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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/06/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3847/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3847/2024 R.G. tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nada Parte_1 P.IVA_1
Lucaccioni;
Opponente
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Simona Bognanni e dall'Avv. Raffaella Greco;
Opposta
Conclusioni per le parti: come da verbale dell'udienza del 04/06/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_1 [...] allegando di essere creditrice della stessa a titolo di oneri retributivi e Parte_1 previdenziali, in forza di fatture rimaste insolute. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento di € 171.612,25, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo, spese e competenze professionali del relativo procedimento.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva decreto ingiuntivo n.
768/2024, R.G. 2103/2024.
Proponeva opposizione l'ingiunta, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia, ritenendo invece competente il Tribunale di Roma in forza di specifica
1 previsione contrattuale intercorsa tra le parti e, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per l'ingiunzione. Chiedeva quindi la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta la quale, preliminarmente, aderiva all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da controparte e, nel merito, contestava l'opposizione, chiedendone il rigetto.
Decorsi i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 04/06/2025 le parti discutevano la causa, che veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.,
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio
L'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, in ragione della pattuizione contrattuale di foro esclusivo presso il Tribunale di Roma.
L'opposta, nella propria comparsa di costituzione, ha aderito a tale eccezione di incompetenza, sulla base della previsione contenuta nell'art. 22 del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti in data 17/01/2022.
Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (così Cass. Civ., n. 155579/2019), per cui il provvedimento va assunto con sentenza.
L'argomentazione dell'opponente, secondo cui l'art. 38 c.p.c. non troverebbe applicazione in quanto si tratterebbe di foro inderogabile, non è fondata.
Da un lato, infatti, il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicato come esclusivo, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata e non inderogabile (Cass. Civ., n.
2120/2022).
Dall'altro lato, come pure affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che
2 competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa
(cfr. Cass. Civ., n. 21300/2024).
Per tali ragioni, deve prendersi atto dell'adesione di parte opposta all'eccezione di incompetenza per territorio, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo e declinatoria della competenza in favore del Tribunale di Roma, senza statuizione sulle spese di lite, in ragione del principio di diritto sopra citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 768/2024 R.G. 2103/2024 e, ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.p.c., assegna alle parti termine di tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Roma.
Perugia, 13/06/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Francesca Ortolani, Magistrato Ordinario in Tirocinio presso il Tribunale di Perugia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3847/2024 R.G. tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nada Parte_1 P.IVA_1
Lucaccioni;
Opponente
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Simona Bognanni e dall'Avv. Raffaella Greco;
Opposta
Conclusioni per le parti: come da verbale dell'udienza del 04/06/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_1 [...] allegando di essere creditrice della stessa a titolo di oneri retributivi e Parte_1 previdenziali, in forza di fatture rimaste insolute. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento di € 171.612,25, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo, spese e competenze professionali del relativo procedimento.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva decreto ingiuntivo n.
768/2024, R.G. 2103/2024.
Proponeva opposizione l'ingiunta, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia, ritenendo invece competente il Tribunale di Roma in forza di specifica
1 previsione contrattuale intercorsa tra le parti e, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per l'ingiunzione. Chiedeva quindi la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta la quale, preliminarmente, aderiva all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da controparte e, nel merito, contestava l'opposizione, chiedendone il rigetto.
Decorsi i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 04/06/2025 le parti discutevano la causa, che veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.,
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio
L'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, in ragione della pattuizione contrattuale di foro esclusivo presso il Tribunale di Roma.
L'opposta, nella propria comparsa di costituzione, ha aderito a tale eccezione di incompetenza, sulla base della previsione contenuta nell'art. 22 del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti in data 17/01/2022.
Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (così Cass. Civ., n. 155579/2019), per cui il provvedimento va assunto con sentenza.
L'argomentazione dell'opponente, secondo cui l'art. 38 c.p.c. non troverebbe applicazione in quanto si tratterebbe di foro inderogabile, non è fondata.
Da un lato, infatti, il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicato come esclusivo, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata e non inderogabile (Cass. Civ., n.
2120/2022).
Dall'altro lato, come pure affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che
2 competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa
(cfr. Cass. Civ., n. 21300/2024).
Per tali ragioni, deve prendersi atto dell'adesione di parte opposta all'eccezione di incompetenza per territorio, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo e declinatoria della competenza in favore del Tribunale di Roma, senza statuizione sulle spese di lite, in ragione del principio di diritto sopra citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 768/2024 R.G. 2103/2024 e, ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.p.c., assegna alle parti termine di tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Roma.
Perugia, 13/06/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Francesca Ortolani, Magistrato Ordinario in Tirocinio presso il Tribunale di Perugia.
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