Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5218/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 5218/ 2022 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, pendente:
TRA
(CF: , nata a [...], il [...], res.te Parte_1 C.F._1 in Giugliano in Campania via Agazzi n. 105, elett.te dom.to presso l'avvocato Barbatelli Nicola avente studio in Viale Delle Industri n. 35 San Sebastiano al Vesuvio (NA) dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto di appello
appellante- CONTRO
(già ) Controparte_1 Controparte_2
(P.I. , con sede in Milano, Piazza Vetra, 17, in persona del Procuratore P.IVA_1
Dott.ssa difesa per delega in calce all'atto di costituzione Controparte_3 dall'Avv. Furio De Palma ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo Studio dell'Avv. Lucia Piscitelli in Caserta alla Via Fulvio Renella, n. 88
-appellata- Nonché
in persona del leg. rapp. p.t., con sede in Bolzano alla Via Controparte_4
Roma n 96 PI: P.IVA_2
-Appellata Contumace-
AVVERSO La sentenza la sentenza n°6393/2021, emessa dal Giudice di Pace di Marano, Dott. Casillo Pasquale, relativamente al procedimento civile iscritto al n. RG: 2209/2018, depositata in data 01.10.2021 e pubblicata in data 02.11.21
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MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato in data 2 maggio 2022 alle società Controparte_2
e , la IG.ra , in qualità di proprietaria Controparte_4 Parte_1 dell'autovettura Fiat Panda tg. FB140TV, proponeva appello avverso la sentenza n. 6393/2021, emessa dal Giudice di Pace di Marano, in persona del dott. Casillo Pasquale, a definizione della causa recante n. R.G. 2209/2018, con la quale la domanda proposta dall'attrice veniva ritenuta non provata e così statuito : “l) dichiara la contumacia della 2) rigetta la domanda;
3) condanna la IG.ra Controparte_4 Parte_1
al pagamento in favore della delle spese processuali che liquida in
[...] Controparte_2 complessivi euro 780,00, di cui euro 750,00 per compensi professionali ed euro 30,00 per spese, oltre rimborso delle spese forfettarie nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) condanna la IG.ra Parte_1
al pagamento in favore dell' Ing. delle spese della consulenza tecnica
[...] Controparte_5
d'ufficio, pari ad euro 300,00, già liquidate con separato decreto;
5) nulla per le spese processuali tra la IG.ra e la Parte_1 Controparte_4
A supporto del dispiegato gravame, in merito al giudizio di primo grado, l'odierna appellante rappresentava che: con atto di citazione del 16.11.17 Parte_1 conveniva in giudizio, avanti il Giudice di Pace di Marano di Napoli, la
[...]
nonché la di essa Compagnia di Assicurazione, CP_4 [...]
già , per sentirle Controparte_1 Controparte_2 condannare in solido o in via alternativa, previo opportuno accertamento e declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni materiali asseritamente subiti dall'autovettura, modello Fiat Panda, tg. FB140TV, di sua proprietà in conseguenza del sinistro che asseriva occorso in data 23.12.16, alle ore 12.50 circa, in Via Spazzilli, nel Comune di Giugliano in Campania. Segnatamente, rappresentava che, nelle indicate circostanze di tempo e luogo, mentre transitava con la propria autovettura su menzionata veniva urtata frontalmente dalla Lancia Y, tg. FF387NF, che sopraggiungeva dall'opposta corsia di marcia, la quale era stata a sua volta poco prima urtata, nella parte laterale destra, dal veicolo modello Nissan Juke, tg. FD348YN, di proprietà della convenuta, Controparte_4
Precisava che il veicolo Nissa Juke, proveniente da una strada laterale destra, si immetteva sulla via Spazzilli, senza concedere la dovuta precedenza, andando ad impattare la Lancia Y che, deviando la propria direzione di marcia, finiva per invadere l'opposta corsia scontrandosi frontalmente con la vettura attorea.
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Lamentava, pertanto, l'attrice di aver riportato nell'occorso danni al proprio veicolo quantificati in € 4.900,00 sulla base di perizia di parte e contenuti in ogni caso entro i limiti di €.5.200,00, in riferimento ai quali chiedeva essere integralmente risarcita. Si costituiva la Compagnia assicurativa del presunto responsabile civile, P_
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e sostenuto da parte attrice.
[...]
In via preliminare, eccepiva l'improponibilità della domanda attorea ex artt. 145 e 148 C.d.A., nel merito insisteva per l'integrale rigetto della domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Espletata istruttoria mediante assunzione delle prove testimoniali indicate da parte attrice, nonché mediante c.t.u. meccanico-estimativa- comparativa, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e definita con l'impugnata sentenza, n. 6393/2021, come in epigrafe indicato. Avverso la predetta sentenza, l'appellante proponeva il dispiegato gravame, indicando quale sostanzialmente unico motivo d'appello l'erronea ed infondata interpretazione di alcuni importanti fatti ed atti del giudizio – contraddittorietà ed insufficiente motivazione della sentenza;
all'uopo in via principale impugnava la statuizione del Giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto le dichiarazioni della teste sig. vaghe in quanto la stessa dopo aver indicato in maniera esatta la data e Tes_1
l'orario del sinistro, non aveva indicato sua sponte, in quale tratto preciso di via Spazzilli era avvenuto il sinistro de quo. Contestava l'appellante di contro che l'organo giudicante avrebbe dovuto porre domande atte a specificare dettagli utili ai fini della decisione. Sostanzialmente l'appellante attribuiva al giudicante, la lacunosità delle risultanze istruttorie, per non aver articolato compiutamente la prova testimoniale. Oltre alla precedente eccezione di giudicato chiedeva altresì la censura del provvedimento impugnato per vizio di motivazione ed erronea valutazione delle emergenze processuali. Nella specie contestava aver il giudice di prime cure violato al punto due della sentenza, il principio Iudex debet iudicare secundum alligata et probata, per non aver provveduto ad integrazione istruttoria laddove rilevato che la teste non si pronunciava circa la morfologia del tratto di strada in questione. Ribadiva l'appellante che il giudice aveva argomentato nella sentenza non aver la teste specificato se la strada teatro del sinistro fosse un rettilineo o una curva, ma contestava che tale domanda, non veniva posta all'attenzione della testimone e dunque l'omissione di tali specificazioni non potevano essere imputate come reticenze né tantomeno poste alla base di una sentenza di condanna basata, esclusivamente, sulla vaghezza della istruttoria probatoria. In terzo luogo l'appellante contestava ulteriormente che il giudice di prime cure al punto 4) aveva ritenuto vaghe le dichiarazioni della teste per non aver Tes_1 precisato se l'autovettura Panda della appellante, prima dell'impatto, fosse completamente integra, ritenendo di contro non corretto e non condivisibile considerare vaghe le dichiarazioni di un teste il quale, dopo aver indicato correttamente l'elemento temporale e specificato anche luogo dell'evento, non aveva indicato di essere o meno a conoscenza di eventuali e precedenti danni riportati all'autovetture Fiat Panda tg. FB140TV dell'istante.
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Evidenziava inoltre la scelta letterale del giudicante per non aver mai contestato contraddizioni dichiarative o l'inattendibilità del teste ma esclusivamente definito che le stesse fossero “vaghe. In sintesi, contestava la ricostruzione come operata dal Giudice di prime cure, ritenendo che una corretta valutazione dell'espletata attività istruttoria avrebbe innegabilmente fatto approdare il giudicante ad una sentenza di accertamento positivo dei fatti così come esposti dall'attore. Da ultimo, rilevava che la stessa teste, escussa in un giudizio connesso a quello per cui è causa, definito con sentenza n. 408/24 (n.R.G. 5136/2018), promosso dalla sig.ra nei confronti delle medesime società convenute, era stata ritenuta Parte_2 attendibile. Tanto premesso, citando gli appellati in epigrafe indicati a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 30/9/2022, concludeva: - accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare le specificate parti della sentenza n°6393/2021, emessa dal Giudice di Pace di Marano, Dott. Casillo Pasquale, relativamente al procedimento civile iscritto al RG: 2209/2018, e - accertare e dichiarare il conducente del precisato veicolo Nissan Juke tg. FD348YN di proprietà della Soc.tà ed assicurata per RCA con unico ed Controparte_4 Controparte_6 esclusivo responsabile nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
- condannare i convenuti, in solido e/o alternativamente, ciascuno per il proprio titolo come per legge, al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di proprietà della istante che si quantificano in € 5.200.00 ovvero in quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia anche a mezzo ctu che si richiede, oltre interessi legali dal dì del fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti € 5.200,00; - condannare altresì essi convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado, oltre la cpa con attribuzione delle spese per anticipo fattone gli onorari con la maggiorazione ex art. 15 LP. Restava contumace l'appellata nell'asserita qualità di Controparte_4 proprietaria dell'autovettura Nissan Juke tg.FD348YN, presunta responsabile civile. Si costituiva la (già ), che impugnava e Controparte_1 Controparte_2 contestava tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito e richiesto ex adverso e ne chiedeva l'integrale rigetto. Preliminarmente l'appellata società eccepiva l'inammissibilità dell'avverso appello per violazione degli articoli. 342 e 348-bis c.p.c. Nel merito eccepiva l'infondatezza dei motivi di appello. Nella specie avverso l'eccepita nullità della sentenza per difetto di motivazione, opponeva essere una apodittica affermazione priva di argomentazione. Di contro, riteneva aver il giudice di prime cure ampiamente motivato la sentenza di rigetto dedicando alle ragioni di fatto e di diritto della decisione ben sei pagine di argomenti pertinenti e logici. Avverso il motivo di impugnazione relativo alle dichiarazioni della teste Tes_1
l'appellata eccepiva non aver l'appellante contestato in punto la vaghezza e la
[...] lacunosità delle dichiarazioni testimoniali, piuttosto censurato, che innanzi a tale vaghezza, il giudice di prime cure non aveva posto alla teste domande chiarificatorie atte a specificare i dettagli utili ai fini della decisione, e contestava il motivo in oggetto palesemente infondato e privo di pregio. Rilevava sul punto emergere dal n. 5218/2022 r.g.a.c. Pagina 4 di 11 N.5218/2022 R.G.A.C.
verbale di causa, che il giudice non si era limitato a chiedere alla teste la mera conferma dei capitoli articolati ma aveva posto alla stessa numerose domande al fine di vagliarne l'attendibilità e la credibilità. Evidenziava, pertanto, non solo l'infondatezza delle censure di fatto mosse all'operato del giudice in fase di acquisizione della prova ma, altresì, l'erroneità del riferimento al principio di diritto richiamato dall'appellante giacché trattavasi di sentenze pronunciate in fattispecie del tutto diverse da quella in esame, laddove il giudicante si era limitato a richiedere la mera conferma (il classico “confermo la circostanza”) senza ulteriore specificazione dei capitoli articolati dalla parte. Alla stessa stregua riteneva meritevole di rigetto la seconda censura prospettata da parte appellante relativa al che il giudice di primo grado “non ha provveduto ad integrazione istruttoria laddove emergeva che la teste non si pronunciava circa la morfologia del tratto di strada in questione” e, specificamente, non provvedeva a chiedere alla teste se il tratto di strada dove avveniva il sinistro fosse un rettilineo o una curva. Rivendicava in ogni caso incombere sull'attrice l'onere di allegazione specifica dei fatti di causa e, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il compito di indicare gli elementi di prova utili ai fini della decisione, giacché il giudice non può sostituirsi alla stessa parte in tale onere, in ipotesi di mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi della domanda, come evidenziava avvenuto nel caso di specie ove eccepiva che l'attrice non aveva mai indicato il punto esatto della strada Via Spazzilli ove sarebbe avvenuto il sinistro. Riteneva tale ultima circostanza, tanto più grave in considerazione delle dimensioni della suddetta via e della mancata indicazione di alcun numero civico, o riferimento, che potesse coadiuvare nell'individuazione del luogo del sinistro. Sul punto sottolineava che anche il c.t.u., Ing. Controparte_5 come evidenziato dal giudice nell'impugnata sentenza, non era stato in grado di stabilire il luogo esatto del presunto sinistro per la vaghezza della prova testimoniale, allorché alla pag. 5 della sua relazione, scriveva: “Descrizione luogo del sinistro. … Come si evince da figura 1 sotto, percorrendo Via Spazzilli in direzione “Monaci”, come dichiarato da testimoni agli atti, devo supporre che si tratti del convento Francescano alla fine di Via Spazzilli, vi sono diverse immissioni da destra, quindi non si riesce, per la vaghezza della prova testimoniale, a capire il luogo esatto …... Da un punto di vista planimetrico il tratto si presenta senza anomalie, con immissioni a raso di strade sia a destra n. 7 per la precisione, che a sinistra". Contestava la presenza della teste sui luoghi di causa, evidenziando che la stessa non era stata indicata come teste dall'attrice neanche in fase stragiudiziale. Esprimeva dubbi sulla compatibilità dei danni lamentati rispetto alla prospettata dinamica dedotta ex adverso e riteneva che nel caso di specie - il Giudice di Pace di Marano di Napoli avesse correttamente valutato le risultanze istruttorie e con motivazione del tutto congrua e logica giustamente rigettato la domanda attorea in quanto priva di supporto probatorio. Altresì rilevava nel caso di specie, alla luce della prova testimoniale di parte attrice, non superata in ogni caso la presunzione di corresponsabilità concorsuale dei conducenti degli altri veicoli coinvolti ed eccepiva non provato il quantum della pretesa risarcitoria. Sul punto evidenziava che l'attrice non aveva nemmeno messo a n. 5218/2022 r.g.a.c. Pagina 5 di 11 N.5218/2022 R.G.A.C.
disposizione il veicolo per l'ispezione peritale perché asseritamente alienato. All'uopo nel dettaglio argomentava che il CTU, visionata la documentazione fotografica del veicolo attoreo, quantificava i costi necessari alla riparazione dei danni in un imponibile di euro 2.184,99 evidenziando come, in ogni caso, non vi fosse nessuna documentazione fiscale inerente alle riparazioni il che escludeva la debenza di qualsivoglia somma a titolo di IVA. Argomentava altresì in merito al danno da fermo tecnico al fine di escluderne la sussistenza nella specie. Concludeva : -In via preliminare dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c. l'appello proposto dalla IG.ra , per i motivi esposti in narrativa;
In via di merito: Parte_1
- rigettare l'appello e le domande tutte avanzate dall'Appellante, nei confronti della conchiudente e dell'altra appellata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 6393/2021 del 01.10.2021 pubblicata in data 02.11.2021, del Giudice di Pace di Marano di Napoli, nella persona della Dott. Casillo;
- in subordine e salvo gravame, in caso di riforma della sentenza impugnata, respingere, comunque ed in ogni caso, le domande così come formulate perché infondate in fatto ed in diritto;
sempre in subordine e salvo gravame, in caso di riforma della sentenza impugnata e nella denegata e non creduta ipotesi di condanna emessa nei confronti di , contenere l'onere risarcitorio di quest'ultima CP_1 secondo il grado di responsabilità accertato in capo al conducente della vettura Nissan Juke, tg. FD348YN. Con vittoria integrale di spese ed onorari del presente grado di giudizio. Disposta la trattazione scritta della presente controversia in grado di appello, sin dalla prima udienza, secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020. All'udienza del 3.10.22, ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.1.2025, da ultimo veniva trattenuto in decisone con concessione dei termini ex art.190-352 c.p.c.
3.In via preliminare, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita anche nei confronti dell'ulteriore appellata, in Controparte_4 persona del l. r. p.t. (perfezionatasi in data 2.05.22), questa non si costituiva in giudizio, cosicché della stessa va dichiarata la contumacia.
4.Nel merito L'appello proposto è infondato per quanto in appresso osservato. Occorre, infatti, previamente osservare che le critiche avanzate da parte appellante avverso la sentenza di primo grado sono apparse tutt'altro che specifiche secondo gli stringenti parametri dettati dall'art. 342 c.p.c. In particolare, rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale, ai fini della specificità dei motivi dell'appello, non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, unendo alla parte volitiva dell'appello una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., 2.2.2005, n. 2041; Cass., 28.5.2004, n. 10314; Cass., 22.12.2004, n. 23742).
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Ebbene, nel caso di specie, appare evidente come l'appellante si sia soffermato in una censura diffusa e onnicomprensiva della gravata decisione, apoditticamente e unilateralmente valorizzando le dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso nel corso del processo di primo grado, a scapito di tutte le ulteriori e radicalmente difformi risultanze istruttorie parimenti acquisite nell'ambito di quel processo (e, di contro, ben ricostruite e illustrate dalla sentenza impugnata), senza, tuttavia, corroborare le apodittiche, generali ed astratte considerazioni espresse con i necessari elementi di confronto che, censurando in concreto la decisione del Giudice di prossimità, consentano di superarne il dictum. Invero — e venendo anche all'esame di merito del sostanzialmente unico e onnicomprensivo motivo di gravame proposto —, va precisato che alcuna censura può essere mossa all'impugnata decisione in ordine al profilo oggetto di appello. Ed invero, con motivazione ampiamente esaustiva e corroborata da puntuali riferimenti alle concrete risultanze istruttorie acquisite al processo (e, per questo, condivisa anche da questo Tribunale), il giudice di prime cure risulta aver esaurientemente esposto le sue fonti di convincimento, nonché logicamente e coerentemente motivato l'estrema genericità e inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso in primo grado, rispetto, invece, alle del tutto contrarie risultanze istruttorie obiettive emergenti dall'istruttoria espletata ( cfr. fascicolo di primo grado n.R.G.2209/2018). Ed invero, dall'esame delle dette dichiarazioni testimoniali (di cui alla copia dei verbali udienza del 9.11.2018 fascicolo primo grado in atti), appare, in effetti, evincersi una narrazione pressoché carente di qualsiasi particolare (e, nello specifico, di tutti i rilevanti particolari pur analiticamente indicati nella sentenza di primo grado), quanto, piuttosto, inverosimilmente e completamente appiattita sullo schema narrativo di base dello stesso atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. A parte la descrizione di una generica collisione avvenuta tra i veicoli asseritamente coinvolti nello scontro, infatti, la teste escussa (IG. ) non ha collocato Tes_1 la stessa in alcun concreto contorno fattuale che abbia consentito di evincere condizioni e circostanze di luogo, comportamenti assunti dai conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro e tutti gli ulteriori aspetti ben evidenziati dal giudice di prime cure nella impugnata decisione. Quanto precede condiziona negativamente, non solo l'apprezzamento di merito dei fatti positivamente dichiarati dalla teste, ma anche la stessa e preliminare valutazione circa l'attendibilità e la credibilità della stessa, non in grado di arricchire il proprio racconto di alcun utile particolare ulteriore rispetto alla generica collisione asserita. Neppure può trovare seguito la doglianza sollevata dall'appellante con la quale lo stesso ha lamentato la mancata attivazione, da parte del giudice di prime cure (e con istanza presumibilmente rivolta anche a questo Giudice di appello) di procedere al riesame del testimone già escusso al fine di far lui rendere i chiarimenti ritenuti necessari.
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Premesso, infatti, che quello di procedere al riesame dei testimoni già escussi ex art. 257 c.p.c. è un potere squisitamente discrezionale del giudicante che involge valutazioni di mera opportunità da parte del giudice del merito (il quale, peraltro, non è tenuto neppure a indicare le ragioni che escludono la necessità o l'opportunità della ulteriore indagine), non censurabili in sede di legittimità (cfr. sul punto Cass. 13647/2000; Cass. 2808/1994; Cass. 2670/1978; Cass. 3539/1968; Cass. 1816/1966); nel caso di specie, a fronte della innanzi descritta lacunosa, scarna ed asfittica dichiarazione testimoniale resa (tanti e tali essendosi rivelati gli aspetti, non semplicemente dubbi, bensì completamente omessi nel racconto del dichiarante), il chiesto riesame del testimone si sarebbe rivelato di scarsissima utilità, salvo surrettiziamente risolversi in una inammissibile totale rinnovazione della prova testimoniale già escussa. Non appare superfluo, infatti, osservare in merito che, secondo una certa impostazione dottrinale e giurisprudenziale (condivisa da questo Giudice), il potere previsto dall'art. 257 c.p.c. va inteso in senso restrittivo, nel senso che la nuova audizione del teste già escusso deve vertere sulle stesse circostanze di fatto in merito alle quali il testimone già sia stato chiamato a deporre (senza, peraltro, che in tale occasione possa essere introdotta una prova dalla cui assunzione la parte sia decaduta) e al precipuo fine di rendere intelligibili espressioni precedentemente utilizzate o di precisare punti non sufficientemente chiariti dal testimone (in giurisprudenza, ad esempio, cfr. in tal senso Cass. 1749/1965; Cass. 2670/1978). Ed infatti, il disposto di cui all'art. 257 c.p.c.va pur sempre contemperato col fondamentale principio di disponibilità delle prove esclusivamente in capo alle parti (ex art. 115 c.p.c.) del giusto processo, di equidistanza del giudice e di parità di armi tra le parti (ex art. 111 Cost.). Cosicché giammai potrebbe, attraverso il riesame del testimone ex art. 257 c.p.c., procedersi ad una nuova escussione del testimone su circostanze che le parti non abbiano neppure chiesto di provare (come, peraltro, sarebbe nel caso di specie, ove lo stesso appellante risulta aver omesso, nel proprio atto di citazione introduttivo, aspetti, pur rilevanti, da approfondire), ovvero procedersi ad una emendatio di una prova testimoniale radicalmente generica ed inattendibile. Né rileva in questa sede, la circostanza pur evidenziata dall'appellante, circa l'accoglimento della domanda avverso le medesime convenute del caso che ci occupa, proposta dalla la sig.ra quale proprietaria della Lancia Y, tg. Parte_2
FF387NF, (Giudice di Pace di Marano, dott. Iannuzzi, sentenza n. 408/2024; produzione appellante), circostanza che piuttosto che suffragare la veridicità della prospettazione attorea e della attendibilità della teste, escussa in entrambi i procedimenti, così come sostiene appellante, finisce per confutare ulteriormente la pretesa della . Parte_1
Ed invero in primo luogo si esprime perplessità circa la mancata istanza di riunione dei giudizi, nonostante la e la risultino rappresentate dal Parte_2 Pt_1 medesimo procuratore.
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Altro aspetto non meno rilevante, circa l'evidenza rivendicata dall'appellante sul giudicato della sentenza n.408/2024, mette conto evidenziare che con ampio excursus giurisprudenziale e dottrinale la Corte Suprema richiamandosi ad un suo recente precedente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 09/07/2019) ha ribadito che se si consentisse di esperire questa tipologia di azione, ossia consentire che un giudizio a cui non abbiano preso parte tutti i soggetti coinvolti in altro giudizio, produca effetti sullo stesso (la quale appare il precipitato applicativo del principio dell'efficacia riflessa del giudicato) si incorrerebbe sia nella violazione dei principi costituzionali che attengono ai diritti di azione, di difesa in giudizio e del contraddittorio tra le parti (artt. 24 e 111 Cost.), sia nella logica violazione del presupposto su cui è fondato il principio dell'efficacia riflessa del giudicato ovvero il nesso di pregiudizialità - dipendenza fra i rapporti giuridici. Il definitivo abbandono del principio della c.d. efficacia riflessa del giudicato ha di seguito trovato conferma, consolidandosi, nelle successive pronunce della giurisprudenza della S.C. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12394 del 24/06/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 35037 del 17/11/2021). A tale, ormai consolidato, orientamento della giurisprudenza di legittimità, questo Tribunale intende uniformarsi. Sotto altro aspetto, dalla lettura della detta CTU espletata in primo grado (a firma del perito Ing. fascicolo primo grado n.2209/18 in atti), si evince Controparte_5 che il CTU, avanzava supposizioni circa il luogo del sinistro (cfr. pag.4 relazione peritale) e sulla compatibilità dei danni riportati, stante anche l'indisponibilità del veicolo attoreo (cfr. pag.6-7-8 relazione peritale). Trattasi evidentemente di vuota affermazione, del tutto inidonea a fungere da idoneo elemento istruttorio atto a corroborare estrinsecamente e oggettivamente le tesi attoree. Del resto, è principio giurisprudenziale del tutto pacifico e consolidato quello per cui spetta alla insindacabile attività del giudice del merito la selezione e valutazione delle risultanze probatorie fonti del proprio libero convincimento, intangibile se esaustivamente motivata, giuridicamente corretta e logicamente coerente. Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha espresso motivazioni di merito logiche, coerenti e giuridicamente corrette nel selezionare le fonti di prova del proprio convincimento (condivise da questo Tribunale, anche per tutto quanto innanzi ulteriormente osservato), non messe seriamente e concretamente in discussione dall'appellante attraverso la pretesa e apodittica valorizzazione di fonti di prova alternative, tuttavia, esaurientemente già esaminate dal giudice di prime cure e da considerarsi ampiamente e chiaramente recessive rispetto alle suddette ulteriori e ben più obiettive e attendibili risultanze istruttorie parimenti acquisite al processo. Ciò premesso in iure, si osserva da ultimo come nel caso di specie l'attrice non abbia nemmeno allegato, prima ancora che provato, di essersi uniformato alle prescrizioni del codice della strada, e prima fra tutte a quella di cui all'art. 140 c.d.s. che, ponendo a carico di ogni conducente l'obbligo di attivarsi per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità, sancisce il generale principio per cui anche il conducente favorito dal diritto di precedenza deve attivarsi per prevenire le altrui scorrettezze che siano in qualche modo prevedibili.
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Dunque contrariamente a quanto asserito dall'appellante che muove dall'erroneo presupposto che il giudice di prime cure non abbia prestato adesione alle risultanze probatorie acquisite in merito all'istruttoria svolta, al contrario, dall'attenta lettura dell'ampia motivazione dell'impugnata decisione emerge chiaramente che il giudice di prime cure abbia proceduto ad un approfondito esame di merito del contenuto sostanziale del detto rapporto e delle fonti di prova in esso cristallizzate, quali l' escussione resa dall'unico teste e le produzioni di parte. Quelli che precedono, sono tutti elementi dotati di intrinseco contenuto probatorio, altamente attendibile ed oggettivo.
Contrariamente a quanto sostenuto dall' appellante, infatti, il Giudice di prime cure risulta aver analiticamente ed esaustivamente indicato le ragioni poste a fondamento del proprio libero convincimento. Valutazioni che vanno condivise anche da questo Giudice del gravame, di tal guisa che risulta coerente e di derivazione logica la statuizione nel merito cristallizzata nella derivata decisione.
Ne consegue l'appello qui proposto vada rigettato, con assorbimento di ogni altra questione proposta.
5. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti di parte appellata costituita, liquidate così come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte appellata, rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
Attesa la contumacia dell'ulteriore parte appellata, invece, nulla è alla stessa dovuto da parte appellante a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014). Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure.
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002. Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
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per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non
“accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando in grado di appello nella causa iscritta al n. 15218/2022 R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa e questione, domanda e motivo di gravame assorbiti, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte Parte_1 appellata costituita, , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. nulla sulle spese in relazione all'ulteriore appellata non costituita;
4. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002;
Così deciso in Aversa, 13/05/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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