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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9881 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 40706/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia
Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 40706/2020 promosso da
C.F. – C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
- attori - (Avv. Fedele Marco) C.F._2 contro
C.F./P. Iva – società convenuta – Controparte_1 P.IVA_1
(Avv. Hazan Maurizio e Taurini Stefano) nonché contro
– convenuto contumace - CP_2
e
– società convenuta contumace – CP_3
Oggetto: LESIONI PERSONALI DA STRADALE CP_4
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
FATTO E DIRITTO
1. Sintesi delle domande delle parti e dello svolgimento del giudizio
pagina 1 di 23 Con atto di citazione ritualmente notificato ed Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale (già Controparte_1
), nonché per sentirli condannare in solido al CP_5 CP_3 CP_2 risarcimento di tutti i danni derivati dal sinistro stradale occorso in data 21.07.2018 in
Milano.
Gli attori allegavano che, intorno alle ore 19:05, nell'attraversare a Parte_1 piedi il piazzale Oberdan, in prossimità del palo della luce 20/2, veniva investito dal veicolo Fiat 500 tg FL593DC, assicurato con (oggi Controparte_6
, di proprietà della e condotto nell'occasione da Controparte_1 CP_3
il quale sopraggiungeva ad elevata velocità e non riusciva ad evitare CP_2
l'impatto.
Sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Locale di Milano, i quali redigevano il verbale (doc.1 att.).
A causa delle lesioni, il veniva trasportato con autoambulanza al Pronto Pt_1
Soccorso dell'Ospedale Niguarda di Milano, ove, eseguita la diagnostica strumentale, veniva sottoposto ad intervento chirurgico in urgenza di decompressione osteodurale bilaterale mediante craniotomia frontotemporale parietale sinistra e destra (doc. 2 att.).
Successivamente, in data 01.08.2018, veniva sottoposto ad intervento di riduzione e sintesi mediante plurime placche e viti di frattura scomposta pluriframmentaria dello zigomo sinistro (doc. 3 att.).
Dopo un lungo iter riabilitativo, solo in data 17.01.2020, veniva attestata la stabilizzazione clinica ortopedica, con postumi da valutarsi in sede medico-legale
(doc.11 att.).
In data 05.07.2020, il Dott. specialista in psichiatria e medicina Persona_1 legale, valutava essere derivato al Sig. “...quale postumo permanente, secondo i Pt_1 criteri diagnostici DSM-5, disturbo cognitivo maggiore dovuto a trauma cranico.. il danno biologico è valutabile in misura del 50-55%” (doc.14).
Con riferimento al quantum debeatur, gli attori esponevano quindi che, sulla base della relazione medico-legale di parte versata in atti (doc. 15 att.), il danno patito dal Pt_1 poteva stimarsi in un'ITT per 1 anno e 10 giorni, nonché in un'IP nella misura dell'85% pagina 2 di 23 (tenuto conto della componente neuropsicologica rilevata dallo specialista dott.
, oltre ripercussioni sulla capacità lavorativa futura (prospettabile Persona_1 inserimento lavorativo solo nell'ambito delle categorie protette).
Gli attori allegavano inoltre di aver sostenuto spese mediche quanto al per € Pt_1
4.412,30 (docc. 16-23 att.).
Quanto, invece, alla sig.ra madre del gli stessi Parte_2 Pt_1 deducevano, sotto il profilo del danno morale e del danno da grave lesione del rapporto parentale, un importante cambiamento di vita e di abitudini, con conseguente turbamento dello stato di benessere e diminuzione del livello di qualità della vita. Dal giorno del sinistro, infatti, la sig.ra si sarebbe dedicata in maniera totale ed Pt_2 esclusiva al figlio per garantirgli l'assistenza necessaria e ciò avrebbe anche comportato per la stessa la perdita del proprio lavoro di badante, divenuto inconciliabile con le esigenze del figlio. Con riferimento al danno biologico iure proprio, gli attori esponevano che, sulla base della relazione medico-legale di parte versata in atti (doc. 14 att.), il danno patito da in ragione dello sviluppo di una Parte_2 sintomatologia ansiosa con umore depresso e conseguente disturbo dell'adattamento a seguito dell'incidente occorso al figlio, poteva stimarsi in un'IT per 6 mesi al 30%, oltre
6 mesi al 15%, nonché un'IP per danno psichico al 10%.
Inoltre, gli attori allegavano per la sig.ra spese mediche per € 667,30 (docc. 21 Pt_2
e 25 att.).
Sulla base di tali premesse, gli attori instavano per la condanna in solido di
[...]
(già ), di nonché del Sig. al Controparte_1 CP_5 CP_3 CP_2 risarcimento di tutti i danni da loro patiti a seguito del sinistro del 21.07.2018 quantificati, per il in euro 989.334,30 a titolo di danno non patrimoniale e Pt_1 spese mediche, oltre al danno da perdita della capacità lavorativa futura e, per in euro 31.511,30 a titolo di danno non patrimoniale e spese Parte_2 mediche, oltre euro 13.500,00 per il danno derivante dalla perdita della propria occupazione lavorativa di badante per quindici mesi, nonché oltre ad un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno morale inteso quale sofferenza d'animo per le gravissime lesioni patite dal figlio Pt_1
pagina 3 di 23 da liquidarsi in via equitativa. Pt_1
Nella contumacia di (notifica a mezzo PEC in data 13.11.2020) e di CP_3
(notifica perfezionata in data 23.11.2020), si costituiva solo CP_2 [...]
per contestare radicalmente la dinamica del sinistro descritta dagli Controparte_1 attori, deducendo l'esclusiva responsabilità del pedone il quale infatti Pt_1 scappava dalla rincorsa di un amico che avrebbe dovuto restituirgli il pugno dato a seguito del “gioco del tondino”. Contestava le domande attoree anche nel quantum e, in particolare, quanto alle domande svolte dalla sig.ra , evidenziava come, in base Pt_2 alle informazioni assunte dalla Polizia Locale, riportate nella relazione di incidente, il minore già con decreto n. 741/09 del Tribunale per i Minorenni di Milano, era stato affidato al Comune di Milano e, con la collaborazione dei servizi sociali, inserito presso una comunità alloggio sita in via Valassina 35/2 a Milano, ove risultava residente al momento del sinistro, mentre la madre, pur mantenendo la potestà genitoriale, risiedeva a Legnano, ove svolgeva il lavoro di badante. Metteva quindi in discussione, quanto al danno morale, l'intensità del legame tra vittima primaria e secondaria, che non vivevano insieme ormai da 9 anni e, quanto al danno patrimoniale, il nesso causale tra la perdita temporanea del lavoro della e le gravi lesioni riportate dal figlio, posto che Pt_2 quest'ultimo risultava essere stato ricoverato a fini riabilitativi per circa un anno in strutture pubbliche, non necessitando dunque di assistenza continuativa da parte della madre.
Istruita la causa con l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto contumace e l'audizione del teste comune e con l'espletamento di CP_2 Testimone_1
CTU medico legale sulle persone degli attori, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
2. La dinamica del sinistro e le responsabilità delle parti
pagina 4 di 23 All'esito dell'istruttoria svolta, la dinamica del sinistro può essere ricostruita tenendo conto di quanto riscontrato dalle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro poco dopo la sua verificazione (doc. 1 att.), delle sommarie informazioni assunte nell'immediatezza del sinistro, nonché delle dichiarazioni rese dal convenuto contumace in sede di interrogatorio formale e della deposizione del teste comune. CP_2
In particolare, i Verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro, dopo aver effettuato gli opportuni rilievi e accertamenti, hanno ricostruito la seguente dinamica: “il pedone, proveniente dal marciapiede lato civici dispari del Piazzale G. Oberdan impegnava la carreggiata in direzione dell'isola salvagente adibita a dividere la sede tranviaria dalla carreggiata veicolare oggetto del sinistro stradale, quanto giunto in prossimità del p.l.
20/2 della sopra citata località veniva investito, dalla parte anteriore del veicolo A, il quale proveniente dalla intersezione semaforizzata tra il Viale Luigi Majno e la Piazza
G. Oberdan, si immetteva nella carreggiata unidirezionale della Piazza G. Oberdan, con l'intenzione di dirigersi in direzione della V. Vittorio Veneto. A seguito dell'investimento, il pedone veniva caricato sul cofano motore e sul parabrezza del veicolo A, sbalzato a m 2,10 di altezza contro la struttura metallica adibita come espositore pubblicitario a rullo, per poi rovinare al suolo vicino ai dissuasori di sosta posti sull'isola salvagente adibita anche come isola spartitraffico rialzata […] In luogo, Co personale , provvedeva a contattare la Società Clear Channel, la quale faceva intervenire un proprio operatore […], il quale accertava che l'impianto pubblicitario, a seguito dell'urto, si trovava obliquato in avanti mentre la pubblicità interna era accartocciata ed il rullo non era più funzionante;
la struttura metallica non si chiudeva più regolarmente ”.
La Polizia Locale ha dunque accertato che il ha attraversato la strada Pt_1 omettendo di servirsi dell'apposito attraversamento pedonale – che peraltro era presente a 62,30 metri di distanza dal luogo del sinistro – procedendo obliquamente e non perpendicolarmente, senza l'attenzione necessaria per evitare pericoli per sé e gli altri;
per tale ragione la Polizia ha provveduto a sanzionare la sig.ra in Parte_2 qualità di responsabile del minore, per aver violato l'art. 190 del Codice della strada (v. doc.1 att., pag. 5). pagina 5 di 23 I verbalizzanti hanno inoltre accertato che il circolava a velocità non adeguata CP_2
e tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose;
in particolare, non regolava la velocità in funzione delle condizioni del traffico intenso e delle condizioni della carreggiata, in quanto la presenza di veicoli in divieto di sosta riduceva la visibilità
e l'ampiezza della stessa: per tali ragioni, veniva sanzionato per la violazione dell'art. 141 commi 1 e 11 del Codice della strada.
Per quanto attiene alle risultanze dell'istruttoria orale, il teste Testimone_1 sentito all'udienza del 20.5.2022, affermava: “sul cap.1: confermo che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel capitolo ero in compagnia di , lo Parte_1 conoscevo da poco, ricordo che ci stavamo rincorrendo in quanto gli avevo fatto uno scherzo, in particolare in quel momento lo stavo rincorrendo, e lui si è buttato in mezzo alla strada e in quel momento è arrivato un'auto piccola mi sembra una 500, non so indicare la targa, che lo colpiva sul fianco sinistro, e l'auto lo colpiva con la sua parte anteriore sinistra. Ricordo che io mi trovavo a un metro da lui, giù dal marciapiede e in mezzo a delle auto parcheggiate;
sul cap.2: preciso che si trovava in mezzo alla Pt_1 strada, non stava attraversando ma stava scappando da me;
sul cap.3: confermo che vi erano delle macchine parcheggiate sulla destra dove mi trovavo io;
sul cap.4: non ricordo questo particolare;
sul cap.5: confermo la dinamica dell'impatto come descritta nel capitolo. Risponde sui capitoli della memoria di parte del 11.06.21, sul cap.1 e CP_1
2: confermo la dichiarazione che mi viene mostrata e dichiaro di averla resa e sottoscritta;
sul cap.3: confermo che eravamo davanti al Mc Donald di piazza Oberdan
e che correva per fuggire al gioco del tondino;
sul cap.4: confermo che correva Pt_1 nella carreggiata mentre transitavano delle auto;
sul cap.5: come ho già detto è passato in mezzo a due macchine parcheggiate;
sul cap.6: nego che corresse in obliquo;
sul cap.7: confermo che correva fuori dalle strisce pedonali che si trovavano parecchio lontano”.
È dunque acclarato, alla luce delle complessive emergenze processuali, che il è Pt_1 sbucato improvvisamente sulla strada, così ponendo in essere una condotta gravemente imprudente e negligente, oltre che in violazione del Codice della Strada, dal momento che l'attraversamento pedonale più vicino si trovava ad una distanza inferiore a 100 m. pagina 6 di 23 Ed infatti, l'attore ha innanzi tutto violato la regola generale di cui all'art. 140 del
Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. Va peraltro sottolineato che nel caso di specie la visibilità era ancora più ridotta per la presenza di auto parcheggiate a destra della carreggiata (rispetto alla direzione dell'auto condotta dal convenuto , a ridosso CP_2 del marciapiede da cui proveniva il come accertato dai verbalizzanti Pt_1 intervenuti sul luogo del sinistro;
tale circostanza avrebbe dunque dovuto indurre il ad adottare la massima prudenza e diligenza prima di intraprendere Pt_1
l'attraversamento della strada.
Sul punto, il teste , sentito dagli Agenti, affermava: “ Testimone_1 Pt_1 correva per scappare e si immetteva in carreggiata […]. Il mio amico Pt_1 impegnava la carreggiata passando davanti ad una macchina parcheggiata, di colore grigio, marca Jeep di grosse dimensioni” (pag. 4 del verbale doc.1 att,).
Giova a questo punto richiamare i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in casi sovrapponibili o analoghi a quello di specie: “In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo).” (Cass. n. 2241/2019) ed ancora: “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per
l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che
l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1,
c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che,
a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che pagina 7 di 23 la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.” (Cass. n. 8663/2017).
“La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art.
2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.” (Cass. n. 842/2020)
Orbene, nel sinistro di cui è causa, l'attraversamento improvviso e senza utilizzare le strisce pedonali poste a meno di 100 m di distanza, in spregio al divieto di cui all'art. 190 Cod. Strada, costituisce senz'altro una condotta colposa grave posta in essere dall'attore, ma non tale da essere causa esclusiva del sinistro, tenuto conto che non era imprevedibile da parte del convenuto l'attraversamento di pedoni, anche alla CP_2 luce del principio di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. civ. 17985/2012).
Ed infatti, il convenuto ha dichiarato quanto segue alla Polizia: CP_2
“improvvisamente dalla mia destra sbucava un ragazzo robusto mulatto, il quale impegnava la carreggiata correndo nel tentativo di attraversarla, io provavo a frenare per evitare l'impatto, ma non riuscivo ad evitare di investirlo. […] Voglio precisare che il pedone a causa della sua corsa, della visuale alla mia destra occultata dai veicoli parcheggiati, in particolare da una jeep di colore grigio, non mi ha permesso di vederlo arrivare” (v. doc.1, pag. 5, fasc. att.). In particolare, all'udienza del 25.3.2022, lo stesso affermava: “preciso che l'attore è sbucato dalla mia destra all'improvviso”.
Viene anche in rilievo la circostanza che, dopo l'urto, il minore veniva sospinto verso l'alto per 2,10 m di altezza. Tale circostanza risulta del resto confermata dal teste pagina 8 di 23 , il quale sentito a sommarie informazioni affermava: “Il giorno Testimone_2
21/07/2018 ero in servizio come lettighiere a bordo dell'autoambulanza […].
Nell'attesa dell'arrivo dei poliziotti, mentre tenevamo sott'occhio l'ubriaco, improvvisamente sentivamo un forte botto. Io istintivamente mi giravo di scatto verso il piazzale Oberdan lato Mc Donald's e vedevo un ragazzo di colore in aria per circa metri 1,70 che urtava il cartellone pubblicitario” (v. doc.1 pag. 4 att.). Del resto, solo il sopraggiungere di un veicolo ad alta velocità poteva determinare un urto di tale portata, da misurarsi non tanto in termini di altezza raggiunta, ma anche in termini di potenza deformante della struttura del cartellone pubblicitario.
È dunque acclarato che il convenuto, alla guida della vettura Fiat 500, non si è avveduto della presenza dell'attore, nonostante la possibile presenza del pedone non fosse assolutamente imprevedibile trattandosi di strada urbana in un centro abitato e caratterizzato dalla presenza di abitazioni e negozi.
Ebbene, tenuto conto delle condizioni della strada, dell'orario crepuscolare al momento del sinistro e della presenza di veicoli in sosta, il convenuto avrebbe dovuto adottare la massima diligenza e prudenza;
in tal modo il sarebbe indubbiamente stato in CP_2 grado di avvedersi per tempo della presenza del pedone che si immetteva improvvisamente sulla strada, nonostante l'assenza delle strisce pedonali, come già ampiamente esposto;
in ogni caso una velocità di marcia inferiore e commisurata alle condizioni esistenti avrebbe diminuito l'entità dell'impatto, pur non evitandolo.
Facendo dunque applicazione degli artt. 1227 co. 1 e 2056 c.c. si ritiene di poter diminuire il risarcimento dovuto dai convenuti ai sensi dell'art. 2054 commi 1 e 3 c.c., tenuto conto della gravità del concorso colposo dell'attore e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, che portano ad attribuire allo stesso attore una quota di responsabilità del 60%.
La responsabilità del convenuto per l'investimento per cui è causa deve CP_2 pertanto essere limitata alla residua quota del 40%.
Ciò vale sia per la domanda risarcitoria della vittima primaria che per quella della madre, vittima secondaria del sinistro, dal momento che “il principio di cui all'art. 1227 cod. civ. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso pagina 9 di 23 richiamo contenuto nell'art. 2056 del codice) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa, e tale riduzione deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni "iure proprio", restando, peraltro, esclusa - ove essi avessero avuto sull'incapace un potere di vigilanza - la possibilità di far luogo ad una ulteriore riduzione del danno risarcibile sulla base di un loro concorso nella sua causazione per "culpa in educando" o "in vigilando". (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva proporzionalmente ridotto l'ammontare della somma da liquidare in favore dei genitori per il risarcimento del danno subito a causa della morte della figlia minore che, attraversando imprudentemente la strada, era stata investita da un'auto, tenendo conto del concorso di colpa della stessa minore, nell'accezione sopra indicata, nel provocare il danno).” (Cass. Sez. 3, 10/02/2005, n.
2704 e succ. conf.).
3. I danni subiti dall'attore Parte_1
Occorre a questo punto concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur con riferimento anzitutto all'attore , vittima primaria del sinistro. Parte_1
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale vanno richiamate le conclusioni della
CTU collegiale (dott. e dott.ssa , da condividersi in Persona_2 Persona_3 quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti, che sono esposte a pag. 8 e segg. dell'elaborato: “Il Sig. Pt_1
in occasione dell'evento del 21/07/2018 ebbe a subire un grave politrauma da
[...] investimento di pedone produttivo di: trauma cranico commotivo complicato da fratture parietali e lesioni encefaliche;
fratture del massiccio facciale;
fratture costali multiple a sinistra. La suddetta lesività, chiaramente riconducibile nel rispetto della consolidata pagina 10 di 23 criteriologia medico-legale alla dinamica lesiva riferita e descritta in atti, ha richiesto un immediato trattamento in regime di pronto soccorso cui seguiva ricovero ospedaliero. Nel corso del ricovero il paziente veniva sottoposto a interventi chirurgici sia per gestire la lesività encefalica sia per la correzione delle fratture del massiccio facciale. Seguiva poi un periodo di ricovero presso struttura specializzata per riabilitazione motoria, trattamento logopedico, trattamento neuropsicologico e psicologico. Nell'attualità, nonostante il trattamento medico ricevuto (chirurgico e riabilitativo), permangono postumi di natura soggettiva e obiettiva. (…) Va precisato che in esito al trauma cranio-encefalico, così come attestato dalla recente documentazione medica specialistica, il soggetto risulta aver sviluppato un quadro di comizialità (ad oggi invero manifestatosi con una singola crisi) per il quale risulta essere stata impostata correlata terapia medica. Quanto al complesso quadro patologico di natura psicologica, rifacendosi alla preziosa collaborazione specialistica psichiatrica, è emerso che, per quanto l'anamnesi premorbosa evidenzi nel soggetto, già antecedentemente ai fatti di causa, problemi comportamentali legati all'uso di sostanze psicoattive (meritevoli di un supporto specialistico), si ritiene che le lesioni subite nell'evento in questione abbiano provocato l'insorgenza di una sindrome prefrontale.
Tale condizione cerebrale organica si traduce con un quadro clinico caratterizzato da deficit cognitivi e/o disturbi comportamentali, emotivi e motori. Il paziente presenta, inoltre, alcuni comportamenti inappropriati, caratterizzati da una incapacità di adeguare il proprio comportamento alle richieste ambientali, che determinano quindi un atteggiamento caratterizzato da una violazione delle norme sociali oltre che quelle interpersonali. (…)
Il periodo di inabilità temporanea assoluta è da quantificarsi in giorni 375
(trecentosettantacinque); periodo durante il soggetto è stato in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”. Il periodo in questione ha di fatto impedito al soggetto, ma limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero, di svolgere autonomamente attività quotidiane basilari;
per il restante periodo taluni aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana risultano essere stati sensibilmente limitati pagina 11 di 23 (uscite con gli amici, attività sportiva ecc…). Al suddetto periodo è possibile accostare un grado di sofferenza fisica stimabile in misura pari a 3 (in una scala da 1 a 5). È altresì verosimile ritenere che per il suddetto periodo il paziente sia ricorso all'uso di terapia antidolorifica. (…) La sofferenza menomazione correlata al danno biologico/dinamico relazionale temporaneo può essere valutata di entità medio- elevata.
In esito al trauma residuano postumi permanenti incidenti negativamente sull'integrità psicofisica globale in misura percentuale pari al 60% (sessanta per cento). (…) In concreto nessun aspetto dinamico-relazionale della vita quotidiana risulta precluso o sensibilmente limitato. Il soggetto non ha dichiarato di fare sport in modo continuativo, ma di fare un uso pressoché quotidiano con amici di cannabinoidi. (…) Le menomazioni accertate risultano evidenti costantemente alla osservazione di persone terze specie per ciò che attiene la asimmetria dell'emivolto sinistro, la deviazione della rima buccale e gli esiti cicatriziali apprezzabili in sede cranica. (…) La cosiddetta
“sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale permanente può essere qualificata come medio-elevata.
Risultano in atti esibite spese mediche di cura per un importo pari a euro 1950,60
(millenovecentocinquanta/60); risultano poi esibite spese ad uso medico-legale pari a
Euro 2440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00) + altre spese ad uso medico-legale per importo pari a Euro 671,00 (seicentosettantuno/00); quanto alle spese mediche future è da contemplare il ricorso alla cura anticomiziale, farmaci che dovrebbero essere a totale carico del SSN;
risultano infine esibite spese per prestazioni socio- assistenziali sulla cui valutazione si demanda all'Ill.mo Giudice non essendo di stretta pertinenza valutativa medica.
L'inabilità temporanea non ha concretamente compromesso lo svolgimento di una attività lavorativa poiché all'epoca dei fatti il paziente risultava essere non occupato. I postumi permanenti ad oggi apprezzabili si ritiene che limitino l'impiego produttivo delle energie residue in attività che non richiedano particolari doti di concentrazione o una perfetta integrità fisica (operaio “in quota”, autista di mezzi pesanti ecc..).”.
pagina 12 di 23 Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dal a Pt_1 seguito del sinistro hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal collegio peritale, un periodo di inabilità temporanea di 375 giorni al 100%. I CTU hanno stimato una sofferenza menomazione correlata al danno biologico temporaneo di entità nel complesso medio-elevata, dando peraltro conto che in esito al trauma il ha Pt_1 subito interventi neurochirurgici e di chirurgia maxillo-facciale in anestesia generale, con medicazioni quotidiane nell'immediato post-operatorio e successivi trattamenti riabilitativi sia fisici che neurocognitivi: si stima dunque confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta di Euro 160,00.
Complessivamente si ottiene dunque l'importo di Euro 60.000,00.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 60% (che assorbe il danno psichico riconducibile al sinistro), occorre anzitutto ribadire la non necessità di convocazione a chiarimenti del collegio peritale ai fini della distinzione della quota di danno psichico preesistente al sinistro, per la quale ha insistito la convenuta RT in sede di precisazione delle conclusioni. Sul punto va richiamata l'ordinanza del
19.10.2023, con la quale questo Giudice aveva già ritenuto esaustiva la motivazione, pur sintetica, di cui alla CTU medico-legale, che ha dato specificamente conto che nella anamnesi premorbosa del risulta l'uso di sostanze psicoattive, su cui comunque Pt_1 si è inserito con carattere all'evidenza preponderante il trauma cranico commotivo
(TCC) conseguente al sinistro per cui è causa, sicchè non può revocarsi in dubbio che la
CTU dott.ssa specialista in psichiatria e direttore socio-sanitario di Persona_3
ATS, abbia potuto riconoscere i deficit cognitivi e i disturbi comportamentali riscontrati in sede di esame del come attribuibili alla condizione cerebrale organica (c.d. Pt_1 sindrome prefrontale) che normalmente si accompagna ad un TCC dell'entità di quello da lui subito a seguito del sinistro.
Ad ogni modo, a sciogliere ogni residua incertezza sul punto, valgano i principi affermati dalla Suprema Corte in tema di rapporto di causalità in ambito civilistico: “In tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, pagina 13 di 23 idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse. (In fattispecie caratterizzata da azione di risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale fra una vettura ed una bicicletta, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità del conducente della macchina sul presupposto che il danno lamentato dal ciclista - una demenza post-traumatica - fosse riconducibile a più cause possibili ed alternative, fra le quali poteva annoverarsi il trauma cranico provocato dal sinistro).” (Cass. Sez. 3,
06/07/2021, n. 19033).
In sede di personalizzazione del danno biologico permanente deve trovare ingresso anche la valutazione della diminuzione della capacità lavorativa futura del che Pt_1 ad avviso del Tribunale non può essere considerata quale autonoma voce di risarcimento del danno patrimoniale.
E' noto infatti che “in tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 50%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico.”
(Cass. Sez. 3, 10/05/2023, n. 12605).
Dal punto di vista medico-legale, nella risposta alle osservazioni del CT di parte attrice, il Collegio peritale ha chiarito che: “La questione relativa alle ripercussioni sull'attività lavorativa è argomento piuttosto complesso e che, in parte, si ritiene sfugga anche alle competenze medico-legali. In tal senso, e calandosi nella fattispecie, ben si è documentato come, antecedentemente ai fatti di causa, l'odierno Attore presentasse una condizione psico-fisica alterata a motivo dell'uso di sostanze stupefacenti. Va da sé quindi che una siffatta condizione determinasse, già prima dell'evento per cui è causa, pagina 14 di 23 una contrazione delle potenzialità lavorative del soggetto. Un soggetto dedito all'uso di sostanze stupefacenti, infatti, non potrà certamente essere validamente impiegato in attività che richiedano particolare concentrazione/attenzione prolungata o l'uso di particolari macchinari a rischio di incolumità per sé e altri. (…) Indubbiamente quindi la sola conseguenza delle lesioni patite nel sinistro in esame è di per sé responsabile di una contrazione della capacità lavorativa (attitudinale) del soggetto. Quanto alla misura percentuale, pur se controversia tale modalità di valutazione in ambito medico- legale, argomento e questione che certamente il Dott. ben conosce, si ritiene CP_8 poter puntualizzare quanto segue. Avuto riguardo al profilo attitudinale del soggetto, ed in ciò si conviene col CTP Dott. che trattasi di un profilo attitudinale di CP_8 operaio “generico”, l'attuale condizione clinico-funzionale del soggetto comporti una perdita della suddetta capacità stimabile percentualmente in misura pari al 50%. Di questo, pur con tutte le approssimazioni del caso, si ritiene che un 20% di contrazione della suddetta capacità fosse preesistente all'evento in esame mentre il restante 30% sia da attribuirsi alle conseguenze del sinistro in questione.”.
Ciò posto, avendo lo stesso CT di parte attrice fatto riferimento ad un profilo attitudinale di operaio generico, peraltro già compromesso prima del sinistro per l'utilizzo di sostanze stupefacenti, è da ritenere che a seguito del sinistro il non Pt_1 abbia visto sensibilmente ridotta la sua capacità di guadagno in prospettiva futura, atteso che potrà comunque trovare ingresso nel mondo del lavoro tramite le liste dedicate alle categorie protette, ovvero potrà beneficiare di pensione di invalidità INPS in base ai postumi fisici residuati unitamente a quelli psichici. Il che non toglie che la diminuzione della capacità lavorativa generica vada valutata come di seguito sub specie di appesantimento del valore monetario del punto di invalidità nell'ambito del risarcimento del danno alla salute.
Ed allora, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti
(60%), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano Edizione 2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi pagina 15 di 23 permanenti, avuto riguardo all'età del (17 anni) all'epoca della stabilizzazione Pt_1 dei postumi permanenti (fine malattia in data 31.7.2019), l'importo in moneta attuale di
Euro 810.068,00, riconoscendosi la personalizzazione massima del 25% sulla componente del danno non patrimoniale denominata danno dinamico relazionale1, in ragione della sofferenza menomazione correlata stimata dal Collegio peritale come medio-elevata, della evidenza all'osservazione di persone terze degli esiti cicatriziali in sede cranica e della asimmetria del volto, della necessità di costante utilizzo di farmaci antiepilettici (ovvero terapia anticomiziale), nonché della riduzione della capacità lavorativa di operaio generico nella misura innanzi indicata.
Sommando gli importi sopra liquidati per invalidità temporanea e permanente si ottiene l'importo complessivo di € 870.068,00.
Come detto sopra, l'apporto causale della responsabilità del Sig. ex art. 2054 Pt_1
c.c. deve essere quantificato nel 60%, così dovendosi di conseguenza ridurre il risarcimento dei danni spettante alla somma di Euro 348.027,20.
Vanno infine considerate le spese mediche e per finalità medico-legali, che complessivamente ammontano ad Euro 6.008,00 (somma già rivalutata dalla data del
1.7.2020, equitativamente determinata), che ridotta del 60% è pari a Euro 2.403,20.
Il risarcimento complessivo spettante a è dunque pari a Euro Parte_1
350.430,40.
Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (21.7.2018) 1 “In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.” (Cass. Sez. 3, 22/03/2024, n. 7892) pagina 16 di 23 fino alla data della presente pronuncia. Sulla somma così determinata sono poi dovuti i soli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
4. I danni subiti dall'attrice Parte_2
Resta da giudicare sul danno subito dall'attrice madre del Parte_2 Pt_1
4.1 Per quanto riguarda il danno non patrimoniale derivato in via diretta alla sig.ra dal sinistro per cui è causa, vanno richiamate le conclusioni della CTU Pt_2 collegiale (dott. e dott.ssa , da condividersi in quanto Persona_2 Persona_3 congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti, sono le seguenti: “In esito all'evento che ha interessato il figlio (Sig. ) la Parte_1
Sig.ra ha sviluppato un quadro ansioso di lieve entità. Il Parte_2 periodo di inabilità temporanea stimabile nella misura di giorni 365
(trecentosessantacinque) al 10%. Il periodo in questione non ha avuto ripercussioni concrete sugli aspetti dinamico/relazionali se non limitatamente alla verosimile contrazione dei contatti sociali poiché assorbita nel quotidiano dalla assistenza al figlio. Al suddetto periodo è possibile accostare un grado di sofferenza fisica stimabile in misura pari a 1 (in una scala da 1 a 5). Non risulta per il suddetto periodo che la paziente sia ricorsa all'uso di terapia farmacologica. In esito all'evento non risulta che la paziente abbia seguito un trattamento terapeutico specifico. (…) La sofferenza menomazione correlata al danno biologico/dinamico relazionale temporaneo può essere valutata di entità lieve-media. In esito al trauma non residuano postumi permanenti incidenti negativamente sull'integrità psicofisica del soggetto. Non risultano in atti esibite spese mediche;
non sono ad oggi stimabili spese mediche future.”
Tali conclusioni sono fondate sulla seguente condivisibile premessa: “La storia clinica della Sig.ra risulta del tutto muta dal punto di vista Parte_2 documentale e, anamnesticamente limitata al riferito ricorso a sedute dallo psicologo
(di cui si ribadisce non esservi traccia documentale). Avuto riguardo alla entità del trauma subito dal figlio, alle condizioni sociali della paziente nonché, e soprattutto, pagina 17 di 23 tenuto conto di quanto emerso dall'indagine specialistica psichiatrica condotta in sede di operazioni peritali, è possibile addivenire alle conclusioni poco sopra riportate.
Infatti, le modalità di accadimento dell'evento traumatico che ha interessato il figlio, il lungo iter terapeutico-riabilitativo, le attuali condizioni di menomazione dell'integrità psico-fisica, giustificano l'insorgenza del quadro patologico nosograficamente ascritto ad uno stato ansioso di entità lieve. Tale quadro, stante il periodo di tempo trascorso dall'evento, risulta essersi sufficientemente strutturato ed acquisito i caratteri della cronicità nonché della suscettibilità valutativa in termini medico-legale.”
Al riguardo sono prive di pregio le critiche mosse da parte convenuta rispetto alla diagnosi di stato ansioso di entità lieve formulata per l'attrice ai fini Parte_2 della determinazione di un IT al 10% per 365 giorni, stante l'assenza di documentazione medica, dato superabile con la considerazione della gravità delle lesioni subite dal figlio e con l'esame diretto della perizianda. Trattasi peraltro di percentuale di invalidità temporanea minima, che di per sé rende plausibile il mancato ricorso a cure mediche specialistiche.
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dalla a Pt_2 seguito del sinistro hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal collegio di
C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 365 giorni al 10%. si stima confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta di Euro
115,00, stante la valutazione operata dai CTU, che hanno qualificato come lieve-media la sofferenza menomazione correlata. Complessivamente si ottiene dunque l'importo di
€ 4.197,50, che ridotto del 60% in ragione dell'apporto causale del è pari a € Pt_1
1.678,80.
4.2 Quanto al danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale della stessa , si richiamano anzitutto i principi espressi dalla Suprema Corte: Pt_2
“In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice
è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del pagina 18 di 23 danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.” (Cass. n. 28989/2019).
Peraltro, se è vero che la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non può che avvenire in base ad una liquidazione equitativa, vertendosi in materia di lesione di valori inerenti alla persona, e segnatamente della sfera costituzionalmente protetta degli affetti e della solidarietà familiare, è pur vero che non è ammissibile alcun automatismo risarcitorio ovvero alcun minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, essendo la parte attrice gravata degli oneri di allegazione e prova, come in tutte le ipotesi di danno-conseguenza.
Ciò posto, in assenza di una tabella specifica per la lesione del rapporto parentale, questo Giudice ritiene di dover fare applicazione della Tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, edizione 2024, che consente di tenere conto di tutte le predette circostanze, distribuendo in maniera ponderata i punti alla luce dell'età della vittima primaria, dell'età della vittima secondaria, della convivenza, della presenza di altri congiunti del nucleo familiare primario e della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale leso.
L'adeguamento di tale Tabella al caso concreto, caratterizzato non dalla perdita, ma solo dalla compromissione del rapporto parentale con il congiunto macroleso, giustifica un discostamento rispetto agli importi standard, che può essere operato applicando una percentuale di riduzione, tenuto conto appunto della sopravvivenza del prossimo congiunto, che, tuttavia, a causa delle gravissime lesioni subite, non potrà più relazionarsi con la madre ed acquisire in prospettiva quella autonomia ed indipendenza che caratterizzano un soggetto adulto, obiettivo che evidentemente era stato perseguito mediante l'inserimento in comunità del minore, che per la sua problematicità la madre da sola non riusciva a gestire.
pagina 19 di 23 A tal proposito va ricordato che al momento del sinistro il minore non Parte_1 conviveva con la madre ormai da 9 anni, in quanto con decreto n.741/09 del Tribunale per i Minorenni di Milano era stato affidato al Comune di Milano e, con la collaborazione dei servizi sociali, era stato inserito in una Comunità alloggio (v. informazioni assunte dalla Polizia Locale, riportate a pag. 5 della relazione di incidente). Tuttavia la madre, unico genitore a prendersi cura di lui (in sede di CTU il ha affermato di averlo visto otto volte in vita sua), aveva mantenuto la potestà Pt_1 genitoriale e, in base a quanto dichiarato da entrambi nel corso della visita medico- legale, il rapporto madre-figlio non è stato mai interrotto. Si deduce poi negli atti difensivi finali di parte attrice che la convivenza sarebbe ripresa a seguito del raggiungimento della maggiore età del e delle dimissioni dai centri di Pt_1 riabilitazione dove quest'ultimo era stato ricoverato dopo il sinistro. Di ciò non vi è peraltro prova, e comunque - anche se vi fosse - sarebbe irrilevante ai fini della dimostrazione del requisito della convivenza, per il quale occorre fare riferimento alla data del sinistro.
Ed allora, tenuto conto delle circostanze sopra richiamate, facendo applicazione della
Tabella milanese aggiornata al 2024 ed integrata con il sistema a punti (che va da un minimo di € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18 a favore del genitore per la morte del figlio), si stima equo liquidare in favore di (madre), di Parte_2 anni 37 alla data del sinistro, la somma di € 289.414,00, ottenuta sommando 26 punti per l'età della vittima primaria (da 11 a 20 anni), 22 punti per l'età della vittima secondaria (da 31 a 40 anni), 0 punti per la convivenza, 16 punti per la presenza di nessun altro congiunto nel nucleo familiare primario (a quanto risulta la non Pt_2 era sposata con il padre di , che ha dato alla luce in Nigeria quando aveva solo 16 Pt_1 anni) e di 10 punti (che si stima comunque equo riconoscere alla luce delle considerazioni innanzi svolte) per la qualità e intensità della relazione affettiva, per un totale di 74 punti che sono stati moltiplicati per il valore punto pari a € 3.911,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va equitativamente ridotto del 50%, essendo necessario - come sopra spiegato - adeguarlo alla peculiare lesione (e non perdita) del rapporto, pagina 20 di 23 nonché di un ulteriore 60%, in ragione del contributo causale della vittima primaria al verificarsi del sinistro, così ottenendosi l'importo di € 57.882,80.
A tale importo va aggiunto quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per l'invalidità temporanea, così arrivandosi a € 59.561,60.
Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (21.7.2018) fino alla data della presente pronuncia. Sulla somma così determinata sono poi dovuti i soli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
4.3 Quanto al danno patrimoniale subito dalla sig.ra , vanno anzitutto Pt_2 considerate le spese per finalità medico-legali, ovvero la fattura del novembre 2020 per valutazione psicodiagnostica sub doc. 25 att. (la quota relativa alla Patience della consulenza del dott. sub doc. 21 att. è stata già conteggiata nella CTU tra le Persona_1 spese mediche sostenute per il , pari a € 423,30, importo che ridotto del 60% è Pt_1 pari a € 169,32.
Quanto al danno da perdita del lavoro, a detta del Collegio peritale “L'inabilità temporanea non ha concretamente compromesso lo svolgimento dell'attività lavorativa dichiarata e riferita essere quella di badante”.
Nondimeno è da ritenere che durante il lungo iter riabilitativo del minore (poco più di un anno), l'assistenza allo stesso da parte della madre, che certamente si sarà recata a fargli visita quotidianamente pur essendo lo stesso ricoverato in strutture specializzate, risultasse in concreto incompatibile con l'attività a tempo pieno di badante svolta dalla
(docc. 26-41 att.). Può quindi essere riconosciuto l'importo richiesto, Pt_2 equivalente allo stipendio mensile di € 900,00 percepito al momento del sinistro, moltiplicato per 15 mensilità, fino quando è presumibile, conformemente a quanto dedotto dalla stessa attrice, che le condizioni fisiche ormai stabilizzatesi del figlio le consentissero di dedicarsi nuovamente ad un lavoro impegnativo in termini di tempo e di dedizione - non solo fisica -, quale quello di badante. Tale importo, pari a €
13.500,00, deve essere ridotto del 60%, così ottenendosi l'importo di € 5.400,00, cui va aggiunto il superiore importo di € 169,32, per arrivare a complessivi € 5.569,32. pagina 21 di 23 La predetta somma spettante alla sig.ra a titolo di danno patrimoniale, Pt_2 trattandosi di debito di valore, deve essere maggiorata di rivalutazione e di interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) sulla somma via via rivalutata a far tempo da luglio 2019 (data intermedia equitativamente determinata) fino alla data della presente pronuncia. Sulla somma così determinata sono poi dovuti i soli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
5. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa, della natura delle questioni trattate e delle difese in concreto svolte, oltre che del numero di parti in causa, che ha richiesto di affrontare questioni differenti ai fini della individuazione e quantificazione delle varie poste di danno.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta la responsabilità concorrente nella misura del 60% in capo all'attore e del 40% in capo al convenuto nella Parte_1 CP_2 determinazione del sinistro verificatosi in data 21.7.2018;
2) dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti , e CP_2 CP_3
a corrispondere in favore di , a titolo Controparte_1 Parte_1 di risarcimento per le lesioni riportate nel sinistro, tenuto conto del concorso di colpa a lui attribuito, l'importo di € 350.430,40, oltre accessori come in parte motiva;
3) dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti a corrispondere in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2
pagina 22 di 23 temporaneo e del danno da grave lesione del rapporto parentale, tenuto conto del concorso di colpa accertato in capo alla vittima primaria, l'importo di €
59.561,60, oltre accessori come in parte motiva;
4) dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti a corrispondere in favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, tenuto Parte_2 conto del concorso di colpa accertato in capo alla vittima primaria, l'importo di
€ 5.569,32, oltre accessori come in parte motiva;
5) dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per spese di CTP (ridotte in quanto ritenute eccessive) ed € 25.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
6) dispone la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dell'avv. Marco
Fedele, dichiaratosi antistatario;
7) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Milano, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia
Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 40706/2020 promosso da
C.F. – C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
- attori - (Avv. Fedele Marco) C.F._2 contro
C.F./P. Iva – società convenuta – Controparte_1 P.IVA_1
(Avv. Hazan Maurizio e Taurini Stefano) nonché contro
– convenuto contumace - CP_2
e
– società convenuta contumace – CP_3
Oggetto: LESIONI PERSONALI DA STRADALE CP_4
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
FATTO E DIRITTO
1. Sintesi delle domande delle parti e dello svolgimento del giudizio
pagina 1 di 23 Con atto di citazione ritualmente notificato ed Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale (già Controparte_1
), nonché per sentirli condannare in solido al CP_5 CP_3 CP_2 risarcimento di tutti i danni derivati dal sinistro stradale occorso in data 21.07.2018 in
Milano.
Gli attori allegavano che, intorno alle ore 19:05, nell'attraversare a Parte_1 piedi il piazzale Oberdan, in prossimità del palo della luce 20/2, veniva investito dal veicolo Fiat 500 tg FL593DC, assicurato con (oggi Controparte_6
, di proprietà della e condotto nell'occasione da Controparte_1 CP_3
il quale sopraggiungeva ad elevata velocità e non riusciva ad evitare CP_2
l'impatto.
Sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Locale di Milano, i quali redigevano il verbale (doc.1 att.).
A causa delle lesioni, il veniva trasportato con autoambulanza al Pronto Pt_1
Soccorso dell'Ospedale Niguarda di Milano, ove, eseguita la diagnostica strumentale, veniva sottoposto ad intervento chirurgico in urgenza di decompressione osteodurale bilaterale mediante craniotomia frontotemporale parietale sinistra e destra (doc. 2 att.).
Successivamente, in data 01.08.2018, veniva sottoposto ad intervento di riduzione e sintesi mediante plurime placche e viti di frattura scomposta pluriframmentaria dello zigomo sinistro (doc. 3 att.).
Dopo un lungo iter riabilitativo, solo in data 17.01.2020, veniva attestata la stabilizzazione clinica ortopedica, con postumi da valutarsi in sede medico-legale
(doc.11 att.).
In data 05.07.2020, il Dott. specialista in psichiatria e medicina Persona_1 legale, valutava essere derivato al Sig. “...quale postumo permanente, secondo i Pt_1 criteri diagnostici DSM-5, disturbo cognitivo maggiore dovuto a trauma cranico.. il danno biologico è valutabile in misura del 50-55%” (doc.14).
Con riferimento al quantum debeatur, gli attori esponevano quindi che, sulla base della relazione medico-legale di parte versata in atti (doc. 15 att.), il danno patito dal Pt_1 poteva stimarsi in un'ITT per 1 anno e 10 giorni, nonché in un'IP nella misura dell'85% pagina 2 di 23 (tenuto conto della componente neuropsicologica rilevata dallo specialista dott.
, oltre ripercussioni sulla capacità lavorativa futura (prospettabile Persona_1 inserimento lavorativo solo nell'ambito delle categorie protette).
Gli attori allegavano inoltre di aver sostenuto spese mediche quanto al per € Pt_1
4.412,30 (docc. 16-23 att.).
Quanto, invece, alla sig.ra madre del gli stessi Parte_2 Pt_1 deducevano, sotto il profilo del danno morale e del danno da grave lesione del rapporto parentale, un importante cambiamento di vita e di abitudini, con conseguente turbamento dello stato di benessere e diminuzione del livello di qualità della vita. Dal giorno del sinistro, infatti, la sig.ra si sarebbe dedicata in maniera totale ed Pt_2 esclusiva al figlio per garantirgli l'assistenza necessaria e ciò avrebbe anche comportato per la stessa la perdita del proprio lavoro di badante, divenuto inconciliabile con le esigenze del figlio. Con riferimento al danno biologico iure proprio, gli attori esponevano che, sulla base della relazione medico-legale di parte versata in atti (doc. 14 att.), il danno patito da in ragione dello sviluppo di una Parte_2 sintomatologia ansiosa con umore depresso e conseguente disturbo dell'adattamento a seguito dell'incidente occorso al figlio, poteva stimarsi in un'IT per 6 mesi al 30%, oltre
6 mesi al 15%, nonché un'IP per danno psichico al 10%.
Inoltre, gli attori allegavano per la sig.ra spese mediche per € 667,30 (docc. 21 Pt_2
e 25 att.).
Sulla base di tali premesse, gli attori instavano per la condanna in solido di
[...]
(già ), di nonché del Sig. al Controparte_1 CP_5 CP_3 CP_2 risarcimento di tutti i danni da loro patiti a seguito del sinistro del 21.07.2018 quantificati, per il in euro 989.334,30 a titolo di danno non patrimoniale e Pt_1 spese mediche, oltre al danno da perdita della capacità lavorativa futura e, per in euro 31.511,30 a titolo di danno non patrimoniale e spese Parte_2 mediche, oltre euro 13.500,00 per il danno derivante dalla perdita della propria occupazione lavorativa di badante per quindici mesi, nonché oltre ad un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno morale inteso quale sofferenza d'animo per le gravissime lesioni patite dal figlio Pt_1
pagina 3 di 23 da liquidarsi in via equitativa. Pt_1
Nella contumacia di (notifica a mezzo PEC in data 13.11.2020) e di CP_3
(notifica perfezionata in data 23.11.2020), si costituiva solo CP_2 [...]
per contestare radicalmente la dinamica del sinistro descritta dagli Controparte_1 attori, deducendo l'esclusiva responsabilità del pedone il quale infatti Pt_1 scappava dalla rincorsa di un amico che avrebbe dovuto restituirgli il pugno dato a seguito del “gioco del tondino”. Contestava le domande attoree anche nel quantum e, in particolare, quanto alle domande svolte dalla sig.ra , evidenziava come, in base Pt_2 alle informazioni assunte dalla Polizia Locale, riportate nella relazione di incidente, il minore già con decreto n. 741/09 del Tribunale per i Minorenni di Milano, era stato affidato al Comune di Milano e, con la collaborazione dei servizi sociali, inserito presso una comunità alloggio sita in via Valassina 35/2 a Milano, ove risultava residente al momento del sinistro, mentre la madre, pur mantenendo la potestà genitoriale, risiedeva a Legnano, ove svolgeva il lavoro di badante. Metteva quindi in discussione, quanto al danno morale, l'intensità del legame tra vittima primaria e secondaria, che non vivevano insieme ormai da 9 anni e, quanto al danno patrimoniale, il nesso causale tra la perdita temporanea del lavoro della e le gravi lesioni riportate dal figlio, posto che Pt_2 quest'ultimo risultava essere stato ricoverato a fini riabilitativi per circa un anno in strutture pubbliche, non necessitando dunque di assistenza continuativa da parte della madre.
Istruita la causa con l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto contumace e l'audizione del teste comune e con l'espletamento di CP_2 Testimone_1
CTU medico legale sulle persone degli attori, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
2. La dinamica del sinistro e le responsabilità delle parti
pagina 4 di 23 All'esito dell'istruttoria svolta, la dinamica del sinistro può essere ricostruita tenendo conto di quanto riscontrato dalle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro poco dopo la sua verificazione (doc. 1 att.), delle sommarie informazioni assunte nell'immediatezza del sinistro, nonché delle dichiarazioni rese dal convenuto contumace in sede di interrogatorio formale e della deposizione del teste comune. CP_2
In particolare, i Verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro, dopo aver effettuato gli opportuni rilievi e accertamenti, hanno ricostruito la seguente dinamica: “il pedone, proveniente dal marciapiede lato civici dispari del Piazzale G. Oberdan impegnava la carreggiata in direzione dell'isola salvagente adibita a dividere la sede tranviaria dalla carreggiata veicolare oggetto del sinistro stradale, quanto giunto in prossimità del p.l.
20/2 della sopra citata località veniva investito, dalla parte anteriore del veicolo A, il quale proveniente dalla intersezione semaforizzata tra il Viale Luigi Majno e la Piazza
G. Oberdan, si immetteva nella carreggiata unidirezionale della Piazza G. Oberdan, con l'intenzione di dirigersi in direzione della V. Vittorio Veneto. A seguito dell'investimento, il pedone veniva caricato sul cofano motore e sul parabrezza del veicolo A, sbalzato a m 2,10 di altezza contro la struttura metallica adibita come espositore pubblicitario a rullo, per poi rovinare al suolo vicino ai dissuasori di sosta posti sull'isola salvagente adibita anche come isola spartitraffico rialzata […] In luogo, Co personale , provvedeva a contattare la Società Clear Channel, la quale faceva intervenire un proprio operatore […], il quale accertava che l'impianto pubblicitario, a seguito dell'urto, si trovava obliquato in avanti mentre la pubblicità interna era accartocciata ed il rullo non era più funzionante;
la struttura metallica non si chiudeva più regolarmente ”.
La Polizia Locale ha dunque accertato che il ha attraversato la strada Pt_1 omettendo di servirsi dell'apposito attraversamento pedonale – che peraltro era presente a 62,30 metri di distanza dal luogo del sinistro – procedendo obliquamente e non perpendicolarmente, senza l'attenzione necessaria per evitare pericoli per sé e gli altri;
per tale ragione la Polizia ha provveduto a sanzionare la sig.ra in Parte_2 qualità di responsabile del minore, per aver violato l'art. 190 del Codice della strada (v. doc.1 att., pag. 5). pagina 5 di 23 I verbalizzanti hanno inoltre accertato che il circolava a velocità non adeguata CP_2
e tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose;
in particolare, non regolava la velocità in funzione delle condizioni del traffico intenso e delle condizioni della carreggiata, in quanto la presenza di veicoli in divieto di sosta riduceva la visibilità
e l'ampiezza della stessa: per tali ragioni, veniva sanzionato per la violazione dell'art. 141 commi 1 e 11 del Codice della strada.
Per quanto attiene alle risultanze dell'istruttoria orale, il teste Testimone_1 sentito all'udienza del 20.5.2022, affermava: “sul cap.1: confermo che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel capitolo ero in compagnia di , lo Parte_1 conoscevo da poco, ricordo che ci stavamo rincorrendo in quanto gli avevo fatto uno scherzo, in particolare in quel momento lo stavo rincorrendo, e lui si è buttato in mezzo alla strada e in quel momento è arrivato un'auto piccola mi sembra una 500, non so indicare la targa, che lo colpiva sul fianco sinistro, e l'auto lo colpiva con la sua parte anteriore sinistra. Ricordo che io mi trovavo a un metro da lui, giù dal marciapiede e in mezzo a delle auto parcheggiate;
sul cap.2: preciso che si trovava in mezzo alla Pt_1 strada, non stava attraversando ma stava scappando da me;
sul cap.3: confermo che vi erano delle macchine parcheggiate sulla destra dove mi trovavo io;
sul cap.4: non ricordo questo particolare;
sul cap.5: confermo la dinamica dell'impatto come descritta nel capitolo. Risponde sui capitoli della memoria di parte del 11.06.21, sul cap.1 e CP_1
2: confermo la dichiarazione che mi viene mostrata e dichiaro di averla resa e sottoscritta;
sul cap.3: confermo che eravamo davanti al Mc Donald di piazza Oberdan
e che correva per fuggire al gioco del tondino;
sul cap.4: confermo che correva Pt_1 nella carreggiata mentre transitavano delle auto;
sul cap.5: come ho già detto è passato in mezzo a due macchine parcheggiate;
sul cap.6: nego che corresse in obliquo;
sul cap.7: confermo che correva fuori dalle strisce pedonali che si trovavano parecchio lontano”.
È dunque acclarato, alla luce delle complessive emergenze processuali, che il è Pt_1 sbucato improvvisamente sulla strada, così ponendo in essere una condotta gravemente imprudente e negligente, oltre che in violazione del Codice della Strada, dal momento che l'attraversamento pedonale più vicino si trovava ad una distanza inferiore a 100 m. pagina 6 di 23 Ed infatti, l'attore ha innanzi tutto violato la regola generale di cui all'art. 140 del
Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. Va peraltro sottolineato che nel caso di specie la visibilità era ancora più ridotta per la presenza di auto parcheggiate a destra della carreggiata (rispetto alla direzione dell'auto condotta dal convenuto , a ridosso CP_2 del marciapiede da cui proveniva il come accertato dai verbalizzanti Pt_1 intervenuti sul luogo del sinistro;
tale circostanza avrebbe dunque dovuto indurre il ad adottare la massima prudenza e diligenza prima di intraprendere Pt_1
l'attraversamento della strada.
Sul punto, il teste , sentito dagli Agenti, affermava: “ Testimone_1 Pt_1 correva per scappare e si immetteva in carreggiata […]. Il mio amico Pt_1 impegnava la carreggiata passando davanti ad una macchina parcheggiata, di colore grigio, marca Jeep di grosse dimensioni” (pag. 4 del verbale doc.1 att,).
Giova a questo punto richiamare i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in casi sovrapponibili o analoghi a quello di specie: “In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo).” (Cass. n. 2241/2019) ed ancora: “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per
l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che
l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1,
c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che,
a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che pagina 7 di 23 la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.” (Cass. n. 8663/2017).
“La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art.
2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.” (Cass. n. 842/2020)
Orbene, nel sinistro di cui è causa, l'attraversamento improvviso e senza utilizzare le strisce pedonali poste a meno di 100 m di distanza, in spregio al divieto di cui all'art. 190 Cod. Strada, costituisce senz'altro una condotta colposa grave posta in essere dall'attore, ma non tale da essere causa esclusiva del sinistro, tenuto conto che non era imprevedibile da parte del convenuto l'attraversamento di pedoni, anche alla CP_2 luce del principio di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. civ. 17985/2012).
Ed infatti, il convenuto ha dichiarato quanto segue alla Polizia: CP_2
“improvvisamente dalla mia destra sbucava un ragazzo robusto mulatto, il quale impegnava la carreggiata correndo nel tentativo di attraversarla, io provavo a frenare per evitare l'impatto, ma non riuscivo ad evitare di investirlo. […] Voglio precisare che il pedone a causa della sua corsa, della visuale alla mia destra occultata dai veicoli parcheggiati, in particolare da una jeep di colore grigio, non mi ha permesso di vederlo arrivare” (v. doc.1, pag. 5, fasc. att.). In particolare, all'udienza del 25.3.2022, lo stesso affermava: “preciso che l'attore è sbucato dalla mia destra all'improvviso”.
Viene anche in rilievo la circostanza che, dopo l'urto, il minore veniva sospinto verso l'alto per 2,10 m di altezza. Tale circostanza risulta del resto confermata dal teste pagina 8 di 23 , il quale sentito a sommarie informazioni affermava: “Il giorno Testimone_2
21/07/2018 ero in servizio come lettighiere a bordo dell'autoambulanza […].
Nell'attesa dell'arrivo dei poliziotti, mentre tenevamo sott'occhio l'ubriaco, improvvisamente sentivamo un forte botto. Io istintivamente mi giravo di scatto verso il piazzale Oberdan lato Mc Donald's e vedevo un ragazzo di colore in aria per circa metri 1,70 che urtava il cartellone pubblicitario” (v. doc.1 pag. 4 att.). Del resto, solo il sopraggiungere di un veicolo ad alta velocità poteva determinare un urto di tale portata, da misurarsi non tanto in termini di altezza raggiunta, ma anche in termini di potenza deformante della struttura del cartellone pubblicitario.
È dunque acclarato che il convenuto, alla guida della vettura Fiat 500, non si è avveduto della presenza dell'attore, nonostante la possibile presenza del pedone non fosse assolutamente imprevedibile trattandosi di strada urbana in un centro abitato e caratterizzato dalla presenza di abitazioni e negozi.
Ebbene, tenuto conto delle condizioni della strada, dell'orario crepuscolare al momento del sinistro e della presenza di veicoli in sosta, il convenuto avrebbe dovuto adottare la massima diligenza e prudenza;
in tal modo il sarebbe indubbiamente stato in CP_2 grado di avvedersi per tempo della presenza del pedone che si immetteva improvvisamente sulla strada, nonostante l'assenza delle strisce pedonali, come già ampiamente esposto;
in ogni caso una velocità di marcia inferiore e commisurata alle condizioni esistenti avrebbe diminuito l'entità dell'impatto, pur non evitandolo.
Facendo dunque applicazione degli artt. 1227 co. 1 e 2056 c.c. si ritiene di poter diminuire il risarcimento dovuto dai convenuti ai sensi dell'art. 2054 commi 1 e 3 c.c., tenuto conto della gravità del concorso colposo dell'attore e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, che portano ad attribuire allo stesso attore una quota di responsabilità del 60%.
La responsabilità del convenuto per l'investimento per cui è causa deve CP_2 pertanto essere limitata alla residua quota del 40%.
Ciò vale sia per la domanda risarcitoria della vittima primaria che per quella della madre, vittima secondaria del sinistro, dal momento che “il principio di cui all'art. 1227 cod. civ. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso pagina 9 di 23 richiamo contenuto nell'art. 2056 del codice) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa, e tale riduzione deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni "iure proprio", restando, peraltro, esclusa - ove essi avessero avuto sull'incapace un potere di vigilanza - la possibilità di far luogo ad una ulteriore riduzione del danno risarcibile sulla base di un loro concorso nella sua causazione per "culpa in educando" o "in vigilando". (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva proporzionalmente ridotto l'ammontare della somma da liquidare in favore dei genitori per il risarcimento del danno subito a causa della morte della figlia minore che, attraversando imprudentemente la strada, era stata investita da un'auto, tenendo conto del concorso di colpa della stessa minore, nell'accezione sopra indicata, nel provocare il danno).” (Cass. Sez. 3, 10/02/2005, n.
2704 e succ. conf.).
3. I danni subiti dall'attore Parte_1
Occorre a questo punto concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur con riferimento anzitutto all'attore , vittima primaria del sinistro. Parte_1
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale vanno richiamate le conclusioni della
CTU collegiale (dott. e dott.ssa , da condividersi in Persona_2 Persona_3 quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti, che sono esposte a pag. 8 e segg. dell'elaborato: “Il Sig. Pt_1
in occasione dell'evento del 21/07/2018 ebbe a subire un grave politrauma da
[...] investimento di pedone produttivo di: trauma cranico commotivo complicato da fratture parietali e lesioni encefaliche;
fratture del massiccio facciale;
fratture costali multiple a sinistra. La suddetta lesività, chiaramente riconducibile nel rispetto della consolidata pagina 10 di 23 criteriologia medico-legale alla dinamica lesiva riferita e descritta in atti, ha richiesto un immediato trattamento in regime di pronto soccorso cui seguiva ricovero ospedaliero. Nel corso del ricovero il paziente veniva sottoposto a interventi chirurgici sia per gestire la lesività encefalica sia per la correzione delle fratture del massiccio facciale. Seguiva poi un periodo di ricovero presso struttura specializzata per riabilitazione motoria, trattamento logopedico, trattamento neuropsicologico e psicologico. Nell'attualità, nonostante il trattamento medico ricevuto (chirurgico e riabilitativo), permangono postumi di natura soggettiva e obiettiva. (…) Va precisato che in esito al trauma cranio-encefalico, così come attestato dalla recente documentazione medica specialistica, il soggetto risulta aver sviluppato un quadro di comizialità (ad oggi invero manifestatosi con una singola crisi) per il quale risulta essere stata impostata correlata terapia medica. Quanto al complesso quadro patologico di natura psicologica, rifacendosi alla preziosa collaborazione specialistica psichiatrica, è emerso che, per quanto l'anamnesi premorbosa evidenzi nel soggetto, già antecedentemente ai fatti di causa, problemi comportamentali legati all'uso di sostanze psicoattive (meritevoli di un supporto specialistico), si ritiene che le lesioni subite nell'evento in questione abbiano provocato l'insorgenza di una sindrome prefrontale.
Tale condizione cerebrale organica si traduce con un quadro clinico caratterizzato da deficit cognitivi e/o disturbi comportamentali, emotivi e motori. Il paziente presenta, inoltre, alcuni comportamenti inappropriati, caratterizzati da una incapacità di adeguare il proprio comportamento alle richieste ambientali, che determinano quindi un atteggiamento caratterizzato da una violazione delle norme sociali oltre che quelle interpersonali. (…)
Il periodo di inabilità temporanea assoluta è da quantificarsi in giorni 375
(trecentosettantacinque); periodo durante il soggetto è stato in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”. Il periodo in questione ha di fatto impedito al soggetto, ma limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero, di svolgere autonomamente attività quotidiane basilari;
per il restante periodo taluni aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana risultano essere stati sensibilmente limitati pagina 11 di 23 (uscite con gli amici, attività sportiva ecc…). Al suddetto periodo è possibile accostare un grado di sofferenza fisica stimabile in misura pari a 3 (in una scala da 1 a 5). È altresì verosimile ritenere che per il suddetto periodo il paziente sia ricorso all'uso di terapia antidolorifica. (…) La sofferenza menomazione correlata al danno biologico/dinamico relazionale temporaneo può essere valutata di entità medio- elevata.
In esito al trauma residuano postumi permanenti incidenti negativamente sull'integrità psicofisica globale in misura percentuale pari al 60% (sessanta per cento). (…) In concreto nessun aspetto dinamico-relazionale della vita quotidiana risulta precluso o sensibilmente limitato. Il soggetto non ha dichiarato di fare sport in modo continuativo, ma di fare un uso pressoché quotidiano con amici di cannabinoidi. (…) Le menomazioni accertate risultano evidenti costantemente alla osservazione di persone terze specie per ciò che attiene la asimmetria dell'emivolto sinistro, la deviazione della rima buccale e gli esiti cicatriziali apprezzabili in sede cranica. (…) La cosiddetta
“sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale permanente può essere qualificata come medio-elevata.
Risultano in atti esibite spese mediche di cura per un importo pari a euro 1950,60
(millenovecentocinquanta/60); risultano poi esibite spese ad uso medico-legale pari a
Euro 2440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00) + altre spese ad uso medico-legale per importo pari a Euro 671,00 (seicentosettantuno/00); quanto alle spese mediche future è da contemplare il ricorso alla cura anticomiziale, farmaci che dovrebbero essere a totale carico del SSN;
risultano infine esibite spese per prestazioni socio- assistenziali sulla cui valutazione si demanda all'Ill.mo Giudice non essendo di stretta pertinenza valutativa medica.
L'inabilità temporanea non ha concretamente compromesso lo svolgimento di una attività lavorativa poiché all'epoca dei fatti il paziente risultava essere non occupato. I postumi permanenti ad oggi apprezzabili si ritiene che limitino l'impiego produttivo delle energie residue in attività che non richiedano particolari doti di concentrazione o una perfetta integrità fisica (operaio “in quota”, autista di mezzi pesanti ecc..).”.
pagina 12 di 23 Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dal a Pt_1 seguito del sinistro hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal collegio peritale, un periodo di inabilità temporanea di 375 giorni al 100%. I CTU hanno stimato una sofferenza menomazione correlata al danno biologico temporaneo di entità nel complesso medio-elevata, dando peraltro conto che in esito al trauma il ha Pt_1 subito interventi neurochirurgici e di chirurgia maxillo-facciale in anestesia generale, con medicazioni quotidiane nell'immediato post-operatorio e successivi trattamenti riabilitativi sia fisici che neurocognitivi: si stima dunque confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta di Euro 160,00.
Complessivamente si ottiene dunque l'importo di Euro 60.000,00.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 60% (che assorbe il danno psichico riconducibile al sinistro), occorre anzitutto ribadire la non necessità di convocazione a chiarimenti del collegio peritale ai fini della distinzione della quota di danno psichico preesistente al sinistro, per la quale ha insistito la convenuta RT in sede di precisazione delle conclusioni. Sul punto va richiamata l'ordinanza del
19.10.2023, con la quale questo Giudice aveva già ritenuto esaustiva la motivazione, pur sintetica, di cui alla CTU medico-legale, che ha dato specificamente conto che nella anamnesi premorbosa del risulta l'uso di sostanze psicoattive, su cui comunque Pt_1 si è inserito con carattere all'evidenza preponderante il trauma cranico commotivo
(TCC) conseguente al sinistro per cui è causa, sicchè non può revocarsi in dubbio che la
CTU dott.ssa specialista in psichiatria e direttore socio-sanitario di Persona_3
ATS, abbia potuto riconoscere i deficit cognitivi e i disturbi comportamentali riscontrati in sede di esame del come attribuibili alla condizione cerebrale organica (c.d. Pt_1 sindrome prefrontale) che normalmente si accompagna ad un TCC dell'entità di quello da lui subito a seguito del sinistro.
Ad ogni modo, a sciogliere ogni residua incertezza sul punto, valgano i principi affermati dalla Suprema Corte in tema di rapporto di causalità in ambito civilistico: “In tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, pagina 13 di 23 idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse. (In fattispecie caratterizzata da azione di risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale fra una vettura ed una bicicletta, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità del conducente della macchina sul presupposto che il danno lamentato dal ciclista - una demenza post-traumatica - fosse riconducibile a più cause possibili ed alternative, fra le quali poteva annoverarsi il trauma cranico provocato dal sinistro).” (Cass. Sez. 3,
06/07/2021, n. 19033).
In sede di personalizzazione del danno biologico permanente deve trovare ingresso anche la valutazione della diminuzione della capacità lavorativa futura del che Pt_1 ad avviso del Tribunale non può essere considerata quale autonoma voce di risarcimento del danno patrimoniale.
E' noto infatti che “in tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 50%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico.”
(Cass. Sez. 3, 10/05/2023, n. 12605).
Dal punto di vista medico-legale, nella risposta alle osservazioni del CT di parte attrice, il Collegio peritale ha chiarito che: “La questione relativa alle ripercussioni sull'attività lavorativa è argomento piuttosto complesso e che, in parte, si ritiene sfugga anche alle competenze medico-legali. In tal senso, e calandosi nella fattispecie, ben si è documentato come, antecedentemente ai fatti di causa, l'odierno Attore presentasse una condizione psico-fisica alterata a motivo dell'uso di sostanze stupefacenti. Va da sé quindi che una siffatta condizione determinasse, già prima dell'evento per cui è causa, pagina 14 di 23 una contrazione delle potenzialità lavorative del soggetto. Un soggetto dedito all'uso di sostanze stupefacenti, infatti, non potrà certamente essere validamente impiegato in attività che richiedano particolare concentrazione/attenzione prolungata o l'uso di particolari macchinari a rischio di incolumità per sé e altri. (…) Indubbiamente quindi la sola conseguenza delle lesioni patite nel sinistro in esame è di per sé responsabile di una contrazione della capacità lavorativa (attitudinale) del soggetto. Quanto alla misura percentuale, pur se controversia tale modalità di valutazione in ambito medico- legale, argomento e questione che certamente il Dott. ben conosce, si ritiene CP_8 poter puntualizzare quanto segue. Avuto riguardo al profilo attitudinale del soggetto, ed in ciò si conviene col CTP Dott. che trattasi di un profilo attitudinale di CP_8 operaio “generico”, l'attuale condizione clinico-funzionale del soggetto comporti una perdita della suddetta capacità stimabile percentualmente in misura pari al 50%. Di questo, pur con tutte le approssimazioni del caso, si ritiene che un 20% di contrazione della suddetta capacità fosse preesistente all'evento in esame mentre il restante 30% sia da attribuirsi alle conseguenze del sinistro in questione.”.
Ciò posto, avendo lo stesso CT di parte attrice fatto riferimento ad un profilo attitudinale di operaio generico, peraltro già compromesso prima del sinistro per l'utilizzo di sostanze stupefacenti, è da ritenere che a seguito del sinistro il non Pt_1 abbia visto sensibilmente ridotta la sua capacità di guadagno in prospettiva futura, atteso che potrà comunque trovare ingresso nel mondo del lavoro tramite le liste dedicate alle categorie protette, ovvero potrà beneficiare di pensione di invalidità INPS in base ai postumi fisici residuati unitamente a quelli psichici. Il che non toglie che la diminuzione della capacità lavorativa generica vada valutata come di seguito sub specie di appesantimento del valore monetario del punto di invalidità nell'ambito del risarcimento del danno alla salute.
Ed allora, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti
(60%), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano Edizione 2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi pagina 15 di 23 permanenti, avuto riguardo all'età del (17 anni) all'epoca della stabilizzazione Pt_1 dei postumi permanenti (fine malattia in data 31.7.2019), l'importo in moneta attuale di
Euro 810.068,00, riconoscendosi la personalizzazione massima del 25% sulla componente del danno non patrimoniale denominata danno dinamico relazionale1, in ragione della sofferenza menomazione correlata stimata dal Collegio peritale come medio-elevata, della evidenza all'osservazione di persone terze degli esiti cicatriziali in sede cranica e della asimmetria del volto, della necessità di costante utilizzo di farmaci antiepilettici (ovvero terapia anticomiziale), nonché della riduzione della capacità lavorativa di operaio generico nella misura innanzi indicata.
Sommando gli importi sopra liquidati per invalidità temporanea e permanente si ottiene l'importo complessivo di € 870.068,00.
Come detto sopra, l'apporto causale della responsabilità del Sig. ex art. 2054 Pt_1
c.c. deve essere quantificato nel 60%, così dovendosi di conseguenza ridurre il risarcimento dei danni spettante alla somma di Euro 348.027,20.
Vanno infine considerate le spese mediche e per finalità medico-legali, che complessivamente ammontano ad Euro 6.008,00 (somma già rivalutata dalla data del
1.7.2020, equitativamente determinata), che ridotta del 60% è pari a Euro 2.403,20.
Il risarcimento complessivo spettante a è dunque pari a Euro Parte_1
350.430,40.
Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (21.7.2018) 1 “In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.” (Cass. Sez. 3, 22/03/2024, n. 7892) pagina 16 di 23 fino alla data della presente pronuncia. Sulla somma così determinata sono poi dovuti i soli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
4. I danni subiti dall'attrice Parte_2
Resta da giudicare sul danno subito dall'attrice madre del Parte_2 Pt_1
4.1 Per quanto riguarda il danno non patrimoniale derivato in via diretta alla sig.ra dal sinistro per cui è causa, vanno richiamate le conclusioni della CTU Pt_2 collegiale (dott. e dott.ssa , da condividersi in quanto Persona_2 Persona_3 congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti, sono le seguenti: “In esito all'evento che ha interessato il figlio (Sig. ) la Parte_1
Sig.ra ha sviluppato un quadro ansioso di lieve entità. Il Parte_2 periodo di inabilità temporanea stimabile nella misura di giorni 365
(trecentosessantacinque) al 10%. Il periodo in questione non ha avuto ripercussioni concrete sugli aspetti dinamico/relazionali se non limitatamente alla verosimile contrazione dei contatti sociali poiché assorbita nel quotidiano dalla assistenza al figlio. Al suddetto periodo è possibile accostare un grado di sofferenza fisica stimabile in misura pari a 1 (in una scala da 1 a 5). Non risulta per il suddetto periodo che la paziente sia ricorsa all'uso di terapia farmacologica. In esito all'evento non risulta che la paziente abbia seguito un trattamento terapeutico specifico. (…) La sofferenza menomazione correlata al danno biologico/dinamico relazionale temporaneo può essere valutata di entità lieve-media. In esito al trauma non residuano postumi permanenti incidenti negativamente sull'integrità psicofisica del soggetto. Non risultano in atti esibite spese mediche;
non sono ad oggi stimabili spese mediche future.”
Tali conclusioni sono fondate sulla seguente condivisibile premessa: “La storia clinica della Sig.ra risulta del tutto muta dal punto di vista Parte_2 documentale e, anamnesticamente limitata al riferito ricorso a sedute dallo psicologo
(di cui si ribadisce non esservi traccia documentale). Avuto riguardo alla entità del trauma subito dal figlio, alle condizioni sociali della paziente nonché, e soprattutto, pagina 17 di 23 tenuto conto di quanto emerso dall'indagine specialistica psichiatrica condotta in sede di operazioni peritali, è possibile addivenire alle conclusioni poco sopra riportate.
Infatti, le modalità di accadimento dell'evento traumatico che ha interessato il figlio, il lungo iter terapeutico-riabilitativo, le attuali condizioni di menomazione dell'integrità psico-fisica, giustificano l'insorgenza del quadro patologico nosograficamente ascritto ad uno stato ansioso di entità lieve. Tale quadro, stante il periodo di tempo trascorso dall'evento, risulta essersi sufficientemente strutturato ed acquisito i caratteri della cronicità nonché della suscettibilità valutativa in termini medico-legale.”
Al riguardo sono prive di pregio le critiche mosse da parte convenuta rispetto alla diagnosi di stato ansioso di entità lieve formulata per l'attrice ai fini Parte_2 della determinazione di un IT al 10% per 365 giorni, stante l'assenza di documentazione medica, dato superabile con la considerazione della gravità delle lesioni subite dal figlio e con l'esame diretto della perizianda. Trattasi peraltro di percentuale di invalidità temporanea minima, che di per sé rende plausibile il mancato ricorso a cure mediche specialistiche.
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dalla a Pt_2 seguito del sinistro hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal collegio di
C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 365 giorni al 10%. si stima confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta di Euro
115,00, stante la valutazione operata dai CTU, che hanno qualificato come lieve-media la sofferenza menomazione correlata. Complessivamente si ottiene dunque l'importo di
€ 4.197,50, che ridotto del 60% in ragione dell'apporto causale del è pari a € Pt_1
1.678,80.
4.2 Quanto al danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale della stessa , si richiamano anzitutto i principi espressi dalla Suprema Corte: Pt_2
“In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice
è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del pagina 18 di 23 danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.” (Cass. n. 28989/2019).
Peraltro, se è vero che la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non può che avvenire in base ad una liquidazione equitativa, vertendosi in materia di lesione di valori inerenti alla persona, e segnatamente della sfera costituzionalmente protetta degli affetti e della solidarietà familiare, è pur vero che non è ammissibile alcun automatismo risarcitorio ovvero alcun minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, essendo la parte attrice gravata degli oneri di allegazione e prova, come in tutte le ipotesi di danno-conseguenza.
Ciò posto, in assenza di una tabella specifica per la lesione del rapporto parentale, questo Giudice ritiene di dover fare applicazione della Tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, edizione 2024, che consente di tenere conto di tutte le predette circostanze, distribuendo in maniera ponderata i punti alla luce dell'età della vittima primaria, dell'età della vittima secondaria, della convivenza, della presenza di altri congiunti del nucleo familiare primario e della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale leso.
L'adeguamento di tale Tabella al caso concreto, caratterizzato non dalla perdita, ma solo dalla compromissione del rapporto parentale con il congiunto macroleso, giustifica un discostamento rispetto agli importi standard, che può essere operato applicando una percentuale di riduzione, tenuto conto appunto della sopravvivenza del prossimo congiunto, che, tuttavia, a causa delle gravissime lesioni subite, non potrà più relazionarsi con la madre ed acquisire in prospettiva quella autonomia ed indipendenza che caratterizzano un soggetto adulto, obiettivo che evidentemente era stato perseguito mediante l'inserimento in comunità del minore, che per la sua problematicità la madre da sola non riusciva a gestire.
pagina 19 di 23 A tal proposito va ricordato che al momento del sinistro il minore non Parte_1 conviveva con la madre ormai da 9 anni, in quanto con decreto n.741/09 del Tribunale per i Minorenni di Milano era stato affidato al Comune di Milano e, con la collaborazione dei servizi sociali, era stato inserito in una Comunità alloggio (v. informazioni assunte dalla Polizia Locale, riportate a pag. 5 della relazione di incidente). Tuttavia la madre, unico genitore a prendersi cura di lui (in sede di CTU il ha affermato di averlo visto otto volte in vita sua), aveva mantenuto la potestà Pt_1 genitoriale e, in base a quanto dichiarato da entrambi nel corso della visita medico- legale, il rapporto madre-figlio non è stato mai interrotto. Si deduce poi negli atti difensivi finali di parte attrice che la convivenza sarebbe ripresa a seguito del raggiungimento della maggiore età del e delle dimissioni dai centri di Pt_1 riabilitazione dove quest'ultimo era stato ricoverato dopo il sinistro. Di ciò non vi è peraltro prova, e comunque - anche se vi fosse - sarebbe irrilevante ai fini della dimostrazione del requisito della convivenza, per il quale occorre fare riferimento alla data del sinistro.
Ed allora, tenuto conto delle circostanze sopra richiamate, facendo applicazione della
Tabella milanese aggiornata al 2024 ed integrata con il sistema a punti (che va da un minimo di € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18 a favore del genitore per la morte del figlio), si stima equo liquidare in favore di (madre), di Parte_2 anni 37 alla data del sinistro, la somma di € 289.414,00, ottenuta sommando 26 punti per l'età della vittima primaria (da 11 a 20 anni), 22 punti per l'età della vittima secondaria (da 31 a 40 anni), 0 punti per la convivenza, 16 punti per la presenza di nessun altro congiunto nel nucleo familiare primario (a quanto risulta la non Pt_2 era sposata con il padre di , che ha dato alla luce in Nigeria quando aveva solo 16 Pt_1 anni) e di 10 punti (che si stima comunque equo riconoscere alla luce delle considerazioni innanzi svolte) per la qualità e intensità della relazione affettiva, per un totale di 74 punti che sono stati moltiplicati per il valore punto pari a € 3.911,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va equitativamente ridotto del 50%, essendo necessario - come sopra spiegato - adeguarlo alla peculiare lesione (e non perdita) del rapporto, pagina 20 di 23 nonché di un ulteriore 60%, in ragione del contributo causale della vittima primaria al verificarsi del sinistro, così ottenendosi l'importo di € 57.882,80.
A tale importo va aggiunto quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per l'invalidità temporanea, così arrivandosi a € 59.561,60.
Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (21.7.2018) fino alla data della presente pronuncia. Sulla somma così determinata sono poi dovuti i soli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
4.3 Quanto al danno patrimoniale subito dalla sig.ra , vanno anzitutto Pt_2 considerate le spese per finalità medico-legali, ovvero la fattura del novembre 2020 per valutazione psicodiagnostica sub doc. 25 att. (la quota relativa alla Patience della consulenza del dott. sub doc. 21 att. è stata già conteggiata nella CTU tra le Persona_1 spese mediche sostenute per il , pari a € 423,30, importo che ridotto del 60% è Pt_1 pari a € 169,32.
Quanto al danno da perdita del lavoro, a detta del Collegio peritale “L'inabilità temporanea non ha concretamente compromesso lo svolgimento dell'attività lavorativa dichiarata e riferita essere quella di badante”.
Nondimeno è da ritenere che durante il lungo iter riabilitativo del minore (poco più di un anno), l'assistenza allo stesso da parte della madre, che certamente si sarà recata a fargli visita quotidianamente pur essendo lo stesso ricoverato in strutture specializzate, risultasse in concreto incompatibile con l'attività a tempo pieno di badante svolta dalla
(docc. 26-41 att.). Può quindi essere riconosciuto l'importo richiesto, Pt_2 equivalente allo stipendio mensile di € 900,00 percepito al momento del sinistro, moltiplicato per 15 mensilità, fino quando è presumibile, conformemente a quanto dedotto dalla stessa attrice, che le condizioni fisiche ormai stabilizzatesi del figlio le consentissero di dedicarsi nuovamente ad un lavoro impegnativo in termini di tempo e di dedizione - non solo fisica -, quale quello di badante. Tale importo, pari a €
13.500,00, deve essere ridotto del 60%, così ottenendosi l'importo di € 5.400,00, cui va aggiunto il superiore importo di € 169,32, per arrivare a complessivi € 5.569,32. pagina 21 di 23 La predetta somma spettante alla sig.ra a titolo di danno patrimoniale, Pt_2 trattandosi di debito di valore, deve essere maggiorata di rivalutazione e di interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) sulla somma via via rivalutata a far tempo da luglio 2019 (data intermedia equitativamente determinata) fino alla data della presente pronuncia. Sulla somma così determinata sono poi dovuti i soli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
5. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa, della natura delle questioni trattate e delle difese in concreto svolte, oltre che del numero di parti in causa, che ha richiesto di affrontare questioni differenti ai fini della individuazione e quantificazione delle varie poste di danno.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta la responsabilità concorrente nella misura del 60% in capo all'attore e del 40% in capo al convenuto nella Parte_1 CP_2 determinazione del sinistro verificatosi in data 21.7.2018;
2) dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti , e CP_2 CP_3
a corrispondere in favore di , a titolo Controparte_1 Parte_1 di risarcimento per le lesioni riportate nel sinistro, tenuto conto del concorso di colpa a lui attribuito, l'importo di € 350.430,40, oltre accessori come in parte motiva;
3) dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti a corrispondere in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2
pagina 22 di 23 temporaneo e del danno da grave lesione del rapporto parentale, tenuto conto del concorso di colpa accertato in capo alla vittima primaria, l'importo di €
59.561,60, oltre accessori come in parte motiva;
4) dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti a corrispondere in favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, tenuto Parte_2 conto del concorso di colpa accertato in capo alla vittima primaria, l'importo di
€ 5.569,32, oltre accessori come in parte motiva;
5) dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per spese di CTP (ridotte in quanto ritenute eccessive) ed € 25.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
6) dispone la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dell'avv. Marco
Fedele, dichiaratosi antistatario;
7) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Milano, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 23 di 23