Decreto cautelare 10 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Decreto cautelare 24 luglio 2023
Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03185/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13803/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13803 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nr di Nannini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Bertani, Laura Marras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Marras in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Stato Regioni Province Autonome, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora, Antonio Fazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN SI in Roma, viale Milizie 34;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach, Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Estar Toscana, Scr Piemonte S.p.A., Asur Marche, Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa disapplicazione e/o rimessione della questione di legittimità alla Corte Costituzionale e/o rinvio alla Corte di Giustizia UE,
- del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 di Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella GURI 15 settembre 2022, n. 216, ivi espressamente incluse le tabelle A, B, C e D allo stesso allegate;
- del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 di Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pubblicato nella GURI 26 ottobre 2022, n. 251;
- della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015 pervenuta alla NR di Nannini a mezzo pec dalla Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana in data 14 novembre 2022;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche di estremi non conosciuti, ivi inclusa la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, nonché l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9 ter del d.l. 78/2015 (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019);
- previa disapplicazione e/o rimessione della questione di legittimità alla Corte Costituzionale dell'art. 9 ter del d.l. 78/2015, convertito il L. n. 125/2015.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nr di Nannini S.r.l. il 29/12/2022:
- del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022, pubblicato nella medesima data sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e successivamente trasmesso a mezzo pec alla NR di Nannini in data 20.12.2022;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche di estremi non conosciuti, ivi inclusa la deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR e la Delibera della Giunta Regionale n. 1 del 10/01/2022 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nr di Nannini S.r.l. il 14/2/2023:
- del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Giunta regionale Regione Marche n. 52 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e del relativo Allegato A recante l'Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano, nonché del Documento istruttorio;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche di estremi non conosciuti, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022, il prospetto analitico degli importi di payback dovuti a carico di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici, il modello CE per payback dispositivi medici, la D.D. ASUR n. 466 del 26.8.2019 e relativi allegati, la D.D. ASUR n. 706 del 14.11.2022 e relativi allegati, nonché le note di riscontro all'accesso agli atti prot. n. 13906 del 14.12.2022 e prot. N. 836 del 12.1.2023;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nr di Nannini S.r.l. il 14/2/2023:
- della Determinazione Dirigenziale A1400A – Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e del relativo Allegato n. 1;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche di estremi e contenuto non conosciuti, ivi incluse le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, con le quali sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici: deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e IO e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;
deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO; nonché la comunicazione di avvio del procedimento del 24.11.2022;
- per quanto occorrer possa, la legge regionale 29 aprile 2022 n.6 (Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024), la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”, la L.R. n. 13 del 2 agosto 2022 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024”, la D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024";
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nr di Nannini S.r.l. il 14/2/2023:
- del decreto del Direttore di Dipartimento – Ufficio Governo sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408 del 12.12.2022, pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano il 14.12.2022, avente ad oggetto “Fatturato relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute6 ottobre 2022” e del relativo Allegato A recante le tabelle di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche di estremi non conosciuti, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022, la determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022 e presupposti atti di approvazione dei bilanci, della medesima Azienda, nonché la tabella di sintesi delle fatture della NR di Nannini trasmessa a mezzo PEC in data 9.1.2023;
previa disapplicazione e/o rimessione della questione di legittimità alla Corte Costituzionale dell'art. 9 ter del d.l. 78/2015, convertito il L. n. 125/2015 e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle Regioni Toscana e Marche, della Provincia Autonoma di Bolzano, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Stato Regioni Province Autonome;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa EN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che la società ricorrente, con memoria depositata il novembre 2025, ha rappresentato di avere provveduto al versamento, in favore delle Regioni resistenti, degli oneri di ripiano (c.d. payback) per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
Considerato che la predetta norma prevede che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determini l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa;
Considerato altresì che le Regioni costituite in giudizio hanno confermato la predetta circostanza negli scritti difensivi depositati in vista della definizione del giudizio;
Rilevato che l’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 (convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118) ha previsto: “1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015” ;
Ritenuto quindi che, in considerazione del disposto dell’art. 7 del D.L. 95/2025 e tenuto conto delle deduzioni della ricorrente e della documentazione depositata, non resti al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante la richiesta della ricorrente e la non opposizione delle controparti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
EN NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN NI | RO NT |
IL SEGRETARIO