Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00265/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01096/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1096 del 2024, proposto da ND LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ANAS Spa, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Raniero Allori, Cecilia Ticca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
in punto
OTTEMPERANZA alla sentenza del TAR Sardegna, Sezione I, n. 114/2022, del 17.2.2022, concernente diniego regolarizzazione accesso / passo carrabile;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 19 marzo 2025 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 114/2022, pubblicata in data 17 febbraio 2022 e con la quale la Sezione Prima di questo Tribunale ha annullato, per difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento adottato da ANAS - Struttura Territoriale della Sardegna - A. C. Cagliari Service e Patrimonio in data 12 giugno 2020, prot. 291164, con il quale era stata comunicata al signor ND LI la reiezione definitiva dell’istanza, presentata dallo stesso LI, volta alla regolarizzazione di un accesso/passo carrabile ubicato al Km 34,620 - lato sinistro della S.S. 387 - Del Gerrei, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
In vista della camera di consiglio del 19 marzo 2025, l’Azienda resistente ha depositato, in data 18 marzo 2025, quindi tardivamente (arg. ex artt. 73 e 87 del c.p.a.), una memoria difensiva con la quale ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, avendo nel frattempo adottato, proprio nella imminenza della udienza camerale di decisione del ricorso, un provvedimento – assai articolato - di diniego di regolarizzazione dell’accesso suindicato, depositando in giudizio la relativa documentazione attestante la conclusione del procedimento.
Nella udienza camerale del 19 marzo 2025, sentite le parti, il ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese in capo all’ANAS, tenuto conto tra l’altro del fatto che la sentenza di cognizione risaliva al 2022 e che il procedimento ha avuto una durata assai lunga.
Sulla base di quanto premesso il Collegio, ritenuto necessario acquisire agli atti di causa la memoria e i documenti prodotti dall’ANAS in prossimità della udienza camerale odierna, non può che dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto dalle parti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Collegio osserva che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, e tenuto conto dell’andamento della vicenda processuale non suo complesso, esse devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente. In particolare l’ANAS ha dato esecuzione alla pronuncia del 2022 solo dopo due anni dalla pubblicazione della sentenza, a fronte della diffida presentata dal ricorrente in data 2 agosto 2022 e della successiva risposta aziendale pervenuta al ricorrente solo il 9 novembre 2023, con un ritardo quindi di oltre un anno dalla sollecitazione dell’interessato. Inoltre, la richiesta di presentazione di una nuova istanza non appare dirimente ai fini in discorso, atteso che l’espressione contenuta nella sentenza n. 114/2022 - “fatto salvo il riesercizio del potere amministrativo” non implica necessariamente l’onere, in capo al privato, di reiterare l’istanza, ma la facoltà per l’Amministrazione di adottare un nuovo provvedimento, che dovrà essere adeguatamente motivato e supportato da un’istruttoria completa e corretta (sebbene, come poi è accaduto, non debba necessariamente avere esito satisfattivo per il privato).
Per le ragioni esposte sopra le spese di lite vanno poste a carico dell’ANAS, e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’ANAS alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Roberto Montixi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO