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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 97/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Parte_1
Venafro (IS) alla S.S. 85 Venafrana snc, Centro Commerciale “La Madonnella”, cap 86079, C.F. e
P.IVA , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando P.IVA_1
Di Nosse e Salvatore Di Nosse, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in S. Maria C. V.
(CE) alla Trav. Via Mario Fiore n. 17., giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.IVA , con sede legale in Milano (MI), alla via Controparte_1 P.IVA_2
Melchiorre Gioia n. 64, in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa, Controparte_2
giusta delega in calce al presente atto, dagli avvocati Luca Procaccini, e Alessandra Villa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, alla Via Fontana, n. 5, giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo- contratto di trasporto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per come da atto di citazione in opposizione depositato in data Parte_1
05.01.2023):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, disattesa ogni contraria istanza:
pagina 1 di 10 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Isernia per tutti i motivi esposti nel capitolo I e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 4118/2022 emesso dal Tribunale di Monza;
2) accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo n.
4118/2022, in quanto gli asseriti crediti posti a base delle fatture azionate dalla GC sono privi dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità previsti dall'art. 633 c.p.c., alla luce della contestazione delle fatture effettuata dalla , e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 4118/2022 emesso Pt_1
dal Tribunale di Monza perché illegittimo;
in via riconvenzionale:
3) accertare e dichiarare che la GC ha cagionato sinistri alla merce trasportata relativamente alle fatture ed ai relativi DDT di consegna indicati nel presente atto il cui valore ammonta ad euro
65.852,00 iva inclusa, come dettagliatamente illustrato dall'opponente nel paragrafo III, cui integralmente si rinvia;
4) accertare e dichiarare che la GC ha applicato differenze delle tariffe e ritardi nella consegna relativamente alle fatture ed ai relativi DDT di consegna indicati nel presente atto il cui valore ammonta ad euro 3.063,92 iva inclusa, come dettagliatamente illustrato dall'opponente nel paragrafo
IV, cui integralmente si rinvia;
5) accertare e dichiarare che la a causa dei sinistri cagionati dalla GC alla merce ha dovuto Pt_1
riacquistare nuovamente i beni per un importo di euro 37.226,09 relativamente alle fatture ed ai relativi DDT di consegna indicati nel presente atto, come dettagliatamente illustrato dall'opponente nel paragrafo V, cui integralmente si rinvia;
Con 6) accertare e dichiarare che la convenuta a causa del proprio inadempimento contrattuale imputabile ha cagionato il blocco della piattaforma Amazon.it utilizzata dalla , cagionando un Pt_1
danno pari ad euro 22.822,39, come dettagliatamente indicato nel paragrafo sub VI, cui integralmente si rinvia;
Con 7) accertare e dichiarare che la convenuta a causa del proprio inadempimento contrattuale imputabile che ha cagionato il blocco della piattaforma Amazon.it utilizzata dalla , ha prodotto Pt_1 un danno all'immagine della pari ad euro 22.822,39, quale risarcimento parametrato al valore Pt_1
della perdita economica subita;
8) accertare e dichiarare che il credito della alla data della notifica del presente atto di Pt_1
citazione è pari a complessivi euro 151.786,79 per tutte le causali e i motivi esposti nei precedenti paragrafi, o del diverso importo maggiore o minore che emergerà dall'istruzione della causa;
pagina 2 di 10 9) in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale dovesse confermare il credito azionato dalla GC di euro 106.859,35 o del diverso importo che verrà accertato nel presente giudizio, compensare il suddetto importo con il credito accertato e vantato dalla di cui alle causali precedenti e in caso Pt_1
di accertamento di credito maggiore in favore della condannare la GC al pagamento della Pt_1
somma residua;
10) accertare e dichiarare che il credito della alla data della notifica del presente atto di Pt_1
citazione, alla luce della compensazione, è pari a complessivi euro 44.927,44 per tutte le causali e i motivi esposti nei precedenti paragrafi, ovvero della minore o maggiore somma che emergerà dall'istruttoria da espletare in corso di causa
11) condannare la società opposta al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, oltre oneri fiscali e spese vive sostenute in favore della .” Pt_1
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Controparte_1
18.01.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere le seguenti
CONCLUSIONI preliminarmente:
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da in favore del Tribunale di Pt_1
Isernia perché infondata e confermare la competenza territoriale del Tribunale di Monza;
nel merito: in via principale:
- dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento di Parte_1
- confermare il Decreto Ingiuntivo n. 4118/2022 emesso dal Tribunale di Monza e rigettare integralmente tutte le domande formulate da perché infondate in fatto e in Parte_1
diritto; in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse revocare il Decreto Ingiuntivo n.
4118/2022 emesso dal Tribunale di Monza, accertare la responsabilità in capo a per i _1
danni lamentati da relativamente ai lamentati sinistri per merce consegnata Parte_1 in ritardo e/o danneggiata e/o non consegnata nei limiti di cui all'art. 13 del contratto sottoscritto tra le parti e condannare al pagamento a favore di della somma di € Parte_1 _1
127.115,86 portata dalla fatture, dedotte le somme dovute dall'Opposta a titolo di risarcimento per i danni accertati, calcolate in applicazione dei criteri contrattualizzati tra le parti agli artt. 14 e 15; in via ulteriormente subordinata:
pagina 3 di 10 - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse revocare il Decreto Ingiuntivo n.
4118/2022 emesso dal Tribunale di Monza, condannare al pagamento a Parte_1 favore di della somma di € 106.859,35, come da estratto conto dalla stessa prodotto e Controparte_1
non contestato.
In ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande formulate da Parte_1 in via riconvenzionale perché infondate in fatto e in diritto e condannare l'Opponente al pagamento delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
In via istruttoria: ammettere i seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti da “Vero che”:
1. Dalla somma di € 106.859,35 portata dalla scheda contabile prodotta da al doc. 110 che mi Pt_1 si rammostra era già stato dedotto l'importo di € 13.000,00 che avrebbe dovuto versare in Pt_1
acconto sulle fatture n. 616 e 647/2022;
2. La riattivazione del portale da parte di era subordinata al versamento da parte di _1
della somma di € 13.000,00 a titolo di acconto sulle fatture n. 616 e 647/2022. Pt_1
indicando a teste il OR , domiciliato presso gli uffici di Testimone_1 _1
Con riferimento alle circostanze dedotte da controparte nei capitoli di prova, rispetto ad asseriti errori nell'indicazione dei pesi e delle dimensioni dei colli e di spedizioni che afferma non essere state affidate a di cui alla richiesta CTU e all'imballo delle medesime, si chiede venga sentito il _1
teste , dipendente di domiciliato presso gli uffici della medesima, sui Testimone_1 _1 seguenti capitoli a prova contraria indiretta, da intendersi preceduti da “Vero che”:
1. con riferimento a spedizioni internazionali, in numerose occasioni ha contestato ad _1
, nello specifico al OR , presentato come amministratore, e a tal OR Pt_1 Parte_2
“Luca”, magazziniere, l'errata indicazione del peso e delle dimensioni dei colli come indicati da quest'ultima;
2. le spedizioni affidate a venivano inserite sul portale della medesima direttamente da _1
, in totale autonomia;
Pt_1
3. in più occasioni ha inserito sul portale di più volte la stessa spedizione Pt_1 _1
generando due differenti lettere di vettura;
4. i colli vengono consegnati al vettore chiusi;
5. il vettore controlla che l'imballo esterno del collo che gli viene consegnato sia integro;
6. ha effettuato in numerose occasioni riserve ad rispetto a colli il cui imballo _1 Pt_1
esterno non veniva ritenuto adeguato rispetto al contenuto dei medesimi come annotato sul collo;
pagina 4 di 10
7. in numerose occasioni il contenuto del collo non corrispondeva a quanto annotato all'esterno del collo..”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto introduttivo, regolarmente notificato, , conveniva in Parte_1
giudizio al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.4118/2022 emesso in data 17.11.2022 e per un totale di euro 127.115,86 per sorte capitale, oltre interessi e spese legali.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo ha esposto, sulla base del contratto di trasporto merci _1
stipulato con di vantare un credito con la società opposta derivante dalle Parte_1 fatture nr. 303, 310,371,470,471,488,616,647,777 e 815 del 2022 avente tutte ad oggetto un'asserita fornitura di servizi di spedizione e trasporto in favore della . Pt_1
Parte opponente, con la presente opposizione, ha contestato l'intero credito affermando che il credito potrebbe essere pari ad euro 106.859,35 come si evince dall'estratto conto inviato da alla _1
società opponente.
, inoltre, fa presente di aver sempre contestato le fatture emesse e azionate da parte opposta in Pt_1
quanto sono state riscontrate molteplici differenze di tariffe applicate ovvero di sinistri alla merce
(danneggiamenti, ritardi ecc…) e di non essere debitrice a causa dei molteplici danni.
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare: di accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Isernia in quanto sono stati violati l'art. 18 e 19 c.p.c., oltre all'art. 20 c.p.c., in relazione alla nullità e inapplicabilità della clausola contrattuale contenuta nell'art. 27 denominata
“Foro Competente”; di accertare l'assenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, la revoca del medesimo.
In via riconvenzionale, inoltre, di accertare che:
- parte opposta ha arrecato danni alla merce trasportata relativamente alle fatture ed ai relativi
DDT di consegna il cui valore ammonta ad euro 65.852,00, iva inclusa;
- ha applicato differenze delle tariffe e ritardi nella consegna relativamente alle fatture ed ai relativi DDT di consegna il cui valore ammonta ad euro 3.063,92 iva inclusa;
- ha attuato – a causa del proprio inadempimento contrattuale – il blocco della piattaforma
Amazon.it utilizzata dalla cagionando un danno pari ad euro 22.822,39; Pt_1
- ha prodotto un danno all'immagine di pari ad euro 22.822,39, quale risarcimento della Pt_1
perdita economica subita.
In aggiunta, sempre in via riconvenzionale, accertare che la a causa dei sinistri cagionati dalla Pt_1
alla merce ha dovuto riacquistare nuovamente i beni per un importo di euro 37.226,09 _1
pagina 5 di 10 relativamente alle fatture e ai DDT di consegna;
che la medesima vantasse, alla data della notifica, un credito pari ad euro 151.786,79 nei confronti della società ingiungente.
