tutti a 24 ore settimanali su 24 nell'anno scolastico 2019/2020; che l'Amministrazione scolastica, in relazione al predetto servizio, ometteva di liquidargli la Retribuzione Professionale Docenti;
che l'omessa corresponsione di tale emolumento in relazione alle supplenze costituiva violazione del principio di non discriminazione previsto dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
Si costituiva il eccependo la prescrizione annuale ai sensi Controparte_1 dell'art. 2955, nn. 1 e 2, c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001, che, al comma 1, attribuisce la “Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass., Sez. Lav., ord. 27.7.2018, n. 20015).
Spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della
“Retribuzione Professionale Docenti”, maturate in relazione al servizio non di ruolo effettivamente prestato, pur in forza di docenze brevi e saltuarie, negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
Va, in particolare, disattesa l'eccezione di prescrizione annuale sollevata dall'Amministrazione resistente.
Deve, infatti, trovare applicazione la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., che riguarda non solo il credito per la retribuzione ordinaria ma, in considerazione dell'evidente accessorietà rispetto a esso, anche ogni altro credito di lavoro, avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, restandone escluse soltanto le erogazioni originate da cause autonome rispetto allo stesso rapporto, ovvero da responsabilità del datore di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 1574/2010, Cass. n.
21377/2004, Cass.1018/2001).
Soggiace, in particolare, al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5,
c.c., la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato rivendica lo stesso trattamento economico previsto per l'assunto a tempo indeterminato. Tale termine decorre, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento (Cass., Sez. Lav. 24.6.2020,
n. 12443).
Considerato dunque che il più risalente dei contratti a tempo determinato in questione è stato stipulato nell'anno 2018, non può dirsi maturata la prescrizione del ricorso alla data di deposito del ricorso
(29.7.2022).
Risulta, inoltre, accertato sulla base dello stato matricolare prodotto (né, del resto, è stato contestato dall'Amministrazione scolastica costituita) che la ricorrente ha svolto 270 giorni di servizio di supplenza nell'anno scolastico 2018/2019 (di cui 12 giorni con 24/24 ore settimanali;
21 giorni con
17/24 ore settimanali;
193 giorni con 12/24 ore settimanali) e 174 giorni di servizio di supplenza nell'anno scolastico 2019/2020, tutti con 24/24 ore settimanali.
La pretesa della ricorrente va ritenuta fondata anche nel quantum, sulla base dei dettagliati conteggi prospettati nel ricorso e neppure fatti oggetto di contestazione da parte del resistente. CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 87 CCNL Scuola del 29.11.2007, la Retribuzione Professionale
Docenti ammonta ad € 164,00 mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dall'istituzione scolastica dove si presta servizio.
Tale importo è stato aumentato ad € 174,50 con decorrenza dal 1.3.2018, ai sensi dell'art. 38 del
CCNL Comparto Scuola per il biennio economico 2016/2017, in relazione ai docenti con anzianità di servizio 0-14.
Il compenso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, CCNI Comparto Scuola del 31.8.1999, va calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Il successivo comma 5 prevede poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
L'importo lordo giornaliero ammonta, pertanto, per il periodo decorrente dall'1.3.2018, ad € 5,82
(174,5 : 30).
Le somme dovute alla mmontano dunque: Pt_1
- a 186 giorni (12 + 174) x 5,82 = € 1.082,52 (con 24/24 ore settimanali);
- a 21 giorni x 5,82 = € 86,57 (con 17/24 ore settimanali);
- a 193 giorni x 5,82 = € 561,62 (con 12/24 ore settimanali);
- totale: € 1.730,72.
Spettano, inoltre, alla ricorrente i soli interessi legali dal dovuto al saldo. Trattandosi, infatti, di rapporto di pubblico impiego la somma va maggiorata degli accessori nei limiti di cui all'art. 16, legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che esclude il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, maturati a partire dal 1995 (C.Cost. n. 459/2000;
C.Cost. n. 82/2003).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 1.730,72, a titolo di Retribuzione Professionale Docente ex art. 7
[...]
CCNL del 15.3.2001, in relazione ai periodi del servizio effettivamente prestato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020;
- condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 complessivi € 1.313,00, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi, dichiaratisi antistatari;
Così deciso in Avezzano, il 30 gennaio 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia