Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/03/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2436/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Valeria Ardoino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2436/2023 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in GENOVA VIA CORSICA N. 2/5 presso lo studio dell''avv. Pt_2
, (C.F. ) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
[...] C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in VIA S.S. GIACOMO E FILIPPO 35 16122 GENOVA presso lo studio dell''avv.
(C.F. ), che la rappresenta e difende in forza di mandato Parte_3 C.F._4 in atti.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, preso atto della sentenza n. 1051/2024 di scioglimento del matrimonio del 29.03.2024 tra le parti già intercorsa, confermare quanto già ivi statuito e, pertanto, disporre che il Sig. versi per il Parte_1 mantenimento della figlia una somma mensile pari a € 200,00, oltre a rivalutazione Istat, Per_1 come per legge, e oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive) necessarie, previamente concordate e successivamente documentate, determinate seguendo lo schema che riproduce la giurisprudenza di questo Tribunale in materia (verbale della riunione del 15.09.2016, tenutasi a norma dell'art. 47 quater O.G., capo IV, punto 35.1 della circolare sulla formazione delle tabelle)”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- previa ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte e non ammesse, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o mai proposte prima
a) dare atto dell'avvenuto scioglimento del matrimonio contratto in Sri Lanka il 31.07.2010 tra i coniugi pronunciata dal Tribunale di Genova con Sentenza non definitiva n. 1051/2024 pubblicata in data 5.04.2024;
b) dichiarare inammissibili, improcedibili, nulle, o come meglio ritenute, tutte le domande ex adverso proposte, per i motivi esposti in narrativa e/o per quelli diversi e migliori che ci si riserva di dedurre in corso di causa o per quelli meglio visti e ritenuti dal Giudice;
c) respingere le stesse nel merito poiché infondate e non provate;
d) dichiarare tenuto e/o condannare il sig. a versare l'importo di euro Parte_1
348,67 (euro 300,00 rivalutato Istat a luglio 2024) alla sig.ra a Parte_4 titolo di mantenimento per la figlia (nata a [...] il [...]) maggiorenne non economicamente Per_1 indipendente, ovvero altro importo maggiore o minore meglio visto e ritenuto dal Tribunale;
e) disporre che entrambi i genitori contribuiscano al 50% ciascuno alle spese straordinarie della figlia , Per_1 documentate e concordate in base all'indicazione della Sezione IV del Tribunale di Genova, secondo il protocollo previsto dal Tribunale di Genova
f) con vittoria in caso di opposizione di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.
g) sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.02.2023 il OR allegava Parte_1 che in data 24.01.1992 a Colombo (Sri Lanka) aveva contratto matrimonio con la Signora che dall'unione erano nati due figli, Controparte_1 [...]
nato il [...] a [...] e Persona_2 Parte_5 nata il [...] a [...]; che i coniugi si erano separati come da Sentenza n. 1461/2020 del 30.09.2020 emessa da questo Tribunale, alle seguenti condizioni:
“a. la casa ex coniugale sita in Genova, Via Palestro 9/2, di proprietà della sig.ra , è assegnata alla CP_1 sig.ra che ivi rimarrà a vivere con la figlia nata a [...] il [...] diventata, nelle more CP_1 Per_1 del procedimento, maggiorenne ma non economicamente indipendente;
b. il sig. ha trasferito la propria abitazione e residenza in Genova, Corso Sardegna 62/3; Pt_1
c. il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla moglie, Sig.ra Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese - a partire dal mese di luglio 2020 - Parte_4
l'importo di euro 160,00 mensili, quale contributo al mantenimento della figlia , oltre rivalutazione Per_1
Istat come per legge. Importo che sarà elevato ad euro 300,00 mensili a partire dal momento della conclusione del master del figlio studente universitario residente a [...]attualmente a carico del sig. Per_2
; Parte_1
d. le spese straordinarie sostenute per la figlia saranno suddivise al 50% tra i coniugi;
si intendono Per_1 spese straordinarie quelle così qualificate dal “Documento di orientamento uniforme” reso noto dal Tribunale di Genova Sezione IV in data 20.10.2016 e che le parti dichiarano di conoscere;
e. il sig. acconsente affinchè la sig.ra Parte_1 Parte_4 possa dichiarare a suo carico al 100% ai fini fiscali la figlia […]” Per_1
che sono maturati i tempi per chiedere ed ottenere sentenza di divorzio;
che dal 2020 ad oggi, la situazione economica del ricorrente è ulteriormente peggiorata, in quanto egli è privo di regolare lavoro e di qualsiasi entrata fissa, l'appartamento in cui vive è in locazione ed è aiutato dalla propria famiglia di origine;
che l'impresa di pulizie “Marsala Srl” di cui è titolare risulta gravemente in perdita ed egli è gravato da una pesante situazione posizione debitoria;
che la situazione della convenuta è più florida, in quanto la stessa ha un lavoro stabile e ben retribuito, e un appartamento e un'auto di proprietà; che i figli sono entrambi maggiorenni e solo la figlia risulta essere ancora non economicamente autosufficiente. Per_1
Sulla base di quanto sopra il ricorrente chiedeva emettersi sentenza di divorzio dalla moglie alle condizioni indicate in calce all'atto.
Si costituiva la convenuta con comparsa del 05.06.2023 ove si associava alla domanda di divorzio, ma formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni, allegando anzitutto che dal momento della separazione si è trovata ad occuparsi in via esclusiva della figlia , Per_1 maggiorenne, ma non indipendente dal punto di vista economico;
che il ricorrente non ha un buon rapporto con la predetta, non essendosene mai occupato;
che la ragazza sta terminando la classe quarta dell'Istituto liceo scientifico Grandi Scuole;
che tenuto conto delle difficoltà che la predetta ha riscontrato nello studio, la madre l'ha iscritta ad un Istituto privato, senza che il padre contribuisse in alcun modo;
che il predetto si reca più volte all'anno in Sri Lanka, suo paese d'origine ed ivi rimane per periodi piuttosto lunghi senza nulla versare alla convenuta per la figlia;
che il ricorrente non ha depositato alcun documento reddituale relativo alla propria situazione economica e, pur riferendo di essere titolare dell'impresa di pulizie “Marsala Srl”, che a breve cesserà l'attività, nulla ha prodotto sul punto;
che il figlio maggiore, è diventato, nelle Per_2 more, economicamente indipendente onde il ricorrente può provvedere al mantenimento della figlia in modo più regolare ed adeguato;
che la ORa Parte_4 lavora quale collaboratrice domestica per qualche ora nell'abitazione di alcune famiglie in Genova, avendo anche problemi di salute.
Svoltasi la fase presidenziale, il procedimento veniva istruito documentalmente e all'udienza del 24.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il GI tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla richiesta di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne
Va anzitutto osservato che il OR , secondo gli Parte_1 accordi della separazione consensuale dalla moglie di cui alla Sentenza n. 1461/2020 emessa da questo Tribunale di Genova, è tenuto al pagamento dell'importo di euro 300,00 mensili in favore della moglie a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente Per_1 indipendente.
- situazione economica del Parte_1
Il ricorrente ha dichiarato, in sede di udienza presidenziale del 16.10.2023, di essere titolare di una ditta di pulizie attualmente in liquidazione e di avere un dipendente il cui stipendio viene regolarmente corrisposto;
egli vive in una casa condotta in locazione ove vive con un coinquilino al quale versa euro 300,00 mensili comprese le utenze.
Dalla documentazione versata in atti si ricava quanto segue.
CU 2020: redditi da lavoro dipendente euro 22.878,56 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.500,00;
Contro PF 2021: reddito imponibile euro 22.879,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.500,00
Contro PF 2022: reddito imponibile euro 22.879,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.500,00.
La resistente svolge l'attività di collaboratrice domestica e dalla documentazione versata in atti si ricava quanto segue:
MOD 730/2022: reddito imponibile euro 10.216,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 850,00.
In sede di udienza presidenziale la convenuta ha dichiarato di percepire mensilmente euro 1.300,00 e di vivere insieme alla figlia maggiorenne nella ex casa familiare gravata da mutuo con rata mensile di euro 400,00.
Sulla base di tutto quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze della ragazza in relazione alla sua età, pare equo confermare il contributo per il suo mantenimento stabilito in sede di separazione, oltre al 50% delle relative spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
DICHIARA TENUTO il OR a contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia nata il [...] versando in Parte_5 favore della ORa la somma di euro 300,00 mensili stabilita Controparte_1 in sede di separazione e come ad oggi rivalutata, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
CONDANNA il OR al pagamento, in favore della Parte_1 ORa delle spese di lite nella misura che liquida in euro Controparte_1
5.260,50 oltre 15% per spese generali, oltre IVA, CPA e comunque oltre accessori come di legge.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 21.03.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni