Cass. civ., sez. II, sentenza 29/10/1975, n. 3629
CASS
Sentenza 29 ottobre 1975

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In tema di liquidazione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione, il conflitto di interessi nel quale venga a trovarsi il tecnico delegato dal comune agli accertamenti e rilievi necessari per la Determinazione dell'imposta medesima, da luogo non a nullita, ma a semplice annullabilita dell'atto su istanza dello interessato, in forza dei principi generali evincibili dagli artt 2373 e 2391 cod civ; quanto poi alla delega del comune, l'eventuale difetto di essa puo essere eccepito solo dal comune stesso, nel cui esclusivo interesse e fissata la relativa norma. ( Conf 20/70, mass n 344626).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/10/1975, n. 3629
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3629
    Data del deposito : 29 ottobre 1975

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