Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/05/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 235/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 235 del R.G.A.C. dell'anno 2016, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto d'opera professionale, promossa
DA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Lacedonia (AV), al C.so Augustale n.
243, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla costituzione di nuovo difensore depositata in data 20 settembre 2018, dall'Avv. Rita Tarantino (C.F.
[...]
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lacedonia C.F._1
(AV), al Corso Augustale 176;
OPPONENTE
E
(C.F. ), nato a [...] CP_1 Controparte_2 CodiceFiscale_2
(PZ) in data 19.08.1977, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall' Avv. Angelo Barrasso (C.F. C.F._3
) e dall'Avv. Guido Barrasso (C.F. ), presso il cui
[...] CodiceFiscale_4 studio è elettivamente domiciliato in Grottaminarda (AV), alla via Tratturo 5;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza 10 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha interposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1607/2015, con cui il Tribunale di
Avellino, in data 14 dicembre 2015, le ha ingiunto di pagare in favore del per. ind.
la somma di € 37.912,00, oltre interessi legali dalla domanda fino Controparte_2 al soddisfo e spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di saldo del corrispettivo per le prestazioni professionali rese in favore della società ingiunta.
A fondamento di tale opposizione, la ha eccepito l'insussistenza Parte_1 dei presupposti per l'adozione del decreto ingiuntivo ed, in particolare, della certezza del credito, in quanto il ricorrente ha richiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento, sulla scorta delle sei fatture pro forma nn. 14/2014, 15/2014,
16/2014, 17/2014, 18/2014, 19/2014 del 30 settembre 2014, emesse a titolo di compenso per l'attività professionale espletata con riferimento a 6 progetti (e, precipuamente, progettazione impianto minieolico ditta Giffoni V. foglio 4 p.lla 136 cod. rintr. T0648676, progettazione impianto minieolico foglio 4 Parte_1
p.lla 234-235 cod. rintr. T0648580, progettazione impianto minieolico Blowing in the wind s.r.l. foglio 4 p.lla 53 cod. rint. T0648543, progettazione impianto minieolico foglio 4 p.lla 53 cod. rintr T0681676, progettazione Parte_1 impianto minieolico Blowing in the wind s.r.l. foglio 4 p.lla 130-131 cod. rint.
T0677966, progettazione impianto minieolico foglio 25 p.lla Parte_1
158 cod. rint. T0699627) e, tuttavia, l'importo portato dalle fatture non risulta coincidente con quanto richiesto ed ottenuto in sede monitoria.
L'opponente ha, altresì, eccepito l'intervenuto pagamento della somma di €
27.937,05, avendo la onorato la fattura n. 4 di € 2.537,60 del Parte_1
26 marzo 2014, mediante pagamento di € 2.000,00 a mezzo bonifico bancario del
17 marzo 2014 e di € 537,60 in contanti, la fattura n. 5 del 30 marzo 2014 di €
600,0 in contanti, la fattura n. 5 bis del 30 marzo 2014 di € 600,00 in contanti, la fattura n. 6 del 5 aprile 2014 di € 400,01 in contanti, la fattura n. 6 bis del 5 aprile
2014 di € 400,01 in contanti, la fattura n. 7 del 10 aprile 2014 di € 400,01, la fattura n. 11 del 20 giugno 2014 di € 500,00 in contanti, la fattura n. 12 del 5 giugno 2014 di € 400,1 in contanti, la fattura n. 13 del 14 luglio 2014 di € 800 in R.G. n. 235/2016
contanti, la fattura n. 9 del 29 luglio 2013 di € 2.420,00 con bonifico bancario del
15 luglio 2013, la fattura n. 11 del 13 agosto 2013 di € 3.630,00 con bonifico bancario del 13 agosto 2013, la fattura n. 14 del 26 ottobre 2013 di € 11.285,01 a mezzo bonifico bancario del 16 ottobre 2013, la fattura n. 8 del 18 aprile 2014 di €
3.050,00 con bonifico bancario del 14 aprile 2014 e la fattura n. 16 del 30 ottobre
2013 di € 915,00, con la conseguenza che la domanda monitoria proposta da dovrebbe essere ridotta alla differenza tra le fatture pro forma a CP_2 sostegno della domanda monitoria pari ad € 31.936,00 e quanto ricevuto dalla pari ad € 27.937,05. Parte_1
L'opponente ha, poi, eccepito il totale e/o parziale inadempimento del professionista , con riguardo alle attività non portate a termine Controparte_2 ovvero mai espletate, che hanno costretto la a revocare Parte_1
l'incarico conferito al in data 18.9.2014, essendo venuta meno la fiducia CP_2 nel proprio tecnico.
In particolare, l'opponente ha fatto rilevare che, in data 20.6.2013, le parti hanno sottoscritto un contratto denominato “contratto per lo sviluppo di iniziative minieoliche per un numero minimo di n. 10 areogeneratori aventi potenza massima nominale di 60 Kwh” con il quale la Clean Energy s.rl.l. ha conferito incarico a (c.d. sviluppatore) per effettuare attività di Controparte_2 individuazione, sviluppo delle iniziative ed ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla connessione alla rete elettrica, alla installazione, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione minieolica;
che la progettazione, in base alle disposizioni contrattuali, era di esclusiva responsabilità e competenza dello sviluppatore, che doveva eseguire a regola d'arte le attività previste dall'art. 3 del contratto (progettazione impianto di produzione, progettazione impianto di rete, acquisizione di nulla osta presso gli enti preposti;
autorizzazione impianto di produzione); che per ogni progetto lo sviluppatore doveva prestare l'attività di individuazione del terreno, report fotografico, verifica sussistenza vincoli presso
Enti locali, richiesta connessione presso EN (per un importo pari ad € 1.000,00 incluso Cassa previdenziale oltre IVA), l'accettazione preventivo di connessione, presentazione Pas (procedura abilitativa semplificata) progettazione impianto di rete, la richiesta approvazione EN progetto definitivo, deposito genio civile, relazione geologica (per un importo pari ad € 5.000 incluso Cassa previdenziale R.G. n. 235/2016
oltre IVA), Autorizzazione di tutti i pareri, compresa autorizzazione sismica, accatastamento e frazionamento, inizio lavori (per un importo pari ad € 2.000 incluso Cassa previdenziale oltre Iva), Apertura cantiere, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza (per un importi pari ad € 2.000 incluso Cassa previdenziale oltre IVA), LA (elettrico e strutturale) saldo pratica Gaudi+ registrazione al GSE (per un importo pari ad 1.500,00 incluso Cassa previdenziale oltre IVA); che l'importo complessivo per ogni iniziativa imprenditoriale era pari ad
€ 11.500,00, comprensivo delle somme riservate all'ingegnere strutturista (€
2.500 per progetto), al geologo (€ 500,00 per ogni relazione geologica), al geometra (€ 500,00 per ogni frazionamento e accatastamento), al direttore dei lavori e coordinamento sicurezza (€2.000,00 per progetto), nonché per il collaudo finale di competenza di professionisti come architetti o ingegneri e la registrazione al GSE € 1.500,00 per progetto, per cui l'importo residuo che sarebbe spettato al per l'attività di sua competenza era pari ad € 4.500,00 per ogni
CP_2 progetto;
che non ha fornito aggiornamenti periodici sullo stato delle
CP_2 singole attività e ha preso iniziative imprenditoriali senza fornire le necessarie e preliminari informazioni;
che i lavori eseguiti presentavano gravi carenze documentali e la nonostante il pagamento di € 27.937,63 in Parte_1 favore di , ha dovuto pagare ulteriori spese relative alle richieste di
CP_2 connessione indebitamente eseguite senza la preventiva valutazione di idoneità dei siti (€ 244 cadauna) nonché di tutte le accettazioni dei preventivi di connessione;
che il non ha ottemperato neanche all'obbligo di
CP_2 individuare i tecnici necessari quali il geologo ovvero l'ingegnere strutturista, le cui spese sono ricadute su che egli non si è adoperato nella Parte_1 presentazione dei nulla osta necessari da ottenere dagli enti preposti quali il MISE
(Ministero dello Sviluppo Economico), l'aeronautica Militare e l' genzia Pt_2
Regionale Campania), che sono stati poi ottenuti dalla Parte_1 mediante altri tecnici;
che, a seguito della revoca dell'incarico, ha CP_2 rifiutato di consegnare la documentazione in suo possesso e non ha fornito informazioni sull'attività espletata per ogni singolo progetto ed ha richiesto il pagamento di 39.197,00; che a tale richiesta la non ha inteso Parte_1 dare seguito e che il ha successivamente modificato la propria richiesta CP_2 economica ed ha preteso il pagamento di € 37.912,00; che il per i CP_2 R.G. n. 235/2016
progetti siti in foglio 4 p.lla 53 codice rintracciabilità T0681676, in foglio 4 p.lla 53 codice rintracciabilità T0648543, in foglio 5 p.lle 130 e 131 codice rintracciabilità
T0677966, in foglio 4 p.lle 234 e 235 codice rintracciabilità T0648580, in foglio 4
p.lla 136 codice rintracciabilità T0648676, in foglio 25 p.lla 158 codice rintracciabilità T0699627, è stato interamente liquidato;
che il progetto sito in foglio 4 p.lla 53 codice rintracciabilità T0681676 non è stato mai installabile per la presenza, nel terreno contiguo, di altro impianto, di proprietà della Controparte_3 società cliente del e che, pertanto, la ha dovuto CP_2 Parte_1 sostenere oltre ai costi relativi all'accettazione della pari ad € 1.602,35, Pt_3 anche i costi per spostare la connessione ottenuta su altro sito idoneo, tramite la modifica del preventivo di connessione (€ 122,00), l'integrazione dell'IVA (€
288,95) e la differenza per la seconda accettazione (€ 756,70); che nulla è dovuto per i progetti siti in foglio 4 p.lla 53 codice rintracciabilità T0648543, in foglio 5
p.lle 130 e 131 codice di rintracciabilità T0677966, in foglio 4 p.lle 234 e 235 codice di rintracciabilità T0648580 in quanto già sono stati pagati e che, a seguito della revoca dell'incarico, si è rifiutato di restituire le PAS (procedura CP_2 abilitativa semplificata) e che la è stata costretta a far Parte_1 sottoscrivere e farla presentare da un altro professionista, affrontando un'ulteriore spesa: in particolare, per il progetto sito in foglio 4 p.lla 53 codice di rintracciabilità T0648543, € 780,00 all'Arch. per la Persona_1 presentazione della PAS, come da fattura n. 12 del 30.11.2015, per il progetto sito in foglio 5 p.lle 130 e 131 codice rintracciabilità T0677966, € 978,05 al geom.
per la presentazione della Pas, come da fattura n. 6 del Controparte_4
22.9.2015, per il progetto sito in foglio 4 p.lle 234 e 235 codice rintracciabilità
T0648580, € 1.560,00 all'arch. per la presentazione della PAS, Persona_1 come da fatture n. 1 del 30.1.2015 e n. 3 del 30.6.2015; che la Parte_1 si è avvalsa della collaborazione dell'ing. , per la correzione del Controparte_5 piano tecnico e per l'ottenimento dei nulla osta presso il MISE (Ministero Sviluppo
Economico) per il progetto sito in foglio 4 p.lle 234 e 235 codice rintracciabilità
T0648580 e per il progetto sito in foglio 4 p.lla 53 codice rintracciabilità T0648543, nonché per le relazioni elettromagnetiche, da presentare all e che Parte_4 per tali attività La ha sostenuto le seguenti spese: € 1.068,00 Parte_1 per l'ottenimento dei nulla osta presso il MISE come da fattura n. 21 del R.G. n. 235/2016
28.12.2015, €534,40 per la correzione del piano tecnico di rete come da fattura n.
7 del 5.5.2015, € 1.068,00 per l'ottenimento del nulla osta presso il MISE come da fattura n. 4 del 20.3.2015, € 1.068,00 per l'ottenimento del nulla osta presso il
MISE come da fattura n. 1 del 21.1.2015, € 534,40 per acconto relazioni elettromagnetiche per i progetti siti in foglio 4 p.lla 53 codice rintracciabilità
T0648543, foglio 5 p.lle 130 e 131 codice di rintracciabilità T0677966, foglio 4
p.lle 234 e 235 codice rintracciabilità T0648580, come da fattura n. 11 del
3.7.2015, di € 1.068,80 per saldo come da fattura n. 20 del 6.11.2015 ed €
1.068,80 per saldo come da fattura n. 15 del 17.8.2015; che, quanto al progetto sito in foglio 4 p.lla 136 codice rintracciabilità T0648676, tale progetto si è concluso con la vendita alla ditta e il è stato soddisfatto Parte_5 CP_2 integralmente e che per tale progetto non ha provveduto al pagamento CP_2 dell'accettazione del preventivo di connessione a cui ha provveduto la
[...]
con un esborso di € 137,99 come da bonifico del 16.9.2013 per Parte_1 accettazione T0648676; che per il progetto sito in foglio 25 p.lla 158 codice Pt_3 rintracciabilità T0699627 ha richiesto il preventivo di connessione a EN CP_2
Distribuzione spa senza prima verificare che il terreno de quo facesse parte di una zona SIC (sito importanza comunitaria) ove il Comune di Aquilonia non consente la costruzione di impianti eolici e che tanto è costato alla una Pt_1 Parte_1 spesa di ulteriori € 244,00; che per quanto riguarda i progetti siti 1) in foglio 5
p.lla 360 codice di rintracciabilità T0666347, 2) in foglio 5 p.lla 66 codice rintracciabilità T0665949, 3)in foglio 4 p.lle 130 e 131 codice rintracciabilità
T0665898, 4) in foglio 4 p.lla 232 codice rintracciabilità T0663575, 5) in foglio 4
p.lla 136 codice rintracciabilità T0663540, 6) in foglio 23 p.lla 80 codice rintracciabilità T0699627, 7) in foglio 23 p.lla 336 codice rintracciabilità T0715822,
8) in foglio 5 p.lla 71 codice rintracciabilità T0698139, 9) in foglio 5 p.lla 71 codice rintracciabilità T0698141, 10) in foglio 5 p.lla 71-304 codice di rintracciabilità
T0698141, il è inadempiente. CP_2
In particolare, quanto ai progetti di cui ai nn. 8, 9, 10, l'opponente ha eccepito l'inadempimento del , che ha fatto credere alla che su tali CP_2 Parte_1 terreni vi fosse energia elettrica disponibile, informazione poi rivelatasi non veritiera e, pertanto, la ha dovuto sostenere un costo di € 244,00 Parte_1 per tre, pari complessivamente ad € 732,00, importo che non sarebbe stato R.G. n. 235/2016
sostenuto dall'opponente se fosse stata correttamente effettuata la valutazione di idoneità del sito;
quanto ai progetti nn. 1 e 4, l'opponente ha fatto rilevare che trattasi di progetti non intestati alla , ma ad altro cliente del Parte_1 CP_2 ed, in particolare, la come da preventivi di connessione intesti a Controparte_3
e la PAS presentata presso il Comune di Aquilonia su richiesta di Controparte_3
quale legale rappresentante della quanto al Parte_6 Controparte_3 progetto n. 2 ha eccepito che il ha richiesto il preventivo di connessione CP_2
a EN Distribuzione S.p.A. senza prima verificare la disponibilità del proprietario a firmare un contratto preliminare di diritto di superficie con la che Parte_1 non è mai riuscita ad ottenere la sottoscrizione. Tanto ha costretto la Parte_1
a sostenere un esborso di € 244,00, evitabile se il avesse verificato la CP_2 disponibilità del proprietario del sito;
quanto al progetto n. 3 ha eccepito che il ha richiesto il preventivo di connessione ad EN Distribuzione S.p.A. CP_2 senza prima verificare che nel terreno non vi era linea elettrica (cfr. planimetria catastale con evidenza linee elettriche esistenti”, ciò comportando un esborso per la di € 244,00, certamente evitabile se fosse stata effettuata una Parte_1 valutazione di idoneità del sito ed un report fotografico;
quanto ai progetti nn. 6 e
7, ha eccepito che il ha richiesto i preventivi di connessione ad EN CP_2
Distribuzione S.p.A. senza prima verificare che i terreni de quibus fanno parte di una zona SIC (sito importanza comunitaria) ove il Comune di Aquilonia non consente la costruzione di impianti eolici. Tanto ha comportato per la un Pt_1 esborso di € 244,00 per due, pari ad € 488,00 ed, infine, per il progetto n. 5 ne ha eccepito l'avvenuto pagamento.
Dunque, l'opponente ha spiegato domanda riconvenzionale di condanna del al pagamento della somma di € 23.645,71, a titolo di esborsi sostenuti CP_2 dalla a fronte dell'inadempimento del rispetto agli Parte_1 CP_2 obblighi contrattualmente assunti, di cui € 9.216,66 per i preventivi di connessione che avrebbe dovuto pagare il ed € 12.477,05, quale importo CP_2 indebitamente percepito per progetti pagati e non terminati dal , per i CP_2 quali la si è avvalsa della collaborazione di altri professionisti. Pt_1
L'opponente ha, pertanto, concluso chiedendo di “dichiarare ammissibile e pienamente fondata la presente opposizione per tutte le ragioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e, per l'effetto, revocare il R.G. n. 235/2016
decreto ingiuntivo n. 1607/2015 emesso dal Tribunale di Avellino in data
15.12.2015 e notificato a mezzo pec in data 18.12.2015, previa declaratoria della sua inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità e/o infondatezza;
accertare e dichiarare che la ha versato al per. Ind. la Parte_1 Controparte_2 complessiva somma di € 27.937,05 come dimostrato dai pagamenti in atti;
in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale accertare e dichiarare che il per. Ind. è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente Controparte_2 sborsate della e precisamente € 1.952,00 per le domande di Pt_1 Parte_1 connessione che il non avrebbe mai dovuto richiedere ed € 9.216,66 per CP_2
i preventivi di connessione che il avrebbe dovuto pagare in ossequio al CP_2 contratto;
sempre in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale accertare e dichiarare che il è tenuto alla restituzione della somma di € CP_2
12.477,05 quale importo indebitamente percepito per i progetti pagati e non terminati;
per l'effetto condannare il per. Ind. alla restituzione in Controparte_2 favore della della complessiva somma di € 23.645,71; emettere Parte_1 ogni altro provvedimento consequenziale e di Giustizia, con vittoria di spese, diritto e onorari di causa con attribuzione ai procuratori antistatari”.
2. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 maggio 2016, , contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_2 precisando che il rapporto contrattuale in essere tra le parti rinviene il proprio fondamento nel “contratto per lo sviluppo di iniziative minieoliche per un numero minimo di n. 10 aereogeneratori aventi potenza massima nominale di 60 KW”, sottoscritto tra le parti in data 20.6.2013, con il quale si è Controparte_2 impegnato all'individuazione di iniziative eoliche, allo sviluppo, alla progettazione delle iniziative stesse, comprese le attività volte all'ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari allo sviluppo delle iniziative;
che per lo svolgimento delle descritte attività professionali le parti hanno pattuito un corrispettivo pari ad € 1.000,00 per l'attività di scouting idoneità sito, report fotografico, verifica insussistenza, vincoli presso enti preposti, site report esclusione vincoli, contratto opzione diritto di superficie per proprietari dei siti, richiesta di connessione presso Ente locale (lett. a) e di € 5.000,00 per le attività di accettazione del preventivo di connessione, presentazione Pas, progettazione impianto di rete, richiesta approvazione EN progetto definitivo, asseverazione per R.G. n. 235/2016
deposito genio civile e relazione geologica (lett. b); che il ha espletato CP_2
l'attività professionale di cui al punto a) per n. 16 siti, contrassegnati dai numeri
Tica, di cui otto sono stati successivamente sviluppati mediante lo svolgimento di tutta l'attività professionale indicata al punto b) dell'accordo; che il suo rapporto con il legale rappresentante pro tempore della sig. , era Pt_1 Parte_1 Pt_7 improntato sulla fiducia a tal punto che il professionista ha comunicato verbalmente ad il c.d. “site report” e parimenti ha effettuato i Pt_7 Pt_7 pagamenti pattuiti quando preferiva;
che, in data 18.09.2014, con raccomandata
A/R, ha comunicato la revoca dell'incarico conferitogli, pretendendo la Pt_7 restituzione della documentazione in possesso dello stesso;
che, quanto alla mancanza dei requisiti dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo,
l'eccezione è infondata in quanto l'ingiunzione monitoria è stata emessa in ragione della documentazione allegata al ricorso (tra cui vi rientra il contratto del
20.06.2013); che, quanto all'intervenuto pagamento di € 27.937,05 avvenuto da parte della nel ricorso per ingiunzione è scritto che “a deconto Parte_1 di tale complessa attività professionale sono state versate delle somme in acconto”
e che pertanto dalla somma di € 37.912,00, al lordo dell'IVA, è già stato scomputato l'acconto; che la somma indicata, pari ad € 27.937,05, non corrisponde esattamente a quella effettivamente versata e ricevuta dal a CP_2 fronte delle fatture regolarmente emesse e che tale somma deve essere ridotta di
€ 537,60, ragion per cui la somma versata ammonta ad € 27.399,45; che, quanto alle prestazioni da eseguirsi in virtù del contratto del 20.06.2013, le spese per l'accettazione del preventivo di connessione non sono a carico dello sviluppatore
(ossia a suo carico), ma ex art. 2 del contratto le spese sono a carico della parte ovvero dei clienti;
che, per quanto concerne il progetto sito in fg. 4 p.lla 53 cod. di rintracciabilità T0681676, per il quale l'opponente ha dedotto l'impossibilità di installare un aereogeneratore a causa di un altro impianto, tale deduzione è infondata, avendo all'uopo l'opposto allegato l'accordo sottoscritto tra le parti interessate con cui si concedevano minori distanze tra i generatori;
per quanto riguarda i progetti siti in fg. 4 p.lla 53 cod. di rintracciabilità T0648543, in fg. 5
p.lle 130 e 131 cod. di rintracciabilità T0677966, in fg. 4 p.lle 234 e 235 cod. di rintracciabilità T0648580, ha fatto rilevare che lo stesso opponente ha riconosciuto che li ha sviluppati;
che, per quanto riguarda le autorizzazioni da CP_2 R.G. n. 235/2016
richiedere al MISE, l'opposto non ha potuto ottemperare a tali incombenti, occorrendo l'atto di sottomissione, mai ottenuto a causa del fatto che la Pt_1
non ha mai prodotto alcuna documentazione;
che, per quanto inerisce al
[...] nulla osta , tale incombente non è stato effettuato in quanto prima della Pt_2 data del 1.1. 2015, non era richiesto dall'ENEL; che le spese sostenute dalla
[...] per la nuova redazione delle Pas e dei nulla osta non posso essergli Parte_1 imputate atteso che gli non risulta inadempiente;
che l'omessa consegna della documentazione richiesta dipende dal prioritario inadempimento della
[...]
che per quanto concerne il progetto sito in fg. 4 p.lla 136 cod. di Parte_1 rintracciabilità T0648676, ha ribadito l'onere di pagare il preventivo di connessione, incombente su che, quanto ai progetti siti in fg. 25 p.lla Parte_1
158 cod. di rintracciabilità T0699627 e in fg. 23 p.lla 336 cod. di rintracciabilità
T0715833, ha affermato che tali progetti erano eseguibili poiché nelle zone SIC è possibile realizzare impianti di produzione minieolico in diversi modi;
che quanto ai progetti siti in fg. 5 p.lla 71 cod. di rintracciabilità T0698139, in fg. 5 p.lla 71 cod. di rintracciabilità T0698141 e in fg. p.lla 71 cod. di rintracciabilità T0698142, in fg.
5 p.lla 130 e 131 cod. di rintracciabilità T0665898 e in fg. 5 p.lla 66 cod. di rintracciabilità T0665949 le era perfettamente a conoscenza Parte_1 delle criticità delle linee elettriche;
che, quanto ai progetti siti in fg. 5 p.lla 360 cod. di rintracciabilità T0666347 e in fg. 4 p.lla 322 di rintracciabilità T0663575, ha confessato che nulla gli spetta in quanto commissionati da un altro cliente;
che, quanto al progetto sito in fg. 4 p.lla 136 cod. di rintracciabilità T0663540, la stessa parte opponente ha confermato di aver venduto ad un terzo acquirente che non ha sollevato eccezioni;
che, quanto al progetto sito in fg. 23 p.lla 80 cod. di rintracciabilità T0699623, egli ha effettuato l'attività preliminare allo sviluppo di progetti di minieolico anche con riferimento alla pas contrassegnata dal n.
T0699623 p.lla 800 del , che per mero errore è stata indicata Parte_8 nel ricorso per ingiunzione.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, ne ha contestato la fondatezza, in quanto le spese per l'accettazione del preventivo di connessione devono essere sostenute dalla Parte_1
L'opposto ha, pertanto, concluso chiedendo – previa concessione Controparte_2 della provvisoria esecuzione – il rigetto dell'opposizione con conferma R.G. n. 235/2016
dell'ingiunzione monitoria ed, in via gradata, ha chiesto di condannare l'opponente ex art. 2041 c.c. al pagamento della somme accertate per l'attività professionale espletata.
3. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 17 giugno 2016, è stata denegata la concessione della provvisoria esecuzione, richiesta dall'opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. VI, cod. proc. civ..
Istruita la causa a mezzo prova orale (per testi ed interrogatorio formale deferito al legale rappresentante pro tempore della nonché tramite Parte_1 espletamento di C.T.U., a seguito del deposito dei chiarimenti da parte dell'Ausiliario del Giudice in data 25 maggio 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del Presidente del Tribunale di Avellino reso in pari data.
5. Passando ad esaminare il merito res controversa, è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I,
17 giugno 1999, n. 5984).
In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo fosse “fondato su prova scritta” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito fosse effettivamente sussistente o meno.
Ciò in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare, R.G. n. 235/2016
non già sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo previsti dall'art. 633 c.p.c., ma sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010;
Cass. n. 45/2009; Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n.
1743/2007).
Ne consegue che il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.)
6. Chiarita la natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si deve premettere che, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, ha Controparte_2 richiesto al Tribunale di Avellino l'emissione dell'ingiunzione di pagamento per la somma complessiva di € 37.912,00 oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura monitoria, sulla scorta delle fatture pro forma nn. 14/2014,
15/2014, 16/2014, 17/2014, 18/2014, 19/2014 del 30 settembre 2014, emesse a titolo di compenso per l'attività professionale espletata (in virtù del contratto per lo sviluppo di iniziative minieoliche per un numero minimo di n. 10 aerogeneratori aventi potenza massima nominale di 60 kw) con riferimento a sei progetti
(precipuamente, progetto sito in foglio 4, part. 53, titolarità Parte_1 codice di rintracciabilità della connessione EN T0681676; progetto sito in foglio 4, part. 53, titolarità Blowing in the wind s.r.l., codice di rintracciabilità della connessione EN T0648543; progetto sito in foglio 5, partt. 130 e 131, titolarità
cedto a Blowing in the wind S.r.l., cod. rintracciabilità della Parte_1 connessione EN T0677966; progetto sito in foglio 4, part. 234 e 235, titolarità
cod. rintracciabilità della connessione EN T0648580; Parte_1 progetto sito in foglio 4, part. 136, titolarità della , codice Parte_5 R.G. n. 235/2016
rintracciabilità della connessione EN T0648676; progetto sito in foglio 25, part. 158, titolarità cod. rintracciabilità della connessione EN Parte_1
T0699627) nonché per l'attività professionale resa per altri dieci progetti (progetto sito in foglio 5, part. 360, cod. rintracciabilità della connessione ENEL T0666347; progetto sito in foglio 5, part. 66, cod. rintracciabilità della connessione ENEL
T0665949; progetto sito in foglio 4, part. 130-131, cod. rintracciabilità della connessione ENEL T0665898; progetto sito in foglio 4, part. 232, cod. rintracciabilità della connessione ENEL T0663575; progetto sito in foglio 4, part. 136, cod. rintracciabilità della connessione ENEL T0663540; progetto sito in foglio
23, part. 80, cod. ENEL T0699627; progetto sito in foglio 23, part. 336, cod. ENEL
T0715822; progetto sito in foglio 5, part. 71, cod. ENEL T0698141; progetto sito in foglio 5, part. 71. cod. ENEL T0698139; progetto sito in foglio 5, part. 71-304, cod. ENEL T0698142).
Sin dalla fase monitoria, il creditore ha prodotto il titolo e, dunque, il contratto
“per lo sviluppo di iniziative minieoliche per un numero minimo di n. 10 aerogeneratori aventi potenza massima nominale di 60 Kwh”, sottoscritto, in data
20 giugno 2013, dalla e da , nella qualità di Parte_1 Controparte_2 sviluppatore.
Il regolamento contrattuale prevede che “Lo sviluppatore effettuerà le attività di individuazione, sviluppo delle iniziative e ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla connessione alla rete elettrica, all'installazione, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, direttamente e/o attraverso propri partners sul territorio senza che ciò comporti alcun rapporto di subordinazione e/o mandato di rappresentanza della parte in capo allo Sviluppatore” e reca l'indicazione delle attività da svolgere per ciascun progetto e, segnatamente, trattasi di “i) scouting idoneità sito, report fotografico, verifica insussistenza vincoli presso enti preposti, site report esclusione vincoli, contratto opzione diritto di superficie per proprietari dei siti, richiesta di connessione presso Ente locale;
ii)
Accettazione del preventivo di connessione, presentazione Pas, progettazione impianto di rete, richiesta approvazione EN progetto definitivo, deposito genio civile, relazione geologica;
iii) Autorizzazione di tutti i pareri compresa autorizzazione sismica, accatastamento e frazionamento, inizio lavori;
iV) Apertura cantiere, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
v) LA (elettrico e R.G. n. 235/2016
strutturale), saldo pratica Gaudì+registrazione GSE”.
Ai sensi dell'art. 8 del contratto, l'incarico ha durata di trentasei mesi dalla data di accettazione, rinnovabile tacitamente se presenti aerogeneratori in autorizzazione.
Risulta, dunque, documentalmente provato oltrechè incontestato l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale da parte della in favore Controparte_6 del per. ind. . Controparte_2
7. Dal canto suo, l'opponente ha, in primo luogo, contestato l'effettivo espletamento di talune attività professionali da parte del , chiedendone in CP_2 riconvenzionale la condanna alla restituzione delle somme versate in favore del professionista per attività non espletate.
All'uopo è stata disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio, alle cui conclusioni questo
Tribunale intende prestare adesione in quanto prive di vizi logici e di motivazione.
L'Ausiliario del Giudice ha, inoltre, esaminato le osservazioni formulate dai
CC.TT.PP. in sede di redazione della perizia definitiva, fornendo una risposta esaustiva e adeguatamente motivata.
Orbene, il C.T.U. ha verificato, quanto al progetto n. 1 sito in foglio 4 p.lla 53 rintracciabilità della Connessione EN T0681676 (fattura 4), che le attività svolte da sono quelle di cui alla lettera i) e parte delle attività di alla Controparte_2 lettera ii), in quanto “mancano elementi relativi al deposito/autorizzazione sismica del Genio Civile, nonché relativi alla redatta relazione geologica. Manca
l'allegazione e prova delle attività di cui alle lettere iii), iv) e v)” (cfr. pag 33 della relazione peritale); quanto ai progetti nn. 2,3,4 siti in foglio 4 p.lla 53, titolarità
Blowing in the wind S.r.l., cod. rintracciabilità della connessione EN T0648543
(fattura F3), in foglio 5 p.lle 130 e 131, titolarità Blowing in the wind S.r.l., cod. rintracciabilità della connessione EN T0677966 (fattura F5), progetto sito in foglio 4 p.lle 234 e 235, titolarità cod. rintracciabilità della Parte_1 connessione EN T0648580 (fattura F2), il C.T.U. ha accertato che “risultano espletate le attività (punto 6) contratto) di cui alle lettere i) (€ 1.000,00), parte delle attività di cui alla lettera ii)” e che “(mancano elementi relativi al deposito/autorizzazione sismica del Genio Civile, nonché relativi alla redatta relazione geologica) (€ 2.000,00). Manca l'allegazione e prova delle attività di cui alle lettere iii), iv) e v)” e, per quanto concerne il progetto n. 4 l'interferenza meccanica tra l'aerogeneratore e un elettrodotto a 150 kw autorizzato, il C.T.U. ha R.G. n. 235/2016
condivisibilmente sostenuto che sono “riconoscibili unicamente le attività preliminari di cui alla lett. i): € 961,54 (onorario netto cassa e iva)” (cfr. pag. 33 della relazione peritale); quanto al progetto n. 5 sito in foglio 4 p.lla 136 c.d. rintracciabilità della connessione EN T0648676, nella perizia, il C.T.U. ha affermato che “Sono incontestate in atti le attività espletate dal (punto CP_2
6) contratto): lettera i) (€ 1.000,00), parte delle attività di cui alla lettera ii)
(mancano elementi relativi al deposito/autorizzazione sismica del Genio Civile, nonché relativi alla redatta relazione geologica) (€ 2.000,00). Sono incontestate le attività di cui alla lettera iii) per cui sono da ascrivere all'opposto anche ulteriori €
1.500,00 (stralciando le attività di accatastamento e frazionamento). Manca
l'allegazione e prova delle attività di cui alle lettere iv) e v)”; per quanto concerne il progetto n. 6 sito in foglio 25 p.lla 158, titolarità cod. Parte_1 rintracciabilità della connessione EN T0699627 (fattura F6), il C.T.U. ha relazionato nella nota di chiarimenti depositata in data 25 maggio 2024, che “per tale progetto la somma netta riferibile alle sole attività preliminari di € 961,54, decurtando le somme per la richiesta al GSE del preventivo di connessione, atteso che la presenza dei vincoli ne precludeva lo sviluppo del progetto (cod.
T0699627): –€ 200,00 (netto), –€ 244,00 (lordo iva inclusa)”; quanto ai restanti dieci progetti, il C.T.U. ha affermato che per il progetto n. 1 sito in foglio 5 p.lla
360, cod. rintracciabilità della connessione EN T0666347, tale progetto “non è contemplato in alcun site report in atti (Site Report IE-C.E.-01-26/06/2013; Site
Report IE-C.E.-01-26/06/2013; Site Report IE-C.E.-03-18/05/2014); per i due progetti relativi agli impianti foglio 5 p.lla 360 rintracciabilità T0666347 e foglio 4
p.lla 232, rintracciabilità T0663575, per ammissione del , risultano CP_2 elaborati su incarico di altro e diverso Cliente del (cfr. Comparsa di CP_2 costituzione e risposta, pag. 19, avv.ti Barrasso, 23/5/2016) e pertanto ogni relativa somma va definitivamente stralciata” (cfr. pag. 35); quanto ai progetti nn.
'2), '3), '6), '8) '9) '10) (rectius: Progetto sito in foglio 5 p.lla 66, cod. rintracciabilità della connessione EN T0665949, Progetto sito in foglio 5 p.lle 130-
131, cod. rintracciabilità della connessione EN T0665898, Progetto sito in foglio 5
p.lle 130-131, cod. rintracciabilità della connessione EN T0665898, Progetto sito in foglio 23 p.lla 80, cod. rintracciabilità della connessione EN T0699623,
Progetto sito in foglio 5 p.lla 71, cod. rintracciabilità della connessione EN R.G. n. 235/2016
T0698139, Progetto sito in foglio 5 p.lla 71, cod. rintracciabilità della connessione
EN T0698141, Progetto sito in foglio 5 p.lle 71-304, cod. rintracciabilità della connessione EN T0698142), l'Ausiliario del Giudice ha accertato che “dalla documentazione prodotta risultano espletate le attività (punto 6) contratto) di cui alla lettera i) (€ 1.000,00). Manca l'allegazione e prova delle attività di cui alle lettere ii), iii), iv) e v)” (cfr. pagg. 35e 3).”.
Infine, il C.T.U. ha verificato che “i progetti di cui ai numeri 4'), 5') e 7') sono contemplati nei site report prodotti in atti. In particolare: Progetto n. 4' sito in foglio 4 p.lla 232, cod. rintracciabilità della connessione EN T0663575 → Site
Report IE-C.E.-01-26/06/2013 (c.da ); Inoltre per i due progetti relativi agli CP_7 impianti foglio 5 p.lla 360 rintracciabilità T0666347 e foglio 4 p.lla 232, rintracciabilità T0663575, per ammissione del , risultano elaborati su CP_2 incarico di altro e diverso Cliente del (cfr. Comparsa di costituzione e CP_2 risposta, pag. 19, avv.ti Barrasso, 23/5/2016) e pertanto ogni relativa somma va definitivamente stralciata. Quanto ai progetti nn. 5' (Progetto sito in foglio 4 p.lla
136, cod. rintracciabilità della connessione EN T0663540 → Site Report IE-C.E.-
01-26/06/2013 (c.da ) e 7' (Progetto sito in foglio 23 p.lla 336, cod. CP_7 rintracciabilità della connessione EN T0715822 → Site Report IE-C.E.-03-
18/05/2014- loc. Casa Venere) per un importo pari ad €1.923,08”.
8. Pertanto, avuto riguardo alle attività professionali effettivamente espletate dal professionista, occorre passare ad esaminare il quantum debeatur.
Come è noto, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, “il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera, solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art.
36, comma primo, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari
(quale, per i geometri, quello contenuto nella legge 2 marzo 1949 n. 144) non importa la nullità, ex art. 1418, comma primo, cod. civ., del patto in deroga, in R.G. n. 235/2016
quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale” (cfr. Cass. n.
10064 del 09/10/1998).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alla misura del compenso spettante al professionista.
Invero, l'art. 6 del contratto prevede che al professionista spetti, per l'attività di scouting idoneità sito, report fotografico, verifica insussistenza vincoli presso enti preposti, site report esclusione vincoli, contratto opzione diritto di superficie per proprietari dei siti, richiesta di concessione presso Ente locale, la somma di €
1.000,00; per l'attività di accettazione del preventivo di connessione, presentazione Pas, progettazione impianto di rete, richiesta approvazione EN progetto definitivo, deposito genio civile, relazione geologica, l'importo di €
5.000,00, di cui € 500,00 per il geologo ed € 2.500,00 per l'ingegnere strutturista;
per l'attività di autorizzazione di tutti i pareri, compresa l'autorizzazione sismica, accatastamento e frazionamento, inizio lavori, la somma di € 2.000,00 di cui €
500,00 per il geometra per il frazionamento ed accatastamento sito e turbina;
per l'attività di apertura cantiere, direzione lavori e coordinamento della sicurezza,
l'importo di € 2.000,00; per i collaudi (elettrico e strutturale, saldo pratica Per_2
+registrazione GSE, la somma di € 1.500,00.
9. Ne consegue che correttamente il C.T.U. ha fatto applicazione delle previsioni contrattuali, quantificando l'importo spettante a per l'attività Controparte_2 professionale effettivamente espletata in favore della nella Parte_1 misura lorda di € 28.670,05 (cfr. pag. 9 dell'integrazione peritale).
Occorre, a questo punto, passare ad esaminare l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente Parte_1
Invero, quest'ultima ha eccepito l'avvenuto pagamento della somma lorda di €
27.937,05, versando in atti le fatture, gli estratti conto e le dichiarazioni di pagamento di somme in contanti recanti la sottoscrizione del professionista.
Quest'ultimo neppure ha contestato la riferibilità di tali pagamenti ai progetti per cui è causa ed, in sede monitoria, si è limitato a fare generico riferimento a “delle somme in acconto”, scomputando i relativi importi dal saldo, senza tuttavia in alcun modo quantificarli.
10. Ne consegue che l'opposizione deve trovare parziale accoglimento e, per l'effetto, il R.G. n. 235/2016
decreto ingiuntivo n. 1607/2015, emesso dal Tribunale di Avellino in data 14 dicembre 2015, va revocato, con condanna dell'opponente al Parte_1 pagamento, in favore di , della minor somma pari ad € 733,50 Controparte_2
(ottenuta sottraendo all'importo oggetto di eccezione di pagamento da parte dell'opponente per € 27.937,05 il compenso lordo spettante al professionista per €
28.670,55, così come quantificato dal C.T.U. in sede di nota di chiarimenti), oltre
IVA al 22% e Cassa al 4%, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettiva corresponsione.
11. Il (sia pure) parziale accoglimento della domanda monitoria (limitatamente all'importo di € 733,50) comporta l'assorbimento della reconventio reconventionis proposta in via subordinata dall'opposto ai sensi dell'art. 2041 Controparte_2
c.c..
12. Passando, a questo punto, ad esaminare le domande riconvenzionali proposte dall'opponente quanto alla domanda di restituzione delle Parte_1 somme asseritamente versate per progetti non espletati, tale domanda, sulla scorta delle risultanze della C.T.U., va rigettata, avendo l'Ausiliario provveduto ad accertare previamente l'effettivo espletamento dell'attività professionali da parte del e, poi, a quantificarne i relativi compensi, così escludendo dal CP_2 computo le attività non espletate.
13. Invece, con riguardo alla domanda riconvenzionale di condanna del al CP_2 risarcimento dei danni conseguenti alle condotte inadempitive del professionista, la stessa è solo parzialmente fondata, avendo il C.T.U. accertato che “L'unico esborso ingiustificato da parte della risulta, allo stato, quello relativo Parte_1
a: 6') Progetto sito in foglio 23 p.lla 80, cod. rintracciabilità della connessione EN
T0699623” (cfr. pag. 39 relazione peritale).
Ed, invero, l'Ausiliario del Giudice ha accertato che “sebbene dalla documentazione prodotta risultino espletate le attività (punto 6) contratto) di cui alla lettera i) (€
1.000,00), il contratto (art. 1), presupponendo lo sviluppo delle iniziative eoliche in aree prive di vincoli per l'insediamento degli aerogeneratori, con verifica preliminare dell'insussistenza dei vincoli presso gli enti preposti e il site report di esclusione vincoli (art. 6 contratto), alcun compenso spetta al Professionista per la eventuale documentazione elaborata, trattandosi di area ricadente in zona SIC
(Sito d'Importanza Comunitaria). Pertanto, alcuna richiesta di preventivo andava R.G. n. 235/2016
inoltrata al Distributore con la conseguente decurtazione di € 244,00 iva inclusa
(ovvero € 200,00 oltre iva di legge 22%) da porre a carico del tecnico incaricato”.
Trattandosi di debito di valore che non è soggetto al principio nominalistico, tale importo deve esser rivalutato in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione (cfr. Cass., 6 novembre
2013, n. 25015).
Pertanto, la somma liquidata in moneta attuale deve esser dapprima devalutata al momento del fatto (dovendosi individuare la data dell'evento dannoso nel momento del deposito della relazione di C.T.U. avvenuta in data 24 settembre
2023) e, poi, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente a far data dal 24 settembre 2024 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono, infine, dovuti gli interessi legali sulla intera somma sino all'effettiva corresponsione.
14. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, ivi incluse le spese di C.T.U. già liquidate con decreto emesso in data 30 maggio 2025, il parziale accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale risarcitoria giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co. 2,
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 235/2016, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1607/2015, emesso dal Tribunale di Avellino in data 14 dicembre 2015 e condanna l'opponente al Parte_1 pagamento, in favore di , della minor somma pari ad € 733,50, oltre Controparte_2
IVA al 22% e Cassa al 4%, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettiva corresponsione;
- rigetta la domanda riconvenzionale di condanna di alla Controparte_2 R.G. n. 235/2016
restituzione di somme non dovute;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta da e, per l'effetto, condanna l'opposto al Parte_1 Controparte_2 pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore di
[...]
della somma di € 244,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata Parte_1 al momento del fatto (24 settembre 2023) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza e sino all'effettiva corresponsione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di C.T.U., liquidate con decreto emesso in data 30 maggio 2025 definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso in data 30 maggio 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani