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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/10/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1571/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente alla Contrada Cesine n. 8, elettivamente domiciliato in VIA PIAVE,162
83100 AVELLINO, presso lo studio dell'avv. BARRASSO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Controparte_1
al Corso Vittorio Emanuele n. 16, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Antonello Aucelli giusta delega in atti;
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvio Garofalo e Renato Vestini giusta Pt_2
procura generale alle liti elettivamente domiciliato in Benevento, presso l'Ufficio
Legale Distrettuale della Sede provinciale dell'Istituto sito in Via Foschini n. 28
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 10/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 15.4.25 , la parte ricorrente epigrafata ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento il e Controparte_2
l , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Pt_2
“1) accertare e riconoscere il diritto del sig. al versamento dei Parte_1 contributi previdenziali e assistenziali in relazione alla retribuzione di €.
53.422,65 riconosciuta con Sentenza n. 291/2018 (Giudizio n. 3023/2017 R.G.) della Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro per il periodo 15.02.2013 –
30.11.2017, diritto al versamento dei contributi successivamente confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza Cron. n. 14071/2021 (giudizio n.
21878-2018 R.G.N.); 2) per l'effetto, condannare il Controparte_3
in persona del l.r.p.t., a versare in favore di i
[...] Parte_1 contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione di €. 53.422,65 riconosciuta con Sentenza n. 291/2018 (Giudizio n. 3023/2017 R.G.) della Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro per il periodo 15.02.2013 – 30.11.2017, diritto al versamento dei contributi successivamente confermato dalla Corte di
Cassazione con Ordinanza Cron. n. 14071/2021 (giudizio n. 21878-2018
R.G.N.); 3) in via subordinata, accertare e riconoscere ex art. 2116 c.c. il diritto del sig. al risarcimento dei danni subiti per il mancato Parte_1 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione di
€. 53.422,65 riconosciuta con Sentenza n. 291/2018 (Giudizio n. 3023/2017
R.G.) della Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro per il periodo
15.02.2013 – 30.11.2017, diritto al versamento dei contributi successivamente confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza Cron. n. 14071/2021
(giudizio n. 21878-2018 R.G.N.); 3.1- per l'effetto, condannare ex art. 2116 c.c. il in persona del l.r.p.t., al pagamento in Controparte_3 favore del sig. dei danni subiti per il mancato versamento dei Parte_1
2 contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione di €. 53.422,65 riconosciuta con Sentenza n. 291/2018 (Giudizio n. 3023/2017 R.G.) della Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro per il periodo 15.02.2013 – 30.11.2017, diritto al versamento dei contributi successivamente confermato dalla Corte di
Cassazione con Ordinanza Cron. n. 14071/2021 (giudizio n. 21878-2018
R.G.N.), danni da quantificarsi a mezzo di CTU;
4) condannare, infine, il in persona del l.r.p.t., al pagamento delle Controparte_3
spese di lite del procedimento, maggiorate di spese generali, CPA e IVA, oltre
C.U., come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
All'uopo la parte ricorrente ha premesso:
- di essere dipendente del Comune di a decorrere dall'1 luglio Controparte_1
1986;
- che con Determinazione del servizio Affari Generali n. 5 del 14.2.2011, il
Comune di disponeva la collocazione in mobilità del sig. Controparte_1
, dipendente in part-time al 50% del Comune di Parte_1 CP_1
, Assistente Tecnico, cat. B3. Con successiva nota del Responsabile Area
[...]
prot. n. 1368 del 14.2.2011, veniva comunicato al dipendente quanto CP_4 deciso con la Determinazione del servizio Affari Generali n. 5 del 14.2.2011, e cioè l'avvenuta collocazione in disponibilità del sig. con effetto a Parte_1 decorrere dal 16 febbraio 2011;
- che dopo un lungo contenzioso (Tribunale, Corte di Appello, Corte di
Cassazione, Corte di Appello in sede di riassunzione), con Sentenza n. 291/2018
(Giudizio n. 3023/2017 R.G.) la Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro (in sede di riassunzione) condannava il a reintegrare il Controparte_3 dipendente , con ripristino della funzionalità del rapporto di Parte_1
lavoro occupato al momento della collocazione in disponibilità, e condannava l'Ente a pagare in favore del sig. “una indennità commisurata Parte_1
3 alla retribuzione globale di fatto percepita al 14.02.2011, calcolata dal
15.2.2013 al 30.11.2017”;
- che finora il ha provveduto a pagare al sig. Controparte_3
la retribuzione globale di fatto spettante e attribuita per il periodo Parte_1
15.02.2013 – 30.11.2017;
- che con Determinazione del Servizio Finanziario n. 109 del 12.12.2019 veniva disposto il pagamento a favore di della somma di €. 53.422,65, Parte_1
nonchè “l'accantonamento delle somme previste per contribuzioni previdenziali
a carico dell'Ente”. E tali somme ammontano ad €. 17.255,51, come si evince dai dati contenuti negli stessi provvedimenti assunti dall'Ente.
Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo la nullità e CP_3
l'infondatezza del ricorso, nonché la prescrizione relativamente alla domanda risarcitoria.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo di “rigettare ogni domanda proposta Pt_2
nei confronti dell' , in quanto soggetto privo di legittimazione passiva Pt_2 rispetto all'obbligo contributivo;
In subordine, dichiarare che l'Istituto potrà procedere al riconoscimento della contribuzione esclusivamente a seguito degli adempimenti di legge da parte del Comune di , quali datore di Controparte_1 lavoro obbligato e, in ogni caso, entro i limiti prescrizionali di legge”.
2.
Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente – dipendente del
Comune di - proponeva domanda dinanzi al GL di Controparte_1 CP_5
(poi transitato nel Tribunale di Benevento) per ottenere la declaratoria
[...]
dell'illegittimità della sua collocazione in mobilità, il suo “reintegro” nel posto di lavoro precedentemente occupato, con tutte le consequenziali statuizioni di natura patrimoniale.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 68-2014 (05 Sentenza nr. 68 emessa dal Tribunale di Benevento il 5 febbraio 2014), riconosciuta l'illegittimità della
4 procedura di mobilità, accoglieva parzialmente la domanda, condannando il al solo pagamento delle spettanze dovute per il Controparte_3
periodo considerato.
Appellata principalmente ed incidentalmente, la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1560/2015 (06 Sentenza Corte Appello nr.
1560 del 2015).
Impugnata la decisione distrettuale, la Suprema Corte, con sentenza n. 18835-
2017 (07 Cassazione sentenza nr. 18835 del 2017), cassava con rinvio la sentenza, affermando che, in considerazione dell'illegittimità della procedura di mobilità, dovesse essere accolta anche la domanda di “reintegro” nel posto di lavoro.
Il giudizio veniva riassunto dinanzi alla Corte di Appello di Napoli. In applicazione del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, la Corte di Appello – con sentenza n. 219-2018 (09 Sentenza Corte di Appello di Napoli nr. 291 del 2018) - condannava il a riammettere in Controparte_3 servizio il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato. La Corte distrettuale condannava altresì il alla corresponsione di un'indennità CP_3
commisurata alla retribuzione globale di fatto non percepita dal ricorrente per il periodo 15.2.2013-30.11.2017.
Tale decisione veniva impugnata dinanzi alla Suprema Corte con riferimento a diversi punti tra cui anche quello relativo al presunto contrasto tra dispositivo e motivazione, avendo la CDA di condannato il al pagamento Pt_3 CP_3 delle retribuzioni e agli oneri consequenziali senza specificare la condanna al pagamento dei contributi previdenziali, rispetto al quale la Suprema Corte nel dichiarare l'inammissibilità del motivo ha precisato che dispositivo della sentenza impugnata manca la condanna al pagamento degli accessori e degli oneri previdenziali, che, come evidenziato nella motivazione, la
Corte territoriale ha ritenuto dovuti sulle retribuzioni maturate dal 15.2.2013 al
5 30.11.2017, nondimeno, tra dispositivo e motivazione non sussiste alcun contrasto irriducibile, tale da escludere l'interpretazione del primo mediante la seconda e da determinare la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo…..al riguardo, va anche considerato che gli accessori costituiscono un'integrazione del credito di base di lavoro (art. 429 u.c. cod. proc. civ.), e che gli oneri previdenziali sono strettamente correlati al rapporto di lavoro, una volta che ne sia stato disposto il ripristino>> (v. Cass. Ordinanza n. 14071.21).
Ciò posto, preliminarmente va rigettata l'eccezione di giudicato sollevata dal convenuto, poiché in questa sede proprio in virtù delle precedenti CP_3
pronunce con cui è stata disposta la condanna del Comune alla corresponsione della retribuzione globale di fatto percepita fino all'epoca della collocazione in disponibilità (14.02.2011), calcolata dalla cessazione del rapporto (15.02.2013) al
30.11.2017, con gli oneri conseguenziali, parte ricorrente chiede il versamento dei contributi dovuti per il periodo di retribuzione riconosciuto in sentenza, non eseguito dal Comune.
Si precisa infatti la Sentenza della Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro
n. 291/2018 fa espresso riferimento alla “retribuzione” dovuta per il periodo
15.02.2013 – 30.11.2017 (periodo di illegittima collocazione in disponibilità), affermando testualmente: globale di fatto percepita fino all'epoca della collocazione in disponibilità
(14.02.2011), calcolata dalla cessazione del rapporto (15.02.2013) al
30.11.2017, oltre accessori e oneri conseguenziali>>. E anche la successiva e definitiva Ordinanza Cron. n. 14071/2021 della Corte di Cassazione fa espresso riferimento alle “retribuzioni maturate dal 15.2.2013 al 30.11.2017”.
Orbene, come è noto, ad ogni retribuzione è connesso, quale ineludibile effetto giuridico, un corrispondente obbligo contributivo, ossia, come precisato dalla
Suprema Corte di Cassazione, “l'obbligo contributivo – commisurato alla
6 retribuzione contrattuale dovuta – esiste perché esiste l'obbligazione retributiva”
(Cass., Sez. Unite, n. 15143 del 5.7.2007).
Del resto, nella Determinazione del Servizio Finanziario n. 109 del 12.12.2019 con cui veniva disposto il pagamento a favore di della somma di Parte_1
€. 53.422,65, nonchè “l'accantonamento delle somme previste per contribuzioni previdenziali a carico dell'Ente”, il Comune di determinava, Controparte_1 tra l'altro, di “trasmettere la presente … alla Sede Provinciale dell' – Pt_2
Gestione ex a corredo della documentazione già trasmessa con la CP_6 deliberazione consiliare n. 9 del 08.08.2019”, riconoscendo in tal modo di dover corrispondere i contributi.
3.
Alcuna prescrizione è maturata.
Nell'ipotesi di reintegra (o ripristino del rapporto di lavoro come nel caso in esame) a seguito di sentenza, la prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento” (v. Cassazione civile sez. lav. - 10/03/2021, n. 6722).
Nel caso di specie trattandosi di un'ipotesi di ripristino del rapporto di lavoro disposta con sentenza dunque alcuna prescrizione è maturata.
"In tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, regolate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 33 (nella vigenza della disciplina anteriore alle modifiche introdotte, a decorrere dal 1 gennaio 2012, dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 e dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 135), in caso di collocazione in disponibilità in violazione dei criteri di scelta da cui sia conseguita la risoluzione del rapporto alla scadenza del periodo di sospensione, il lavoratore che denunzia l'illegittimità della condotta della P.A. facendo valere la suddetta violazione ha diritto al ripristino della
7 funzionalità del rapporto;
in tale caso, trova applicazione il D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 63, comma 2, che attribuisce al giudice del lavoro anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un facere". (v. Cassazione civile sez. lav. - 28/07/2017,
n. 18835 relativa al caso in esame).
4.
Tanto premesso, nella fattispecie che occupa, i fatti come ricostruiti risultano documentati in atti e non sono stati oggetto di contestazione da parte del CP_3 resistente.
In particolare, è documentato come che a seguito della pronunzia della Sentenza
n. 291/2018 (Giudizio n. 3023/2017 R.G.) della Corte di Appello di Napoli e della pronuncia della Cassazione (v. ordinanza Cron. n. 14071/2021) sia sorto l'obbligo del di procedere al versamento dei contributi Controparte_2 per il periodo 15.02.2013 – 30.11.2017, avendo disposto “la corresponsione della retribuzione globale di fatto percepita fino all'epoca della collocazione in disponibilità (14.02.2011), calcolata dalla cessazione del rapporto (15.02.2013) al
30.11.2017, come sopra detto, oltre accessori e oneri consequenziali”.
Risulta dagli atti di causa la persistenza della omissione contributiva, nonostante la determina comunale di accantonamento delle somme a tale titolo.
Il infatti, in esecuzione della sentenza di condanna de quo ha CP_3 provveduto a corrispondere la somma di €. 53.422,65 a titolo di retribuzione per il periodo 15.02.2013 – 30.11.2017, ma non la relativa contribuzione pur avendo accantonato a tale titolo la somma di €. 17.255,51.
Ne consegue la mancata dimostrazione del fatto estintivo del credito vantato, che, secondo il criterio di distribuzione dell'onere della prova, sarebbe spettata al comune convenuto.
La domanda principale di cui alle conclusioni del ricorso deve quindi essere accolta nel senso sopra indicato, con conseguente accertamento circa l'avvenuta
8 omissione contributiva così come sopra indicata e condanna del CP_3 convenuto al relativo versamento .
Nell'accoglimento della domanda principale restano assorbite le altre eccezioni sollevate.
5.
Atteso l'accoglimento delle ragioni vantate dall'attore, nei rapporti tra parte ricorrente e il le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la CP_3
soccombenza, con attribuzione al difensore anticipatario.
Spese compensate nei rapporti tra parte ricorrente e vista la peculiare Pt_2
posizione processuale dell , che nel presente giudizio non è stato CP_7
destinatario di alcuna domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento così provvede: in accoglimento del ricorso:
1) Dichiara l'avvenuta omissione del regolare versamento dei contributi previdenziali in favore della ricorrente di cui in epigrafe da parte del CP_3
nel periodo dal15.02.2013 al 30.11.2017 ; CP_2
2) condanna il a versare in favore di i Controparte_2 Parte_1 contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione riconosciuta con
Sentenza n. 291/2018 per il periodo 15.02.2013 – 30.11.2017;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite, che Controparte_2
liquida in complessivi euro 2695,00 oltre c.u., oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione;
4) dichiara compensate le spese processuali nei confronti dell . Pt_2
Così deciso in Benevento, 11/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
9 10
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1571/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente alla Contrada Cesine n. 8, elettivamente domiciliato in VIA PIAVE,162
83100 AVELLINO, presso lo studio dell'avv. BARRASSO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Controparte_1
al Corso Vittorio Emanuele n. 16, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Antonello Aucelli giusta delega in atti;
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvio Garofalo e Renato Vestini giusta Pt_2
procura generale alle liti elettivamente domiciliato in Benevento, presso l'Ufficio
Legale Distrettuale della Sede provinciale dell'Istituto sito in Via Foschini n. 28
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 10/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 15.4.25 , la parte ricorrente epigrafata ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento il e Controparte_2
l , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Pt_2
“1) accertare e riconoscere il diritto del sig. al versamento dei Parte_1 contributi previdenziali e assistenziali in relazione alla retribuzione di €.
53.422,65 riconosciuta con Sentenza n. 291/2018 (Giudizio n. 3023/2017 R.G.) della Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro per il periodo 15.02.2013 –
30.11.2017, diritto al versamento dei contributi successivamente confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza Cron. n. 14071/2021 (giudizio n.
21878-2018 R.G.N.); 2) per l'effetto, condannare il Controparte_3
in persona del l.r.p.t., a versare in favore di i
[...] Parte_1 contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione di €. 53.422,65 riconosciuta con Sentenza n. 291/2018 (Giudizio n. 3023/2017 R.G.) della Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro per il periodo 15.02.2013 – 30.11.2017, diritto al versamento dei contributi successivamente confermato dalla Corte di
Cassazione con Ordinanza Cron. n. 14071/2021 (giudizio n. 21878-2018
R.G.N.); 3) in via subordinata, accertare e riconoscere ex art. 2116 c.c. il diritto del sig. al risarcimento dei danni subiti per il mancato Parte_1 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione di
€. 53.422,65 riconosciuta con Sentenza n. 291/2018 (Giudizio n. 3023/2017
R.G.) della Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro per il periodo
15.02.2013 – 30.11.2017, diritto al versamento dei contributi successivamente confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza Cron. n. 14071/2021
(giudizio n. 21878-2018 R.G.N.); 3.1- per l'effetto, condannare ex art. 2116 c.c. il in persona del l.r.p.t., al pagamento in Controparte_3 favore del sig. dei danni subiti per il mancato versamento dei Parte_1
2 contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione di €. 53.422,65 riconosciuta con Sentenza n. 291/2018 (Giudizio n. 3023/2017 R.G.) della Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro per il periodo 15.02.2013 – 30.11.2017, diritto al versamento dei contributi successivamente confermato dalla Corte di
Cassazione con Ordinanza Cron. n. 14071/2021 (giudizio n. 21878-2018
R.G.N.), danni da quantificarsi a mezzo di CTU;
4) condannare, infine, il in persona del l.r.p.t., al pagamento delle Controparte_3
spese di lite del procedimento, maggiorate di spese generali, CPA e IVA, oltre
C.U., come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
All'uopo la parte ricorrente ha premesso:
- di essere dipendente del Comune di a decorrere dall'1 luglio Controparte_1
1986;
- che con Determinazione del servizio Affari Generali n. 5 del 14.2.2011, il
Comune di disponeva la collocazione in mobilità del sig. Controparte_1
, dipendente in part-time al 50% del Comune di Parte_1 CP_1
, Assistente Tecnico, cat. B3. Con successiva nota del Responsabile Area
[...]
prot. n. 1368 del 14.2.2011, veniva comunicato al dipendente quanto CP_4 deciso con la Determinazione del servizio Affari Generali n. 5 del 14.2.2011, e cioè l'avvenuta collocazione in disponibilità del sig. con effetto a Parte_1 decorrere dal 16 febbraio 2011;
- che dopo un lungo contenzioso (Tribunale, Corte di Appello, Corte di
Cassazione, Corte di Appello in sede di riassunzione), con Sentenza n. 291/2018
(Giudizio n. 3023/2017 R.G.) la Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro (in sede di riassunzione) condannava il a reintegrare il Controparte_3 dipendente , con ripristino della funzionalità del rapporto di Parte_1
lavoro occupato al momento della collocazione in disponibilità, e condannava l'Ente a pagare in favore del sig. “una indennità commisurata Parte_1
3 alla retribuzione globale di fatto percepita al 14.02.2011, calcolata dal
15.2.2013 al 30.11.2017”;
- che finora il ha provveduto a pagare al sig. Controparte_3
la retribuzione globale di fatto spettante e attribuita per il periodo Parte_1
15.02.2013 – 30.11.2017;
- che con Determinazione del Servizio Finanziario n. 109 del 12.12.2019 veniva disposto il pagamento a favore di della somma di €. 53.422,65, Parte_1
nonchè “l'accantonamento delle somme previste per contribuzioni previdenziali
a carico dell'Ente”. E tali somme ammontano ad €. 17.255,51, come si evince dai dati contenuti negli stessi provvedimenti assunti dall'Ente.
Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo la nullità e CP_3
l'infondatezza del ricorso, nonché la prescrizione relativamente alla domanda risarcitoria.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo di “rigettare ogni domanda proposta Pt_2
nei confronti dell' , in quanto soggetto privo di legittimazione passiva Pt_2 rispetto all'obbligo contributivo;
In subordine, dichiarare che l'Istituto potrà procedere al riconoscimento della contribuzione esclusivamente a seguito degli adempimenti di legge da parte del Comune di , quali datore di Controparte_1 lavoro obbligato e, in ogni caso, entro i limiti prescrizionali di legge”.
2.
Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente – dipendente del
Comune di - proponeva domanda dinanzi al GL di Controparte_1 CP_5
(poi transitato nel Tribunale di Benevento) per ottenere la declaratoria
[...]
dell'illegittimità della sua collocazione in mobilità, il suo “reintegro” nel posto di lavoro precedentemente occupato, con tutte le consequenziali statuizioni di natura patrimoniale.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 68-2014 (05 Sentenza nr. 68 emessa dal Tribunale di Benevento il 5 febbraio 2014), riconosciuta l'illegittimità della
4 procedura di mobilità, accoglieva parzialmente la domanda, condannando il al solo pagamento delle spettanze dovute per il Controparte_3
periodo considerato.
Appellata principalmente ed incidentalmente, la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1560/2015 (06 Sentenza Corte Appello nr.
1560 del 2015).
Impugnata la decisione distrettuale, la Suprema Corte, con sentenza n. 18835-
2017 (07 Cassazione sentenza nr. 18835 del 2017), cassava con rinvio la sentenza, affermando che, in considerazione dell'illegittimità della procedura di mobilità, dovesse essere accolta anche la domanda di “reintegro” nel posto di lavoro.
Il giudizio veniva riassunto dinanzi alla Corte di Appello di Napoli. In applicazione del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, la Corte di Appello – con sentenza n. 219-2018 (09 Sentenza Corte di Appello di Napoli nr. 291 del 2018) - condannava il a riammettere in Controparte_3 servizio il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato. La Corte distrettuale condannava altresì il alla corresponsione di un'indennità CP_3
commisurata alla retribuzione globale di fatto non percepita dal ricorrente per il periodo 15.2.2013-30.11.2017.
Tale decisione veniva impugnata dinanzi alla Suprema Corte con riferimento a diversi punti tra cui anche quello relativo al presunto contrasto tra dispositivo e motivazione, avendo la CDA di condannato il al pagamento Pt_3 CP_3 delle retribuzioni e agli oneri consequenziali senza specificare la condanna al pagamento dei contributi previdenziali, rispetto al quale la Suprema Corte nel dichiarare l'inammissibilità del motivo ha precisato che dispositivo della sentenza impugnata manca la condanna al pagamento degli accessori e degli oneri previdenziali, che, come evidenziato nella motivazione, la
Corte territoriale ha ritenuto dovuti sulle retribuzioni maturate dal 15.2.2013 al
5 30.11.2017, nondimeno, tra dispositivo e motivazione non sussiste alcun contrasto irriducibile, tale da escludere l'interpretazione del primo mediante la seconda e da determinare la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo…..al riguardo, va anche considerato che gli accessori costituiscono un'integrazione del credito di base di lavoro (art. 429 u.c. cod. proc. civ.), e che gli oneri previdenziali sono strettamente correlati al rapporto di lavoro, una volta che ne sia stato disposto il ripristino>> (v. Cass. Ordinanza n. 14071.21).
Ciò posto, preliminarmente va rigettata l'eccezione di giudicato sollevata dal convenuto, poiché in questa sede proprio in virtù delle precedenti CP_3
pronunce con cui è stata disposta la condanna del Comune alla corresponsione della retribuzione globale di fatto percepita fino all'epoca della collocazione in disponibilità (14.02.2011), calcolata dalla cessazione del rapporto (15.02.2013) al
30.11.2017, con gli oneri conseguenziali, parte ricorrente chiede il versamento dei contributi dovuti per il periodo di retribuzione riconosciuto in sentenza, non eseguito dal Comune.
Si precisa infatti la Sentenza della Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro
n. 291/2018 fa espresso riferimento alla “retribuzione” dovuta per il periodo
15.02.2013 – 30.11.2017 (periodo di illegittima collocazione in disponibilità), affermando testualmente: globale di fatto percepita fino all'epoca della collocazione in disponibilità
(14.02.2011), calcolata dalla cessazione del rapporto (15.02.2013) al
30.11.2017, oltre accessori e oneri conseguenziali>>. E anche la successiva e definitiva Ordinanza Cron. n. 14071/2021 della Corte di Cassazione fa espresso riferimento alle “retribuzioni maturate dal 15.2.2013 al 30.11.2017”.
Orbene, come è noto, ad ogni retribuzione è connesso, quale ineludibile effetto giuridico, un corrispondente obbligo contributivo, ossia, come precisato dalla
Suprema Corte di Cassazione, “l'obbligo contributivo – commisurato alla
6 retribuzione contrattuale dovuta – esiste perché esiste l'obbligazione retributiva”
(Cass., Sez. Unite, n. 15143 del 5.7.2007).
Del resto, nella Determinazione del Servizio Finanziario n. 109 del 12.12.2019 con cui veniva disposto il pagamento a favore di della somma di Parte_1
€. 53.422,65, nonchè “l'accantonamento delle somme previste per contribuzioni previdenziali a carico dell'Ente”, il Comune di determinava, Controparte_1 tra l'altro, di “trasmettere la presente … alla Sede Provinciale dell' – Pt_2
Gestione ex a corredo della documentazione già trasmessa con la CP_6 deliberazione consiliare n. 9 del 08.08.2019”, riconoscendo in tal modo di dover corrispondere i contributi.
3.
Alcuna prescrizione è maturata.
Nell'ipotesi di reintegra (o ripristino del rapporto di lavoro come nel caso in esame) a seguito di sentenza, la prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento” (v. Cassazione civile sez. lav. - 10/03/2021, n. 6722).
Nel caso di specie trattandosi di un'ipotesi di ripristino del rapporto di lavoro disposta con sentenza dunque alcuna prescrizione è maturata.
"In tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, regolate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 33 (nella vigenza della disciplina anteriore alle modifiche introdotte, a decorrere dal 1 gennaio 2012, dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 e dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 135), in caso di collocazione in disponibilità in violazione dei criteri di scelta da cui sia conseguita la risoluzione del rapporto alla scadenza del periodo di sospensione, il lavoratore che denunzia l'illegittimità della condotta della P.A. facendo valere la suddetta violazione ha diritto al ripristino della
7 funzionalità del rapporto;
in tale caso, trova applicazione il D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 63, comma 2, che attribuisce al giudice del lavoro anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un facere". (v. Cassazione civile sez. lav. - 28/07/2017,
n. 18835 relativa al caso in esame).
4.
Tanto premesso, nella fattispecie che occupa, i fatti come ricostruiti risultano documentati in atti e non sono stati oggetto di contestazione da parte del CP_3 resistente.
In particolare, è documentato come che a seguito della pronunzia della Sentenza
n. 291/2018 (Giudizio n. 3023/2017 R.G.) della Corte di Appello di Napoli e della pronuncia della Cassazione (v. ordinanza Cron. n. 14071/2021) sia sorto l'obbligo del di procedere al versamento dei contributi Controparte_2 per il periodo 15.02.2013 – 30.11.2017, avendo disposto “la corresponsione della retribuzione globale di fatto percepita fino all'epoca della collocazione in disponibilità (14.02.2011), calcolata dalla cessazione del rapporto (15.02.2013) al
30.11.2017, come sopra detto, oltre accessori e oneri consequenziali”.
Risulta dagli atti di causa la persistenza della omissione contributiva, nonostante la determina comunale di accantonamento delle somme a tale titolo.
Il infatti, in esecuzione della sentenza di condanna de quo ha CP_3 provveduto a corrispondere la somma di €. 53.422,65 a titolo di retribuzione per il periodo 15.02.2013 – 30.11.2017, ma non la relativa contribuzione pur avendo accantonato a tale titolo la somma di €. 17.255,51.
Ne consegue la mancata dimostrazione del fatto estintivo del credito vantato, che, secondo il criterio di distribuzione dell'onere della prova, sarebbe spettata al comune convenuto.
La domanda principale di cui alle conclusioni del ricorso deve quindi essere accolta nel senso sopra indicato, con conseguente accertamento circa l'avvenuta
8 omissione contributiva così come sopra indicata e condanna del CP_3 convenuto al relativo versamento .
Nell'accoglimento della domanda principale restano assorbite le altre eccezioni sollevate.
5.
Atteso l'accoglimento delle ragioni vantate dall'attore, nei rapporti tra parte ricorrente e il le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la CP_3
soccombenza, con attribuzione al difensore anticipatario.
Spese compensate nei rapporti tra parte ricorrente e vista la peculiare Pt_2
posizione processuale dell , che nel presente giudizio non è stato CP_7
destinatario di alcuna domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento così provvede: in accoglimento del ricorso:
1) Dichiara l'avvenuta omissione del regolare versamento dei contributi previdenziali in favore della ricorrente di cui in epigrafe da parte del CP_3
nel periodo dal15.02.2013 al 30.11.2017 ; CP_2
2) condanna il a versare in favore di i Controparte_2 Parte_1 contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione riconosciuta con
Sentenza n. 291/2018 per il periodo 15.02.2013 – 30.11.2017;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite, che Controparte_2
liquida in complessivi euro 2695,00 oltre c.u., oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione;
4) dichiara compensate le spese processuali nei confronti dell . Pt_2
Così deciso in Benevento, 11/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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