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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott. Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1267/2025 RG, introdotta da nato a [...], il [...] - c.f. Parte_1
e residente in [...]
n. 14 int. 7
E
nata a [...], il [...], - c.f. Parte_2
e residente in [...]
14 int. 7
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall' Avv. Mara
Liberati ( ed elettivamente domiciliati per il CodiceFiscale_3
presente giudizio presso il suo studio sito in Roma (RM), alla Piazza Melozzo
da Forlì n.9 (pec: Email_1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale con ricorso depositato in data 12.8.25 proponendo domanda cumulativa di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Palermo (PA), in data 31/08/2000 ( atto n. 102 – parte II
serie A- anno 2000- Comune di Palermo (PA); che la coppia aveva scelto il regime della comunione legale;
che dalla loro unione erano nati due figli:
nata a [...], il [...]- (C.F. Persona_1
) e nato a [...], il C.F._4 Persona_2
16/05/2013(C.F. ); che nel tempo la relazione era C.F._5
andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione da omologare:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. .Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2.disporre l'affidamento condiviso dei figli e Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_2
presso la madre, con la quale vivranno nella casa coniugale sita in
AN (RM), in via delle Betulle n. 14 int.
7. PIANO GENITORIALE PER I GL MI
3. Disporre che:
a) in merito al regime di frequentazione tra il padre non collocatario ed i figli: la concreta individuazione andrà di mese in mese concordata tra i genitori sulla base delle rispettive turnazioni lavorative di concerto con i figli al fine di rispettarne gli impegni scolastici e sportivi, consistente schematicamente:
- nel soggiorno, con eventuale pernotto, dei figli presso il padre per due giorni settimanali, quando i ragazzi trascorrono il weekend con la madre;
nel soggiorno con eventuale pernotto dei figli presso il padre per un giorno settimanale, quando i ragazzi trascorrono anche il weekend con il padre. Il tutto, nell'intenzione condivisa di garantire continuità ed assiduità nella frequentazione con ambedue i genitori ed al fine di non alterare le abitudini di vita dei ragazzi e le modalità del dispiegarsi della relazione genitoriale con le parti;
- quanto ai periodi festivi (vacanze pasquali, estive, natalizie) le parti seguiranno il criterio dell'alternanza, come di consueto, salvo diverse modalità liberamente concordate tra i genitori sulla base degli impegni personali e lavorativi di entrambi. A titolo esemplificativo e con facoltà di deroga, previo accordo tra i genitori, i figli trascorreranno,
alternando gli anni, dal 24 al 30 dicembre con uno dei due genitori e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, con l'intesa che in tale periodo sarà sospesa la frequentazione paterna ordinaria;
per le altre festività
e per il giorno del compleanno dei figli, salvo diverso accordo tra le parti, si seguirà sempre il criterio dell'alternanza annuale;
b) quanto al mantenimento: il padre provvederà mensilmente alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli per un importo complessivo pari ad Euro 400,00# per entrambi, con versamento diretto di detto assegno mensile alla madre in via anticipata entro il giorno 31
di ogni mese con bonifico sul conto a lei intestato sul seguente iban:
[...], con rivalutazione annuale mediante applicazione dei relativi indici ISTAT FOI, tenendo a riferimento quello corrispondente al mese di inizio dell'obbligo.
L'importo dianzi indicato è stato concordato tra le parti sulla base del complesso degli accordi patrimoniali di cui al presente atto;
c) le parti congiuntamente collocano la data di decorrenza della descritta obbligazione di pagamento gravante sul signor Per_1
all'effettivo trasferimento in immobile diverso rispetto a quello comune, fatto dal quale deriverà la nuova modalità di collocamento dei figli;
d) la Sig.ra percepirà al 100% in via esclusiva l' assegno unico Pt_2
per i figli erogato dall ( circa 200,00 mensili) oltre all'assegno CP_1
disposto a favore del figlio per il disturbo dell'apprensione( DSA) Per_2
(circa 346,00 mensili) e all'assegno per ciliaci a favore dei figli pari ad €.
200,00 mensili totali;
e) il Sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese Per_1
straordinarie necessarie, scolastiche, sanitarie non mutuabili e sportive sostenute nell'interesse della prole per come meglio specificate nel Protocollo
in uso presso il Tribunale di Civitavecchia, con applicazione del relativo regime prevedente, ai fini della sussistenza dell'obbligo di rimborso della descritta quota, il previo consenso del coobbligato per tutte le spese diverse da quelle scolastiche, sportive e sanitarie urgenti;
f) quanto alle spese c.d. straordinarie di natura medica e/o paramedica,
sanitaria, comunque riconducibili a prestazioni erogate da soggetti pubblici e/o privati per la cura ed il benessere psico-fisico del figlio la madre Per_2
impiegherà dapprima gli importi mensilmente erogati dall' in favore CP_1
del minore e poi l'eventuale spesa eccedente verrà suddivisa al 50% tra i genitori;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
4.Assegnazione della casa coniugale, sita in AN (RM), in via delle Betulle n. 14 int. 7 alla Sig.ra insieme ai mobili e agli Parte_2
arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme ai figli;
5.Autorizza il signor a trasferirsi in altra abitazione Parte_1
che acquisterà e/o prenderà in affitto;
6.Dichiara entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
7. il Sig. nato a [...], il [...] - c.f. Parte_1
e residenti in [...]
Betulle n. 14 int. 7 si impegna a trasferire entro 12 mesi dalla omologa di separazione alla Sig.ra nata a [...], il [...], Parte_2
- c.f. e residente in [...]
Betulle n. 14 int. 7 che accetta, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi pesi, vincoli, servitù ipoteche, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione,
accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come finora praticati, la sua quota del 50% di proprietà dell'immobile sito nel Comune di
AN in via delle Betulle n. 14 int. 7, distinto al Catasto fabbricati del
Comune di AN al foglio 23, particella 175 Sub 15 di cui al decreto disposizioni delle autorità del 20/11/2008 trascrizione in atti del
9/12/2008 repertorio 1585 rogante tribunale di Civitavecchia (sede di
Civitavecchia-registrazione decreto di trasferimento immobili n.
Registrazione decreto di trasferimento immobili.n. 43605.1/2008) unitamente alla soffitta di cui al decreto di trasferimento del tribunale ordinario di Roma
Sez. Fall. Rep. N. 6/08 Giud. Delegato dot. Fragapane fall. N. 63743
[...]
lotto 23/21 soffitta 2 sc. B piano 5 NCEU foglio 23 part. 193 sub Parte_3
84 superficie mq 5 circa zc 1 cat C/2 CL 6);
- per quanto concerne il patrimonio automobilistico, pur risultando entrambe le autovetture formalmente intestate al Sig. , le parti Per_1
riconoscono che nella sostanza dei rapporti familiari entrambi i coniugi ne hanno fatto uso promiscuo durante la convivenza. Pertanto, l'autovettura
Citroen C3 targata FD682VA passerà nella piena disponibilità e proprietà
della Sig.ra mentre al Sig. rimarrà l'autovettura Renault Pt_2 Per_1
Megan targata EK862DE;
Relativamente alle disponibilità liquide, le parti dichiarano di essere contitolari di un conto corrente bancario presso Banca Bnl, n. 0338 5000 000
012 223, sul quale risulta depositata la somma di circa euro 225.000,00. Di
tale giacenza, euro 10.000,00 saranno attribuite alla Sig.ra a titolo Pt_2
di liquidazione della propria quota di partecipazione al patrimonio familiare,
mentre una congrua parte delle rimanenti disponibilità sarà destinata al sostenimento delle spese legali e notarili connesse alla presente procedura di separazione nonché alle spese di vacanze estive già programmate e di trasferimento delle quote del marito alla moglie di cui ai punti che precedono;
- i sig.ri e hanno precisato Parte_1 Parte_2
espressamente che l'accordo patrimoniale di cui sopra è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ex L. n. 74 del
1987. A fronte degli adempimenti di cui ai punti che precedono dell'accordo matrimoniale i sig.ri e non avranno più Parte_1 Parte_2
nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo in ordine alla richiesta di divorzio
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1267/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(PA (PA), 09/01/1969) e PA (PA), Parte_2
26/09/1975) relativamente al matrimonio celebrato in Palermo (PA), in data 31/08/2000 ( atto n. 102 – parte II serie A- anno 2000- Comune di
Palermo (PA), alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per le statuizioni in ordine alla domanda di divorzio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 07/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott. Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1267/2025 RG, introdotta da nato a [...], il [...] - c.f. Parte_1
e residente in [...]
n. 14 int. 7
E
nata a [...], il [...], - c.f. Parte_2
e residente in [...]
14 int. 7
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall' Avv. Mara
Liberati ( ed elettivamente domiciliati per il CodiceFiscale_3
presente giudizio presso il suo studio sito in Roma (RM), alla Piazza Melozzo
da Forlì n.9 (pec: Email_1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale con ricorso depositato in data 12.8.25 proponendo domanda cumulativa di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Palermo (PA), in data 31/08/2000 ( atto n. 102 – parte II
serie A- anno 2000- Comune di Palermo (PA); che la coppia aveva scelto il regime della comunione legale;
che dalla loro unione erano nati due figli:
nata a [...], il [...]- (C.F. Persona_1
) e nato a [...], il C.F._4 Persona_2
16/05/2013(C.F. ); che nel tempo la relazione era C.F._5
andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione da omologare:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. .Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2.disporre l'affidamento condiviso dei figli e Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_2
presso la madre, con la quale vivranno nella casa coniugale sita in
AN (RM), in via delle Betulle n. 14 int.
7. PIANO GENITORIALE PER I GL MI
3. Disporre che:
a) in merito al regime di frequentazione tra il padre non collocatario ed i figli: la concreta individuazione andrà di mese in mese concordata tra i genitori sulla base delle rispettive turnazioni lavorative di concerto con i figli al fine di rispettarne gli impegni scolastici e sportivi, consistente schematicamente:
- nel soggiorno, con eventuale pernotto, dei figli presso il padre per due giorni settimanali, quando i ragazzi trascorrono il weekend con la madre;
nel soggiorno con eventuale pernotto dei figli presso il padre per un giorno settimanale, quando i ragazzi trascorrono anche il weekend con il padre. Il tutto, nell'intenzione condivisa di garantire continuità ed assiduità nella frequentazione con ambedue i genitori ed al fine di non alterare le abitudini di vita dei ragazzi e le modalità del dispiegarsi della relazione genitoriale con le parti;
- quanto ai periodi festivi (vacanze pasquali, estive, natalizie) le parti seguiranno il criterio dell'alternanza, come di consueto, salvo diverse modalità liberamente concordate tra i genitori sulla base degli impegni personali e lavorativi di entrambi. A titolo esemplificativo e con facoltà di deroga, previo accordo tra i genitori, i figli trascorreranno,
alternando gli anni, dal 24 al 30 dicembre con uno dei due genitori e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, con l'intesa che in tale periodo sarà sospesa la frequentazione paterna ordinaria;
per le altre festività
e per il giorno del compleanno dei figli, salvo diverso accordo tra le parti, si seguirà sempre il criterio dell'alternanza annuale;
b) quanto al mantenimento: il padre provvederà mensilmente alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli per un importo complessivo pari ad Euro 400,00# per entrambi, con versamento diretto di detto assegno mensile alla madre in via anticipata entro il giorno 31
di ogni mese con bonifico sul conto a lei intestato sul seguente iban:
[...], con rivalutazione annuale mediante applicazione dei relativi indici ISTAT FOI, tenendo a riferimento quello corrispondente al mese di inizio dell'obbligo.
L'importo dianzi indicato è stato concordato tra le parti sulla base del complesso degli accordi patrimoniali di cui al presente atto;
c) le parti congiuntamente collocano la data di decorrenza della descritta obbligazione di pagamento gravante sul signor Per_1
all'effettivo trasferimento in immobile diverso rispetto a quello comune, fatto dal quale deriverà la nuova modalità di collocamento dei figli;
d) la Sig.ra percepirà al 100% in via esclusiva l' assegno unico Pt_2
per i figli erogato dall ( circa 200,00 mensili) oltre all'assegno CP_1
disposto a favore del figlio per il disturbo dell'apprensione( DSA) Per_2
(circa 346,00 mensili) e all'assegno per ciliaci a favore dei figli pari ad €.
200,00 mensili totali;
e) il Sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese Per_1
straordinarie necessarie, scolastiche, sanitarie non mutuabili e sportive sostenute nell'interesse della prole per come meglio specificate nel Protocollo
in uso presso il Tribunale di Civitavecchia, con applicazione del relativo regime prevedente, ai fini della sussistenza dell'obbligo di rimborso della descritta quota, il previo consenso del coobbligato per tutte le spese diverse da quelle scolastiche, sportive e sanitarie urgenti;
f) quanto alle spese c.d. straordinarie di natura medica e/o paramedica,
sanitaria, comunque riconducibili a prestazioni erogate da soggetti pubblici e/o privati per la cura ed il benessere psico-fisico del figlio la madre Per_2
impiegherà dapprima gli importi mensilmente erogati dall' in favore CP_1
del minore e poi l'eventuale spesa eccedente verrà suddivisa al 50% tra i genitori;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
4.Assegnazione della casa coniugale, sita in AN (RM), in via delle Betulle n. 14 int. 7 alla Sig.ra insieme ai mobili e agli Parte_2
arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme ai figli;
5.Autorizza il signor a trasferirsi in altra abitazione Parte_1
che acquisterà e/o prenderà in affitto;
6.Dichiara entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
7. il Sig. nato a [...], il [...] - c.f. Parte_1
e residenti in [...]
Betulle n. 14 int. 7 si impegna a trasferire entro 12 mesi dalla omologa di separazione alla Sig.ra nata a [...], il [...], Parte_2
- c.f. e residente in [...]
Betulle n. 14 int. 7 che accetta, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi pesi, vincoli, servitù ipoteche, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione,
accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come finora praticati, la sua quota del 50% di proprietà dell'immobile sito nel Comune di
AN in via delle Betulle n. 14 int. 7, distinto al Catasto fabbricati del
Comune di AN al foglio 23, particella 175 Sub 15 di cui al decreto disposizioni delle autorità del 20/11/2008 trascrizione in atti del
9/12/2008 repertorio 1585 rogante tribunale di Civitavecchia (sede di
Civitavecchia-registrazione decreto di trasferimento immobili n.
Registrazione decreto di trasferimento immobili.n. 43605.1/2008) unitamente alla soffitta di cui al decreto di trasferimento del tribunale ordinario di Roma
Sez. Fall. Rep. N. 6/08 Giud. Delegato dot. Fragapane fall. N. 63743
[...]
lotto 23/21 soffitta 2 sc. B piano 5 NCEU foglio 23 part. 193 sub Parte_3
84 superficie mq 5 circa zc 1 cat C/2 CL 6);
- per quanto concerne il patrimonio automobilistico, pur risultando entrambe le autovetture formalmente intestate al Sig. , le parti Per_1
riconoscono che nella sostanza dei rapporti familiari entrambi i coniugi ne hanno fatto uso promiscuo durante la convivenza. Pertanto, l'autovettura
Citroen C3 targata FD682VA passerà nella piena disponibilità e proprietà
della Sig.ra mentre al Sig. rimarrà l'autovettura Renault Pt_2 Per_1
Megan targata EK862DE;
Relativamente alle disponibilità liquide, le parti dichiarano di essere contitolari di un conto corrente bancario presso Banca Bnl, n. 0338 5000 000
012 223, sul quale risulta depositata la somma di circa euro 225.000,00. Di
tale giacenza, euro 10.000,00 saranno attribuite alla Sig.ra a titolo Pt_2
di liquidazione della propria quota di partecipazione al patrimonio familiare,
mentre una congrua parte delle rimanenti disponibilità sarà destinata al sostenimento delle spese legali e notarili connesse alla presente procedura di separazione nonché alle spese di vacanze estive già programmate e di trasferimento delle quote del marito alla moglie di cui ai punti che precedono;
- i sig.ri e hanno precisato Parte_1 Parte_2
espressamente che l'accordo patrimoniale di cui sopra è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ex L. n. 74 del
1987. A fronte degli adempimenti di cui ai punti che precedono dell'accordo matrimoniale i sig.ri e non avranno più Parte_1 Parte_2
nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo in ordine alla richiesta di divorzio
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1267/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(PA (PA), 09/01/1969) e PA (PA), Parte_2
26/09/1975) relativamente al matrimonio celebrato in Palermo (PA), in data 31/08/2000 ( atto n. 102 – parte II serie A- anno 2000- Comune di
Palermo (PA), alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per le statuizioni in ordine alla domanda di divorzio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 07/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone