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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/06/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9306/2019
TRIBUNALE DI BRESCIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione Famiglia CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice Relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9306/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAZZARONI Parte_1 C.F._1
SA (C.F. ) C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAFELE LUCIA CP_1 C.F._3
( ) C.F._4
RESISTENTE
e con
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 1 di 9 assegnare la casa familiare in Berlingo, via Teresio Olivelli n.2 alla signora in favore Parte_1 del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
a) in ragione dell'assenza di mantenimento diretto derivante dalla sospensione delle visite del minore al padre sino dalla data dell'agosto 2016, nonché delle maggiori esigenze dovute per l'aumento dell'età del figlio disporre che il sig. versi a titolo di contributo al Per_1 CP_1 mantenimento del figlio la somma mensile di €1.200,00, rivalutabile secondo l'indice ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre;
tale versamento verrà eseguito dal padre fino all'indipendenza economica del figlio, unitamente al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia;
b) disporre che il sig. versi a titolo di assegno divorzile in favore della signora CP_1 [...] la somma mensile di €800,00, rivalutabile secondo l'indice ISTAT, entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa, in ragione della sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti, nonché del sacrificio alla sua carriera professionale conseguente alla cura del minore esercitata in via pressoché esclusiva.
Per parte resistente: - confermata la sentenza parziale di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata in data 09.02.2021 - alla luce delle precarie condizioni professionali/lavorative del signor e del suo reddito tutt'altro che idoneo a CP_1 continuare a garantire il contributo di euro 600,00 mensili sino ad oggi sempre regolarmente versato in favore del figlio (oltre ad euro 200,00 mensili sempre versate in favore della moglie), stabilire che il sig. abbia a contribuire al mantenimento del solo figlio CP_1 Per_2 oramai maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, con la somma di
[...] euro 200,00 mensili ovvero in subordine con la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, non superiore ad euro 350,00 (trecentocinquanta) mensili da corrispondere alla madre signora
finché il figlio sarà convivente con la madre (ivi presso la ex casa coniugale, che si Parte_1 precisa essere di proprietà del signor per la quota di 6/10 mentre i 4/10 sono di CP_1 proprietà della signora ) e con corresponsione dell'assegno mensile predetto Parte_1 direttamente al figlio da quando egli trasferisse/trasferirà la sua residenza altrove Per_1 separatamente dalla madre oppure la madre trasferisse/trasferirà altrove la sua residenza separatamente dal figlio;
- porre a carico dei genitori il concorso alle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% pro quota, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa concordato Per_1 fra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
- mandare assolto il sig. CP_1 da assegno divorzile in favore della sig.ra in difetto dei presupposti di legge. Pt_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/06/2019 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 2.09.2000 in Ospitaletto (BS) trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune atto n.28 Serie A Parte 2 Ufficio 1 anno 2000 con il signor nato CP_1
a Cazzago San Martino il 27.06.1969 (C.F. ), che dalla loro unione era nato a C.F._5
Brescia il figlio in data 9.02.2005, che i coniugi avevano adibito a casa coniugale l'immobile Per_1 sito a Berlingo (BS) via Teresio Olivelli n.2, in comproprietà tra gli stessi nella misura del 60% al sig. pagina 2 di 9 e del 40% alla signora ed infine che, il Tribunale di Brescia in data 2.11.2012, aveva CP_1 Pt_1 pronunciato la separazione personale prevedendo “l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
l'affidamento condiviso del figlio con esercizio disgiunto della potestà da parte dei genitori Per_1 quanto alle questioni di ordinaria amministrazione del figlio;
riconosce al padre il diritto-dovere di trascorrere con almeno due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola alle ore 21, nelle Per_1 giornate di martedì e giovedì salvo diversi accordi tra i genitori in considerazione degli impegni di
oltre ad un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì Per_1 mattina, a quindici giorni anche continuativi nel periodo estivo, ad una settimana durante le vacanze di Natale (alternando di anno in anno il giorno di Natale con capodanno) ed a quattro giorni durante quelle pasquali. Dispone che i Servizi Sociali competenti proseguano, anche attraverso l'ausilio dell'educatore domiciliare, nell'attività di monitoraggio e sostegno psicologico del minore. Dispone che il padre versi a favore della a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Pt_1 mensile di €600,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie. Dispone che il ricorrente versi a favore della per il di lei Pt_1 mantenimento, la somma mensile di €200,00 rivalutabile secondo gli indici Istat.
Aggiungeva che il Tribunale di Brescia con decreto del 5.7.2017, emesso su ricorso per modifica delle condizioni di separazione presentato dal aveva previsto, per quanto qui di interesse, l'affido di CP_1 ai Servizi Sociali e il suo collocamento presso la madre, già assegnataria della casa coniugale, Per_1 confermando tutte le altre statuizioni, anche di natura economica.
La con il ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedeva l'affido in forma Pt_1 esclusiva rafforzata di il collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, un Per_1 contributo al mantenimento a carico del padre per di € 1.200,00 mensili e un assegno divorzile Per_1 per sé di € 800,00.
Costituitosi in giudizio con memoria del 14.01.2020, il eccepiva l'insussistenza dei presupposti CP_1 per l'affido super esclusivo alla chiedendo che venisse confermato l'affido ai Servizi Sociali e, Pt_1 ritenuto incongruo il mantenimento richiesto ed infondata la domanda di assegno divorzile, chiedeva disporsi un contributo al mantenimento per di € 300,00 mensili e rigettarsi la domanda di Per_1 riconoscimento di un assegno divorzile in favore della Pt_1
Con ordinanza del 15.07.2020, il Presidente delegato emetteva il seguente provvedimento provvisorio:
“ritenuto che, al fine di non precludere la possibilità di un'effettiva ripresa del rapporto padre-figlio sia opportuno, allo stato, mantenere l'affido del minore ai servizi sociali così come disposto con decreto collegiale del 5 luglio 2017; -ritenuto opportuno, inoltre, alla luce delle indicazioni contenute nella relazione dei servizi sociali del febbraio 2020, che il minore continui la frequentazione del
“Centro Raggio di Sole”; -ritenuto, con riferimento alle questioni economiche, in attesa che le contrapposte allegazioni delle parti vengano approfondite in sede istruttoria ed in assenza di elementi che giustifichino in “ […]questa fase l'adozione di provvedimenti di contenuto differente, che debbano essere confermate le statuizioni di cui alla separazione;
P.Q.M.
conferma l'affido del minore ai servizi sociali;
dispone la prosecuzione della frequentazione da parte del minore del “Centro Raggio di Sole”, conferma le condizioni economiche di cui alla separazione […].
pagina 3 di 9 Con sentenza non definitiva depositata in data 10.2.2021, il Tribunale di Brescia dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo l'annotazione della sentenza nei pubblici registri e, con successiva ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo.
Successivamente il giudice, preso atto delle considerazioni e conclusioni dei Servizi Sociali, chiamati a pronunciarsi sull'utilità di mantenere in atto l'affidamento di ai Servizi, adottava un'ordinanza Per_1 di modifica dell'ordinanza presidenziale, con la quale disponeva l'affidamento di in via Per_1 esclusiva alla madre.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, depositate le relative memorie, il giudice istruttore disponeva la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali, rigettava le istanze istruttorie ad eccezione della richiesta di indagini sui redditi e sul patrimonio di entrambe le parti, per le quali delegava la Guardia di Finanza.
Alla successiva udienza del giorno 11.10.2023, il giudice onerava entrambe le parti di depositare la documentazione reddituale aggiornata e, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 22.2.2024.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 23.4.2024, concedendo alle parti termini di legge per il deposito delle memorie finali ex art. 190 c.p.c.
Con istanza del 15.7.2024, l'avvocato di parte ricorrente chiedeva al Tribunale di fissare una nuova udienza per la comparizione delle parti, essendo emersa la possibilità di risolvere in via transattiva la controversia e la causa veniva quindi rimessa in decisione con ordinanza del 30.8.2024.
All'udienza del 10.10.2024, comparse le parti personalmente, il giudice, dopo lunga discussione, proponeva alle stesse di conciliare la vertenza nei seguenti termini: “vendita della casa coniugale, ripartizione del ricavato pro quota (60% il 40% la , rinuncia da parte della CP_1 Pt_1 Pt_1 della domanda di assegno divorzile, mantenimento per a carico del per la somma di € Per_1 CP_1
800, adempimento esatto dell'obbligazione di pagamento delle spese straordinarie ripartite al 50% tra le parti”. La causa veniva quindi rinviata alla successiva udienza del 14.11.2024 per verificare l'esito delle trattative.
Alla predetta udienza, il giudice, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della causa, rimetteva la stessa al Collegio in vista della decisione, ordinando contestualmente il deposito delle dichiarazioni dei redditi relativi all'annualità 2023.
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili
La pronuncia della cessazione dello status coniugale è già stata resa con sentenza parziale depositata in cancelleria in data 12.2.2021, quindi sul punto nulla è più da decidere.
Sull'asserita invalidità del giudizio per mancata comunicazione del procedimento al PM
Parte resistente, nella propria memoria conclusionale di replica, ha eccepito l'invalidità del presente giudizio, in quanto il Pubblico Ministero non ne avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione.
pagina 4 di 9 L'eccezione è priva di pregio e deve dunque essere rigettata posto che, contrariamente a quanto sostenuto dal la cancelleria del Tribunale ha tempestivamente provveduto a dare CP_1 comunicazione al PM del presente procedimento in data 31.7.2020.
Sull'affidamento, collocazione e frequentazione del figlio Per_1
Come correttamente rilevato da entrambe le parti, il figlio è divenuto maggiorenne nel corso Per_1 del procedimento, in data 9.2.2023. Come conseguenza di ciò, decade, in quanto divenuta irrilevante, ogni questione relativa al suo affidamento ed alla sua collocazione prevalente, residuando dunque solamente le domande relative all'assegnazione della casa coniugale, al mantenimento del figlio - non economicamente indipendente - ed all'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente.
Sull'assegnazione della casa coniugale ed il mantenimento ordinario di Per_1
In via preliminare, deve rilevarsi che non sussiste contrasto tra le parti circa l'assegnazione alla Pt_1 della casa coniugale sita in Berlingo (BS) via Teresio Olivelli n.2, dove ad oggi continua a Per_1 risiedere unitamente alla madre e che deve essere pertanto ad essa assegnata nel preminente interesse del figlio non autosufficiente.
Parimenti pacifica, inoltre, è la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, essendo incontestata tanto la mancata autosufficienza economica di ad oggi ancora studente presso una scuola superiore, quanto la sua incapacità Per_1 reddituale, derivante dal disturbo borderline dissociativo che lo affligge da diversi anni.
Circa la quantificazione economica di tale contributo è invece emersa una netta sproporzione tra l'importo richiesto dalla ricorrente (€ 1.200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie) e quello proposto dal resistente (€ 300,00 mensili, oltre spese),
Orbene, come è noto, ai fini della quantificazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario, in assenza di accordo tra le parti, il Tribunale è chiamato a valorizzare diversi criteri, tra i quali spiccano le capacità economico-reddituali di ciascun genitore, i tempi da ognuno trascorsi con il figlio ed i bisogni economici che fanno capo a quest'ultimo sulla base delle sue necessità, dei suoi desideri e del suo stile di vita.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione acquisita in atti, nonché dall'attività istruttoria esperita - ed in particolare dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza - è emersa la buona capacità economica del il quale, sotto il profilo reddituale, per le annualità 2021, 2022 e 2023 ha CP_1 rispettivamente dichiarato un reddito d'impresa lordo pari ad € 33.890,00; € 52.287,00 ed € 30.480,00 (per un importo mensile medio lordo nel triennio di € 3.240,47), superiore, peraltro, a quello dichiarato al momento della separazione, pari ad € 20.601,00 per il 2008, anno in cui è stato depositato il ricorso ed € 21.370,00 per il 2012, anno della sentenza di separazione.
Parimenti, sotto il profilo patrimoniale, il resistente è risultato, da un lato, titolare di un patrimonio mobiliare pari, alla data delle indagini della GdF, a complessivi € 93.426,55, nonché, dall'altro lato, proprietario della ex casa coniugale per quota di 3/5 e pieno proprietario di un ulteriore immobile, sito in Cazzago San Martino.
pagina 5 di 9 Oltre a ciò, deve poi valorizzarsi la circostanza, pacifica tra le parti, che il resistente non vede, né tantomeno tiene con sé il figlio a far data dall'estate del 2016, sicché il al di là del Per_1 CP_1 contributo economico in esame, non sostiene alcuna ulteriore spesa per soddisfare direttamente i bisogni del figlio, al cui soddisfacimento provvede dunque in prima battuta la madre.
Infine, assume rilievo anche il fatto, addotto dalla stessa difesa del nella propria memoria CP_1 conclusionale di replica, per cui il resistente sta attualmente versando ogni mese alla moglie un importo pari ad € 900,00, sicché, contrariamente a quanto sostenuto dalla sua difesa, non vi è dubbio che le condizioni economiche del resistente gli permettano di contribuire al mantenimento del figlio in misura ben superiore rispetto a quanto da questi proposto.
In conclusione, il Collegio ritiene che, alla luce delle deduzioni delle parti, delle risultanze emerse dall'istruttoria circa la loro effettiva capacità economico-reddituale ed ai bisogni del figlio - Per_1 che, rispetto all'epoca della separazione, sono pacificamente aumentati, anche a fronte della sopravvenuta impossibilità di avvalersi dell'ausilio del centro Raggio di Sole - sia equo fissare il contributo al mantenimento ordinario dovuto dal padre in € 900,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Ad esso deve aggiungersi l'obbligo di contribuire in via paritaria con la alle spese, di natura Pt_1 straordinaria, che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del figlio, regolate come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Non può accogliersi, infine, la richiesta del resistente di vedersi riconosciuto, sin da ora, il diritto a versare detto contributo direttamente al figlio allorché esso dovesse cessare di risiedere unitamente alla madre.
Detta richiesta si pone infatti in contrasto con la natura rebus sic stantibus che caratterizza i provvedimenti in materia di diritto famiglia e che impone al giudice di soffermarsi sulla situazione vigente al momento della pronuncia, riservando eventuali sopravvenienze ad appositi successivi giudizi di revisione delle condizioni.
Inoltre, come più volte ricordato dalla Suprema Corte, il genitore obbligato non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente in assenza di una specifica domanda da parte di quest'ultimo, che gode di una legittimazione autonoma, seppur concorrente con l'altro genitore, a formulare tale richiesta (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 12/11/2021, n. 34100).
Sull'assegno divorzile a favore della ricorrente
Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge 898/1970, l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato la funzione sia assistenziale che perequativa dell'assegno divorzile, affermando che esso sia dovuto ogniqualvolta il minor reddito del coniuge istante sia la conseguenza di scelte matrimoniali condivise che abbiano sacrificato la sua realizzazione economica e che, per il principio di autoresponsabilità e di parità fra pagina 6 di 9 coniugi, non è giusto siano sopportate da lui soltanto, anche in considerazione della durata del matrimonio e della possibilità, per il consorte meno abbiente - in ragione dell'età, dei titoli posseduti e delle esperienze pregresse - di trovare collocazione nel mondo del lavoro. Dopo la pronuncia suddetta, la funzione dell'assegno non è più, quindi, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma invece quella di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Nel caso concreto, fra i coniugi esiste certamente una disparità economico-reddituale, posto che, come visto, mentre il svolge attività di autotrasportatore in via autonoma, la ricorrente non gode di CP_1 alcun reddito, avendo cessato già nel 2006 qualsivoglia attività lavorativa, ad eccezione di una saltuaria esperienza da dicembre 2022 a maggio 2024. Parimenti, se il resistente possiede un significativo patrimonio mobiliare ed è intestatario di un immobile ulteriore rispetto alla ex casa coniugale, sua per i 3/5, così non è a dirsi per la le cui disponibilità patrimoniali sono nettamente inferiori. Pt_1
Sul punto è del resto rimasta totalmente sfornita di qualsivoglia supporto probatorio - e non può dunque essere presa in considerazione - l'eccezione sollevata dal resistente a mente della quale non esisterebbe alcuna sperequazione reddituale tra gli ex coniugi posto che la sin dalla chiusura della propria Pt_1 attività, avrebbe lavorato presso delle imprese riferibili alla sua famiglia.
Allo stesso modo, non hanno trovato alcun riscontro le dichiarazioni del relative allo stato di CP_1 crisi della sua attività, posto che, come accennato, i suoi redditi recenti si sono rivelati superiori rispetto a quelli dichiarati al momento della sentenza di separazione e negli anni immediatamente successivi.
Accertata l'esistenza di una disparità economico-reddituale tra i coniugi deve ora valutarsi, in omaggio ai principi sanciti dalle richiamate Sezioni Unite, se il coniuge cosiddetto “debole” si trovi in una situazione che legittimi, in applicazione del generale principio di solidarietà familiare, il diritto all'assistenza economica da parte dell'ex coniuge e se il disequilibrio economico abbia effettivamente origine anche nella scelta del coniuge debole di sacrificare la propria carriera lavorativa per dedicarsi alla cura del manage familiare.
Nel caso in esame, a parere del Collegio, deve darsi risposta affermativa ad entrambi i quesiti, sicché deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere un assegno divorzile idoneo a garantirle sia un'effettiva assistenza economica - che superi la sua impossibilità a mantenersi autonomamente - sia una valorizzazione, in ottica compensativo-perequativa, della sua scelta di cessare ogni attività lavorativa per dedicarsi completamente alla cura del figlio.
Ed invero, dalla documentazione medica in atti e, in particolare, dalle relazioni periodicamente redatte dai Servizi Sociali nell'espletamento dell'incarico di monitoraggio affidatogli da questo Tribunale, è emerso chiaramente il bisogno continuativo di assistenza da parte di il cui deficit Persona_2 borderline rende necessario un costante ed ininterrotto sostegno da parte della figura materna.
A fronte di ciò, deve quindi escludersi che l'acclarata incapacità reddituale della sia riferibile Pt_1 ad una sua condotta inerte o negligente, come contestato da parte resistente.
Parimenti, non può dubitarsi che dalla rinuncia a svolgere la propria attività di parrucchiera - e, più in generale, qualsivoglia attività lavorativa - per prendersi cura di sia disceso un rilevante Per_1 pagina 7 di 9 sacrificio della capacità reddituale della ricorrente, nonché, dall'altro lato, un notevole beneficio a favore dell'altro genitore, che ha potuto interamente concentrarsi sullo sviluppo della propria carriera da lavoratore autonomo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene equo riconoscere a favore di il Parte_1 diritto a ricevere dall'ex marito un assegno divorzile avente funzione sia assistenziale, CP_1 che compensativo-perequativa.
Circa la quantificazione di detto assegno, deve osservarsi, innanzitutto, che parte ricorrente non ha allegato alcuna circostanza utile a riconoscere in suo favore l'importo richiesto di € 800,00 mensili, somma nettamente superiore rispetto a quella di € 200,00 prevista al momento della separazione, allorché le sue condizioni patrimoniali non si discostavano in realtà significativamente da quelle attuali, avendo la stessa cessato ogni attività lavorativa a far data dal 2006.
In seconda battuta, deve evidenziarsi nuovamente che dalle dichiarazioni fiscali presenti in atti è possibile quantificare i redditi mensili da lavoro autonomo del resistente in circa € 3.240,47 lordi, sicché detratti gli oneri fiscali, le spese relative al contratto di mutuo (pari a circa € 890,00 mensili) ed il contributo al mantenimento ordinario del figlio, poc'anzi quantificato in € 900,00, risulterebbe iniquo gravare il resistente di un ulteriore esborso mensile così significativo, dovendosi riconoscere il pari diritto del a trattenere per sé una somma che gli assicuri un adeguato tenore di vita. Scopo CP_1 ultimo dell'assegno divorzile è infatti quello di riequilibrare la sproporzione economico-reddituale sussistente tra le parti.
In conclusione, tenendo in considerazione, da un lato, la funzione sia assistenziale che compensativo – perequativa rivestita dall'assegno in esame, nonché, dall'altro lato, l'incremento dei redditi percepiti dal resistente rispetto alla data della separazione e la rivalutazione maturata sull'importo ivi previsto a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, il Collegio ritiene equo quantificare l'assegno divorzile spettante alla in € 250,00 mensili. Pt_1
Sulle spese processuali
La parziale soccombenza reciproca delle parti giustifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c., la compensazione per 2/3 tra le parti delle spese di lite e la condanna del alla rifusione alla CP_1 controparte, ammessa al Patrocinio alle Spese dello Stato, della restante quota di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) assegna a la casa familiare, sita in Berlingo, via Teresio Olivelli n.2; Parte_1
2) dispone che entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di CP_1 comunicazione della sentenza, versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio la Persona_2 somma mensile di € 900,00; somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre il 50% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo del Tribunale di Brescia;
pagina 8 di 9 3) dispone che entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di CP_1 comunicazione della sentenza, versi a titolo di assegno divorzile alla ex moglie la somma Parte_1 mensile di € 250,00; somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Liquida le spese di lite in € 7.616 per compensi professionali, oltre 15 % di spese generali, I.v.a. e C.p.a., ponendole a carico di per la quota di 1/3 in favore dell'Erario e compensandole tra CP_1 le parti per la restante quota di 2/3.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 5.6.2025
Il Giudice estensore
Costanza Teti
Il Presidente
Andrea Tinelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Filippo Mangili, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI BRESCIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione Famiglia CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice Relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9306/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAZZARONI Parte_1 C.F._1
SA (C.F. ) C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAFELE LUCIA CP_1 C.F._3
( ) C.F._4
RESISTENTE
e con
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 1 di 9 assegnare la casa familiare in Berlingo, via Teresio Olivelli n.2 alla signora in favore Parte_1 del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
a) in ragione dell'assenza di mantenimento diretto derivante dalla sospensione delle visite del minore al padre sino dalla data dell'agosto 2016, nonché delle maggiori esigenze dovute per l'aumento dell'età del figlio disporre che il sig. versi a titolo di contributo al Per_1 CP_1 mantenimento del figlio la somma mensile di €1.200,00, rivalutabile secondo l'indice ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre;
tale versamento verrà eseguito dal padre fino all'indipendenza economica del figlio, unitamente al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia;
b) disporre che il sig. versi a titolo di assegno divorzile in favore della signora CP_1 [...] la somma mensile di €800,00, rivalutabile secondo l'indice ISTAT, entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa, in ragione della sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti, nonché del sacrificio alla sua carriera professionale conseguente alla cura del minore esercitata in via pressoché esclusiva.
Per parte resistente: - confermata la sentenza parziale di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata in data 09.02.2021 - alla luce delle precarie condizioni professionali/lavorative del signor e del suo reddito tutt'altro che idoneo a CP_1 continuare a garantire il contributo di euro 600,00 mensili sino ad oggi sempre regolarmente versato in favore del figlio (oltre ad euro 200,00 mensili sempre versate in favore della moglie), stabilire che il sig. abbia a contribuire al mantenimento del solo figlio CP_1 Per_2 oramai maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, con la somma di
[...] euro 200,00 mensili ovvero in subordine con la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, non superiore ad euro 350,00 (trecentocinquanta) mensili da corrispondere alla madre signora
finché il figlio sarà convivente con la madre (ivi presso la ex casa coniugale, che si Parte_1 precisa essere di proprietà del signor per la quota di 6/10 mentre i 4/10 sono di CP_1 proprietà della signora ) e con corresponsione dell'assegno mensile predetto Parte_1 direttamente al figlio da quando egli trasferisse/trasferirà la sua residenza altrove Per_1 separatamente dalla madre oppure la madre trasferisse/trasferirà altrove la sua residenza separatamente dal figlio;
- porre a carico dei genitori il concorso alle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% pro quota, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa concordato Per_1 fra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
- mandare assolto il sig. CP_1 da assegno divorzile in favore della sig.ra in difetto dei presupposti di legge. Pt_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/06/2019 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 2.09.2000 in Ospitaletto (BS) trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune atto n.28 Serie A Parte 2 Ufficio 1 anno 2000 con il signor nato CP_1
a Cazzago San Martino il 27.06.1969 (C.F. ), che dalla loro unione era nato a C.F._5
Brescia il figlio in data 9.02.2005, che i coniugi avevano adibito a casa coniugale l'immobile Per_1 sito a Berlingo (BS) via Teresio Olivelli n.2, in comproprietà tra gli stessi nella misura del 60% al sig. pagina 2 di 9 e del 40% alla signora ed infine che, il Tribunale di Brescia in data 2.11.2012, aveva CP_1 Pt_1 pronunciato la separazione personale prevedendo “l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
l'affidamento condiviso del figlio con esercizio disgiunto della potestà da parte dei genitori Per_1 quanto alle questioni di ordinaria amministrazione del figlio;
riconosce al padre il diritto-dovere di trascorrere con almeno due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola alle ore 21, nelle Per_1 giornate di martedì e giovedì salvo diversi accordi tra i genitori in considerazione degli impegni di
oltre ad un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì Per_1 mattina, a quindici giorni anche continuativi nel periodo estivo, ad una settimana durante le vacanze di Natale (alternando di anno in anno il giorno di Natale con capodanno) ed a quattro giorni durante quelle pasquali. Dispone che i Servizi Sociali competenti proseguano, anche attraverso l'ausilio dell'educatore domiciliare, nell'attività di monitoraggio e sostegno psicologico del minore. Dispone che il padre versi a favore della a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Pt_1 mensile di €600,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie. Dispone che il ricorrente versi a favore della per il di lei Pt_1 mantenimento, la somma mensile di €200,00 rivalutabile secondo gli indici Istat.
Aggiungeva che il Tribunale di Brescia con decreto del 5.7.2017, emesso su ricorso per modifica delle condizioni di separazione presentato dal aveva previsto, per quanto qui di interesse, l'affido di CP_1 ai Servizi Sociali e il suo collocamento presso la madre, già assegnataria della casa coniugale, Per_1 confermando tutte le altre statuizioni, anche di natura economica.
La con il ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedeva l'affido in forma Pt_1 esclusiva rafforzata di il collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, un Per_1 contributo al mantenimento a carico del padre per di € 1.200,00 mensili e un assegno divorzile Per_1 per sé di € 800,00.
Costituitosi in giudizio con memoria del 14.01.2020, il eccepiva l'insussistenza dei presupposti CP_1 per l'affido super esclusivo alla chiedendo che venisse confermato l'affido ai Servizi Sociali e, Pt_1 ritenuto incongruo il mantenimento richiesto ed infondata la domanda di assegno divorzile, chiedeva disporsi un contributo al mantenimento per di € 300,00 mensili e rigettarsi la domanda di Per_1 riconoscimento di un assegno divorzile in favore della Pt_1
Con ordinanza del 15.07.2020, il Presidente delegato emetteva il seguente provvedimento provvisorio:
“ritenuto che, al fine di non precludere la possibilità di un'effettiva ripresa del rapporto padre-figlio sia opportuno, allo stato, mantenere l'affido del minore ai servizi sociali così come disposto con decreto collegiale del 5 luglio 2017; -ritenuto opportuno, inoltre, alla luce delle indicazioni contenute nella relazione dei servizi sociali del febbraio 2020, che il minore continui la frequentazione del
“Centro Raggio di Sole”; -ritenuto, con riferimento alle questioni economiche, in attesa che le contrapposte allegazioni delle parti vengano approfondite in sede istruttoria ed in assenza di elementi che giustifichino in “ […]questa fase l'adozione di provvedimenti di contenuto differente, che debbano essere confermate le statuizioni di cui alla separazione;
P.Q.M.
conferma l'affido del minore ai servizi sociali;
dispone la prosecuzione della frequentazione da parte del minore del “Centro Raggio di Sole”, conferma le condizioni economiche di cui alla separazione […].
pagina 3 di 9 Con sentenza non definitiva depositata in data 10.2.2021, il Tribunale di Brescia dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo l'annotazione della sentenza nei pubblici registri e, con successiva ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo.
Successivamente il giudice, preso atto delle considerazioni e conclusioni dei Servizi Sociali, chiamati a pronunciarsi sull'utilità di mantenere in atto l'affidamento di ai Servizi, adottava un'ordinanza Per_1 di modifica dell'ordinanza presidenziale, con la quale disponeva l'affidamento di in via Per_1 esclusiva alla madre.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, depositate le relative memorie, il giudice istruttore disponeva la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali, rigettava le istanze istruttorie ad eccezione della richiesta di indagini sui redditi e sul patrimonio di entrambe le parti, per le quali delegava la Guardia di Finanza.
Alla successiva udienza del giorno 11.10.2023, il giudice onerava entrambe le parti di depositare la documentazione reddituale aggiornata e, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 22.2.2024.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 23.4.2024, concedendo alle parti termini di legge per il deposito delle memorie finali ex art. 190 c.p.c.
Con istanza del 15.7.2024, l'avvocato di parte ricorrente chiedeva al Tribunale di fissare una nuova udienza per la comparizione delle parti, essendo emersa la possibilità di risolvere in via transattiva la controversia e la causa veniva quindi rimessa in decisione con ordinanza del 30.8.2024.
All'udienza del 10.10.2024, comparse le parti personalmente, il giudice, dopo lunga discussione, proponeva alle stesse di conciliare la vertenza nei seguenti termini: “vendita della casa coniugale, ripartizione del ricavato pro quota (60% il 40% la , rinuncia da parte della CP_1 Pt_1 Pt_1 della domanda di assegno divorzile, mantenimento per a carico del per la somma di € Per_1 CP_1
800, adempimento esatto dell'obbligazione di pagamento delle spese straordinarie ripartite al 50% tra le parti”. La causa veniva quindi rinviata alla successiva udienza del 14.11.2024 per verificare l'esito delle trattative.
Alla predetta udienza, il giudice, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della causa, rimetteva la stessa al Collegio in vista della decisione, ordinando contestualmente il deposito delle dichiarazioni dei redditi relativi all'annualità 2023.
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili
La pronuncia della cessazione dello status coniugale è già stata resa con sentenza parziale depositata in cancelleria in data 12.2.2021, quindi sul punto nulla è più da decidere.
Sull'asserita invalidità del giudizio per mancata comunicazione del procedimento al PM
Parte resistente, nella propria memoria conclusionale di replica, ha eccepito l'invalidità del presente giudizio, in quanto il Pubblico Ministero non ne avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione.
pagina 4 di 9 L'eccezione è priva di pregio e deve dunque essere rigettata posto che, contrariamente a quanto sostenuto dal la cancelleria del Tribunale ha tempestivamente provveduto a dare CP_1 comunicazione al PM del presente procedimento in data 31.7.2020.
Sull'affidamento, collocazione e frequentazione del figlio Per_1
Come correttamente rilevato da entrambe le parti, il figlio è divenuto maggiorenne nel corso Per_1 del procedimento, in data 9.2.2023. Come conseguenza di ciò, decade, in quanto divenuta irrilevante, ogni questione relativa al suo affidamento ed alla sua collocazione prevalente, residuando dunque solamente le domande relative all'assegnazione della casa coniugale, al mantenimento del figlio - non economicamente indipendente - ed all'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente.
Sull'assegnazione della casa coniugale ed il mantenimento ordinario di Per_1
In via preliminare, deve rilevarsi che non sussiste contrasto tra le parti circa l'assegnazione alla Pt_1 della casa coniugale sita in Berlingo (BS) via Teresio Olivelli n.2, dove ad oggi continua a Per_1 risiedere unitamente alla madre e che deve essere pertanto ad essa assegnata nel preminente interesse del figlio non autosufficiente.
Parimenti pacifica, inoltre, è la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, essendo incontestata tanto la mancata autosufficienza economica di ad oggi ancora studente presso una scuola superiore, quanto la sua incapacità Per_1 reddituale, derivante dal disturbo borderline dissociativo che lo affligge da diversi anni.
Circa la quantificazione economica di tale contributo è invece emersa una netta sproporzione tra l'importo richiesto dalla ricorrente (€ 1.200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie) e quello proposto dal resistente (€ 300,00 mensili, oltre spese),
Orbene, come è noto, ai fini della quantificazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario, in assenza di accordo tra le parti, il Tribunale è chiamato a valorizzare diversi criteri, tra i quali spiccano le capacità economico-reddituali di ciascun genitore, i tempi da ognuno trascorsi con il figlio ed i bisogni economici che fanno capo a quest'ultimo sulla base delle sue necessità, dei suoi desideri e del suo stile di vita.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione acquisita in atti, nonché dall'attività istruttoria esperita - ed in particolare dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza - è emersa la buona capacità economica del il quale, sotto il profilo reddituale, per le annualità 2021, 2022 e 2023 ha CP_1 rispettivamente dichiarato un reddito d'impresa lordo pari ad € 33.890,00; € 52.287,00 ed € 30.480,00 (per un importo mensile medio lordo nel triennio di € 3.240,47), superiore, peraltro, a quello dichiarato al momento della separazione, pari ad € 20.601,00 per il 2008, anno in cui è stato depositato il ricorso ed € 21.370,00 per il 2012, anno della sentenza di separazione.
Parimenti, sotto il profilo patrimoniale, il resistente è risultato, da un lato, titolare di un patrimonio mobiliare pari, alla data delle indagini della GdF, a complessivi € 93.426,55, nonché, dall'altro lato, proprietario della ex casa coniugale per quota di 3/5 e pieno proprietario di un ulteriore immobile, sito in Cazzago San Martino.
pagina 5 di 9 Oltre a ciò, deve poi valorizzarsi la circostanza, pacifica tra le parti, che il resistente non vede, né tantomeno tiene con sé il figlio a far data dall'estate del 2016, sicché il al di là del Per_1 CP_1 contributo economico in esame, non sostiene alcuna ulteriore spesa per soddisfare direttamente i bisogni del figlio, al cui soddisfacimento provvede dunque in prima battuta la madre.
Infine, assume rilievo anche il fatto, addotto dalla stessa difesa del nella propria memoria CP_1 conclusionale di replica, per cui il resistente sta attualmente versando ogni mese alla moglie un importo pari ad € 900,00, sicché, contrariamente a quanto sostenuto dalla sua difesa, non vi è dubbio che le condizioni economiche del resistente gli permettano di contribuire al mantenimento del figlio in misura ben superiore rispetto a quanto da questi proposto.
In conclusione, il Collegio ritiene che, alla luce delle deduzioni delle parti, delle risultanze emerse dall'istruttoria circa la loro effettiva capacità economico-reddituale ed ai bisogni del figlio - Per_1 che, rispetto all'epoca della separazione, sono pacificamente aumentati, anche a fronte della sopravvenuta impossibilità di avvalersi dell'ausilio del centro Raggio di Sole - sia equo fissare il contributo al mantenimento ordinario dovuto dal padre in € 900,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Ad esso deve aggiungersi l'obbligo di contribuire in via paritaria con la alle spese, di natura Pt_1 straordinaria, che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del figlio, regolate come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Non può accogliersi, infine, la richiesta del resistente di vedersi riconosciuto, sin da ora, il diritto a versare detto contributo direttamente al figlio allorché esso dovesse cessare di risiedere unitamente alla madre.
Detta richiesta si pone infatti in contrasto con la natura rebus sic stantibus che caratterizza i provvedimenti in materia di diritto famiglia e che impone al giudice di soffermarsi sulla situazione vigente al momento della pronuncia, riservando eventuali sopravvenienze ad appositi successivi giudizi di revisione delle condizioni.
Inoltre, come più volte ricordato dalla Suprema Corte, il genitore obbligato non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente in assenza di una specifica domanda da parte di quest'ultimo, che gode di una legittimazione autonoma, seppur concorrente con l'altro genitore, a formulare tale richiesta (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 12/11/2021, n. 34100).
Sull'assegno divorzile a favore della ricorrente
Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge 898/1970, l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato la funzione sia assistenziale che perequativa dell'assegno divorzile, affermando che esso sia dovuto ogniqualvolta il minor reddito del coniuge istante sia la conseguenza di scelte matrimoniali condivise che abbiano sacrificato la sua realizzazione economica e che, per il principio di autoresponsabilità e di parità fra pagina 6 di 9 coniugi, non è giusto siano sopportate da lui soltanto, anche in considerazione della durata del matrimonio e della possibilità, per il consorte meno abbiente - in ragione dell'età, dei titoli posseduti e delle esperienze pregresse - di trovare collocazione nel mondo del lavoro. Dopo la pronuncia suddetta, la funzione dell'assegno non è più, quindi, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma invece quella di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Nel caso concreto, fra i coniugi esiste certamente una disparità economico-reddituale, posto che, come visto, mentre il svolge attività di autotrasportatore in via autonoma, la ricorrente non gode di CP_1 alcun reddito, avendo cessato già nel 2006 qualsivoglia attività lavorativa, ad eccezione di una saltuaria esperienza da dicembre 2022 a maggio 2024. Parimenti, se il resistente possiede un significativo patrimonio mobiliare ed è intestatario di un immobile ulteriore rispetto alla ex casa coniugale, sua per i 3/5, così non è a dirsi per la le cui disponibilità patrimoniali sono nettamente inferiori. Pt_1
Sul punto è del resto rimasta totalmente sfornita di qualsivoglia supporto probatorio - e non può dunque essere presa in considerazione - l'eccezione sollevata dal resistente a mente della quale non esisterebbe alcuna sperequazione reddituale tra gli ex coniugi posto che la sin dalla chiusura della propria Pt_1 attività, avrebbe lavorato presso delle imprese riferibili alla sua famiglia.
Allo stesso modo, non hanno trovato alcun riscontro le dichiarazioni del relative allo stato di CP_1 crisi della sua attività, posto che, come accennato, i suoi redditi recenti si sono rivelati superiori rispetto a quelli dichiarati al momento della sentenza di separazione e negli anni immediatamente successivi.
Accertata l'esistenza di una disparità economico-reddituale tra i coniugi deve ora valutarsi, in omaggio ai principi sanciti dalle richiamate Sezioni Unite, se il coniuge cosiddetto “debole” si trovi in una situazione che legittimi, in applicazione del generale principio di solidarietà familiare, il diritto all'assistenza economica da parte dell'ex coniuge e se il disequilibrio economico abbia effettivamente origine anche nella scelta del coniuge debole di sacrificare la propria carriera lavorativa per dedicarsi alla cura del manage familiare.
Nel caso in esame, a parere del Collegio, deve darsi risposta affermativa ad entrambi i quesiti, sicché deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere un assegno divorzile idoneo a garantirle sia un'effettiva assistenza economica - che superi la sua impossibilità a mantenersi autonomamente - sia una valorizzazione, in ottica compensativo-perequativa, della sua scelta di cessare ogni attività lavorativa per dedicarsi completamente alla cura del figlio.
Ed invero, dalla documentazione medica in atti e, in particolare, dalle relazioni periodicamente redatte dai Servizi Sociali nell'espletamento dell'incarico di monitoraggio affidatogli da questo Tribunale, è emerso chiaramente il bisogno continuativo di assistenza da parte di il cui deficit Persona_2 borderline rende necessario un costante ed ininterrotto sostegno da parte della figura materna.
A fronte di ciò, deve quindi escludersi che l'acclarata incapacità reddituale della sia riferibile Pt_1 ad una sua condotta inerte o negligente, come contestato da parte resistente.
Parimenti, non può dubitarsi che dalla rinuncia a svolgere la propria attività di parrucchiera - e, più in generale, qualsivoglia attività lavorativa - per prendersi cura di sia disceso un rilevante Per_1 pagina 7 di 9 sacrificio della capacità reddituale della ricorrente, nonché, dall'altro lato, un notevole beneficio a favore dell'altro genitore, che ha potuto interamente concentrarsi sullo sviluppo della propria carriera da lavoratore autonomo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene equo riconoscere a favore di il Parte_1 diritto a ricevere dall'ex marito un assegno divorzile avente funzione sia assistenziale, CP_1 che compensativo-perequativa.
Circa la quantificazione di detto assegno, deve osservarsi, innanzitutto, che parte ricorrente non ha allegato alcuna circostanza utile a riconoscere in suo favore l'importo richiesto di € 800,00 mensili, somma nettamente superiore rispetto a quella di € 200,00 prevista al momento della separazione, allorché le sue condizioni patrimoniali non si discostavano in realtà significativamente da quelle attuali, avendo la stessa cessato ogni attività lavorativa a far data dal 2006.
In seconda battuta, deve evidenziarsi nuovamente che dalle dichiarazioni fiscali presenti in atti è possibile quantificare i redditi mensili da lavoro autonomo del resistente in circa € 3.240,47 lordi, sicché detratti gli oneri fiscali, le spese relative al contratto di mutuo (pari a circa € 890,00 mensili) ed il contributo al mantenimento ordinario del figlio, poc'anzi quantificato in € 900,00, risulterebbe iniquo gravare il resistente di un ulteriore esborso mensile così significativo, dovendosi riconoscere il pari diritto del a trattenere per sé una somma che gli assicuri un adeguato tenore di vita. Scopo CP_1 ultimo dell'assegno divorzile è infatti quello di riequilibrare la sproporzione economico-reddituale sussistente tra le parti.
In conclusione, tenendo in considerazione, da un lato, la funzione sia assistenziale che compensativo – perequativa rivestita dall'assegno in esame, nonché, dall'altro lato, l'incremento dei redditi percepiti dal resistente rispetto alla data della separazione e la rivalutazione maturata sull'importo ivi previsto a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, il Collegio ritiene equo quantificare l'assegno divorzile spettante alla in € 250,00 mensili. Pt_1
Sulle spese processuali
La parziale soccombenza reciproca delle parti giustifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c., la compensazione per 2/3 tra le parti delle spese di lite e la condanna del alla rifusione alla CP_1 controparte, ammessa al Patrocinio alle Spese dello Stato, della restante quota di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) assegna a la casa familiare, sita in Berlingo, via Teresio Olivelli n.2; Parte_1
2) dispone che entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di CP_1 comunicazione della sentenza, versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio la Persona_2 somma mensile di € 900,00; somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre il 50% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo del Tribunale di Brescia;
pagina 8 di 9 3) dispone che entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di CP_1 comunicazione della sentenza, versi a titolo di assegno divorzile alla ex moglie la somma Parte_1 mensile di € 250,00; somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Liquida le spese di lite in € 7.616 per compensi professionali, oltre 15 % di spese generali, I.v.a. e C.p.a., ponendole a carico di per la quota di 1/3 in favore dell'Erario e compensandole tra CP_1 le parti per la restante quota di 2/3.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 5.6.2025
Il Giudice estensore
Costanza Teti
Il Presidente
Andrea Tinelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Filippo Mangili, magistrato ordinario in tirocinio.
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