In via subordinata, ha richiesto di compensare – qualora dovesse essere confermato il credito azionato – il predetto importo con il credito vantato e accertato dalla in via riconvenzionale e di accertare, Pt_1
infine, che il credito di parte opponente è pari a complessivi 44.927,44. si è costituita in data 03.05.2022 e ha contestato tutto quanto affermato da parte attrice Controparte_1
opponente.
In particolare, ha evidenziato che nel corso del rapporto contrattuale, durato circa 4 mesi, ha Pt_1
affidato a n.15.586 spedizioni sul territorio nazionale e 343 spedizioni internazionali Controparte_1 contestando a quest'ultima gravi inadempimenti contrattuali relativi a merce consegnata danneggiata ovvero non consegnata o consegnata in modo parziale o in ritardo, la differenza delle tariffe applicate, il danno per il blocco improvviso della piattaforma e il danno per la perdita subita per le vendite su amazon.
Ha ribadito la fondatezza del credito azionato, evidenziando che una parte di esso ammontante ad euro
106.859,35 non è stato contestato da parte opponente.
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente;
in via principale di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento di e di confermare il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
All'udienza del 08.06.2023 il Giudice invitava le parti ad addivenire ad una soluzione transattiva della controversia e fissava altra udienza per verificare l'esito delle trattative.
All'udienza del 18.07.2023, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti riferivano di non essere addivenute ad un accordo e insistevano nelle rispettive eccezioni.
Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 21.09.2023, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rinviava ad all'udienza del 22.02.2024, all'esito della quale il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 21.06.2024, rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 23.01.2025.
In tale data il Giudice tratteneva la causa in decisione previo decorso dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
II. È doveroso esaminare, prima di entrare nel merito della controversia, l'eccezione sollevata da parte attrice opponente in merito all'asserita incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore del
Tribunale di Isernia.
pagina 6 di 10 Parte opponente ha evidenziato che parte opposta ha violato palesemente l'art. 18 c.p.c. (foro del convenuto) - che prevede che le cause vanno incardinate presso il Giudice del luogo in cui il convenuto ha la propria residenza o sede legale - e l'art. 19 c.p.c. (foro delle persone giuridiche) che dispone che qualora la convenuta sia una persona giuridica ad essere competente è il giudice in cui essa ha sede, nonché l'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione) nel quale si legge che ad esser competente è il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
In particolare, ha aggiunto che la clausola contrattuale di cui all'art. 27 denominata “Foro competente”
è nulla e inefficace in quanto affinché il foro convenzionalmente pattuito possa ritenersi esclusivo è necessario che esso sia sancito in maniera espressa ed inequivocabile, così che non si abbia alcun dubbio in merito alla volontà delle parti di devolvere la cognizione della causa al giudice indicato nella clausola.
Sul punto, è necessario sottolineare che la giurisprudenza è chiara ed incontestata sul punto che, la scelta di attribuire al giudice designato convenzionalmente competenza esclusiva, seppur svincolata da qualsiasi onere di forma, non può ricavarsi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari e, a tal fine, è sufficiente utilizzare espressioni quali "esclusivamente" o "in via esclusiva", poiché da tale qualificazione emerge senza alcun dubbio la loro comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari.
L'espressa volontà di derogare alla competenza territoriale in via esclusiva deve, infatti, essere specificata sempre e comunque, a prescindere dal fatto che la scelta ricada su uno dei fori già previsti dal legislatore o su un foro diverso.
Nel caso di specie, la clausola prevista dal contratto sottoscritto tra le Parti (Art. 27. Foro Competente), prevede che “Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di
Monza.”
La presente clausola, a parere di questo giudicante, attribuisce espressamente al Foro di Monza il carattere di esclusività, risultando la volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge in modo non equivoco e concorde.
Tale doglianza deve, pertanto, essere rigettata. ha, inoltre, contestato il credito azionato ed ha eccepito l'inammissibilità del Parte_1
decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta ai sensi degli art. 633 e 634 c.p.c. affermando che parte opposta, nella fase monitoria, si è limitata a depositare documentazione probatoria carente e inconferente sotto il profilo della certezza, terzietà e autenticità della stessa.
pagina 7 di 10 In merito alla predetta contestazione, è doveroso evidenziare che in sede monitoria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo la produzione delle fatture costituisce titolo idoneo per l'emissione dello stesso, ma non è sufficiente da sola in quanto è necessario fornire prove ulteriori circa la fondatezza del credito come l'estratto autentico delle scritture contabili.
Nel caso di specie, come emerge chiaramente dagli atti di causa, la richiesta di parte opposta, in sede monitoria, è stata supportata oltre che dalle fatture anche dall'estratto autentico delle scritture contabili
(cfr. doc. 1 e 2 fascicolo monitorio).
Tuttavia, in sede di opposizione, come noto, le sole fatture non sono sufficienti a costituire prova dell'esistenza del credito che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dalla parte su cui incombe il relativo onere.
Da un'attenta analisi dei numerosi documenti allegati dalle parti, emerge in modo chiaro che nessuna delle due parti in causa ha pienamente assolto l'onere probatorio a carico di ciascuna.
Ciò chiarito, tuttavia, parte opposta, pur non avendo fornito piena prova della pretesa creditoria azionata, ha diritto alla ricezione della somma corrispondente ad euro 106.859,35 in quanto la medesima risulta non essere contestata da parte opponente la quale, sia mediante la produzione del documento nr. 110 sia all'interno degli scritti difensivi, riconosce – anche in modo implicito – la somma dovuta, che appare assai prossima a quella riconosciuta in sede monitoria.
A sostegno di quanto suesposto, parte opponente – nella prima memoria 183 c.p.c. – riconosce tale importo e afferma “l'importo dovuto al 13.7.2022 è pari ad euro 106.859,35 e non euro 127.115,86”, senza ulteriore specificazione, né contestazione del prospetto inviatole via PEC dall'odierna opposta.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ne consegue, la revoca del decreto ingiuntivo n. 4118/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 17.11.2022 e la condanna di al Parte_1
pagamento nei confronti di della somma corrispondente ad euro 106.859,35. Controparte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente si osserva quanto segue.
La stessa è diretta ad accertare il grave inadempimento contrattuale imputabile alla a Controparte_1
causa di sinistri e consistente in merce consegnata danneggiata ovvero non consegnata, consegnata in modo parziale o in ritardo;
la differenza delle tariffe applicate;
il danno per il blocco improvviso della piattaforma;
il danno per la perdita subita per le vendite su it. CP_4
In particolare, afferma che il valore dei sinistri ammonterebbe ad euro 65.852,00 iva inclusa;
le differenze delle tariffe e dei ritardi nella consegna relativamente alle fatture ed ai relativi DDT di consegna si quantificherebbe in euro 3.063,92 iva inclusa;
il blocco della piattaforma Amazon.it utilizzata dalla cagionerebbe un danno pari ad euro 22.822,39; ha prodotto un danno Pt_1 all'immagine di pari ad euro 22.822,39 quale risarcimento della perdita economica subita. Pt_1
pagina 8 di 10 In aggiunta, chiede accertarsi che la a causa dei sinistri cagionati dalla alla merce ha Pt_1 _1
dovuto riacquistare nuovamente i beni per un importo di euro 37.226,09 relativamente alle fatture e ai
DDT di consegna e che la medesima avesse alla data della notifica un credito pari ad euro 151.786,79.
Tale domanda non può, tuttavia, trovare accoglimento.
Invero, in merito alla contestazione delle fatture per la segnalazione dei sinistri, è necessario evidenziare che dalla documentazione in atti non è possibile desumere la colpa grave di _1 nella causazione dei sinistri menzionati, così come previsto nell'ultimo comma dell'art. 13 denominato
“Limite di Responsabilità” nel quale si legge testualmente che “… è responsabile per Controparte_1 perdita, furto o danni ai beni trasportati solo in caso in cui il danneggiato provi che l'evento si sia verificato per colpa grave imputabile alla stessa Controparte_1
In merito alla quantificazione dei danni effettuata da è doveroso sottolineare Parte_1
che la stessa, a parere di questo giudicante, sia arbitraria e priva di fondamento in quanto non tiene conto dei criteri di quantificazione previsti negli art. 14 “Trasporti Nazionali” e art. 15 “Trasporti
Internazionali” (cfr. Contratto doc. 111 parte opponente).
In particolare, le comunicazioni contenenti le contestazioni, avanzate da parte opponente nei confronti dell'odierna opposta, per lamentare gli asseriti danni, oltre a riguardare una minima parte delle spedizioni effettuate (circa 103 su 15826), non chiarivano la natura del bene danneggiato, l'entità del danno lamentato tale da comprendere se lo stesso fosse riferibile a singoli componenti sostituibili o la completa sostituzione del bene, né dalle stesse era possibile evincere a quale titolo si invocasse la responsabilità di in quanto l'imballaggio della merce era a carico di come si Controparte_1 Pt_1
legge agli artt. 4 e 5 del contratto stipulato tra le parti.
Analoghe considerazioni valgono circa le ulteriori pretese di parte opponente e riguardanti applicazioni di errate tariffe, ritardi nelle consegne, danno per riacquisto merce, danno per la perdita di vendita sul portale poiché la stessa non ha fornito – anche in merito a tali doglianze – prova CP_4 dell'imputabilità dei danni in capo a oltre a non aver fornito prove e/o documenti in merito _1
alla quantificazione delle somme richieste.
III. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza di parte opponente la quale, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo per i motivi sopra esposti, è risultata debitrice di un importo di poco inferiore a quello oggetto del decreto ingiuntivo per cui è la presente opposizione e si liquidano come da dispositivo.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n.4118/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 17.11.2022 nei confronti di Parte_1
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma pari ad euro 106.859,35, oltre agli interessi legali di mora dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
4. condanna a rifondere a le spese di Pt_1 Parte_1 Controparte_1
lite liquidate in euro 4.200 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
5. con sentenza esecutiva.
Monza, 16 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 97/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Parte_1
Venafro (IS) alla S.S. 85 Venafrana snc, Centro Commerciale “La Madonnella”, cap 86079, C.F. e
P.IVA , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando P.IVA_1
Di Nosse e Salvatore Di Nosse, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in S. Maria C. V.
(CE) alla Trav. Via Mario Fiore n. 17., giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.IVA , con sede legale in Milano (MI), alla via Controparte_1 P.IVA_2
Melchiorre Gioia n. 64, in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa, Controparte_2
giusta delega in calce al presente atto, dagli avvocati Luca Procaccini, e Alessandra Villa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, alla Via Fontana, n. 5, giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo- contratto di trasporto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per come da atto di citazione in opposizione depositato in data Parte_1
05.01.2023):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, disattesa ogni contraria istanza:
pagina 1 di 10 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Isernia per tutti i motivi esposti nel capitolo I e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 4118/2022 emesso dal Tribunale di Monza;
2) accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo n.
4118/2022, in quanto gli asseriti crediti posti a base delle fatture azionate dalla GC sono privi dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità previsti dall'art. 633 c.p.c., alla luce della contestazione delle fatture effettuata dalla , e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 4118/2022 emesso Pt_1
dal Tribunale di Monza perché illegittimo;
in via riconvenzionale:
3) accertare e dichiarare che la GC ha cagionato sinistri alla merce trasportata relativamente alle fatture ed ai relativi DDT di consegna indicati nel presente atto il cui valore ammonta ad euro
65.852,00 iva inclusa, come dettagliatamente illustrato dall'opponente nel paragrafo III, cui integralmente si rinvia;
4) accertare e dichiarare che la GC ha applicato differenze delle tariffe e ritardi nella consegna relativamente alle fatture ed ai relativi DDT di consegna indicati nel presente atto il cui valore ammonta ad euro 3.063,92 iva inclusa, come dettagliatamente illustrato dall'opponente nel paragrafo
IV, cui integralmente si rinvia;
5) accertare e dichiarare che la a causa dei sinistri cagionati dalla GC alla merce ha dovuto Pt_1
riacquistare nuovamente i beni per un importo di euro 37.226,09 relativamente alle fatture ed ai relativi DDT di consegna indicati nel presente atto, come dettagliatamente illustrato dall'opponente nel paragrafo V, cui integralmente si rinvia;
Con 6) accertare e dichiarare che la convenuta a causa del proprio inadempimento contrattuale imputabile ha cagionato il blocco della piattaforma Amazon.it utilizzata dalla , cagionando un Pt_1
danno pari ad euro 22.822,39, come dettagliatamente indicato nel paragrafo sub VI, cui integralmente si rinvia;
Con 7) accertare e dichiarare che la convenuta a causa del proprio inadempimento contrattuale imputabile che ha cagionato il blocco della piattaforma Amazon.it utilizzata dalla , ha prodotto Pt_1 un danno all'immagine della pari ad euro 22.822,39, quale risarcimento parametrato al valore Pt_1
della perdita economica subita;
8) accertare e dichiarare che il credito della alla data della notifica del presente atto di Pt_1
citazione è pari a complessivi euro 151.786,79 per tutte le causali e i motivi esposti nei precedenti paragrafi, o del diverso importo maggiore o minore che emergerà dall'istruzione della causa;
pagina 2 di 10 9) in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale dovesse confermare il credito azionato dalla GC di euro 106.859,35 o del diverso importo che verrà accertato nel presente giudizio, compensare il suddetto importo con il credito accertato e vantato dalla di cui alle causali precedenti e in caso Pt_1
di accertamento di credito maggiore in favore della condannare la GC al pagamento della Pt_1
somma residua;
10) accertare e dichiarare che il credito della alla data della notifica del presente atto di Pt_1
citazione, alla luce della compensazione, è pari a complessivi euro 44.927,44 per tutte le causali e i motivi esposti nei precedenti paragrafi, ovvero della minore o maggiore somma che emergerà dall'istruttoria da espletare in corso di causa
11) condannare la società opposta al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, oltre oneri fiscali e spese vive sostenute in favore della .” Pt_1
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Controparte_1
18.01.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere le seguenti
CONCLUSIONI preliminarmente:
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da in favore del Tribunale di Pt_1
Isernia perché infondata e confermare la competenza territoriale del Tribunale di Monza;
nel merito: in via principale:
- dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento di Parte_1
- confermare il Decreto Ingiuntivo n. 4118/2022 emesso dal Tribunale di Monza e rigettare integralmente tutte le domande formulate da perché infondate in fatto e in Parte_1
diritto; in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse revocare il Decreto Ingiuntivo n.
4118/2022 emesso dal Tribunale di Monza, accertare la responsabilità in capo a per i _1
danni lamentati da relativamente ai lamentati sinistri per merce consegnata Parte_1 in ritardo e/o danneggiata e/o non consegnata nei limiti di cui all'art. 13 del contratto sottoscritto tra le parti e condannare al pagamento a favore di della somma di € Parte_1 _1
127.115,86 portata dalla fatture, dedotte le somme dovute dall'Opposta a titolo di risarcimento per i danni accertati, calcolate in applicazione dei criteri contrattualizzati tra le parti agli artt. 14 e 15; in via ulteriormente subordinata:
pagina 3 di 10 - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse revocare il Decreto Ingiuntivo n.
