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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, I sezione civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7629/2019 R.G., promossa
DA
nata a [...], il Parte_1
25/05/1979, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
VITO BELLIA, giusta procura in atti
- RICORRENTE –
CONTRO
, nato a CATANIA il 26/06/1977, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA C.F._2
FRANCESCA CARDILLO, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione personale giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
6.11.2024, sulle conclusioni precisate come in dette note, alla scadenza dei termini concessi, ex art. 190 comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11.05.2019, ha Parte_1
adito il Tribunale, esponendo che, in data 21.09.2006, aveva contratto matrimonio con e che dalla detta unione erano Controparte_1
nati, il 13.10.2010, la figlia e, il 7.12.2014, il figlio . Per_1 Per_2
1.1. La ricorrente ha, altresì, dedotto che, successivamente alla nascita del secondogenito, il rapporto matrimoniale si era deteriorato a causa del comportamento violento e vessatorio del marito, aggravatosi dopo che a quest'ultimo era stata diagnosticata una forma di leucemia acuta.
1.2. Segnatamente, secondo la ricorrente, un episodio particolarmente grave si era verificato il 4.5.2019, quando, alla presenza dei figli minori, era stata colpita con calci e pugni dal , perché, vedendolo CP_1
visibilmente ubriaco, si era rifiutata di consegnargli le chiavi della macchina (c.f.r. denuncia presentata presso la stazione dei carabinieri di
Aci Castello del 4.5.2019).
1.3. La ha inoltre affermato di aver riportato, a causa Pt_1
dell'aggressione subita, una prognosi di 8 giorni di malattia (cfr il certificato di pronto soccorso del 4.5.2019) e che, per paura del marito, era andata a vivere temporaneamente, insieme ai bambini, a casa di una vicina.
1.4. Per le ragioni sopra esposte, la ricorrente ha quindi chiesto la sua separazione personale dal marito, con addebito a quest'ultimo; l'affido condiviso dei figli, con collocamento presso di sé ed assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
la corresponsione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli pari a d euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il pagamento, ancora, dato il suo stato di disoccupazione, di un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 200,00 ed, infine, l'assegnazione dell'autovettura Renault Scenic tg. EF063NE.
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2. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito , Controparte_1
il quale, preliminarmente, ha rilevato che a maggio del 2019 la ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 736 bis, c.p.c., e che il Tribunale, in accoglimento dello stesso, aveva disposto l'allottamento di esso resistente dalla casa coniugale, ponendo, altresì, a suo carico l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per i figli dell'importo di 400,00 euro mensili ed un ulteriore assegno per il mantenimento della moglie dell'importo di
200,00 euro mensili.
2.1. Il resistente, inoltre, ha negato di aver posto in essere condotte violente nei confronti della moglie e di aver mai fatto un uso eccessivo di alcolici, stante l'incompatibilità tra l'assunzione di sostanze alcoliche e le terapie prescrittegli in ragione della sua malattia, sostenendo, per converso, che la ragione della crisi matrimoniale era semmai da ricondurre all'incapacità della resistente di accettare la situazione che si era venuta a creare dopo la diagnosi della patologia che lo affliggeva.
2.3. Con riferimento alle condizioni economiche, il resistente ha esposto di essere un dipendente dell'Eurospin con uno stipendio netto mensile di euro 1.500,00, di essere onerato del pagamento di una rata mensile di euro
450,000 per un prestito contratto per soddisfare le esigenze familiari ed infine, di sostenere continue spese per curarsi e per rendere abitabile la casa in cui era andato a vivere dopo esser stato allontanato dalla casa coniugale.
2.4. Per le ragioni sopra esposte, il , senza opporsi alla CP_1
separazione, ha contestato la fondatezza della domanda di addebito;
ha poi chiesto l'affido condiviso dei figli minori ed il loro collocamento presso la madre;
il rigetto della domanda di mantenimento per la moglie,
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dichiarandosi disponibile a contribuire al mantenimento per i figli mediante versamento di una somma non superiore ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese processuali.
3. Con ordinanza ex art. 708 c.p.c., il giudice in funzione di Presidente ha disposto l'affido esclusivo dei figli alla madre, con collocamento presso quest'ultima ed assegnazione della casa coniugale - di proprietà esclusiva del - alla ricorrente, incaricando i servizi sociali CP_1
territorialmente competenti di organizzare un incontro settimanale con il padre alla presenza di operatori qualificati e ponendo a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere alla un assegno di euro 400,00 al mese Pt_1
per il mantenimento dei figli e di 200,00 per il mantenimento della stessa
. Pt_1
3.1. Con ordinanza ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., il giudice istruttore,
a modifica dell'ordinanza presidenziale, valorizzando i progressi compiuti dal nel rapporto con i figli (cfr. la relazione della cooperativa CP_1
sociale Futura del 9.11.2020), ha disposto che quest'ultimo potesse tenere con sé la prole dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nonché a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 11.00 alle ore 18.00.
3.2. Con la medesima ordinanza, il giudice ha incaricato i servizi sociali del comune di Aci Castello di monitorare il nucleo familiare con onere di relazionare nel termine di sei mesi e, atteso l'inadempimento del all'obbligo di corrispondere quanto dovuto a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento, ha ordinato al di lui datore di lavoro il versamento diretto delle somme alla , ai sensi dell'art. 156, Pt_1
comma 6, c.c.
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3.3. All'udienza del 17.05.2021, il giudice istruttore, su richiesta congiunta delle parti, ha modificato il calendario degli incontri, stabilendo che il potesse incontrare e il martedì e il CP_1 Per_1 Per_2
mercoledì pomeriggio nonché, a settimane alterne, il sabato o la domenica, dalle ore 11.00 alle ore 18.00.
3.4. Con memorie di replica ex art. 183, comma 6°, n. 2), c.p.c., la ricorrente ha depositato sentenza n. 723/2020 con cui il Tribunale di
Catania aveva condannato il alla pena di anni due di CP_1
reclusione per il reato maltrattamenti in famiglia di cui all' art. 572, c.p., aggravato, ex art. 61 n. 11 quinquies, per essere stato commesso in presenza dei figli minori, nonché per il reato di lesioni di cui all'art. 582 c.p., aggravato sia ex art. 577, comma 1, n1, c.p. per essere stato commesso ai danni del coniuge, sia ex art. 576 n. 5), c.p., per essere stato commesso in occasione del reato di maltrattamenti.
3.5. La causa è stata quindi istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed assunzione delle prove per testi ammesse.
3.6. Con note scritte ex art. 127 ter, c.p.c, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli e depositando la sentenza della Corte di
Appello di Catania, divenuta irrevocabile l'1.05.2024, con la quale il
, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, CP_1
era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi sei di reclusione per i reati di cui sopra.
3.7. Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 6.11.2024, il giudice istruttore, preso atto del deposito dele note scritte ex art. 127 ter c.p.c., da parte di entrambe le parti, sulle conclusioni precisate come in dette note, ha rimesso
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la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1
c.p.c.
4. Tanto premesso, la domanda di separazione merita accoglimento.
4.1. Le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
4.2. Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al cancelliere e all'ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4.3. La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per aver quest'ultimo, a partire dalla fine del 2014, posto in essere plurimi comportamenti violenti ai suoi danni, incurante della presenza dei figli minori e del fatto che questi ultimi potessero trovarsi ad assistervi, come in effetti è avvenuto.
4.4. Con riguardo alla domanda di addebito, va ricordato che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
4.5. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. 2022/31351; Cass. 3925/2018).
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4.6. Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017).
4.7. Nella specie, risultano provate le plurime condotte violente poste in essere dal , le quali sono state accertate in modo definitivo CP_1
dalla Corte di Appello di Catania con la sent. n. 5166/2023, emessa a seguito di rito abbreviato.
4.8. Sul punto, merita di essere richiamato l'art. 654 c.p.p., il quale, con riferimento ai giudizi civili o amministrativi aventi oggetto diverso dalle restituzioni o dal risarcimento del danno, stabilisce che “nei confronti dell'imputato (…) la sentenza penale di irrevocabile di condanna (…) ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale”.
4.9. Tanto chiarito, la sentenza de quo ha accertato che il con CP_1
la propria condotta “ripetutamente umiliava e aggrediva, sia verbalmente che fisicamente, la moglie, sottoponendola per anni ad un clima di sofferenza e timore per la incolumità propria e dei figli”. Sempre secondo la Corte, le condotte violente del “non possono considerarsi episodi sporadici e isolati, ma CP_1
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vanno inserite in un contesto di già conclamate vessazioni ad opera dell'imputato, il quale già prima di scoprire la sua malattia, aveva assunto comportamenti offensivi e prevaricatori che, unitamente considerati, integrano la condotta di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p”.
4.10. Sulla base delle suddette considerazioni, la Corte d'Appello ha concluso nel senso che la relazione tra i coniugi era “improntata a continue condotte offensive e denigratorie che si sostanziavano nell'aggressività verbale dell'imputato ai danni della convivente e in cui si inserivano anche episodi di violenza fisica;
fatti tutti sorretti dal dolo generico consistente nella volontarietà della condotta nella sua unitarietà”.
4.11. A conferma del comportamento violento del , vi è la CP_1
testimonianza. resa nell'odierno giudizio, della signora Parte_2
vicina di casa della ricorrente, la quale ha dichiarato che giorno 4.5.2019 ha accompagnato la in ospedale e che la stessa è stata Pt_1
successivamente ospitata per circa tre mesi dalla madre della stessa dichiarante per evitare che fosse collocata insieme ai figli presso una struttura protetta.
4.12. Un'altra testimonianza proviene da anch'egli Testimone_1
vicino di casa, il quale ha riferito che giorno 4.5.2019, parlando con la ricorrente, ha notato delle lesioni sul collo e che, successivamente, la stessa
è stata trasportata in ospedale.
4.13. Pur in presenza di un giudicato penale di condanna, sembra che il resistente non abbia compreso la gravità delle proprie pregresse azioni, posto che ha continuato ad affermare, anche in comparsa conclusionale, che nessuna violenza ai danni della è stata mai posta in essere. Pt_1
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5. Sulla base delle medesime considerazioni che giustificano l'addebito della separazione a carico del resistente, va disposto ex art. 337 quater c.c.
l'affidamento c.d. rafforzato dei figli minori a , Parte_1
siche quest'ultima potrà prendere da sola le decisioni di maggiore interesse per i figli;
reputa infatti il Collegio che il regime prescelto sia quello più idoneo a raggiungere lo scopo di sottrarre i minori alle tensioni che sarebbero ingenerate dalla compartecipazione del padre alle scelte di vita più importanti che li riguardano.
5.1. Tale soluzione è condivisa dalla giurisprudenza della Corte Edu, secondo cui “nelle cause in cui gli interessi del minore e quelli dei suoi genitori siano in conflitto, l'articolo 8 (CEDU) esige che le autorità nazionali garantiscano un giusto equilibrio tra tutti questi interessi e che, nel farlo, attribuiscano una particolare importanza all'interesse superiore del minore che, a seconda della sua natura e complessità, può avere la precedenza su quello dei genitori” (sentenza
I.M. e altri c. Italia - ricorso n.25426/20).
5.2. In tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale ha più volte ribadito che la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 21425/2022).
5.3. In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che
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potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., n. 28244/2019 cit., Cass. n. 27348/2022).
5.4. Si è in particolare sottolineato che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bi- genitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021, Cass.
n. 6919/2016) e che la grave conflittualità esistente tra i genitori, può fondare la domanda di affidamento esclusivo (Cass. n. 18559/2016).
5.5. Nel caso di specie, gli episodi di violenza posti in essere dal
, anche alla presenza dei bambini, dimostrano l'inidoneità dello CP_1
stesso ad esercitare il ruolo di genitore.
5.6. Non può, inoltre, non tenersi conto dell'evoluzione che il rapporto tra il padre e i figli ha avuto nel corso del processo. Infatti, a fronte di un miglioramento iniziale, verificatosi nella fase in cui erano stati disposti gli incontri protetti, si è stato assistito, successivamente alla liberalizzazione degli stessi, ad un progressivo peggioramento, tanto che lo stesso resistente ha affermato che il rapporto con i figli è andato del tutto perduto (c.f.r. comparsa conclusione del 7.01.2025).
5.7. Merita, altresì, di essere preso in considerazione quanto emerge dalla relazione psicologica e di NPI del 10.1.2022, in cui si dà atto del fatto che la minore , pur mostrandosi disponibile ad incontrare il padre, Per_1
manifesta paura ad incontrarlo da solo perché teme di essere portata via, lontano dalla madre. Inoltre, secondo la suddetta relazione “gli elementi di
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disagio nel contatto con il padre che riferisce la bambina ricadono nella categoria del deficit di sintonizzazione empatica, come ad esempio la percezione soggettiva di
“giocare in un modo che non mi piace”, di sentirsi interrogata sulla vita della madre, di non sentirsi ascoltata”. Aggiunge la relazione che “da quanto osservato si può ritenere che in atto i bambini vivono in una situazione di buon equilibrio psicofisico, non necessitino di cure qui erogabili, e che il verosimile stress derivante dalle disfunzioni genitoriali non abbia raggiunto livelli traumatici. E' verosimile, tuttavia, che la ripresa di rapporti diretti con la figura paterna, se non adeguatamente iscritta in un percorso di sostegno al recupero delle funzioni genitoriali, specialmente per quanto attiene alle funzioni di rispecchiamento empatico e di sintonizzazione emozionale, possa riattivare o determinare reazioni di stress nei due fratelli e di evitamento”.
5.8. Dunque, sulla base degli atti acquisiti, va disposto l'affidamento c.d. rafforzato dei minori, e , alla madre, con collocamento Per_1 Per_2
degli stessi presso quest'ultima e con la possibilità da parte dei minori di incontrare, ove lo desiderino, il padre in presenza di una persona di fiducia scelta dalla ricorrente.
6. Al collocamento della prole presso la madre, consegue l'assegnazione della casa coniugale alla stessa unitamente ai mobili che la arredano e ciò al fine di consentire alla prole minore di mantenere l'habitat domestico.
7. Va, altresì, disposto il monitoraggio del nucleo familiare materno da parte dei sevizi sociali territorialmente competenti, con obbligo di riferire eventuali situazioni di pregiudizio all'autorità giudiziaria al fine di fornire eventuale sostegno alla genitorialità della madre e /o ai minori.
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8. Stante il collocamento dei minori presso la , deve porsi a Pt_1
carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole CP_1
con un assegno, che, tenuto conto delle esigenze dei minori, va determinato in euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per esse intese quelle che per la loro rilevanza, imponderabilità ed imprevedibilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e non sono ricomprese nell'assegno ordinario mensile. Tale assegno deve essere rivalutato con riferimento agli indici Istat dal momento della domanda, ossia dalla data di deposito del ricorso.
8.1. Alla quantificazione dell'assegno si è pervenuti considerando che il percepisce un reddito mensile netto di circa 1600,00 euro, che CP_1
lo stesso è affetto da una forma di leucemia acuta - che comporta inevitabilmente l'esborso di somme di denaro e una verosimile minore
“produttività” dal punto di vista lavorativo - e che la ricorrente beneficia della casa coniugale di proprietà esclusiva del . CP_1
9. Va, invece, rigettata la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente per sé stessa, fermo restando quanto disposto per il pregresso con l'ordinanza presidenziale.
9.1. Al riguardo, va considerato che le condizioni per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la mancanza di adeguati redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (v. per tutte Cass. 2002 n.3974; Cass. 2001 n. 12136; 2001 n. 3291; 1998
n. 3490; 1997 n. 7630; 1997 n. 5762; 1996 n. 5916; 1995 n. 4720; 1995 n. 2223;
1990 n. 11523; 1990 n. 6774).
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9.2. Nel caso di specie, non ricorrono i suddetti presupposti posto che, da un lato, il percepisce un reddito mensile netto di euro CP_1
1.600,00, è affetto da una grave malattia e corrisponde un assegno di mantenimento per i figli di euro 400,00, dall'altro, la beneficia Pt_1
dell'assegnazione della casa coniugale, ha usufruito del reddito di cittadinanza per un importo di euro 700,00 prima, e di euro 497,00, poi
(c.f.r. relazioni dei servizi sociali del 30.6.2021 e del 13.01.2022), percepisce per intero l'assegno unico ed è idonea al lavoro, come dalla stessa dichiarato all'udienza del 24.06.2020, i occasione della quale ha affermato di svolgere saltuariamente lavori di cucito e di pulizie.
9.3. Inoltre, va sottolineato che il ricorso è stato proposto a maggio 2019, sicché, considerato il lasso di tempo trascorso, la , dotata di Pt_1
capacità lavorativa - quantomeno generica - considerata la sua giovane età anagrafica, è oggi certamente in grado di trovare un'occupazione lavorativa produttiva di adeguati redditi.
10. Le spese del giudizio vanno compensate per metà, tenuto conto della natura della causa e della prevalente soccombenza del resistente in ordine alle domande relative all'addebito e alla prole;
il pagamento dell'altra metà di dette spese va effettuato in favore dell'ER (essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 22.09.2020).
P.Q.M
.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N.R.G.
7629/2019, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e con addebito a carico di
[...] Controparte_1 [...]
; CP_1
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DISPONE l'affido c.d. rafforzato dei figli e Persona_3
alla madre che potrà Persona_4 Parte_1
pertanto assumere autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, e con collocamento dei predetti minori presso la stessa;
ASSEGNA la casa coniugale a con tutti i Parte_1
mobili e le suppellettili che l'arredano, perché possa continuare ad abitarvi con i figli;
DISPONE che i minori, ove lo desiderino, possano incontrare il padre in presenza di una persona di fiducia scelta dalla ricorrente;
DISPONE il monitoraggio per la durata di 12 mesi del nucleo familiare materno da parte dei sevizi sociali territorialmente competenti, con obbligo di riferire eventuali situazioni di pregiudizio all'autorità giudiziaria;
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei figli, versando un assegno di euro 400,00, con decorrenza dalla data della domanda, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
RIGETTA la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, fermo restando per il pregresso quanto disposto con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.;
DICHIARA inammissibile ogni ulteriore domanda;
CONDANNA a rifondere all'ER la metà Controparte_1
delle spese processuali, che si liquidano per l'intero in € 3.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
compensa tra le parti la restante metà.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 27.06.2025.
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Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le cure del giudice relatore, dal magistrato ordinario in tirocinio Claudio Escher.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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