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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 25/06/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 585/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 585/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANGELA DE LUCA, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANGELA DE LUCA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ILARIO MAIO e dell'avv. MICHELI ANTONELLA FRANCESCA PAOLA
( Indirizzo Telematico, giusta mandato a margine della C.F._2 comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ILARIO
MAIO
(C.F. ), Controparte_2 PartitaIVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. ILARIO MAIO, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ILARIO
MAIO
(C.F. ), Controparte_3 PartitaIVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. ILARIO MAIO, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ILARIO
MAIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 7.5.2025, ricorre nei confronti Parte_1 dell' , esponendo che è alle dipendenze dell'istituto inquadrata nella CP_1
qualifica di FUNZ1/CONS.PROTEZ.SOCIALE/DIFF0; che è stata individuata dal proprio nucleo familiare quale soggetto prevalentemente incaricato dell'assistenza del suocero affetto da grave patologia Persona_1
degenerativa e riconosciuto in condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992; che la distanza tra la sede di servizio della ricorrente (Montevarchi – provincia di ) e il luogo CP_3
di residenza del soggetto disabile (Cosenza) rende detti permessi imprescindibili al fine di garantire al parente disabile una condizione di sostegno e cura adeguata al suo stato di handicap ed invalidità; che presentava, tramite il sistema intranet aziendale, istanza di assegnazione provvisoria ai sensi dell'art. 33, comma 5, della Legge 104/1992, per un periodo di 12 mesi;
che formulava parere negativo in ordine all'accoglimento dell'istanza, ritenendo che “la presenza, all'interno del nucleo familiare, di altri soggetti idonei ad assicurare l'assistenza” escludesse i presupposti per il trasferimento, e affermando altresì che la rinuncia ai permessi da parte di altri familiari non sarebbe rilevante ai fini della valutazione.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_4
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che la ricorrente non avrebbe dimostrato l'impossibilità da parte di altri parenti di prestare assistenza al soggetto affetto da handicap;
che cumulando i giorni di permesso mensile ex art 33 comma 3 legge n. 104/92 con i giorni concessi di smartworking, la ricorrente può rimanere presso il luogo di residenza per 23 giorni mensili;
che il diritto del lavoratore di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere non ha carattere assoluto, ma è condizionato alle esigenze organizzative del datore di lavoro.
2 Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, l'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 prevede testualmente che: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
La norma, dunque, tutela indirettamente le persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare dipendente nella scelta della sede ove svolgere la propria prestazione lavorativa di modo che quest'ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica dell'assistenza alla persona disabile.
L'inciso “ove possibile” contenuto nel corpo dell'art. 33, comma 5, è chiaro indice che il diritto di che trattasi non ha carattere assoluto, ma è condizionato alle esigenze organizzative del datore di lavoro. Di tale avviso è la giurisprudenza della Corte di cassazione che “ha escluso che la L. n. 104 del
1992, art. 33, comma 5, attribuisca al dipendente che assiste la persona affetta da handicap grave un diritto soggettivo assoluto ed illimitato, perché l'inciso
"ove possibile" evoca un necessario bilanciamento di interessi, tutti costituzionalmente protetti (in questo senso fra le tante più recenti anche Cass. n.
22885/2021)” (Cfr. Cass. n. 35105/22).
A ciò si aggiunga che il diritto al trasferimento, riconosciuto dall'art. 33, comma 5, della L. 104/1992, non può assumere quale esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente aspira;
infatti, l'esigenza familiare è di regola recessiva rispetto a quella del servizio (Cfr. Trib. Civ.
Ivrea, ord. R.G. Lav. N. 1076/2023).
In definitiva, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il diritto del disabile o di un familiare portatore di disabilità debba bilanciarsi con altri interessi, che trovano anche essi una copertura costituzionale, e deve poter cedere innanzi a rilevanti e ritenute prevalenti esigenze economiche, organizzative e
3 produttive dell'impresa e, per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività dell'opzione legislativa ex L. n. 104 del 1992, (Cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20523 del
27.06.2022).
Il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida o di un suo familiare rimane pur sempre assoggettato al potere organizzativo dell'Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, può rendere la posizione disponibile tramite un provvedimento di copertura del posto vacante qualora ve ne sia la possibilità. Il presupposto della vacanza del posto, infatti, esprime solo una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa della P.A. che deve esprimere l'interesse concreto e attuale di procedere alla copertura del posto (Cass. ordinanza n. 20523 del
27.06.2022).
A tale riguardo, giova richiamare quanto costantemente affermato in giurisprudenza e cioè (cfr. Cass. Ord. n. 22885/2021): “
3.3. il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della I. n. 104 del 1992, non si configura come assoluto ed illimitato, giacché esso – come dimostrato dall'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti (costituzionalmente rilevanti); in particolare, il suo esercizio non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non può tradursi in un danno per l'interesse della collettività (Cass., Sez. Un., n. 7945 del
2008 cit.) Con riguardo all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, soprattutto a seguito del processo di "privatizzazione", si deve, pertanto, ribadire che il diritto al trasferimento, riconosciuto dall'art. 33, comma 5, della I. n. 104 del 1992, non può assumere quale esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente aspira;
3.6. il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere non è, infatti, assoluto e privo
4 di condizione in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nell'art. 33, comma 5, della I. n. 104/1992 postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, di tal che, in caso di trasferimento a domanda, l'esigenza familiare è di regola recessiva rispetto a quella di servizio (v. in tal senso v. anche Cass. 14 maggio 2018, n. 11651), essendo, ad esempio, necessario, per scongiurare un danno per la collettività, garantire la copertura e la continuità del servizio stesso, oltre che la stessa funzionalità della sede a quo, piuttosto che valutare
l'impatto sulla sede ad quem;
3.7. così è da escludere che si possa dar luogo ad un trasferimento in posizione soprannumeraria dovendo sussistere innanzitutto la vacanza del posto nella sede in cui il lavoratore aspira essere trasferito;
3.8. il presupposto della "vacanza" (peculiarità delle organizzazioni pubbliche, in quanto riflesso delle cd. "piante organiche") esprime, peraltro, una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa della P.A. che deve esprimere l'interesse concreto ed attuale di procedere alla sua copertura, rendendo per tal via disponibile la vacanza, pena la compressione delle esigenze organizzative della P.A. (v. sempre Cass. n. 11651/2018 cit.);
3.9. la vacanza del posto è, dunque, condizione necessaria ma non sufficiente;
l'Amministrazione resta libera di decidere di coprire una data vacanza ovvero di privilegiare altre soluzioni e le sue determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante e che, invece, vanno commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica;
” (Cfr. Cass. Sez. Lav, Ordinanza n. 47 del 02/01/2024).
Dunque, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito, il diritto del lavoratore di scegliere la sede più vicina al familiare disabile non è assoluto, ma va necessariamente bilanciato con altri interessi e diritti costituzionalmente rilevanti, specialmente nell'ambito del pubblico impiego in cui vengono in rilievo esigenze di buon andamento, efficienza ed imparzialità della P.A. ed il trasferimento del singolo lavoratore non può confliggere con le esigenze di servizio e tradursi in un danno per la collettività.
5 Da parte sua la giurisprudenza amministrativa di recente ed a proposito dello stesso concorso per cui è causa ha affermato che l'amministrazione ha legittimamente operato “le proprie scelte con riguardo alle sedi in base a specifiche ed oggettive ragioni organizzative, funzionali alla ottimale dislocazione sul territorio di personale in via di assunzione a tutela dell'interesse pubblico di rendere il servizio nel modo più efficiente” (TAR Lazio, ordinanza
n. 5639/2023).
Inoltre, il giudice amministrativo ha affermato il principio che “con riferimento al beneficio di cui all'art. 33, l. n. 104 del 1992, la posizione del dipendente pubblico non può qualificarsi come diritto soggettivo, ma costituisce pacificamente un interesse legittimo, nel senso che all'Amministrazione spetta di valutarne la richiesta alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio secondo una obiettiva, completa e ragionevole valutazione delle esigenze presso la sede di appartenenza e in quella di destinazione. In altri termini la richiesta di trasferimento in base alla normativa suindicata non configura un diritto incondizionato del richiedente. Spetta, in via esclusiva alla P.A., infatti, valutare, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la prevalenza dell'interesse pubblico per prioritaria tutela del buon funzionamento degli uffici dell'Amministrazione” (T.A.R. Lazio, sez. I, 10 novembre 2016, n. 11155).
Così delineata la normativa di riferimento, si ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
In primo luogo, per quanto concerne le esigenze organizzative, l' ha CP_1
dimostrato, attraverso la documentazione allegata (cfr. doc. n. 13 e 15 memoria), le necessità organizzative per rendere il servizio agli utenti e la carenza di organico presso la direzione provinciale di e nello specifico, presso CP_3
l'Agenzia di Montevarchi.
Come già evidenziato, la concreta operatività della previsione del comma
5 dell'art. 33 della legge 104/92 è regolata dal principio del bilanciamento dell'interesse del soggetto richiedente con l'esigenza organizzativa e gestionale
6 dell'amministrazione al fine di garantire il superiore interesse del buon andamento e dell'efficienza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). È, pertanto, evidente che per effetto dell'accoglimento della domanda della ricorrente l' si troverebbe ad avere ulteriori scoperture di organico in una CP_4
Sede fortemente impegnata, con grave disservizio delle relative prerogative istituzionali, di pubblico ed impellente interesse, in quanto l'eventuale assegnazione temporanea della ricorrente – considerato il ridotto organico dell'agenzia di Montevarchi – ne pregiudicherebbe il buon andamento sia in termini di produzione che di consulenza all'utenza, compromettendo la possibilità di assicurare il normale e fisiologico svolgimento dell'attività istituzionale.
In secondo luogo, la ricorrente si limita a rappresentare il bisogno di assistenza del familiare, senza però nulla allegare, dedurre o chiedere di provare in ordine al motivo per il quale tale assistenza non possa essere assicurata dagli altri familiari aventi un vincolo parentale più stretto oppure da personale appositamente dedicato, in funzione del quale, peraltro, viene erogato il contributo pubblico dell'indennità di accompagnamento.
Né emerge dagli atti depositati che il familiare con certificazione di riconoscimento di handicap grave viva fisicamente presso la residenza indicata o non sia ricoverato presso strutture di assistenza, circostanza questa che costituirebbe ostacolo alla concessione del beneficio in oggetto.
Si ritiene, quindi, non dimostrata la necessità dell'apporto che in concreto potrebbe rendere la ricorrente in favore del suocero e la indelegabilità di tali incombenze a terzi o ad eventuali altri familiari. Infatti, “Il lavoratore che promuove il giudizio cautelare deve quindi allegare e provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili…” In primo luogo, l'allegazione – effettuata senza offerta di prova sul punto – del ricorrente di essere l'unica persona della famiglia che possa prestare assistenza alla sig.ra P..P… è rimasta sfornita di qualsivoglia inizio a favore” (Cfr. Ordinanza Tribunale di Ivrea RGL n. 921/2023), a nulla rilevando le asserite rinunce degli altri familiari.
7 Infine, occorre evidenziare che ricorrente ha chiesto di essere autorizzata al lavoro agile e, in data 19.12.2024, ha stipulato un nuovo contratto (doc. n. 19),
n. Protocollo: .0500.19/12/2024.0300197 con il quale ha chiesto, in deroga CP_1
alla previsione della prevalenza della prestazione di lavoro in presenza, un maggior numero di giorni lavoro in modalità agile, superiore a quelli da rendere in presenza con programmazione mensile. La programmazione richiesta è stata autorizzata e il predetto contratto, pertanto, prevede un numero 14 giorni lavorativi in modalità agile e in modo continuativo, da martedì al venerdì per la terza settimana del mese e dal lunedì al venerdì per la quarta e la quinta settimana del mese. A ciò si sommano gli ulteriori tre giorni di permesso mensile, anche continuato, ex legge 104/92, dei quali la ricorrente fruisce.
Tale organizzazione lavorativa costituisce ad avviso del giudicante una misura adeguata a realizzare l'equo bilanciamento tra gli interessi della ricorrente e le esigenze economiche, produttive ed organizzative dell'istituto.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore di – delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 25/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 585/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANGELA DE LUCA, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANGELA DE LUCA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ILARIO MAIO e dell'avv. MICHELI ANTONELLA FRANCESCA PAOLA
( Indirizzo Telematico, giusta mandato a margine della C.F._2 comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ILARIO
MAIO
(C.F. ), Controparte_2 PartitaIVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. ILARIO MAIO, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ILARIO
MAIO
(C.F. ), Controparte_3 PartitaIVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. ILARIO MAIO, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ILARIO
MAIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 7.5.2025, ricorre nei confronti Parte_1 dell' , esponendo che è alle dipendenze dell'istituto inquadrata nella CP_1
qualifica di FUNZ1/CONS.PROTEZ.SOCIALE/DIFF0; che è stata individuata dal proprio nucleo familiare quale soggetto prevalentemente incaricato dell'assistenza del suocero affetto da grave patologia Persona_1
degenerativa e riconosciuto in condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992; che la distanza tra la sede di servizio della ricorrente (Montevarchi – provincia di ) e il luogo CP_3
di residenza del soggetto disabile (Cosenza) rende detti permessi imprescindibili al fine di garantire al parente disabile una condizione di sostegno e cura adeguata al suo stato di handicap ed invalidità; che presentava, tramite il sistema intranet aziendale, istanza di assegnazione provvisoria ai sensi dell'art. 33, comma 5, della Legge 104/1992, per un periodo di 12 mesi;
che formulava parere negativo in ordine all'accoglimento dell'istanza, ritenendo che “la presenza, all'interno del nucleo familiare, di altri soggetti idonei ad assicurare l'assistenza” escludesse i presupposti per il trasferimento, e affermando altresì che la rinuncia ai permessi da parte di altri familiari non sarebbe rilevante ai fini della valutazione.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_4
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che la ricorrente non avrebbe dimostrato l'impossibilità da parte di altri parenti di prestare assistenza al soggetto affetto da handicap;
che cumulando i giorni di permesso mensile ex art 33 comma 3 legge n. 104/92 con i giorni concessi di smartworking, la ricorrente può rimanere presso il luogo di residenza per 23 giorni mensili;
che il diritto del lavoratore di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere non ha carattere assoluto, ma è condizionato alle esigenze organizzative del datore di lavoro.
2 Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, l'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 prevede testualmente che: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
La norma, dunque, tutela indirettamente le persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare dipendente nella scelta della sede ove svolgere la propria prestazione lavorativa di modo che quest'ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica dell'assistenza alla persona disabile.
L'inciso “ove possibile” contenuto nel corpo dell'art. 33, comma 5, è chiaro indice che il diritto di che trattasi non ha carattere assoluto, ma è condizionato alle esigenze organizzative del datore di lavoro. Di tale avviso è la giurisprudenza della Corte di cassazione che “ha escluso che la L. n. 104 del
1992, art. 33, comma 5, attribuisca al dipendente che assiste la persona affetta da handicap grave un diritto soggettivo assoluto ed illimitato, perché l'inciso
"ove possibile" evoca un necessario bilanciamento di interessi, tutti costituzionalmente protetti (in questo senso fra le tante più recenti anche Cass. n.
22885/2021)” (Cfr. Cass. n. 35105/22).
A ciò si aggiunga che il diritto al trasferimento, riconosciuto dall'art. 33, comma 5, della L. 104/1992, non può assumere quale esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente aspira;
infatti, l'esigenza familiare è di regola recessiva rispetto a quella del servizio (Cfr. Trib. Civ.
Ivrea, ord. R.G. Lav. N. 1076/2023).
In definitiva, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il diritto del disabile o di un familiare portatore di disabilità debba bilanciarsi con altri interessi, che trovano anche essi una copertura costituzionale, e deve poter cedere innanzi a rilevanti e ritenute prevalenti esigenze economiche, organizzative e
3 produttive dell'impresa e, per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività dell'opzione legislativa ex L. n. 104 del 1992, (Cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20523 del
27.06.2022).
Il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida o di un suo familiare rimane pur sempre assoggettato al potere organizzativo dell'Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, può rendere la posizione disponibile tramite un provvedimento di copertura del posto vacante qualora ve ne sia la possibilità. Il presupposto della vacanza del posto, infatti, esprime solo una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa della P.A. che deve esprimere l'interesse concreto e attuale di procedere alla copertura del posto (Cass. ordinanza n. 20523 del
27.06.2022).
A tale riguardo, giova richiamare quanto costantemente affermato in giurisprudenza e cioè (cfr. Cass. Ord. n. 22885/2021): “
3.3. il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della I. n. 104 del 1992, non si configura come assoluto ed illimitato, giacché esso – come dimostrato dall'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti (costituzionalmente rilevanti); in particolare, il suo esercizio non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non può tradursi in un danno per l'interesse della collettività (Cass., Sez. Un., n. 7945 del
2008 cit.) Con riguardo all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, soprattutto a seguito del processo di "privatizzazione", si deve, pertanto, ribadire che il diritto al trasferimento, riconosciuto dall'art. 33, comma 5, della I. n. 104 del 1992, non può assumere quale esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente aspira;
3.6. il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere non è, infatti, assoluto e privo
4 di condizione in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nell'art. 33, comma 5, della I. n. 104/1992 postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, di tal che, in caso di trasferimento a domanda, l'esigenza familiare è di regola recessiva rispetto a quella di servizio (v. in tal senso v. anche Cass. 14 maggio 2018, n. 11651), essendo, ad esempio, necessario, per scongiurare un danno per la collettività, garantire la copertura e la continuità del servizio stesso, oltre che la stessa funzionalità della sede a quo, piuttosto che valutare
l'impatto sulla sede ad quem;
3.7. così è da escludere che si possa dar luogo ad un trasferimento in posizione soprannumeraria dovendo sussistere innanzitutto la vacanza del posto nella sede in cui il lavoratore aspira essere trasferito;
3.8. il presupposto della "vacanza" (peculiarità delle organizzazioni pubbliche, in quanto riflesso delle cd. "piante organiche") esprime, peraltro, una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa della P.A. che deve esprimere l'interesse concreto ed attuale di procedere alla sua copertura, rendendo per tal via disponibile la vacanza, pena la compressione delle esigenze organizzative della P.A. (v. sempre Cass. n. 11651/2018 cit.);
3.9. la vacanza del posto è, dunque, condizione necessaria ma non sufficiente;
l'Amministrazione resta libera di decidere di coprire una data vacanza ovvero di privilegiare altre soluzioni e le sue determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante e che, invece, vanno commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica;
” (Cfr. Cass. Sez. Lav, Ordinanza n. 47 del 02/01/2024).
Dunque, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito, il diritto del lavoratore di scegliere la sede più vicina al familiare disabile non è assoluto, ma va necessariamente bilanciato con altri interessi e diritti costituzionalmente rilevanti, specialmente nell'ambito del pubblico impiego in cui vengono in rilievo esigenze di buon andamento, efficienza ed imparzialità della P.A. ed il trasferimento del singolo lavoratore non può confliggere con le esigenze di servizio e tradursi in un danno per la collettività.
5 Da parte sua la giurisprudenza amministrativa di recente ed a proposito dello stesso concorso per cui è causa ha affermato che l'amministrazione ha legittimamente operato “le proprie scelte con riguardo alle sedi in base a specifiche ed oggettive ragioni organizzative, funzionali alla ottimale dislocazione sul territorio di personale in via di assunzione a tutela dell'interesse pubblico di rendere il servizio nel modo più efficiente” (TAR Lazio, ordinanza
n. 5639/2023).
Inoltre, il giudice amministrativo ha affermato il principio che “con riferimento al beneficio di cui all'art. 33, l. n. 104 del 1992, la posizione del dipendente pubblico non può qualificarsi come diritto soggettivo, ma costituisce pacificamente un interesse legittimo, nel senso che all'Amministrazione spetta di valutarne la richiesta alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio secondo una obiettiva, completa e ragionevole valutazione delle esigenze presso la sede di appartenenza e in quella di destinazione. In altri termini la richiesta di trasferimento in base alla normativa suindicata non configura un diritto incondizionato del richiedente. Spetta, in via esclusiva alla P.A., infatti, valutare, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la prevalenza dell'interesse pubblico per prioritaria tutela del buon funzionamento degli uffici dell'Amministrazione” (T.A.R. Lazio, sez. I, 10 novembre 2016, n. 11155).
Così delineata la normativa di riferimento, si ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
In primo luogo, per quanto concerne le esigenze organizzative, l' ha CP_1
dimostrato, attraverso la documentazione allegata (cfr. doc. n. 13 e 15 memoria), le necessità organizzative per rendere il servizio agli utenti e la carenza di organico presso la direzione provinciale di e nello specifico, presso CP_3
l'Agenzia di Montevarchi.
Come già evidenziato, la concreta operatività della previsione del comma
5 dell'art. 33 della legge 104/92 è regolata dal principio del bilanciamento dell'interesse del soggetto richiedente con l'esigenza organizzativa e gestionale
6 dell'amministrazione al fine di garantire il superiore interesse del buon andamento e dell'efficienza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). È, pertanto, evidente che per effetto dell'accoglimento della domanda della ricorrente l' si troverebbe ad avere ulteriori scoperture di organico in una CP_4
Sede fortemente impegnata, con grave disservizio delle relative prerogative istituzionali, di pubblico ed impellente interesse, in quanto l'eventuale assegnazione temporanea della ricorrente – considerato il ridotto organico dell'agenzia di Montevarchi – ne pregiudicherebbe il buon andamento sia in termini di produzione che di consulenza all'utenza, compromettendo la possibilità di assicurare il normale e fisiologico svolgimento dell'attività istituzionale.
In secondo luogo, la ricorrente si limita a rappresentare il bisogno di assistenza del familiare, senza però nulla allegare, dedurre o chiedere di provare in ordine al motivo per il quale tale assistenza non possa essere assicurata dagli altri familiari aventi un vincolo parentale più stretto oppure da personale appositamente dedicato, in funzione del quale, peraltro, viene erogato il contributo pubblico dell'indennità di accompagnamento.
Né emerge dagli atti depositati che il familiare con certificazione di riconoscimento di handicap grave viva fisicamente presso la residenza indicata o non sia ricoverato presso strutture di assistenza, circostanza questa che costituirebbe ostacolo alla concessione del beneficio in oggetto.
Si ritiene, quindi, non dimostrata la necessità dell'apporto che in concreto potrebbe rendere la ricorrente in favore del suocero e la indelegabilità di tali incombenze a terzi o ad eventuali altri familiari. Infatti, “Il lavoratore che promuove il giudizio cautelare deve quindi allegare e provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili…” In primo luogo, l'allegazione – effettuata senza offerta di prova sul punto – del ricorrente di essere l'unica persona della famiglia che possa prestare assistenza alla sig.ra P..P… è rimasta sfornita di qualsivoglia inizio a favore” (Cfr. Ordinanza Tribunale di Ivrea RGL n. 921/2023), a nulla rilevando le asserite rinunce degli altri familiari.
7 Infine, occorre evidenziare che ricorrente ha chiesto di essere autorizzata al lavoro agile e, in data 19.12.2024, ha stipulato un nuovo contratto (doc. n. 19),
n. Protocollo: .0500.19/12/2024.0300197 con il quale ha chiesto, in deroga CP_1
alla previsione della prevalenza della prestazione di lavoro in presenza, un maggior numero di giorni lavoro in modalità agile, superiore a quelli da rendere in presenza con programmazione mensile. La programmazione richiesta è stata autorizzata e il predetto contratto, pertanto, prevede un numero 14 giorni lavorativi in modalità agile e in modo continuativo, da martedì al venerdì per la terza settimana del mese e dal lunedì al venerdì per la quarta e la quinta settimana del mese. A ciò si sommano gli ulteriori tre giorni di permesso mensile, anche continuato, ex legge 104/92, dei quali la ricorrente fruisce.
Tale organizzazione lavorativa costituisce ad avviso del giudicante una misura adeguata a realizzare l'equo bilanciamento tra gli interessi della ricorrente e le esigenze economiche, produttive ed organizzative dell'istituto.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore di – delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 25/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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