Sentenza 21 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2003, n. 7955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7955 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto INDENNITA' SEZIONE PRIMA CIVILE DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario 07 9 5 5/03 R.G.N. 16825/00 Dott. Giovanni LOS 17581 Cron. Consigliere Dott. Walter CELENTANO 2081 Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 05/12/2002 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CAMPI BISENZIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso 1'Avvocato PIERO D'ARELIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTON UGO SERRA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
EV UN, EV UN, EV AR, EV LA, EV SE, ET RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. CARDUCCI 4, 2002 presso l'avvocato DUCCIO M. TRAINA, che li rappresenta 2258 e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
1 controricorrenti avverso la sentenza n. 1339/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 25/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SCIACCA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato GALVANI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento dei motivi secondo e terzo e per il rigetto dei motivi primo e quarto del ricorso. Svolgimento del processo Il comune di Campi Bisenzio nel periodo ricompreso fra il 1988 ed il 1995 emetteva cinque decreti con i quali disponeva l'occupazione d'urgenza di porzioni di terreni di proprietà di NO, RU, LO, LA, MI RG LT e AR Faeti dell'estensione comples- siva di mq. 16.253, senza provvedere ad offrire alcuna indennità di occupazione. Al fine di ottenere la dovuta indennità, da calco- larsi nella misura degli interessi legali sul valore venale del terreno ovvero sull'indennità di espropria- 2 zione, determinata ai sensi dell'art. 5 bis L. n 359/1992, i proprietari delle aree occupate convenivano avanti alla Corte di appello di Firenze il comune di Campi Bisenzio. Costituitosi in giudizio il comune convenuto ecce- piva : a) in relazione a tutte le aree la loro destinazio- ne agricola sicchè l'indennità di occupazione andava determinata ai sensi dell'art. 20 L. n 865/1971; b) che dal valore delle aree, come su determinato, dovevano essere detratti gli incrementi connessi al- l'esecuzione dell'opera nonchè il costo delle opere di urbanizzazione eseguite dal comune;
d) che ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 30.12.1992 n 504 l'ammontare dell'indennità di espropriazione, da utizzare per la determinazione dell'indennità di occu- pazione legittima, doveva essere ridotto ad un importo pari al valore delle aree indicato nell'ultima dichia- razione ICI, presentata dall'espropriato. Con sentenza in data 25.10.1999 la Corte di appello di Firenz accoglieva la domanda attrice e procedeva alla determinazione dell'indennità di occupazione dovu- ta per ciascuna area occupata. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su quattro motivi, il 3 comune di Campi Bisenzio. Resistono con controricorso gli intimati. Motivi della decisione Con il primo motivo 1'Amministrazione ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 20 L. 865/1971, dell'art. 5 bis L. n 359/1992 e del- l'art. 38 L. n 1150/1942, nonchè dei principi da tali norme desumibili. Assume che ciò che rileva al fine di stabilire il carattere edificatorio o meno di un terreno è l'indivi- duazione del momento in cui sia intervenuto lo strumen- to urbanistico, -piano generale o attuativo-, nel quale il peep sia contenuto, perchè in quel momento si SO- stanzia l'apposizione del vincolo espropriativo. L'art. 5 bis della L. In 359/1992 è infatti inequi- voco nello stabilire che l'edificabilità delle aree va individuata all'atto dell'apposizione del vincolo, sen- za che sulla natura del terreno possano incidere i van- taggi o gli svantaggi derivanti dal vincolo espropria- tivo. Per la definizione della natura dei terreni degli attori era quindi necessario fare riferimento al momen- to immediatamente precedente a quello di apposizione del vincolo espropriativo e quindi al momento immedia- tamente precedente all'approvazione del peep e della 4 contestuale variante del p.r.g. Prima dell'approvazione del Peep i terreni in que- stione erano ricompresi dal p.r.g. in zona agricola, sicchè la Corte territoriale ne avrebbe dovuto determi- nare il valore in base al disposto degli artt. 16 e 20 L. 865/1971. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero la Corte di cassazione ha più volte precisa- to che, al fine di accertare le possibilità legali ed effettive di edificabilità di un suolo, è necessario te- nere conto non solo degli strumenti urbanistici genera- li quali il piano regolatore o il piano di fabbricazio- ne ma anche delle modifiche apportate a tali strumenti generali dai piani di edilizia economica e popolare, che degli strumenti urbanistici generali co-c.d. peep, stituiscono strumenti urbanistici attuativi o modifica- tivi di terzo livello che contribuendo, se modificativi dello strumento di secondo livello, ad un nuovo assetto del territorio non incidono direttamente sul progetto di costruzione dell'opera pubblica che, nell'ambito del nuovo assetto territoriale, si trovi ad essere alloca- ta. (Cass. civ. sez. I 17.9.2001 n 11621; Cass. civ. sez. I 20.6.2000 n 8360; Cass. civ. SS.UU. 18.11.1997 n. 11433). Atribuendo quindi il peep natura conformativa ai 5 terreni in esso ricompresi esattamente le SS.UU. della Corte di cassazione hanno ritenuto che del peep si deb- ba tenere conto, al fine di accertare le possibilità legali di edificabilità di un area;
a tale giurispru- denza, non incisa dalle argomentazioni svolte dalla ri- corrente, si ritiene opportuno dare continuità. Ad un diverso ordine di argomentazioni si deve al contrario pervenire solo quando le modifiche al P.R.G. о al P.d. F. non abbiano carattere generale ma siano specificamente finalizzate alla realizzazione di una singola opera pubblica, posto che tali modifiche costi- L tuiscono c.d. varianti attuative al P.R.G. o al P.d. F. o delle quali non si può tenere conto nè a favore nè a n danno dell'espropriando in quanto finalizzate appunto d all'esecuzione dell'opera pubblica. (Cass. civ. sez. I 16.6.2000 n 8223). Nella specie risulta che le aree in questione erano ricomprese nel peep mentre non risulta che siano state oggetto di variante attuativa finalizzata alla costru- zione di una specifica opera pubblica. Il primo motivo va pertanto respinto. Con il secondo motivo il comune deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 20 L.n 865/1971 e 5 bis L. 359/1992. Assume l'Amministrazione ricorrente che la Corte di 6 merito avrebbe dovuto determinare l'indennità di occu- pazione legittima applicando gli interessi legali al- l'indennità di espropriazione e non al valore venale del bene come in effetti avvenuto. Invero le indennità calcolate dal C.T.U. sulla base delle indennità di espropriazione ammontavano a circa la metà di quanto liquidato dalla Corte territoriale ed inoltre l'ammontare delle somme liquidate dal giudice di merito non trova neppure riscontro nella documenta- zione prodotta degli attori. Il motivo è inammissibile e va quindi disatteso. Invero la Corte territoriale ha chiaramente speci- ficato che l'indennità di occupazione legittima di tut- te le aree doveva essere determinata applicando gli in- teressi legali all'indennità di espropriazione e non al valore venale dei beni e sulla base di tale premessa ha proceduto ad eseguire i relativi calcoli facendo rife- rimento alle indennità di espropriazioni determinate dal C.T.U. Da ciò consegue che le censure mosse dal ricorrente non trovano riscontro nella motivazione in diritto del- 1'impugnata sentenza, sono attinenti al merito della controversia ed evidenziano, qualora effettivamente l'indennità di occupazione sia stata calcolata sul va- lore venale del bene come sostenuto dal ricorrente, SO- 7 lo un errore di percezione del giudice, sicchè la rela- tiva censura non può essere oggetto di giudizio di le- gittimità. Il secondo motivo va pertanto dichiarato inammissi- bile. Con il terzo motivo di cassazione, articolato in tre censure, il Comune di Campi Bisenzio censura l'im- SENTENZA pugnatata/per insufficiente e contraddittoria motivazione 112 c.p.c. e del prin-nonchè per violazione dell'art. cipio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato. Con la prima censura Osserva l'Amministrazione che la Corte territoriale nel determinare l'indennità di AN occupazione ha tenuto conto di un I.F. di 2 mc/mq. men- tre l'indice territoriale del peep è di 0,79 mc/mq. e l'indice fondiario è di 1,59 mc/mq. sicchè qualora il giudice di merito avesse fatto riferimento agli effet- tivi indici previsti dal peep, applicando inoltre l'in- dice territoriale, sarebbe pervenuto a una ben più ra- gionevole stima del valore dei terreni oggetto di cau- sa. Con la seconda censura rileva il comune che l'in- dennità di occupazione è stata effettuata sulla base di una superficie immobiliare di mq. 18.040, superiore a quella ogetto dei provvedimemti di occupazione di mq. 16.253, mentre con la terza censura infine deduce che 8 la valutazione forfettaria dei costi di urbanizzazione primaria da portare in detrazione dal valore dei terre- ni individuata in £ 35.000 al mq. è inferiore al costo effettivamente sostenuto dal Comune pari a £ 42.000 al mq. Il motivo è fondato per quanto di ragione e va per- tanto accolto nei limiti in prosieguo precisati. Invero va accolta la prima censura posto che la Corte territoriale facendo riferimento all'indice fon- diario previsto dal peep anzicchè all'indice territo- riale indicato dallo stesso piano è pervenuta al di- storto risultato di considerare e porre a fondamento della decisione la cubatura stabilita per singoli ter- reni, destinati all'edificazione delle opere,anzicchè la cubatura media prevista dall'intero piano, cubatura quest'ultima certamente inferiore in quanto tiene conto anche dei terreni da destinarsi a spazi liberi. (Cass. civ. SS.UU. 21.3.2001 n 125). La prima censura va quindi accolta, assorbita 1' ulteriore doglianza attinente all'individuazione dell'e satto indice territoriale che sarà compito del giu- dice di rinvio accertare in attuazione della determina- zione del valore delle aree. Infondata è al contrario la seconda censura in re- lazione alla quale si Osserva che nulla ha precisato 9 espressamente sul punto l'impugnata sentenza che ha pe- rò fatto riferimento alla c.t.u. posta a base della de- cisione. Dalla c.t.u., che si può esaminare direttamente, es- sendo stata eccepita la violazione dell'art. 112 c.p.c. ed essendo stata la c.t.u. stessa richiamata dall'impu- gnata sentenza, risulta che i terreni oggetto dei de- creti di occupazione d'urgenza avevano nella loro tota- lità un'estensione di mq.16.253 e che in relazione a tale estensione è stata calcolata l'indennità di occu- pazione globale sicchè infondata deve ritenersi la cen- sura in questione che non trova riscontro negli atti di causa. Riguardo quindi alla terza censura si rileva che l'ac certamento dei costi di urbanizzazione attiene al merito della vertenza e si sottrae per tale motivo al giudizio di cassazione Il terzo motivo va pertanto accolto nei limiti in- dicati. Infine con il quarto motivo l'Amministrazione la- menta violazione e falsa applicazione degli artt. 20 L. n 865/1971, 5 bis L. 359/1992 e 16 D.lgs. n 504/1992, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motiva- zione su un punto rilevante della controversia. Osserva la ricorrente che solo per i terreni ricom- 10 presi nei primi quattro decreti di occupazione d'urgen- za non era stata presentata dichiarazione ICI da parte dei proprietari, dichiarazione che era stata invece presentata per il quinto terreno e della quale il C.T.U. prima e la Corte di appello poi avrebbero dovuto tenere conto. Il motivo è inammissibile e va quindi respinto. Invero l'Amministrazione non ha indicato a quanto ammontasse la dichiarazione ICI in questione talchè al- lo stato non è possibile stabilire se sussista l'inte- resse dell'Amministrazione stessa a ricorrere, posto che tale interesse sarebbe configurabile nella sola ipotesi in cui la dichiarazione ICI fosse di ammontare inferiore a quanto liquidato dalla Corte territoriale. L'impugnata sentenza va pertanto cassata in acco- glimento per quanto di ragione del terzo motivo, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, diversa sezio- ne, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso, respinge gli altri motivi, cassa l'impugnata limitatamente al punto accolto, e rinvia alla sentenza, Corte di appello di Firenze, diversa sezione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 11 la prima sezione civile, in data 5 dicembre 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Losavio Mario Adamo Maris Man losev IL CANCELLIESC Domanico MazZONE Domeno Masala CORTE SUPREMA Prima Sezione Depositato in Canon 21 MAG. 2003 IL CANCELL 12