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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1269/2024 R.G.
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1269/2024 R.G.A.C.C., avente ad oggetto delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Metta Parte_1
- Attrice -
nei confronti di
Controparte_1
- Convenuto-Contumace -
con l'intervento del PG presso la Corte di Appello di Bari
- Interveniente “ex lege”
********
1
1. – Il 14.6.2016 e hanno contratto matrimonio Controparte_1 Parte_1
concordatario in Bitetto. Dalla loro unione non sono nati figli.
2. – La vita coniugale è durata pochi anni e si è interrotta nell'aprile 2018 allorché CP
, già agli arresti domiciliari, è stato tradotto in carcere dove attualmente è ristretto.
[...]
3. – Con atto di citazione notificato il 20.9-17.10.2024, presso la Casa di Reclusione di
Sulmona, ha convenuto in giudizio, davanti all'intestata Corte di Appello, il coniuge Parte_1
, domandando, ai sensi dell'art. 8 L. n. 121/1985, la declaratoria di efficacia in Controparte_1
Italia della sentenza canonica prot. n. 168/2023 pronunciata il 14.11.2023 dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese e di Appello per l'Albania, il quale ha dichiarato la nullità
del matrimonio concordatario per grave difetto di discrezione di giudizio da parte della moglie circa i diritti e i doveri essenziali da dare ed accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2), nonché per incapacità della stessa ad assumere gli obblighi essenziali per cause di natura psichica (can. 1095
n. 3).
4. – Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 3.6.2024 (prot. 57249/2024 EC) ha decretato l'esecutività della sentenza canonica.
5. – E' stato acquisito il parere favorevole all'accoglimento della domanda reso dal PG in data 30.1.2025.
6. – Nella mancata costituzione del convenuto, all'udienza “virtuale” del 4.2.2025, la causa è
stata riservata in decisione.
7. – La domanda può essere accolta, previa declaratoria di contumacia di CP
.
[...]
8. – Il Tribunale ecclesiastico ha svolto l'istruttoria, procedendo all'ascolto dell'attrice e del convenuto (nel luogo di detenzione), nonché di quattro testi, attribuendo rilievo all'indagine peritale svolta dalla psicologa dr.ssa giungendo alla conclusione che Persona_1
all'epoca delle nozze, non era in grado di assumere ed adempiere gli obblighi Parte_1
2 essenziali del matrimonio canonico, essendo in lei inibita la capacità di riconoscere e affermare chiaramente le proprie istanze ed i propri bisogni affettivi.
9. – Di fronte a tale accertamento compiuto nell'ordinamento extrastatuale, l'intestata Corte
di Appello non può che arrestare i propri poteri cognitivi in ordine alla vicenda sottoposta al suo esame, non potendo deflettere dall'osservanza del principio di diritto in base al quale, nel giudizio di delibazione della sentenza emessa dal giudice ecclesiastico, al giudice italiano non è consentito il riesame nel merito, ai sensi dell'art. 4 n. 3) del Protocollo Addizionale dell'Accordo firmato il
18.2.1984 di modifica dei con la conseguenza che sarebbe illegittima la Controparte_2
decisione reiettiva della domanda di “exequatur” della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio fornendo una nuova e diversa interpretazione delle risultanze processuali
(cfr. Cass.
6.11.2013 n. 24967).
10. – In definitiva, alla stregua dei rilievi che precedono, non possono che ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'efficacia della sentenza: non è dubbia la competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio,
tenuto conto che il Collegio religioso ha proceduto all'audizione di entrambi i coniugi;
l'istruttoria
è stata espletata con l'ascolto di numerosi testi e l'acquisizione della relazione peritale;
non risulta che la sentenza in questione sia contraria ad altra sentenza pronunciata dal giudice italiano, né che sia pendente un giudizio per il medesimo oggetto fra le stesse parti;
la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
11. – Da ciò discende l'accoglimento della domanda e la conseguente declaratoria di efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica.
12. – A norma degli artt. 63 co. 2 lett. h) e 49 lett. h) Dpr 3.11.2000 n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, deve ordinarsi la trascrizione della presente sentenza nel Registro degli Atti di
3 Matrimonio del Comune di Bitetto e l'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio e degli atti di nascita degli ex coniugi.
13. – Le spese del giudizio sono liquidate in base ai parametri minimi dello scaglione di valore indeterminabile in ragione della semplicità della causa.
PQM
La Corte di Appello di Bari così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza definitiva prot. n.
168 del 14.11.2023, resa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese e di Appello per l'Albania, munita del Decreto di Esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
(prot. n. 57249/24 EC) del 3.6.2024, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato a Bitetto il giorno 14.6.2016, tra nato a [...] il Controparte_1
19.2.1971, e , nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di Parte_1
matrimonio del Comune di Bitetto, anno 2016, numero 12, parte II, serie A;
3) dispone che gli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Bitetto, Bari e Grumo Appula
eseguano le prescritte trascrizioni e annotazioni;
4) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese e competenze legali,
che si liquidano in complessivi € 4.996,00 a titolo di compenso, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, nonché esborsi come documentati “ex actis”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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