4118/2022 emesso dal Tribunale di Monza, condannare al pagamento a Parte_1 favore di della somma di € 106.859,35, come da estratto conto dalla stessa prodotto e Controparte_1
non contestato.
In ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande formulate da Parte_1 in via riconvenzionale perché infondate in fatto e in diritto e condannare l'Opponente al pagamento delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
In via istruttoria: ammettere i seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti da “Vero che”:
1. Dalla somma di € 106.859,35 portata dalla scheda contabile prodotta da al doc. 110 che mi Pt_1 si rammostra era già stato dedotto l'importo di € 13.000,00 che avrebbe dovuto versare in Pt_1
acconto sulle fatture n. 616 e 647/2022;
2. La riattivazione del portale da parte di era subordinata al versamento da parte di _1
della somma di € 13.000,00 a titolo di acconto sulle fatture n. 616 e 647/2022. Pt_1
indicando a teste il OR , domiciliato presso gli uffici di Testimone_1 _1
Con riferimento alle circostanze dedotte da controparte nei capitoli di prova, rispetto ad asseriti errori nell'indicazione dei pesi e delle dimensioni dei colli e di spedizioni che afferma non essere state affidate a di cui alla richiesta CTU e all'imballo delle medesime, si chiede venga sentito il _1
teste , dipendente di domiciliato presso gli uffici della medesima, sui Testimone_1 _1 seguenti capitoli a prova contraria indiretta, da intendersi preceduti da “Vero che”:
1. con riferimento a spedizioni internazionali, in numerose occasioni ha contestato ad _1
, nello specifico al OR , presentato come amministratore, e a tal OR Pt_1 Parte_2
“Luca”, magazziniere, l'errata indicazione del peso e delle dimensioni dei colli come indicati da quest'ultima;
2. le spedizioni affidate a venivano inserite sul portale della medesima direttamente da _1
, in totale autonomia;
Pt_1
3. in più occasioni ha inserito sul portale di più volte la stessa spedizione Pt_1 _1
generando due differenti lettere di vettura;
4. i colli vengono consegnati al vettore chiusi;
5. il vettore controlla che l'imballo esterno del collo che gli viene consegnato sia integro;
6. ha effettuato in numerose occasioni riserve ad rispetto a colli il cui imballo _1 Pt_1
esterno non veniva ritenuto adeguato rispetto al contenuto dei medesimi come annotato sul collo;
pagina 4 di 10
7. in numerose occasioni il contenuto del collo non corrispondeva a quanto annotato all'esterno del collo..”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto introduttivo, regolarmente notificato, , conveniva in Parte_1
giudizio al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.4118/2022 emesso in data 17.11.2022 e per un totale di euro 127.115,86 per sorte capitale, oltre interessi e spese legali.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo ha esposto, sulla base del contratto di trasporto merci _1
stipulato con di vantare un credito con la società opposta derivante dalle Parte_1 fatture nr. 303, 310,371,470,471,488,616,647,777 e 815 del 2022 avente tutte ad oggetto un'asserita fornitura di servizi di spedizione e trasporto in favore della . Pt_1
Parte opponente, con la presente opposizione, ha contestato l'intero credito affermando che il credito potrebbe essere pari ad euro 106.859,35 come si evince dall'estratto conto inviato da alla _1
società opponente.
, inoltre, fa presente di aver sempre contestato le fatture emesse e azionate da parte opposta in Pt_1
quanto sono state riscontrate molteplici differenze di tariffe applicate ovvero di sinistri alla merce
(danneggiamenti, ritardi ecc…) e di non essere debitrice a causa dei molteplici danni.
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare: di accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Isernia in quanto sono stati violati l'art. 18 e 19 c.p.c., oltre all'art. 20 c.p.c., in relazione alla nullità e inapplicabilità della clausola contrattuale contenuta nell'art. 27 denominata
“Foro Competente”; di accertare l'assenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, la revoca del medesimo.
In via riconvenzionale, inoltre, di accertare che:
- parte opposta ha arrecato danni alla merce trasportata relativamente alle fatture ed ai relativi
DDT di consegna il cui valore ammonta ad euro 65.852,00, iva inclusa;
- ha applicato differenze delle tariffe e ritardi nella consegna relativamente alle fatture ed ai relativi DDT di consegna il cui valore ammonta ad euro 3.063,92 iva inclusa;
- ha attuato – a causa del proprio inadempimento contrattuale – il blocco della piattaforma
Amazon.it utilizzata dalla cagionando un danno pari ad euro 22.822,39; Pt_1
- ha prodotto un danno all'immagine di pari ad euro 22.822,39, quale risarcimento della Pt_1
perdita economica subita.
In aggiunta, sempre in via riconvenzionale, accertare che la a causa dei sinistri cagionati dalla Pt_1
alla merce ha dovuto riacquistare nuovamente i beni per un importo di euro 37.226,09 _1
pagina 5 di 10 relativamente alle fatture e ai DDT di consegna;
che la medesima vantasse, alla data della notifica, un credito pari ad euro 151.786,79 nei confronti della società ingiungente.
