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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 473/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/09/2024 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 13/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3346/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229005358147000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229005358147000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120021636268000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120021636268000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato alla C.G.T. di primo grado di Reggio Calabria Sezione V^, notificato/ spedito il 29.1.2023 alla AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE di Reggio Calabria, Ricorrente_1
C.F. CF_Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 e domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla Indirizzo_1, impugnava la intimazione di pagamento n. 09420229005358147000, notificata in data 30/11/2022 dell'importo complessivo di
€ 35.785,43 (per la parte di competenza della Corte) nonché la sottesa cartella - n.
09420120021636268000 e contestuale ruolo notificata in data 20/10/2012, avente ad oggetto “imposta pubblicità”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2008 e 2009) dell'importo di euro 1676,94.
Eccepiva in via preliminare la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione e decadenza , mancanza di motivazione per il calcolo degli interessi e delle sanzioni;
sosteneva di essere venuta a conoscenza dei debiti portati dalla cartella solo in occasione della notifica dell'atto impugnato e che nessuna cartella o atto a queste prodromico è mai stato notificato dall'Agenzia e dall'Ente creditore;
Concludeva chiedendo a questa Corte, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione, invocando in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la regolare notifica degli atti prodromici, eccepiva il difetto di legittimazione passiva per i dedotti vizi nel merito della pretesa, contestava l'invocata prescrizione, concludendo nel resto per il rigetto del ricorso per infondatezza.
All'udienza del 13.9.2024, il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229005358147000, notificata in data 30/11/2022 afferente – a parte le cartelle per cui difetta la giurisdizione del giudice tributario- la cartella n. 09420120021636268000 e contestuale ruolo notificata in data 20/10/2012, avente ad oggetto
“imposta pubblicità”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2008 e 2009) dell'importo di euro 1676,94.
La Corte rileva come a fronte delle numerose cartelle riportate nell'intimazione impugnata, il contribuente denuncia con motivo diretto la mancata notifica della cartella sopra detta.
Il concessionario della riscossione, costituitosi in giudizio, onerato di provare la regolare notificazione della cartelle di pagamento di rispettiva spettanza, ha depositato le relate di notifica e l'avviso di ricevimento relativi. Notifiche eseguite ex art. 26 del DPR 602/1973 a mezzo mailpec pienamente legittima, per cui si rimanda alla documentazione allegata dalla parte convenuta, e va dichiarata l'inammissibilità del ricorso relativamente a detta cartella.
Sulla eccepita prescrizione va detto che la notifica regolare dell'atto sopra indicato ha interrotto i termini di legge, per cui l'eccezione va rigettata per infondatezza, trovando peraltro applicazione il termine quinquennale di prescrizione come di recente affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.
34890/2023), in applicazione dell'art. 2948 comma 1 n. 4 del codice civile inerente a “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Analoga infondatezza va dichiarata per la questione dell'illegittimità degli interessi moratori in quanto gli stessi vengono calcolati in base a disposizioni ministeriali e secondo modelli allo scopo predisposti, per cui i ruoli risultano redatti dagli enti accertatori e trasmessi all'ente della riscossione. Non sussiste la dedotta prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione da parte degli enti impositori in quanto, ai termini di cui sopra, nel computo, va applicata l'estensione di cui all'articolo 12 del D.Lgs.
159/2015 fino al 31.12.2022, per cui i termini prescrizionali o decadenziali riferito all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione in scadenza nel 2020 slittano automaticamente al 31.12.2022.
Per cui si rileva l'inammissibilità del ricorso avverso tali atti per regolare notifica degli stessi e mancata impugnazione, quindi definitività dell'accertamento in questi rappresentato.
Non sussiste il dedotto, invero solo genericamente, vizio di motivazione dell'intimazione in quanto l'atto è conforme alle disposizioni ministeriali ex art. 7 L.212/2000. Inoltre, dal ricorso si evince che la parte ha pienamente compreso il contenuto dell'avviso e ciò evidenzia che l'atto ha raggiunto il suo scopo. Ogni altra questione da ritenersi assorbita nelle precedenti valutazioni.
L'intervenuta regolarità della notifica della cartella comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione, in quanto il termine ordinario è stato interrotto dalla notifica degli atti prodromici.
Per il principio di soccombenza, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate ex D.M.37/2018 e DM 147/2022, come in dispositivo in considerazione dell'oggetto, del valore della lite, delle fasi della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione V^: dichiara la inammissibilità del ricorso. rigetta nel resto il ricorso con ogni effetto conseguenziale.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 270,00 in favore dell'AdER resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre IVA e CPA come per legge se dovute.
Reggio Calabria, 13.9.2024
IL GIUDICE
Dott. Eugenio FACCIOLLA
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/09/2024 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 13/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3346/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229005358147000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229005358147000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120021636268000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120021636268000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato alla C.G.T. di primo grado di Reggio Calabria Sezione V^, notificato/ spedito il 29.1.2023 alla AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE di Reggio Calabria, Ricorrente_1
C.F. CF_Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 e domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla Indirizzo_1, impugnava la intimazione di pagamento n. 09420229005358147000, notificata in data 30/11/2022 dell'importo complessivo di
€ 35.785,43 (per la parte di competenza della Corte) nonché la sottesa cartella - n.
09420120021636268000 e contestuale ruolo notificata in data 20/10/2012, avente ad oggetto “imposta pubblicità”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2008 e 2009) dell'importo di euro 1676,94.
Eccepiva in via preliminare la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione e decadenza , mancanza di motivazione per il calcolo degli interessi e delle sanzioni;
sosteneva di essere venuta a conoscenza dei debiti portati dalla cartella solo in occasione della notifica dell'atto impugnato e che nessuna cartella o atto a queste prodromico è mai stato notificato dall'Agenzia e dall'Ente creditore;
Concludeva chiedendo a questa Corte, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione, invocando in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la regolare notifica degli atti prodromici, eccepiva il difetto di legittimazione passiva per i dedotti vizi nel merito della pretesa, contestava l'invocata prescrizione, concludendo nel resto per il rigetto del ricorso per infondatezza.
All'udienza del 13.9.2024, il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229005358147000, notificata in data 30/11/2022 afferente – a parte le cartelle per cui difetta la giurisdizione del giudice tributario- la cartella n. 09420120021636268000 e contestuale ruolo notificata in data 20/10/2012, avente ad oggetto
“imposta pubblicità”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2008 e 2009) dell'importo di euro 1676,94.
La Corte rileva come a fronte delle numerose cartelle riportate nell'intimazione impugnata, il contribuente denuncia con motivo diretto la mancata notifica della cartella sopra detta.
Il concessionario della riscossione, costituitosi in giudizio, onerato di provare la regolare notificazione della cartelle di pagamento di rispettiva spettanza, ha depositato le relate di notifica e l'avviso di ricevimento relativi. Notifiche eseguite ex art. 26 del DPR 602/1973 a mezzo mailpec pienamente legittima, per cui si rimanda alla documentazione allegata dalla parte convenuta, e va dichiarata l'inammissibilità del ricorso relativamente a detta cartella.
Sulla eccepita prescrizione va detto che la notifica regolare dell'atto sopra indicato ha interrotto i termini di legge, per cui l'eccezione va rigettata per infondatezza, trovando peraltro applicazione il termine quinquennale di prescrizione come di recente affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.
34890/2023), in applicazione dell'art. 2948 comma 1 n. 4 del codice civile inerente a “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Analoga infondatezza va dichiarata per la questione dell'illegittimità degli interessi moratori in quanto gli stessi vengono calcolati in base a disposizioni ministeriali e secondo modelli allo scopo predisposti, per cui i ruoli risultano redatti dagli enti accertatori e trasmessi all'ente della riscossione. Non sussiste la dedotta prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione da parte degli enti impositori in quanto, ai termini di cui sopra, nel computo, va applicata l'estensione di cui all'articolo 12 del D.Lgs.
159/2015 fino al 31.12.2022, per cui i termini prescrizionali o decadenziali riferito all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione in scadenza nel 2020 slittano automaticamente al 31.12.2022.
Per cui si rileva l'inammissibilità del ricorso avverso tali atti per regolare notifica degli stessi e mancata impugnazione, quindi definitività dell'accertamento in questi rappresentato.
Non sussiste il dedotto, invero solo genericamente, vizio di motivazione dell'intimazione in quanto l'atto è conforme alle disposizioni ministeriali ex art. 7 L.212/2000. Inoltre, dal ricorso si evince che la parte ha pienamente compreso il contenuto dell'avviso e ciò evidenzia che l'atto ha raggiunto il suo scopo. Ogni altra questione da ritenersi assorbita nelle precedenti valutazioni.
L'intervenuta regolarità della notifica della cartella comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione, in quanto il termine ordinario è stato interrotto dalla notifica degli atti prodromici.
Per il principio di soccombenza, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate ex D.M.37/2018 e DM 147/2022, come in dispositivo in considerazione dell'oggetto, del valore della lite, delle fasi della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione V^: dichiara la inammissibilità del ricorso. rigetta nel resto il ricorso con ogni effetto conseguenziale.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 270,00 in favore dell'AdER resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre IVA e CPA come per legge se dovute.
Reggio Calabria, 13.9.2024
IL GIUDICE
Dott. Eugenio FACCIOLLA