Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 473
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica atti prodromici

    Il giudice ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta regolarmente tramite PEC, interruzione dei termini di prescrizione e decadenza, e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per regolare notifica degli atti e mancata impugnazione.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La regolare notifica della cartella di pagamento ha interrotto i termini di legge. Si applica il termine quinquennale di prescrizione. Inoltre, si applica l'estensione dei termini di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 159/2015 fino al 31.12.2022.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione per interessi e sanzioni

    Gli interessi moratori vengono calcolati in base a disposizioni ministeriali e modelli predisposti, per cui i ruoli risultano redatti dagli enti accertatori e trasmessi all'ente della riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 473
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 473
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo