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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4172 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9336/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione con provvedimento del 20.11.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al 10.2.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Katy Rovini Parte_1
ATTRICE
E
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Giuseppe Possenti Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: azione di regresso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 19.11.2024 le parti hanno concluso come da rispettive note.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
La , quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime Parte_1
della Strada, ha convenuto in giudizio il sig. chiedendone la condanna ai sensi Controparte_1 dell'art. 292, co. 1, D.Lgs. n. 209/05 al rimborso dell'importo di € 26.934,40, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.
A fondamento della domanda ha esposto:
- di avere, in virtù dell'art. 283, co. 1 lett. b) e 2 D.Lgs. n. 209/05 e quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Lazio - in forza dell'art. 20 L n. 990/69 e dell'art. 286, co 1, D.Lgs. n. 209/05 e del provvedimento n.2496 del 28/12/2006 - proceduto a risarcire i danneggiati nel sinistro occorso in data CP_2
03/01/03, alle ore 19.45 circa, in Roma, presso Piazza P. Pascali, quando l'autovettura BMW tg.
1 BT150YM di proprietà della sig.ra e condotta dal sig. era stata Parte_2 Controparte_3
attinta dal veicolo Opel Corsa tg. BB252BY, privo di copertura assicurativa, condotto dal proprietario sig. il quale non aveva concesso la dovuta precedenza;
Controparte_1
- specificamente, era stato corrisposto al sig. a transazione del giudizio instaurato Controparte_3 dinanzi al Giudice di Pace di Roma, l'importo di euro 7.409,00, di cui euro 2.509,00 in favore del patrocinatore Avv. Mauro Mazzoni, ed alla sig.ra in esecuzione della sentenza di Parte_2
primo grado del Giudice di Pace di Roma n. 45444/04 e della sentenza di appello del Tribunale di
Roma n. 346/08, l'importo di euro 19.525.40, di cui euro 4.354.40 in favore del patrocinatore Avv.
Mazzoni.
Parte attrice ha, inoltre, evidenziato che, nonostante la richiesta del 7.2.2011 inoltrata dalla CP_4
mandataria incaricata del recupero del credito, e l'invio dell'invito a negoziazione assistita, il
[...]
convenuto non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda introduttiva per intervenuta CP_5
prescrizione e comunque per infondatezza e difetto di prova;
in subordine, ha chiesto rigettarsi la domanda relativa al rimborso dell'importo corrisposto a titolo di spese legali, deducendo che l'azione giudiziaria dei danneggiati era stata causata dal rifiuto del FGVS di risarcire il danno.
In particolare, ha eccepito l'assenza di prova della data dei pagamenti e l'inidoneità della raccomandata della del 7.2.2011 a produrre effetti interruttivi della prescrizione, in quanto CP_4
proveniente da soggetto non titolare del credito, né munito di mandato sostanziale, e comunque in quanto non avente contenuto di intimazione di pagamento e in ogni caso poiché mai ricevuta, essendo stata inviata presso indirizzo non corrispondente alla propria residenza anagrafica. Ha inoltre disconosciuto la sottoscrizione apposta sul relativo avviso di ricevimento ed, infine, eccepito il difetto di legittimazione attiva.
In sede di memorie ex art. 183, 1°co., cpc, il convenuto ha evidenziato la nullità e comunque l'inefficacia, anche a fini interruttivi, dell'invito a concludere la negoziazione assistita, per errore nell'indicazione del nominativo della Compagnia, con conseguente improcedibilità dell'azione e decorrenza del termine prescrizionale anche laddove si fosse ritenuto che la missiva della CP_4
aveva avuto efficacia interruttiva della prescrizione.
La Compagnia ha replicato osservando che il mandato allegato all'invito alla negoziazione assistita, nel quale era correttamente indicato il nominativo della Compagnia, aveva efficacia sanante rispetto all'errore materiale contenuto nell'invito stesso. Quanto alla nota della ha evidenziato il valore CP_4 meramente presuntivo delle certificazioni anagrafiche, superato dall'effettivo recapito, che comprovava che l'indirizzo di consegna corrispondeva al domicilio del convenuto.
2 All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. - ritenuto che le eccezioni preliminari fossero potenzialmente idonee a definire il giudizio – è stata fissata udienza di precisione delle conclusioni.
2. Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione è fondata e può trovare accoglimento.
Deve premettersi che la Suprema Corte a SS.UU. (Cass., SS.UU. n. 21514/2022), ha qualificato l'azione recuperatoria esperita dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada nei confronti dei responsabili del sinistro come un'azione avente natura autonoma e speciale ex lege
- non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione legale nei diritti del danneggiato - in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile;
da tale premessa sistematica ha fatto discendere l'operatività del termine ordinario decennale di prescrizione, con decorso dalla data dell'effettuato pagamento (cfr. anche Cass . n. 1368/2024).
La prescrizione decennale, nel caso in esame, ha iniziato a decorrere dalla data dei pagamenti effettuati in favore dei danneggiati, momento in cui è insorto il diritto al rimborso, e, quindi, rispettivamente, nel 2006, quanto all'importo di euro 7.409.00, e nel 2009, quanto all'importo di euro
19.525.40.
Da ciò consegue che il termine di prescrizione spirava, rispettivamente, nel 2016 e nel 2019. Tuttavia, prima di tali anni, non sono documentati atti aventi valida efficacia interruttiva della prescrizione, non essendo a tal fine idonea la missiva inoltrata dalla a mezzo di servizio postale, con CP_4
, del 7.2.2011. Persona_1
Ed, infatti, la missiva è stata inoltrata ad un indirizzo (via Luca Bati in Roma) che da oltre un anno non era più corrispondente alla residenza anagrafica del convenuto (cfr. certificato strico anagrafico in atti). Sull'A/R vi è una firma, illeggibile, di ricezione (firma non riconducibile comunque al sig.
che l'ha disconosciuta). CP_1
Orbene, il valore probatorio della raccomandata, inoltrata a mezzo servizio postale recante avviso di ricevimento, presuppone che la medesima sia stata recapitata presso l'indirizzo del destinatario.
Trattandosi peraltro di mera raccomandata postale, nessun valore certificativo della circostanza che il luogo di recapito corrisponda all'effettivo domicilio del destinatario può avere il fatto che l'agente postale abbia consegnato al plico ad soggetto, del quale peraltro si ignorano le generalità.
Né l'attrice ha provato – come era suo onere - che tale indirizzo fosse comunque corrispondente a un luogo che - per collegamento ordinario o per normale frequenza o per preventiva indicazione o pattuizione - all'epoca dell'inoltro della missiva era nella sfera di dominio e controllo dello stesso convenuto.
3 In assenza di prova che il luogo di recapito corrispondeva all'indirizzo del destinatario, non può quindi trovare applicazione l'art. 1335 c.c.
In mancanza di documentati atti interruttivi della prescrizione antecedenti, rispettivamente, al 2016 ed al 2019, il diritto azionato da parte attrice deve ritenersi prescritto e la domanda deve essere rigettata.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto della semplicità delle questioni trattate e della minima fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- respinge la domanda svolta da;
Parte_1
- condanna la a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1
liquida euro 5.200,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge, con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Roma, 12.3.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9336/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione con provvedimento del 20.11.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al 10.2.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Katy Rovini Parte_1
ATTRICE
E
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Giuseppe Possenti Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: azione di regresso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 19.11.2024 le parti hanno concluso come da rispettive note.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
La , quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime Parte_1
della Strada, ha convenuto in giudizio il sig. chiedendone la condanna ai sensi Controparte_1 dell'art. 292, co. 1, D.Lgs. n. 209/05 al rimborso dell'importo di € 26.934,40, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.
A fondamento della domanda ha esposto:
- di avere, in virtù dell'art. 283, co. 1 lett. b) e 2 D.Lgs. n. 209/05 e quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Lazio - in forza dell'art. 20 L n. 990/69 e dell'art. 286, co 1, D.Lgs. n. 209/05 e del provvedimento n.2496 del 28/12/2006 - proceduto a risarcire i danneggiati nel sinistro occorso in data CP_2
03/01/03, alle ore 19.45 circa, in Roma, presso Piazza P. Pascali, quando l'autovettura BMW tg.
1 BT150YM di proprietà della sig.ra e condotta dal sig. era stata Parte_2 Controparte_3
attinta dal veicolo Opel Corsa tg. BB252BY, privo di copertura assicurativa, condotto dal proprietario sig. il quale non aveva concesso la dovuta precedenza;
Controparte_1
- specificamente, era stato corrisposto al sig. a transazione del giudizio instaurato Controparte_3 dinanzi al Giudice di Pace di Roma, l'importo di euro 7.409,00, di cui euro 2.509,00 in favore del patrocinatore Avv. Mauro Mazzoni, ed alla sig.ra in esecuzione della sentenza di Parte_2
primo grado del Giudice di Pace di Roma n. 45444/04 e della sentenza di appello del Tribunale di
Roma n. 346/08, l'importo di euro 19.525.40, di cui euro 4.354.40 in favore del patrocinatore Avv.
Mazzoni.
Parte attrice ha, inoltre, evidenziato che, nonostante la richiesta del 7.2.2011 inoltrata dalla CP_4
mandataria incaricata del recupero del credito, e l'invio dell'invito a negoziazione assistita, il
[...]
convenuto non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda introduttiva per intervenuta CP_5
prescrizione e comunque per infondatezza e difetto di prova;
in subordine, ha chiesto rigettarsi la domanda relativa al rimborso dell'importo corrisposto a titolo di spese legali, deducendo che l'azione giudiziaria dei danneggiati era stata causata dal rifiuto del FGVS di risarcire il danno.
In particolare, ha eccepito l'assenza di prova della data dei pagamenti e l'inidoneità della raccomandata della del 7.2.2011 a produrre effetti interruttivi della prescrizione, in quanto CP_4
proveniente da soggetto non titolare del credito, né munito di mandato sostanziale, e comunque in quanto non avente contenuto di intimazione di pagamento e in ogni caso poiché mai ricevuta, essendo stata inviata presso indirizzo non corrispondente alla propria residenza anagrafica. Ha inoltre disconosciuto la sottoscrizione apposta sul relativo avviso di ricevimento ed, infine, eccepito il difetto di legittimazione attiva.
In sede di memorie ex art. 183, 1°co., cpc, il convenuto ha evidenziato la nullità e comunque l'inefficacia, anche a fini interruttivi, dell'invito a concludere la negoziazione assistita, per errore nell'indicazione del nominativo della Compagnia, con conseguente improcedibilità dell'azione e decorrenza del termine prescrizionale anche laddove si fosse ritenuto che la missiva della CP_4
aveva avuto efficacia interruttiva della prescrizione.
La Compagnia ha replicato osservando che il mandato allegato all'invito alla negoziazione assistita, nel quale era correttamente indicato il nominativo della Compagnia, aveva efficacia sanante rispetto all'errore materiale contenuto nell'invito stesso. Quanto alla nota della ha evidenziato il valore CP_4 meramente presuntivo delle certificazioni anagrafiche, superato dall'effettivo recapito, che comprovava che l'indirizzo di consegna corrispondeva al domicilio del convenuto.
2 All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. - ritenuto che le eccezioni preliminari fossero potenzialmente idonee a definire il giudizio – è stata fissata udienza di precisione delle conclusioni.
2. Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione è fondata e può trovare accoglimento.
Deve premettersi che la Suprema Corte a SS.UU. (Cass., SS.UU. n. 21514/2022), ha qualificato l'azione recuperatoria esperita dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada nei confronti dei responsabili del sinistro come un'azione avente natura autonoma e speciale ex lege
- non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione legale nei diritti del danneggiato - in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile;
da tale premessa sistematica ha fatto discendere l'operatività del termine ordinario decennale di prescrizione, con decorso dalla data dell'effettuato pagamento (cfr. anche Cass . n. 1368/2024).
La prescrizione decennale, nel caso in esame, ha iniziato a decorrere dalla data dei pagamenti effettuati in favore dei danneggiati, momento in cui è insorto il diritto al rimborso, e, quindi, rispettivamente, nel 2006, quanto all'importo di euro 7.409.00, e nel 2009, quanto all'importo di euro
19.525.40.
Da ciò consegue che il termine di prescrizione spirava, rispettivamente, nel 2016 e nel 2019. Tuttavia, prima di tali anni, non sono documentati atti aventi valida efficacia interruttiva della prescrizione, non essendo a tal fine idonea la missiva inoltrata dalla a mezzo di servizio postale, con CP_4
, del 7.2.2011. Persona_1
Ed, infatti, la missiva è stata inoltrata ad un indirizzo (via Luca Bati in Roma) che da oltre un anno non era più corrispondente alla residenza anagrafica del convenuto (cfr. certificato strico anagrafico in atti). Sull'A/R vi è una firma, illeggibile, di ricezione (firma non riconducibile comunque al sig.
che l'ha disconosciuta). CP_1
Orbene, il valore probatorio della raccomandata, inoltrata a mezzo servizio postale recante avviso di ricevimento, presuppone che la medesima sia stata recapitata presso l'indirizzo del destinatario.
Trattandosi peraltro di mera raccomandata postale, nessun valore certificativo della circostanza che il luogo di recapito corrisponda all'effettivo domicilio del destinatario può avere il fatto che l'agente postale abbia consegnato al plico ad soggetto, del quale peraltro si ignorano le generalità.
Né l'attrice ha provato – come era suo onere - che tale indirizzo fosse comunque corrispondente a un luogo che - per collegamento ordinario o per normale frequenza o per preventiva indicazione o pattuizione - all'epoca dell'inoltro della missiva era nella sfera di dominio e controllo dello stesso convenuto.
3 In assenza di prova che il luogo di recapito corrispondeva all'indirizzo del destinatario, non può quindi trovare applicazione l'art. 1335 c.c.
In mancanza di documentati atti interruttivi della prescrizione antecedenti, rispettivamente, al 2016 ed al 2019, il diritto azionato da parte attrice deve ritenersi prescritto e la domanda deve essere rigettata.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto della semplicità delle questioni trattate e della minima fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- respinge la domanda svolta da;
Parte_1
- condanna la a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1
liquida euro 5.200,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge, con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Roma, 12.3.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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