TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/06/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7630/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7630/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 P.IVA_1
CATERINO MICHELINA, elettivamente domiciliato in VIA AGNINI 76 MIRANDOLA presso il difensore avv. DI CATERINO MICHELINA.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERLONI MANUELA, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOFANE 2/C 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. BERLONI MANUELA.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione, conveniva in giudizio Controparte_1 [...] CP_
al fine di vedere revocato il decreto ingiuntivo n. 2774/2022, RG. n. 6491/2022, emesso il 26.10.2022 dal Tribunale di Modena, per la somma di € 10.772,74 oltre interessi e spese notarili, derivante da fatture insolute inerenti al rapporto di subappalto in essere tra le due imprese.
prospettava che le due società avevano stipulato un contratto di Controparte_1 subappalto per la realizzazione di alcune opere nel cantiere di Via Bach, 22, Modena, a seguito del quale erano state emesse da subappaltatrice, due fatture (nn. CP_2
1 di 5 1/2021 e 2/2021). L'attrice, coscientemente, aveva saldato la sola fattura n. 1 ed omesso di versare l'importo di cui alla fattura n. 2, ritenendo di poter ritenere la somma in via cautelativa: infatti, aveva violato il dovere di buona fede e correttezza CP_2 impiegando nel cantiere operai stranieri non regolarmente assunti. In particolare, pur avendo l'impresa regolarmente ingaggiato il dipendente altro soggetto, SO
, spacciandosi per il primo, si era presentato in cantiere e aveva prestato Per_2 servizio in luogo dello stesso. Tale scambio avrebbe potuto determinare in capo ad
[...] sanzioni amministrative nonché, qualora il soggetto si fosse trovato Controparte_1 CP_ coinvolto in un sinistro, di natura penale. Inoltre, in qualità di subappaltante, si sarebbe trovata esposta, in caso di insolvenza di ad azioni Controparte_1 CP_2 dei dipendenti della subappaltatrice per ottenere la dovuta retribuzione per i lavori svolti. Venuta a conoscenza della circostanza, aveva quindi chiesto il Controparte_1 rendiconto a della documentazione inerente all'impiego dei suoi dipendenti. CP_2
Non avendo ottenuto riscontro, l'attrice aveva ritenuto le somme di cui alla fattura n. 2/2021 a scopo cautelativo, ex art. 1460 c.c. Si costituiva la quale eccepiva, in primo luogo, la mancata contestazione del CP_2 credito, nell'an e nel quantum, nonché, in secondo luogo, l'infondatezza delle contestazioni inerenti all'impiego di un di un lavoratore non assunto, le quali erano prive di alcun riscontro probatorio ed inconferenti rispetto all'adempimento dell'obbligazione dovuta. Lo scambio di persone si era, infatti, verificato una sola volta per caso fortuito (incomprensioni linguistiche) e, da esso, nessun danno era derivato in capo all'odierna attrice, posto che nessuna sanzione era stata subita né nessuna azione era stata intentata dai lavoratori di nei confronti di CP_2 Controparte_1
La convenuta, peraltro, aveva fornito alla ricorrente ogni documento riguardante i lavoratori impiegati (v. doc. 13 comparsa di risposta), tra cui anche Su SO [...]
invece, la società non aveva informazioni, in quanto non impiegato nel cantiere. Per_2
L'eccezione di inadempimento, pertanto, era da ritenersi meramente strumentale. La società convenuta chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto: di rigettare l'opposizione e, data l'evidente infondatezza dell'opposizione, la condanna di controparte ex art. 96, comma 3 c.p.c. Veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso. Il processo era istruito mediante memorie ex art. 183 c.p.c. e, all'udienza del 4.6.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritirava in camera di consiglio con riserva di pronunciare sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. nei termini di legge. Tanto premesso, la domanda è infondata. Come noto, l'art. 1460 c.c. prevede che, nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti possa rifiutare di adempiere alla propria obbligazione se l'altro non adempie ovvero se non offre di adempiere contemporaneamente la propria. Non può, tuttavia, rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
2 di 5 L'istituto costituisce una forma di autotutela per la parte adempiente e trova fondamento nella natura sinallagmatica della prestazione. Tale eccezione ha funzione di sollecitare l'adempimento dell'obbligazione nella controparte, la quale potrebbe essere totalmente o anche solo parzialmente inadempiente. Nel caso di specie, tuttavia, non è provato il presupposto fattuale per l'esperibilità dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., ovverosia l'inadempimento – totale o parziale – della controparte
[...]
infatti, non contesta il credito azionato in via monitoria, né Controparte_3 nell'an né nel quantum. Ciò che contesta è, piuttosto, la violazione del dovere di buona fede, in quanto si sarebbe avvalsa dell'impiego di lavoratori non regolarmente CP_2 assunti, esponendo l'attrice a sanzioni amministrative e penali. Tale allegazione, tuttavia, è smentita dagli elementi probatori acquisiti nel procedimento. Sul punto, parte convenuta ha allegato, in primo luogo, le certificazioni RC (doc. 14 comparsa di risposta), le quali - solo genericamente contestate da controparte - rendono adeguatamente conto della regolarità dei pagamenti di nei confroni di , CP_4 CP_5
INAIL e . Parte_1
In secondo luogo, parte convenuta ha allegato la corrispondenza inviata in data 29.7.2022 ad in cui dava conto di tutti i lavoratori in servizio Controparte_1 presso il cantiere di via Bach, tra cui e non , proprio in quanto SO Per_2 non ivi impiegato (cfr. doc 13 comparsa di risposta). Ancora, la convenuta ha allegato dichiarazione firmata da nella quale lo SO stesso dichiara di aver prestato servizio in quel cantiere e di aver ricevuto i dovuti compensi (cfr. doc. 15 comparsa di risposta). Parte attrice, a prova contraria, allega un documento in cui sono registrate le presenze sul cantiere di via Bach degli operai tra i giorni del 15 e 31 novembre 2021 (cfr. memoria di replica di parte attrice): nella prospettazione di parte attrice, mediante un raffronto tra la firma di ivi apposta e quella nella dichiarazione allegata da SO
dovrebbe evincersi che essa non apparteneva alla stessa persona e che, di CP_2 conseguenza, tra il 15 e il 31 novembre 2021, sul cantiere si sarebbe recato , Per_3 spacciandosi per e firmandosi a suo nome. SO
Tale ricostruzione, tuttavia, non appare convincente: da un lato, infatti, le due firme non possono raffrontarsi, in quanto quella apposta sul libro giornale costituisce la mera apposizione del proprio nome e cognome in un elenco;
dall'altro lato, la non appartenenza della firma a non determina la sua attribuibilità a , SO Per_3 in assenza di ulteriori elementi probatori in questo senso. Appare, quindi, più verosimile la ricostruzione fornita invece da parte convenuta
[...] CP_
la quale imputa l'evento dello scambio di persone tra e ad SO Per_3 un mero errore, eccezionalmente avvenuto solo il giorno 3.12.2021, dovuto ad una incomprensione linguistica tra chi si occupava di trasportare i lavoratori nei vari cantieri e gli stessi operai, i quali, non parlando bene la lingua italiana e condividendo lo stesso nome, plausibilmente avrebbero potuto confondersi su chi avrebbe dovuto
3 di 5 prestare servizio e presso quale cantiere. Ad ogni modo, il lavoratore SA AL non veniva poi utilizzato sul cantiere. Né risultano contestazioni da parte della direzione lavori, né da parte dell'attrice successivamente ai fatti. Non sussiste, quindi, prova dell'asserito inadempimento, neanche parziale, di CP_2 la quale ha adempiuto alla propria obbligazione, e, di conseguenza, nessun diritto, per a trattenere ex art. 1460 c.c. le somme dovute a titolo di Controparte_1 controprestazione. Sul punto si precisa, altresì, quanto segue. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, il committente è obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Tale responsabilità è di tipo legale e sorge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, al verificarsi delle condizioni poste dalla norma, quali l'esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all'ambito di operatività della norma stessa e l'inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi verso i dipendenti. (Cass. Sez. L., 14/08/2023, n. 24609, Rv. 668614). Si tratta di una responsabilità di garanzia del coobbligato committente, il quale, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato. (Cass. Sez. 2, 10/06/2024, n. 16075, Rv. 671701). Ai sensi dell'art. 26, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, invece, il committente è tenuto solidalmente con l'appaltatore per il risarcimento dei danni riportati dai lavoratori in conseguenza di eventuali infortuni sul lavoro non indennizzati dall'Inail. Tuttavia, in assenza di azioni intentate dai lavoratori nei confronti di di CP_4 sanzioni amministrative o penali comminate nei confronti della stessa o di
[...]
non sussistono i presupposti per una corresponsabilità solidale tra Controparte_1
e e, quindi, nessun diritto di regresso dell'odierna attrice Controparte_1 CP_4 nei confronti della convenuta che giustificasse l'eccezione di inadempimento, mancando un rapporto di proporzionalità tra la prestazione dovuta e quella di cui si chiedeva la sospensione. La società subappaltante, pertanto, non aveva alcuna ragione di ritenere le somme dovute nei confronti della subappaltatrice, neanche in via cautelativa, non risultando attuali i rischi asseriti, e, avendo questa beneficiato della prestazione ricevuta, è tenuta a corrispondere la dovuta controprestazione. Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del D.M. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, e sono liquidate come in dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande/sull'opposizione di
[...] nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 CP_2
n.2774/2022, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1. RIGETTA la domanda e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2774/2022, RG. n. 6491/2022, emesso il 26.10.2022 dal Tribunale di Modena, già provvisoriamente esecutivo. 2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in € 761,55 per esborsi;
€ 5.077,00 per compensi, oltre cpa ed iva come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 30 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7630/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 P.IVA_1
CATERINO MICHELINA, elettivamente domiciliato in VIA AGNINI 76 MIRANDOLA presso il difensore avv. DI CATERINO MICHELINA.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERLONI MANUELA, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOFANE 2/C 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. BERLONI MANUELA.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione, conveniva in giudizio Controparte_1 [...] CP_
al fine di vedere revocato il decreto ingiuntivo n. 2774/2022, RG. n. 6491/2022, emesso il 26.10.2022 dal Tribunale di Modena, per la somma di € 10.772,74 oltre interessi e spese notarili, derivante da fatture insolute inerenti al rapporto di subappalto in essere tra le due imprese.
prospettava che le due società avevano stipulato un contratto di Controparte_1 subappalto per la realizzazione di alcune opere nel cantiere di Via Bach, 22, Modena, a seguito del quale erano state emesse da subappaltatrice, due fatture (nn. CP_2
1 di 5 1/2021 e 2/2021). L'attrice, coscientemente, aveva saldato la sola fattura n. 1 ed omesso di versare l'importo di cui alla fattura n. 2, ritenendo di poter ritenere la somma in via cautelativa: infatti, aveva violato il dovere di buona fede e correttezza CP_2 impiegando nel cantiere operai stranieri non regolarmente assunti. In particolare, pur avendo l'impresa regolarmente ingaggiato il dipendente altro soggetto, SO
, spacciandosi per il primo, si era presentato in cantiere e aveva prestato Per_2 servizio in luogo dello stesso. Tale scambio avrebbe potuto determinare in capo ad
[...] sanzioni amministrative nonché, qualora il soggetto si fosse trovato Controparte_1 CP_ coinvolto in un sinistro, di natura penale. Inoltre, in qualità di subappaltante, si sarebbe trovata esposta, in caso di insolvenza di ad azioni Controparte_1 CP_2 dei dipendenti della subappaltatrice per ottenere la dovuta retribuzione per i lavori svolti. Venuta a conoscenza della circostanza, aveva quindi chiesto il Controparte_1 rendiconto a della documentazione inerente all'impiego dei suoi dipendenti. CP_2
Non avendo ottenuto riscontro, l'attrice aveva ritenuto le somme di cui alla fattura n. 2/2021 a scopo cautelativo, ex art. 1460 c.c. Si costituiva la quale eccepiva, in primo luogo, la mancata contestazione del CP_2 credito, nell'an e nel quantum, nonché, in secondo luogo, l'infondatezza delle contestazioni inerenti all'impiego di un di un lavoratore non assunto, le quali erano prive di alcun riscontro probatorio ed inconferenti rispetto all'adempimento dell'obbligazione dovuta. Lo scambio di persone si era, infatti, verificato una sola volta per caso fortuito (incomprensioni linguistiche) e, da esso, nessun danno era derivato in capo all'odierna attrice, posto che nessuna sanzione era stata subita né nessuna azione era stata intentata dai lavoratori di nei confronti di CP_2 Controparte_1
La convenuta, peraltro, aveva fornito alla ricorrente ogni documento riguardante i lavoratori impiegati (v. doc. 13 comparsa di risposta), tra cui anche Su SO [...]
invece, la società non aveva informazioni, in quanto non impiegato nel cantiere. Per_2
L'eccezione di inadempimento, pertanto, era da ritenersi meramente strumentale. La società convenuta chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto: di rigettare l'opposizione e, data l'evidente infondatezza dell'opposizione, la condanna di controparte ex art. 96, comma 3 c.p.c. Veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso. Il processo era istruito mediante memorie ex art. 183 c.p.c. e, all'udienza del 4.6.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritirava in camera di consiglio con riserva di pronunciare sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. nei termini di legge. Tanto premesso, la domanda è infondata. Come noto, l'art. 1460 c.c. prevede che, nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti possa rifiutare di adempiere alla propria obbligazione se l'altro non adempie ovvero se non offre di adempiere contemporaneamente la propria. Non può, tuttavia, rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
2 di 5 L'istituto costituisce una forma di autotutela per la parte adempiente e trova fondamento nella natura sinallagmatica della prestazione. Tale eccezione ha funzione di sollecitare l'adempimento dell'obbligazione nella controparte, la quale potrebbe essere totalmente o anche solo parzialmente inadempiente. Nel caso di specie, tuttavia, non è provato il presupposto fattuale per l'esperibilità dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., ovverosia l'inadempimento – totale o parziale – della controparte
[...]
infatti, non contesta il credito azionato in via monitoria, né Controparte_3 nell'an né nel quantum. Ciò che contesta è, piuttosto, la violazione del dovere di buona fede, in quanto si sarebbe avvalsa dell'impiego di lavoratori non regolarmente CP_2 assunti, esponendo l'attrice a sanzioni amministrative e penali. Tale allegazione, tuttavia, è smentita dagli elementi probatori acquisiti nel procedimento. Sul punto, parte convenuta ha allegato, in primo luogo, le certificazioni RC (doc. 14 comparsa di risposta), le quali - solo genericamente contestate da controparte - rendono adeguatamente conto della regolarità dei pagamenti di nei confroni di , CP_4 CP_5
INAIL e . Parte_1
In secondo luogo, parte convenuta ha allegato la corrispondenza inviata in data 29.7.2022 ad in cui dava conto di tutti i lavoratori in servizio Controparte_1 presso il cantiere di via Bach, tra cui e non , proprio in quanto SO Per_2 non ivi impiegato (cfr. doc 13 comparsa di risposta). Ancora, la convenuta ha allegato dichiarazione firmata da nella quale lo SO stesso dichiara di aver prestato servizio in quel cantiere e di aver ricevuto i dovuti compensi (cfr. doc. 15 comparsa di risposta). Parte attrice, a prova contraria, allega un documento in cui sono registrate le presenze sul cantiere di via Bach degli operai tra i giorni del 15 e 31 novembre 2021 (cfr. memoria di replica di parte attrice): nella prospettazione di parte attrice, mediante un raffronto tra la firma di ivi apposta e quella nella dichiarazione allegata da SO
dovrebbe evincersi che essa non apparteneva alla stessa persona e che, di CP_2 conseguenza, tra il 15 e il 31 novembre 2021, sul cantiere si sarebbe recato , Per_3 spacciandosi per e firmandosi a suo nome. SO
Tale ricostruzione, tuttavia, non appare convincente: da un lato, infatti, le due firme non possono raffrontarsi, in quanto quella apposta sul libro giornale costituisce la mera apposizione del proprio nome e cognome in un elenco;
dall'altro lato, la non appartenenza della firma a non determina la sua attribuibilità a , SO Per_3 in assenza di ulteriori elementi probatori in questo senso. Appare, quindi, più verosimile la ricostruzione fornita invece da parte convenuta
[...] CP_
la quale imputa l'evento dello scambio di persone tra e ad SO Per_3 un mero errore, eccezionalmente avvenuto solo il giorno 3.12.2021, dovuto ad una incomprensione linguistica tra chi si occupava di trasportare i lavoratori nei vari cantieri e gli stessi operai, i quali, non parlando bene la lingua italiana e condividendo lo stesso nome, plausibilmente avrebbero potuto confondersi su chi avrebbe dovuto
3 di 5 prestare servizio e presso quale cantiere. Ad ogni modo, il lavoratore SA AL non veniva poi utilizzato sul cantiere. Né risultano contestazioni da parte della direzione lavori, né da parte dell'attrice successivamente ai fatti. Non sussiste, quindi, prova dell'asserito inadempimento, neanche parziale, di CP_2 la quale ha adempiuto alla propria obbligazione, e, di conseguenza, nessun diritto, per a trattenere ex art. 1460 c.c. le somme dovute a titolo di Controparte_1 controprestazione. Sul punto si precisa, altresì, quanto segue. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, il committente è obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Tale responsabilità è di tipo legale e sorge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, al verificarsi delle condizioni poste dalla norma, quali l'esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all'ambito di operatività della norma stessa e l'inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi verso i dipendenti. (Cass. Sez. L., 14/08/2023, n. 24609, Rv. 668614). Si tratta di una responsabilità di garanzia del coobbligato committente, il quale, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato. (Cass. Sez. 2, 10/06/2024, n. 16075, Rv. 671701). Ai sensi dell'art. 26, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, invece, il committente è tenuto solidalmente con l'appaltatore per il risarcimento dei danni riportati dai lavoratori in conseguenza di eventuali infortuni sul lavoro non indennizzati dall'Inail. Tuttavia, in assenza di azioni intentate dai lavoratori nei confronti di di CP_4 sanzioni amministrative o penali comminate nei confronti della stessa o di
[...]
non sussistono i presupposti per una corresponsabilità solidale tra Controparte_1
e e, quindi, nessun diritto di regresso dell'odierna attrice Controparte_1 CP_4 nei confronti della convenuta che giustificasse l'eccezione di inadempimento, mancando un rapporto di proporzionalità tra la prestazione dovuta e quella di cui si chiedeva la sospensione. La società subappaltante, pertanto, non aveva alcuna ragione di ritenere le somme dovute nei confronti della subappaltatrice, neanche in via cautelativa, non risultando attuali i rischi asseriti, e, avendo questa beneficiato della prestazione ricevuta, è tenuta a corrispondere la dovuta controprestazione. Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del D.M. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, e sono liquidate come in dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande/sull'opposizione di
[...] nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 CP_2
n.2774/2022, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1. RIGETTA la domanda e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2774/2022, RG. n. 6491/2022, emesso il 26.10.2022 dal Tribunale di Modena, già provvisoriamente esecutivo. 2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in € 761,55 per esborsi;
€ 5.077,00 per compensi, oltre cpa ed iva come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 30 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
5 di 5