In via subordinata, ha richiesto di compensare – qualora dovesse essere confermato il credito azionato – il predetto importo con il credito vantato e accertato dalla in via riconvenzionale e di accertare, Pt_1
infine, che il credito di parte opponente è pari a complessivi 44.927,44. si è costituita in data 03.05.2022 e ha contestato tutto quanto affermato da parte attrice Controparte_1
opponente.
In particolare, ha evidenziato che nel corso del rapporto contrattuale, durato circa 4 mesi, ha Pt_1
affidato a n.15.586 spedizioni sul territorio nazionale e 343 spedizioni internazionali Controparte_1 contestando a quest'ultima gravi inadempimenti contrattuali relativi a merce consegnata danneggiata ovvero non consegnata o consegnata in modo parziale o in ritardo, la differenza delle tariffe applicate, il danno per il blocco improvviso della piattaforma e il danno per la perdita subita per le vendite su amazon.
Ha ribadito la fondatezza del credito azionato, evidenziando che una parte di esso ammontante ad euro
106.859,35 non è stato contestato da parte opponente.
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente;
in via principale di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento di e di confermare il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
All'udienza del 08.06.2023 il Giudice invitava le parti ad addivenire ad una soluzione transattiva della controversia e fissava altra udienza per verificare l'esito delle trattative.
All'udienza del 18.07.2023, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti riferivano di non essere addivenute ad un accordo e insistevano nelle rispettive eccezioni.
Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 21.09.2023, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rinviava ad all'udienza del 22.02.2024, all'esito della quale il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 21.06.2024, rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 23.01.2025.
In tale data il Giudice tratteneva la causa in decisione previo decorso dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
II. È doveroso esaminare, prima di entrare nel merito della controversia, l'eccezione sollevata da parte attrice opponente in merito all'asserita incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore del
Tribunale di Isernia.
pagina 6 di 10 Parte opponente ha evidenziato che parte opposta ha violato palesemente l'art. 18 c.p.c. (foro del convenuto) - che prevede che le cause vanno incardinate presso il Giudice del luogo in cui il convenuto ha la propria residenza o sede legale - e l'art. 19 c.p.c. (foro delle persone giuridiche) che dispone che qualora la convenuta sia una persona giuridica ad essere competente è il giudice in cui essa ha sede, nonché l'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione) nel quale si legge che ad esser competente è il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
In particolare, ha aggiunto che la clausola contrattuale di cui all'art. 27 denominata “Foro competente”
è nulla e inefficace in quanto affinché il foro convenzionalmente pattuito possa ritenersi esclusivo è necessario che esso sia sancito in maniera espressa ed inequivocabile, così che non si abbia alcun dubbio in merito alla volontà delle parti di devolvere la cognizione della causa al giudice indicato nella clausola.
Sul punto, è necessario sottolineare che la giurisprudenza è chiara ed incontestata sul punto che, la scelta di attribuire al giudice designato convenzionalmente competenza esclusiva, seppur svincolata da qualsiasi onere di forma, non può ricavarsi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari e, a tal fine, è sufficiente utilizzare espressioni quali "esclusivamente" o "in via esclusiva", poiché da tale qualificazione emerge senza alcun dubbio la loro comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari.
L'espressa volontà di derogare alla competenza territoriale in via esclusiva deve, infatti, essere specificata sempre e comunque, a prescindere dal fatto che la scelta ricada su uno dei fori già previsti dal legislatore o su un foro diverso.
Nel caso di specie, la clausola prevista dal contratto sottoscritto tra le Parti (Art. 27. Foro Competente), prevede che “Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di
Monza.”
La presente clausola, a parere di questo giudicante, attribuisce espressamente al Foro di Monza il carattere di esclusività, risultando la volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge in modo non equivoco e concorde.
Tale doglianza deve, pertanto, essere rigettata. ha, inoltre, contestato il credito azionato ed ha eccepito l'inammissibilità del Parte_1
decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta ai sensi degli art. 633 e 634 c.p.c. affermando che parte opposta, nella fase monitoria, si è limitata a depositare documentazione probatoria carente e inconferente sotto il profilo della certezza, terzietà e autenticità della stessa.
pagina 7 di 10 In merito alla predetta contestazione, è doveroso evidenziare che in sede monitoria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo la produzione delle fatture costituisce titolo idoneo per l'emissione dello stesso, ma non è sufficiente da sola in quanto è necessario fornire prove ulteriori circa la fondatezza del credito come l'estratto autentico delle scritture contabili.
Nel caso di specie, come emerge chiaramente dagli atti di causa, la richiesta di parte opposta, in sede monitoria, è stata supportata oltre che dalle fatture anche dall'estratto autentico delle scritture contabili
(cfr. doc. 1 e 2 fascicolo monitorio).
Tuttavia, in sede di opposizione, come noto, le sole fatture non sono sufficienti a costituire prova dell'esistenza del credito che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dalla parte su cui incombe il relativo onere.
Da un'attenta analisi dei numerosi documenti allegati dalle parti, emerge in modo chiaro che nessuna delle due parti in causa ha pienamente assolto l'onere probatorio a carico di ciascuna.
Ciò chiarito, tuttavia, parte opposta, pur non avendo fornito piena prova della pretesa creditoria azionata, ha diritto alla ricezione della somma corrispondente ad euro 106.859,35 in quanto la medesima risulta non essere contestata da parte opponente la quale, sia mediante la produzione del documento nr. 110 sia all'interno degli scritti difensivi, riconosce – anche in modo implicito – la somma dovuta, che appare assai prossima a quella riconosciuta in sede monitoria.
A sostegno di quanto suesposto, parte opponente – nella prima memoria 183 c.p.c. – riconosce tale importo e afferma “l'importo dovuto al 13.7.2022 è pari ad euro 106.859,35 e non euro 127.115,86”, senza ulteriore specificazione, né contestazione del prospetto inviatole via PEC dall'odierna opposta.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ne consegue, la revoca del decreto ingiuntivo n. 4118/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 17.11.2022 e la condanna di al Parte_1
pagamento nei confronti di della somma corrispondente ad euro 106.859,35. Controparte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente si osserva quanto segue.
La stessa è diretta ad accertare il grave inadempimento contrattuale imputabile alla a Controparte_1
causa di sinistri e consistente in merce consegnata danneggiata ovvero non consegnata, consegnata in modo parziale o in ritardo;
la differenza delle tariffe applicate;
il danno per il blocco improvviso della piattaforma;
il danno per la perdita subita per le vendite su it. CP_4
In particolare, afferma che il valore dei sinistri ammonterebbe ad euro 65.852,00 iva inclusa;
le differenze delle tariffe e dei ritardi nella consegna relativamente alle fatture ed ai relativi DDT di consegna si quantificherebbe in euro 3.063,92 iva inclusa;
il blocco della piattaforma Amazon.it utilizzata dalla cagionerebbe un danno pari ad euro 22.822,39; ha prodotto un danno Pt_1 all'immagine di pari ad euro 22.822,39 quale risarcimento della perdita economica subita. Pt_1
pagina 8 di 10 In aggiunta, chiede accertarsi che la a causa dei sinistri cagionati dalla alla merce ha Pt_1 _1
dovuto riacquistare nuovamente i beni per un importo di euro 37.226,09 relativamente alle fatture e ai
DDT di consegna e che la medesima avesse alla data della notifica un credito pari ad euro 151.786,79.
Tale domanda non può, tuttavia, trovare accoglimento.
Invero, in merito alla contestazione delle fatture per la segnalazione dei sinistri, è necessario evidenziare che dalla documentazione in atti non è possibile desumere la colpa grave di _1 nella causazione dei sinistri menzionati, così come previsto nell'ultimo comma dell'art. 13 denominato
“Limite di Responsabilità” nel quale si legge testualmente che “… è responsabile per Controparte_1 perdita, furto o danni ai beni trasportati solo in caso in cui il danneggiato provi che l'evento si sia verificato per colpa grave imputabile alla stessa Controparte_1
In merito alla quantificazione dei danni effettuata da è doveroso sottolineare Parte_1
che la stessa, a parere di questo giudicante, sia arbitraria e priva di fondamento in quanto non tiene conto dei criteri di quantificazione previsti negli art. 14 “Trasporti Nazionali” e art. 15 “Trasporti
Internazionali” (cfr. Contratto doc. 111 parte opponente).
In particolare, le comunicazioni contenenti le contestazioni, avanzate da parte opponente nei confronti dell'odierna opposta, per lamentare gli asseriti danni, oltre a riguardare una minima parte delle spedizioni effettuate (circa 103 su 15826), non chiarivano la natura del bene danneggiato, l'entità del danno lamentato tale da comprendere se lo stesso fosse riferibile a singoli componenti sostituibili o la completa sostituzione del bene, né dalle stesse era possibile evincere a quale titolo si invocasse la responsabilità di in quanto l'imballaggio della merce era a carico di come si Controparte_1 Pt_1
legge agli artt. 4 e 5 del contratto stipulato tra le parti.
Analoghe considerazioni valgono circa le ulteriori pretese di parte opponente e riguardanti applicazioni di errate tariffe, ritardi nelle consegne, danno per riacquisto merce, danno per la perdita di vendita sul portale poiché la stessa non ha fornito – anche in merito a tali doglianze – prova CP_4 dell'imputabilità dei danni in capo a oltre a non aver fornito prove e/o documenti in merito _1
alla quantificazione delle somme richieste.
III. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza di parte opponente la quale, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo per i motivi sopra esposti, è risultata debitrice di un importo di poco inferiore a quello oggetto del decreto ingiuntivo per cui è la presente opposizione e si liquidano come da dispositivo.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n.4118/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 17.11.2022 nei confronti di Parte_1
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma pari ad euro 106.859,35, oltre agli interessi legali di mora dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
4. condanna a rifondere a le spese di Pt_1 Parte_1 Controparte_1
lite liquidate in euro 4.200 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
5. con sentenza esecutiva.
Monza, 16 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
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