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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta: dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò ConSIliere dr. Edoardo Mancini Giudice ausiliario nella causa iscritta al n. 3729 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, ha emesso la seguente sentenza
TRA
in proprio e nella qualità di eredi di Parte_1 Per_1
e di , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessio
[...] Persona_2
Giorgio e Affinito Carlo, come da procura in atti
-APPELLANTE- E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Aureli Controparte_1
Massimo, come da procura in atti
-APPELLATO- E
, e , quali eredi di CP_2 CP_3 Controparte_4
rappresentati e difesi dall'Avv. Papa Annalisa, come da Persona_3 procura in atti
-APPELLATI-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1825/2020 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 21 dicembre 2020
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa: “Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e n.q. di Parte_1 amministratore di sostegno di deducendo che Persona_2 [...]
e avessero impedito l'esecuzione dei Controparte_1 Persona_3 lavori per la realizzazione nello stabile di Via Settembrini 18 in Pomezia di un ascensore per disabili conveniva gli stessi in giudizio dinanzi il Tribunale di Velletri per l'udienza del 01/02/2017 chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, e precisamente r.g. n. 1 alla somma di euro 60.850,00 “pari ai canoni di locazione corrisposti dal mese di ottobre 2010 fino ad oggi, salvo i danni subendi ulteriori che verranno precisati in corso di causa per i canoni che si andranno ancora a corrispondere per la locazione tuttora in essere;
oltre a euro 5.378,00 a titolo di risarcimento delle somme versate dal mese di ottobre 2010 ad aprile 2014 a titolo di contributo per spese condominiali per l'immobile sito in via Cicerone n. 5; oltre euro 11.700,00 a titolo di risarcimento delle somme versate alla ditta B.M. Elevatori;
oltre euro 120,00 a titolo di risarcimento delle somme versate alla ditta Pegaso;
oltre euro 1.000,00 a titolo di risarcimento per la somma versata per la predisposizione dei due progetti dei lavori dall'ing. ; ovvero somma minore o maggiore che CP_5 sarà stabilità dal giudice, sempre a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenziale alle condotte illecite tenute nei confronti dell'attrice come indicata in narrativa.”
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Persona_3 eccependo preliminarmente(..) la prescrizione dell'asserito diritto risarcitorio, contestando poi fermamente nel merito la fondatezza storica e giuridica degli assunti attorei e chiedendo il rigetto della domanda attorea. (..) la causa è stata istruita mediante produzione documentale, l'interrogatorio formale di tutte le parti e l'escussione dei testi Tes_1
, , , e
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
per parte attrice, nonché i testi ,
[...] Testimone_6 [...]
, e per le parti convenute. Tes_7 CP_3 Testimone_8
In data 20/01/2019 decedeva , veniva dichiarata Persona_2
l'interruzione del procedimento il quale veniva regolarmente riassunto dagli eredi e ”. Parte_1 Persona_1
Il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso: “- rigetta la domanda attorea;
-compensa le spese di lite tra le parti in misura eguale tra loro.”.
A fondamento della decisione ha osservato:
“ (..) Letti gli atti ed esaminati i documenti ritiene il Tribunale che la domanda attorea debba essere rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire e mancanza di capacità processuale della R_
. In effetti, la causa è stata promossa dalla , in
[...] Parte_1 proprio e per conto della madre e il decreto di apertura r.g. n. 2 dell'amministrazione di sostegno e il decreto di autorizzazione al giudizio emesso dal giudice tutelare, in atti depositato, sono univoci nel far ritenere la stessa legittimata a promuovere il presente giudizio (del 02.02.2017). Infatti, alla prima udienza “la parte attrice ha chiesto un termine, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., per depositare il suddetto decreto di autorizzazione del giudice tutelare, depositato il 02.02.2017 allorché si celebrava l'udienza di prima comparizione delle parti.
Deve essere altresì rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali causato dalle asserite condotte dei convenuti sulla base della documentazione versata in atti dalla quale si evince che non è ancora trascorso il termine prescrizionale previsto dalla legge.
Va innanzitutto evidenziato che tra le parti, tutte legate da più o meno stretti rapporti di parentela, le relazioni appaiono burrascose anche a causa dell'animosità delle persone coinvolte.
Dalla ricostruzione della vicenda fornita dagli attori negli atti introduttivi, si evince che l'ascensore presso lo stabile di via Settembrini 18 non sarebbe stato realizzato a causa di un atteggiamento “aggressivo e ostruzionistico” di e manifestato in Persona_3 Controparte_1 varie di occasioni. In particolare, hanno dedotto che alla presenza del geologo i convenuti minacciavano gli attori che l'ascensore non si sarebbe mai fatto. Tale circostanza non ha trovato riscontro nel corso dell'istruttoria, infatti nessuno dei testi escussi ha riferito di tale episodio. Sono le stese parti attrice che nell'atto introduttivo dicono che in tale circostanza intervenivano i vigili urbani che però si allontanavano senza redigere alcun verbale non trovando nulla di anomalo.
Gli attori, inoltre, hanno dedotto le seguenti circostanze:
1. in data 4/06/2010 il avrebbe contestato l'inizio dei lavori e quindi Controparte_1 gli operai incaricati dalle attrici per questo motivo non avrebbero avviato i lavori. Al riguardo la teste ha dichiarato che il Testimone_2 [...]
diceva agli operai di andare via ma non riferisce di CP_1 atteggiamenti aggressivi e ostruzionistici o di abuso di potere vista la sua qualifica di carabiniere;
2 in data 17/06/2010 prevista per l'inizio dei lavori gli stessi non venivano avviati in quanto i convenuti e il
[...]
in divisa minacciavano gli attori che l'ascensore non si CP_1 sarebbe mai fatto, facendo intervenire una pattuglia dei vigili urbani. Il teste tecnico della ha riferito che i convenuti Testimone_1 R_ gli chiedevano di andare via ma anche questo teste non riferisce di minacce o atti ostruzionistici dei convenuti o abuso di potere da parte del r.g. n. 3 vista la sua qualifica di carabiniere. Anche dal video Controparte_1 acquisito non si sentono i convenuti minacciare gli attori che l'ascensore non si sarebbe mai fatto. Infatti si vedono molte persone tra cui la
[...]
ma non si riesce a sentire cosa si dicono anche a causa del Parte_1 rumore di sottofondo di attrezzi da lavoro;
3 in data 6/08/2010 i lavori non potevano iniziare in quanto intervenivano a sospenderli ben 4 carabinieri,
“chiamati evidentemente dal ”, i convenuti si trovavano Controparte_1 davanti al cancello e con la presenza fisica impedivano l'inizio dei lavori. Tale circostanza non ha trovato riscontro nel corso dell'istruttoria infatti in tale occasione i lavori non ebbero inizio a causa della condotta di
, fratello dell'attrice, il quale dopo aver tentato di Testimone_9 disarmare il maresciallo (ascoltato come testimone che Testimone_8 ha confermato tale dinamica dei fatti – ud. 02/04/2019) veniva arrestato e successivamente processato con rito direttissimo. Inoltre la teste ha riferito che il non c'era; 4 in data Testimone_7 Controparte_1
10/08/2010 i due addetti dell'Enel venivano bloccati dai convenuti e gli veniva impedito di procedere con i lavori. Uno dei due addetti Tes_4 ha riferito di non ricordare nulla mentre l'altro addetto dell Parte_2 ha riferito che il gli aveva detto che non si poteva accedere per Tes_4 fare i lavori e che se ne andava via e di non essere stato bloccato da nessuno;
5 in data 18/06/2010 i lavori venivano sospesi dal CP_6
con ordinanza n.43, su richiesta del convenuto .
[...] Controparte_1
In realtà detta circostanza è stata smentita dal teste , Testimone_6 amministratore di condominio, il quale ha riferito che fu l'avvocato del condominio ad inviare una comunicazione all'ufficio Controparte_7 urbanistico “per verificare la corretta esecuzione dei lavori di realizzazione dell'ascensore”; 6 in data 16/07/2011 i convenuti, insieme a
, , e CP_2 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 chiudevano “la buca del cantiere in cui andava realizzato l'ascensore, sostenendo che fosse pericolosa”. Il teste conferma tale Tes_10 circostanza mentre la teste riferisce che il Testimone_7 [...]
non c'era in quanto in ferie in Calabria. La chiusura della CP_1 suddetta buca comunque era stata autorizzata dai legali di e Pt_1
i quali in data 5 luglio 2011 inviarono all'avv. Reveglia un fax in R_ cui si legge “con mero spirito collaborativo al fine di tutelare la sicurezza di chi transita dinanzi il portone del condominio in oggetto, i nostri assistiti danno il loro consenso al fine di chiudere la buca”; 7 il Controparte_1 avrebbe installato una tenda parasole sul suo balcone al fine di ostacolare i lavori di realizzazione dell'ascensore e dal 2010 al 2017 avrebbe sempre parcheggiato la sua automobile nell'area riservata ai disabili, avrebbe sempre utilizzato impropriamente il vano sottoscala di uso comune
(collocando le scatole degli addobbi natalizi), e ancora avrebbe sempre parcheggiato “selvaggiamente” il suo motorino nelle aree di non sua proprietà. La presenza della tenda parasole è stata confermata da diversi r.g. n. 4 testi escussi ma ciò che non è emerso è che la stessa fosse stata installata al fine di ostacolare i lavori di realizzazione dell'ascensore. Dall'istruttoria è emerso che la suddetta tenda era stata installata molto tempo prima dell'avvio della pratica relativa all'ascensore. Le altre circostanze sono irrilevanti per l'oggetto del presente giudizio in quanto non dimostrano che l'ascensore presso lo stabile di via Settembrini 18 non sarebbe stato realizzato a causa di atteggiamenti “aggressivi e ostruzionistici” di e . Persona_3 Controparte_1
Ogniqualvolta un soggetto viola una regola di civile convivenza tenendo una condotta riprovevole, intenzionale o dettata da scarsa attenzione e coscienza incorre nella responsabilità extracontrattuale, fonte di obbligo risarcitorio in presenza di un danno (art. 2043 cc).
L'illecito civile è strutturalmente composto da una condotta materiale antigiuridica dolosa o colposa, un nesso di causa e un danno ingiusto.
Si ritiene che nel caso di specie manca il nesso di causalità tra la (presunta) condotta dei convenuti e l'evento dannoso, eventualmente imputabile al e non ai condomini. CP_6
Per le sopra ragioni esposte deve dichiararsi che nessuna responsabilità patrimoniale è ravvisabile in capo ai convenuti.
In realtà l'istruttoria processuale ha dimostrato che i lavori non ebbero inizio non a causa degli atteggiamenti aggressivi e ostruzionistici posti in essere dai convenuti ma a causa dell'ordinanza n. 43 del 18.6.2010
successivamente revocata il 16.7.2010 con Controparte_6 prescrizioni per l'esecuzione dell'opera e quindi annullata dal TAR del Lazio nell'ottobre 2012 perché a sua volta impugnata dalla Signora;
a pag. 3 della sentenza n. 1922/2015 del Tribunale di Velletri (all. R_
n. 5 comparsa di costituzione ) si legge altresì che anche Controparte_1 dopo il 16.7.2010 i lavori di realizzazione dell'ascensore non erano eseguibili perché le prescrizioni rendevano impossibile l'accesso allo stabile con la sedia a rotelle come da elaborato peritale depositato dalla stessa Signora avanti il TAR Lazio e non contestato dal R_ CP_6 nel giudizio amministrativo, assunto in parte motiva dal Tribunale di Velletri (“Inoltre, dalla medesima sentenza si trae che dalla perizia di parte depositata dalla nel corso del giudizio amministrativo, non R_ contestata dal resistente, l'osservanza della prescrizione CP_6 comunale di cui all'ordinanza 47/2010 avrebbe reso impossibile a quest'ultima l'accesso al fabbricato in carrozzella”). Quindi, risulta dai provvedimenti giurisdizionali in questione che dalla sospensione dei lavori r.g. n. 5 per la I ordinanza del 17.6.2012 alla sentenza del TAR del Lazio in data
19.10.2012 è stato sempre presente un impedimento di natura amministrativa alla realizzazione delle opere e dopo tale ultima data l'attrice, pure avendo ottenuto la pronunzia di annullamento invocata, non ha ripreso i lavori perché ormai si era trasferita altrove.
Pertanto, manca il nesso di causalità tra la (presunta) condotta dei convenuti e l'evento dannoso, eventualmente imputabile al e non CP_6 ai condomini.
Pertanto la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Quanto poi alla richiesta di condanna degli attori ex art. 96 cpc si deve osserva che non sussistono i presupposti di legge per il suo accoglimento. (..)
La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in misura eguale tra loro.”.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello in Parte_1 proprio e nella qualità di erede di e di , Persona_1 Persona_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “riformare la sentenza del Tribunale di Velletri, sezione 02, r.g. n. 7106/2016, emessa il 18.12.2020, (..) e, per l'effetto, condannare gli appellati a corrispondere alla SI.ra
[...]
, in proprio e nella qualità di erede dei genitori Parte_1 Persona_2
e , la somma di € 81.000,00 a titolo di risarcimento dei Persona_1 danni, pari ai canoni di locazione corrisposti dal mese di ottobre 2010 fino al 28.04.2019; oltre € 5.378,00 a titolo di risarcimento delle somme versate dal mese di ottobre 2010 ad aprile 2014 a titolo di contributo per spese condominiali per l'immobile sito in via Cicerone n. 5 Pomezia;
oltre € 11.700,00 a titolo di risarcimento delle somme versate alla ditta B.M. elevatori;
oltre € 120,00 a titolo di risarcimento delle somme versate alla ditta Pegaso;
oltre € 1.000,00 a titolo di risarcimento per la somma versata per la predisposizione di due progetti dei lavori dall'ing. ; e CP_5 così complessivamente € 99.198,00, ovvero la somma minore che sarà stabilita da codesto on. Giudice, sempre a titolo di risarcimento del danno patrimoniale consequenziale alle condotte illecite tenute nei confronti della parte appellante come indicate in narrativa. Con il favore delle spese di lite e compenso professionale, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori antistatari e distrattari, dei due gradi di giudizio.”
e quali eredi di CP_2 CP_3 Controparte_4
r.g. n. 6 si sono costituiti, rassegnando le seguenti conclusioni: Persona_3
“RIGETTARE l'appello proposto dalla SI.ra perché Parte_1 inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, DICHIARARE la carenza di legittimazione attiva in proprio della SI.ra ed assenza della titolarità del diritto ad agire e cioé Parte_1 della titolarità della posizione soggettiva DICHIARARE la prescrizione del diritto, CONFERMARE gli assunti della sentenza di primo grado impugnata. CONDANNARE l'appellante alla rifusione delle spese, competenze, onorari di giudice CONDANNARE l'appellante ex art. 96 cpc ove se ne ravvisassero i presupposti alla luce dei motivi tutti addotti in atto.”.
si è costituito, rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza n. 1825/2020 del Tribunale Parte_1 di Velletri, condannando parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e c.p.a..”.
La causa, all'udienza del 14 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Al fine di delimitare il thema decidendum, si rileva che in questa sede non possono essere esaminate le questioni attinenti alla prescrizione del diritto e al difetto di legittimazione attiva riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dagli eredi di in quanto essendo state espressamente Persona_3 esaminate e rigettate dal tribunale avrebbero dovuto essere fatte valere proponendo appello incidentale.
Sempre al fine di delimitare il thema decidendum, si osserva che le censure mosse da parte appellante alla sentenza, per aver errato nel ritenere che non sia stata raggiunta la prova dei comportamenti aggressivi ed ostruzionistici delle parti avverse, risulta superfluo esaminarle, per l'assorbente rilievo che il Tribunale, pur essendosi diffusamente soffermato sulla mancata prova di detti comportamenti, non ha rigettato la domanda in forza di ciò, ma piuttosto per l'assenza del nesso causale.
Dunque, anche nell'ipotesi in cui questa Corte dovesse ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, i comportamenti degli appellati debbano considerarsi aggressivi e ostruzionistici, ciò non condurrebbe alla riforma della sentenza, perché si ripete il Tribunale ha individuato negli atti amministrativi (sospensione, revoca della sospensione r.g. n. 7 con autorizzazione ad eseguire i lavori con prescrizioni, impugnata dall'attrice, annullamento in sede giurisdizionale di quest'ultimo provvedimento, intervenuto quando l'attrice quando non aveva più interesse ad installare l'ascensore, perché definitivamente trasferitasi altrove) la causa della mancata installazione dell'ascensore, costituente la fonte del danno richiesto dall'attrice.
Tanto detto, ci si limiterà in questa sede ad esaminare solo la censura attinente al nesso causale.
Parte appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, “i lavori potevano dal punto di vista amministrativo essere ripresi”, ma che ciò non era stato possibile a causa del comportamento ostruzionistico e aggressivo dei convenuti, donde la pacifica esistenza del nesso causale.
In particolare, ha dedotto: “Si contesta quanto affermato nella sentenza che i lavori non siano stati effettuati perché impediti con una ordinanza n. 43/2010 del 18.06.2010 e con ordinanza n. 47/2010 del
Comune di Pomezia. In effetti l'assemblea condominiale aveva autorizzato tali lavori nelle riunioni in data 23.07.2009 (all. 3) e in data 27.11.2009 (all. 5), e l'ordinanza n. 43/2010 è stata revocata dall'ordinanza n. 47/2010, che ha dettato prescrizioni;
infatti, parte appellante proponeva ricorso al TAR, avverso l'ordinanza 43/2010 (all. 11), ma nelle more della presentazione del ricorso veniva revocata in via di autotutela dal
[...]
con l'ordinanza 47/2010 (all. 12); sicché il TAR del Lazio, CP_6 correttamente, ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso per l'annullamento dell'ordinanza n. 43/2010 e, visto che la ricorrente presentava ricorso per motivi aggiunti avverso l'ordinanza n. 47/2010, annullava quest'ultima ordinanza, salvo che per la revoca della sospensione dei lavori (all. 13, sent. Tar del Lazio n. 8659-12). Quindi, decadevano giudizialmente le ordinanze del Comune di Pomezia, salvo che per la revoca (di cui all'ordinanza n. 47/10) della sospensione dei lavori (di cui all'ordinanza n. 43/10). Ciò SInifica che i lavori potevano, dal punto di vista amministrativo, essere ripresi, essendo stato revocato dal Comune di Pomezia il provvedimento di sospensione dei lavori. Il giudice dr. Zander nella sentenza n. 1922/15 (all. 06) non ha saputo leggere la sentenza del TAR, forse perché intrisa di naturale tecnicismo amministrativo. Infatti, i motivi aggiunti sono un ricorso e hanno colpito l'ordinanza 47/2010, nell'ambito del medesimo procedimento relativo al ricorso principale avverso l'ordinanza n. 43/2010; il TAR non poteva annullare un atto revocato ossia non avrebbe giammai potuto annullare l'ordinanza n. 43/10 in quanto revocata in autotutela e ha annullato r.g. n. 8 l'ordinanza che l'ha revocata n. 47/10, in quanto importava delle prescrizioni (che sono quindi decadute) ma ha salvato di tale ordinanza n. 47/10 soltanto la parte in cui revocava l'ordine di sospensione dei lavori, ossia in altri termini il TAR del Lazio – sede di Roma, all'esito, ha autorizzato i lavori stessi senza prescrizioni. Se la sospensione dei lavori è stata causata dall'ordinanza del Comune di Pomezia, va comunque ribadito che la condotta discriminatoria del condominio e, quindi, degli odierni appellati è oggetto di giudicato tra le parti (cfr. all. 02) e ha cagionato l'illecito lamentato ai danni della famiglia della parte attrice”.
Ebbene, osserva la Corte che il Tribunale ha ricostruito la vicenda conformemente alle emergenze documentali.
Ed invero, non può mettersi in dubbio, perché documentalmente provato e non contestato, che i lavori sono stati sospesi con ordinanza n. 43 del 18.6.2010 del Comune di Pomezia, revocata in autotutela il 16.7.2010 con prescrizioni;
che in ragione di tali prescrizioni, il rispetto dei quali avrebbe impedito l'accesso all'edificio con la sedia a rotelle, la SInora
nel giudizio amministrativo incardinato innanzi al Tar avverso R_
l'ordinanza n. 43/2010, con motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza n. 47/2010, al fine di ottenere l'eliminazione delle prescrizioni.
L'esito del giudizio al Tar, conclusosi con sentenza del 19.10.2012, ha avuto esito positivo per la SInora , dunque da questo momento R_ avrebbe potuto utilmente proseguire i lavori per l'installazione dell'ascensore.
Tuttavia, ciò non è avvenuto, non per fatto imputabile ai convenuti, ma perché medio tempore la SInora aveva perso l'interesse R_ all'installazione dell'ascensore, essendosi definitivamente trasferita in altra abitazione in data 29 settembre 2010 (circostanza questa pacifica).
E' vero che dopo l'ordinanza n. 47 del 16 luglio 2010 Persona_2 avrebbe potuto riprendere i lavori, ma è anche vero che ciò non è dipeso dall'ostruzionismo dei convenuti, ma dal fatto che le prescrizioni imposte non le avrebbero consentito di accedere nell'edificio con la sedia a rotelle, donde la mancata prosecuzione dei lavori è da ricollegare ad una sua precisa volontà, non ritenendo evidentemente utile l'installazione dell'ascensore, in ragione del fatto di non poterne usufruire a causa delle prescrizioni.
In conclusione, deve ritenersi che il Tribunale ha ritenuto correttamente l'insussistenza del nesso causale tra il comportamento dei r.g. n. 9 convenuti e l'evento danno.
Per quanto fin qui detto, si rigetta l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione del D.M. n. 55/2014 (parametri minimi dello scaglione da € 52.001,00 a 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria perché non espletata).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da , in proprio e nella Parte_1 qualità di erede di e di;
Persona_1 Persona_2
- condanna , in proprio e nella qualità di erede di Parte_1
e di , al pagamento delle spese di Persona_1 Persona_2 lite, in favore di , nonché di Controparte_1 CP_2
e quali eredi di che CP_3 Controparte_4 Persona_3 liquida, per ciascuna parte, in complessivi € 4997,00, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto. Roma, 26 febbraio 2025. Il Presidente estensore Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 10