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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/11/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente relatore dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 3473/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente TRA C.F. , E C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. PETRI C.F._2
ELISA, elettivamente domiciliati come in atti,
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “ dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra e Parte_2 dal sig. in data 03/11/2005, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_1
Comune di Occhiobello (RO) come Atto n. 21 parte I – serie ufficio 1 – anno 2005; ordinare al
Comune di Occhiobello (RO) di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
spese legali del presente procedimento integralmente compensate tra le parti;
ALLE
SEGUENTI CONDIZIONI 1) disporre che il sig. versi, entro il giorno 05 di ogni Parte_1 mese, alla sig.ra la somma di € 200,00* da rivalutarsi annualmente in base agli indici Parte_2
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Grum;
2) disporre che il sig. Parte_1 concorra, ragione del 50%, al pagamento delle seguenti spese nell'interesse del figlio: - spese mediche da documentare (che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche da documentare (che richiedono il preventivo accordo): d) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, e) cure termali e fisioterapiche, f) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi interventi chirurgici
1 in strutture private;
- spese scolastiche da documentare (che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche da documentare (che non richiedono il preventivo accordo): attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00* all'anno. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/10/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato di essere genitori di nato il [...], dagli Per_1 stessi, adottato in forza di decreto n. 6061 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia in data
11/12/2009.
Inoltre, hanno precisato che con decreto n. Cronol. 2621/2019 del 04-05/04/2019, il Tribunale di
Ferrara ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 02/04/2019.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 6/11/2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 13/11/2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
2 Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 2/4/2019 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 4-5/4/2019 del Tribunale di Ferrara.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di un figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in OCCHIOBELLO in data 03/11/2005 tra e trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Parte_1 Parte_2
Comune di OCCHIOBELLO nell'anno 2005, n. 21 parte I – serie ufficio 1;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18.11.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso
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