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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/07/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1277 dell'anno 2025 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 15 luglio 2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Pierpaolo Albanese, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Cardinale Portanova n.27/d ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(cod. fisc.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Strangio, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Fra' Gesualdo Melacrinò
n.47 ha eletto domicilio.
-opposto-
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 4 All'udienza del 15 luglio 2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.05.2025 proponeva Parte_1
opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 2 c.p.c. avverso la procedura esecutiva presso terzi instaurata dalla moglie Controparte_1
in forza del decreto di omologa della separazione consensuale
[...]
adottato dal Tribunale il 09.06.2021.
A sostegno della spiegata opposizione, assumeva di avere già proposto opposizione avverso l'atto di precetto davanti al Giudice di Pace di
Reggio Calabria, con la quale aveva opposto in compensazione il controcredito da egli vantato per la quota parte delle rate di mutuo non corrisposte dalla e che il giudice adìto aveva accolto la CP_1
predetta opposizione dichiarando l'intervenuta compensazione tra i due contrapposti crediti.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata l'insussistenza a suo carico della pretesa debitoria azionata in exsecutivis.
Si costituiva la quale rilevava che dopo aver Controparte_1
notificato al debitore e al terzo pignorato l'atto di pignoramento, avendo appreso dalla consultazione del fascicolo telematico della pronuncia della sentenza di accoglimento dell'opposizione a precetto, aveva provveduto ad inviare immediatamente al terzo società Hitachi S.p.A. una comunicazione a mezzo pec con la quale dichiarava di rinunciare al pignoramento che non sarebbe stato iscritto a ruolo, invitandola nel pagina 2 di 4 contempo a svincolare le somme eventualmente accantonate e a restituirle al . Pt_1
All'udienza del 15 luglio 2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * *
L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento per la ragione assorbente che dopo la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi è intervenuta la sentenza del Giudice di Pace di Reggio che in accoglimento dell'opposizione a precetto ex art.615 comma 1 c.p.c. incardinata dal ha dichiarato la compensazione tra i contrapposti Pt_1
crediti vantati da ciascuna parte, ponendo così nel nulla il titolo esecutivo in forza del quale la aveva avviato la procedura esecutiva CP_1
presso terzi.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, alla luce della condotta processuale dell'odierna opposta, atteso che risulta documentalmente dimostrato che la una volta venuta a CP_1
conoscenza, attraverso il sistema telematico e prima della relativa notifica risalente al 14.04.2025, della pronuncia della sentenza di accoglimento dell'opposizione a precetto, ha immediatamente provveduto ad inviare al terzo pignorato in data 11.04.2025 una comunicazione a mezzo pec con la quale ha dichiarato di rinunciare al pignoramento che poi non è stato iscritto a ruolo, invitando nel contempo la Hitachi S.p.A. a svincolare le somme eventualmente accantonate e a restituirle al . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615
pagina 3 di 4 comma 2 c.p.c. proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 16.05.2025, ogni altra istanza,
[...]
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l'opposizione per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto dichiara l'invalidità e/o l'inefficacia della procedura esecutiva presso terzi promossa da;
Controparte_1
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 30.07.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1277 dell'anno 2025 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 15 luglio 2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Pierpaolo Albanese, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Cardinale Portanova n.27/d ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(cod. fisc.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Strangio, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Fra' Gesualdo Melacrinò
n.47 ha eletto domicilio.
-opposto-
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 4 All'udienza del 15 luglio 2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.05.2025 proponeva Parte_1
opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 2 c.p.c. avverso la procedura esecutiva presso terzi instaurata dalla moglie Controparte_1
in forza del decreto di omologa della separazione consensuale
[...]
adottato dal Tribunale il 09.06.2021.
A sostegno della spiegata opposizione, assumeva di avere già proposto opposizione avverso l'atto di precetto davanti al Giudice di Pace di
Reggio Calabria, con la quale aveva opposto in compensazione il controcredito da egli vantato per la quota parte delle rate di mutuo non corrisposte dalla e che il giudice adìto aveva accolto la CP_1
predetta opposizione dichiarando l'intervenuta compensazione tra i due contrapposti crediti.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata l'insussistenza a suo carico della pretesa debitoria azionata in exsecutivis.
Si costituiva la quale rilevava che dopo aver Controparte_1
notificato al debitore e al terzo pignorato l'atto di pignoramento, avendo appreso dalla consultazione del fascicolo telematico della pronuncia della sentenza di accoglimento dell'opposizione a precetto, aveva provveduto ad inviare immediatamente al terzo società Hitachi S.p.A. una comunicazione a mezzo pec con la quale dichiarava di rinunciare al pignoramento che non sarebbe stato iscritto a ruolo, invitandola nel pagina 2 di 4 contempo a svincolare le somme eventualmente accantonate e a restituirle al . Pt_1
All'udienza del 15 luglio 2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * *
L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento per la ragione assorbente che dopo la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi è intervenuta la sentenza del Giudice di Pace di Reggio che in accoglimento dell'opposizione a precetto ex art.615 comma 1 c.p.c. incardinata dal ha dichiarato la compensazione tra i contrapposti Pt_1
crediti vantati da ciascuna parte, ponendo così nel nulla il titolo esecutivo in forza del quale la aveva avviato la procedura esecutiva CP_1
presso terzi.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, alla luce della condotta processuale dell'odierna opposta, atteso che risulta documentalmente dimostrato che la una volta venuta a CP_1
conoscenza, attraverso il sistema telematico e prima della relativa notifica risalente al 14.04.2025, della pronuncia della sentenza di accoglimento dell'opposizione a precetto, ha immediatamente provveduto ad inviare al terzo pignorato in data 11.04.2025 una comunicazione a mezzo pec con la quale ha dichiarato di rinunciare al pignoramento che poi non è stato iscritto a ruolo, invitando nel contempo la Hitachi S.p.A. a svincolare le somme eventualmente accantonate e a restituirle al . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615
pagina 3 di 4 comma 2 c.p.c. proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 16.05.2025, ogni altra istanza,
[...]
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l'opposizione per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto dichiara l'invalidità e/o l'inefficacia della procedura esecutiva presso terzi promossa da;
Controparte_1
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 30.07.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4