TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/10/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 234 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 234 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA
( nato il [...] a [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LI NO, come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 22.10.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale Parte_1 da in relazione al matrimonio celebrato a Blera (VT) in data 6.4.2009 Controparte_1
(atto registrato al n. 2, parte I, ufficio 1 dell'anno 2009). Aggiungeva: che dalla relazione era nata in data [...], la figlia , la quale frequentava un corso di studi a Roma, Persona_1 dove vive con il padre, svolgendo, inoltre, sporadici lavori;
di lavorare quale educatore professionale presso la Cooperativa Sociale Eureka I Onlus, con un reddito mensile di circa € 1.400,00, risultando, al contrario, la moglie priva di occupazione;
di essere comproprietario unitamente al coniuge della casa familiare sita n Blera, Via Garibaldi 15, int. 8, ove la moglie tuttora viveva, bene gravato da un mutuo con rata mensile di euro 230/240 fino al 2037. Ora poiché tra i coniugi la convivenza era divenuta intollerabile, chiedeva, dichiararsi la separazione personale, specificando in udienza, che null'altro doveva provvedersi in quanto la figlia viveva a Roma a casa con lui. Per_1
Nessuno si costituiva per parte resistente che veniva dichiarata contumace. All'esito della discussione tenutasi nel corso della prima udienza, la causa veniva rimessa alla decisione del collegio Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata dal ricorrente che debba essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stess In ragione del dato, privo di alcuna contestazione, che vede la figlia vivere a Roma con il padre che si prende cura della stessa, alcuna statuizione al riguardo dovrà essere adottata. Nulla sul resto in assenza di ulteriori richieste
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale in relazione al matrimonio contratto tra Parte_1
e , matrimonio celebrato a Blera (VT) in data 6.4.2009
[...] Controparte_1
(atto registrato al n. 2, parte I, ufficio 1 dell'anno 2009;
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. Nulla sul resto. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 22/10/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 234 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA
( nato il [...] a [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LI NO, come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 22.10.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale Parte_1 da in relazione al matrimonio celebrato a Blera (VT) in data 6.4.2009 Controparte_1
(atto registrato al n. 2, parte I, ufficio 1 dell'anno 2009). Aggiungeva: che dalla relazione era nata in data [...], la figlia , la quale frequentava un corso di studi a Roma, Persona_1 dove vive con il padre, svolgendo, inoltre, sporadici lavori;
di lavorare quale educatore professionale presso la Cooperativa Sociale Eureka I Onlus, con un reddito mensile di circa € 1.400,00, risultando, al contrario, la moglie priva di occupazione;
di essere comproprietario unitamente al coniuge della casa familiare sita n Blera, Via Garibaldi 15, int. 8, ove la moglie tuttora viveva, bene gravato da un mutuo con rata mensile di euro 230/240 fino al 2037. Ora poiché tra i coniugi la convivenza era divenuta intollerabile, chiedeva, dichiararsi la separazione personale, specificando in udienza, che null'altro doveva provvedersi in quanto la figlia viveva a Roma a casa con lui. Per_1
Nessuno si costituiva per parte resistente che veniva dichiarata contumace. All'esito della discussione tenutasi nel corso della prima udienza, la causa veniva rimessa alla decisione del collegio Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata dal ricorrente che debba essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stess In ragione del dato, privo di alcuna contestazione, che vede la figlia vivere a Roma con il padre che si prende cura della stessa, alcuna statuizione al riguardo dovrà essere adottata. Nulla sul resto in assenza di ulteriori richieste
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale in relazione al matrimonio contratto tra Parte_1
e , matrimonio celebrato a Blera (VT) in data 6.4.2009
[...] Controparte_1
(atto registrato al n. 2, parte I, ufficio 1 dell'anno 2009;
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. Nulla sul resto. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 22/10/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco