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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/09/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1151 LLanno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 19.09.2025 da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.06.1973, rappresentata e difesa dall' Avv. OL Vale, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla via D. Tripepi 57/C, ha eletto domicilio
-ricorrente-
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
18.02.1970, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. OL Vale, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via D. Tripepi 57/C, ha eletto domicilio
-resistente- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 02.05.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno congiuntamente proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in relazione al matrimonio contratto a Reggio Calabria il
29.07.2006;
-considerato che con decreto del 18.06.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 27.05.2025 fosse sostituita, ai sensi LLart.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 22.05.2025, poi anticipato al 4.02.2025, con termine per note entro 5 giorni prima LLudienza, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione LLudienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-rilevato che con ordinanza del 27.02.2025 il Giudice delegato ha disposto che le parti integrassero la documentazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 473bis.51 c. 3
c.p.c. e che chiarissero l'ammontare LLAUU nonché modificassero l'importo LLassegno di mantenimento per i figli poiché esiguo rispetto all'età degli stessi, fissando all'uopo termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 11.06.2025, ore 10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza, con onere di allegazione della documentazione richiesta, nonché degli allegati ivi indicati in formato leggibile;
- rilevato che con ulteriore ordinanza LL01.07.2025 veniva fissato nuovo termine per note ex art. 127ter c.p. c. al 17.09.2025 ore 10,00 affinché le parti riformulassero le condizioni precedentemente pattuite tenendo conto LLintervenuta maggiore età del figlio OL;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Calabria il 29.07.2006; b) dal matrimonio sono nati due figli: R_
(15.06.2013) ancora minorenne e OL (27.05.2007), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
c) con decreto di omologa n. 205/2022, depositato il
18.07.2022, è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale avvenuta in data 17.05.2022 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1
Legge 06.05.2015 n.55;
- ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse della minore nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. ed i relativi visti sono stati apposti il 21.03.2025, il 16.04.2025 ed l'8.05.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 02.05.2024 da Parte_3
e così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Reggio Calabria il 29.07.2006 tra e , il cui atto risulta Parte_3 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Atto n.
323, parte 2, Uff. 1, serie A – anno 2006, alle seguenti condizioni:
1)I coniugi si impegnano a non usare, soprattutto davanti ai figli, frasi, atteggiamenti ed espressioni offensive e/o denigratorie nei confronti LLaltro coniuge e si asterranno dall'incoraggiare i minori ad atteggiamenti di rifiuto nei confronti LLaltro coniuge;
2) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) La casa coniugale rimarrà nell'esclusiva disponibilità della moglie Parte_4
che peraltro ne è proprietaria;
4) La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi R_
con collocazione prevalente presso la madre. Entrambi i genitori avranno la facoltà di tenerla con sé secondo modalità ed orari che verranno di volta in volta, concordati anche telefonicamente con un congruo anticipo
5) Per una corretta organizzazione dei ritmi quotidiani della minore i coniugi concordano che: vivrà abitualmente con la madre, salvo la facoltà del padre, R_
in qualsiasi giorno della settimana di vederla e tenerla con sé anche durante la notte
(con l'obbligo di accompagnarla il mattino successivo a scuola), previo congruo avviso telefonico alla madre. Trascorrerà in via generale e salvo diversi accordi un fine settimana con il padre (dal termine delle lezioni il sabato fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola) e il successivo fine settimana con la madre, con possibilità di variazioni previo preavviso di almeno tre ore;
Per quanto concerne le festività e ricorrenze i coniugi concordano le seguenti modalità:
A) La minore trascorrerà alternativamente con il padre la vigilia di Natale fino al mattino successivo ed il giorno di Capodanno e con la madre il Natale e la vigilia di
Capodanno mentre l'anno successivo con il padre il giorno di Natale e la vigilia di
Capodanno fino al mattino successivo e con la madre la Vigilia di Natale ed il
Capodanno.
B) Durante le festività di Pasqua la minore trascorrerà alternativamente con il padre
l'intera giornata di Pasqua fino al mattino successivo e con la madre il UN LLNG (Pasquetta) mentre l'anno successivo con il padre il UN LLNG
(Pasquetta) fino al mattino successivo e con la madre la giornata di Pasqua.
C) le ricorrenze di compleanno ed onomastico della minore verranno festeggiati congiuntamente dai coniugi, salvo esigenze contingenti e straordinarie: in tal caso i coniugi si accorderanno per il migliore svolgimento delle festività nell'interesse della minore
D) durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé la minore per due periodi di giorni quindici ciascuno da alternarsi nei mesi di luglio e agosto concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il mese di maggio e comunque sempre salva la facoltà per entrambi i coniugi di variare i periodi concordati in caso di sopravvenute esigenze;
6) Il sig. , a titolo di mantenimento, corrisponderà un assegno mensilę Parte_2
di € 200,00 per ciascun figlio e OL (quest'ultimo maggiorenne ma non R_
ancora autosufficiente), entro il giorno 20 di ogni mese nel domicilio LLaltro coniuge per quanto concerne . Contribuirà inoltre al 50% delle spese straordinarie R_
relative ai figli (spese sanitarie, scolastiche, есс.);
7) Ai sensi LLart 337- septies c.c. relativamente al figlio OL, maggiorenne ma non autosufficiente, il padre potrà corrispondere l'importo mensile su conto corrente bancario carta di debito o altro strumento equivalente intestato al figlio stesso;
8) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva e per intero dalla signora
, presso la cui abitazione in Reggio Calabria, C. Da Trapezzoli Sud Parte_3
n.40 Ravagnese la figlia è collocata;
R_
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19/09/2025
Il Giudice rel. Est.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1151 LLanno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 19.09.2025 da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.06.1973, rappresentata e difesa dall' Avv. OL Vale, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla via D. Tripepi 57/C, ha eletto domicilio
-ricorrente-
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
18.02.1970, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. OL Vale, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via D. Tripepi 57/C, ha eletto domicilio
-resistente- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 02.05.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno congiuntamente proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in relazione al matrimonio contratto a Reggio Calabria il
29.07.2006;
-considerato che con decreto del 18.06.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 27.05.2025 fosse sostituita, ai sensi LLart.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 22.05.2025, poi anticipato al 4.02.2025, con termine per note entro 5 giorni prima LLudienza, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione LLudienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-rilevato che con ordinanza del 27.02.2025 il Giudice delegato ha disposto che le parti integrassero la documentazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 473bis.51 c. 3
c.p.c. e che chiarissero l'ammontare LLAUU nonché modificassero l'importo LLassegno di mantenimento per i figli poiché esiguo rispetto all'età degli stessi, fissando all'uopo termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 11.06.2025, ore 10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza, con onere di allegazione della documentazione richiesta, nonché degli allegati ivi indicati in formato leggibile;
- rilevato che con ulteriore ordinanza LL01.07.2025 veniva fissato nuovo termine per note ex art. 127ter c.p. c. al 17.09.2025 ore 10,00 affinché le parti riformulassero le condizioni precedentemente pattuite tenendo conto LLintervenuta maggiore età del figlio OL;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Calabria il 29.07.2006; b) dal matrimonio sono nati due figli: R_
(15.06.2013) ancora minorenne e OL (27.05.2007), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
c) con decreto di omologa n. 205/2022, depositato il
18.07.2022, è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale avvenuta in data 17.05.2022 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1
Legge 06.05.2015 n.55;
- ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse della minore nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. ed i relativi visti sono stati apposti il 21.03.2025, il 16.04.2025 ed l'8.05.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 02.05.2024 da Parte_3
e così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Reggio Calabria il 29.07.2006 tra e , il cui atto risulta Parte_3 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Atto n.
323, parte 2, Uff. 1, serie A – anno 2006, alle seguenti condizioni:
1)I coniugi si impegnano a non usare, soprattutto davanti ai figli, frasi, atteggiamenti ed espressioni offensive e/o denigratorie nei confronti LLaltro coniuge e si asterranno dall'incoraggiare i minori ad atteggiamenti di rifiuto nei confronti LLaltro coniuge;
2) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) La casa coniugale rimarrà nell'esclusiva disponibilità della moglie Parte_4
che peraltro ne è proprietaria;
4) La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi R_
con collocazione prevalente presso la madre. Entrambi i genitori avranno la facoltà di tenerla con sé secondo modalità ed orari che verranno di volta in volta, concordati anche telefonicamente con un congruo anticipo
5) Per una corretta organizzazione dei ritmi quotidiani della minore i coniugi concordano che: vivrà abitualmente con la madre, salvo la facoltà del padre, R_
in qualsiasi giorno della settimana di vederla e tenerla con sé anche durante la notte
(con l'obbligo di accompagnarla il mattino successivo a scuola), previo congruo avviso telefonico alla madre. Trascorrerà in via generale e salvo diversi accordi un fine settimana con il padre (dal termine delle lezioni il sabato fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola) e il successivo fine settimana con la madre, con possibilità di variazioni previo preavviso di almeno tre ore;
Per quanto concerne le festività e ricorrenze i coniugi concordano le seguenti modalità:
A) La minore trascorrerà alternativamente con il padre la vigilia di Natale fino al mattino successivo ed il giorno di Capodanno e con la madre il Natale e la vigilia di
Capodanno mentre l'anno successivo con il padre il giorno di Natale e la vigilia di
Capodanno fino al mattino successivo e con la madre la Vigilia di Natale ed il
Capodanno.
B) Durante le festività di Pasqua la minore trascorrerà alternativamente con il padre
l'intera giornata di Pasqua fino al mattino successivo e con la madre il UN LLNG (Pasquetta) mentre l'anno successivo con il padre il UN LLNG
(Pasquetta) fino al mattino successivo e con la madre la giornata di Pasqua.
C) le ricorrenze di compleanno ed onomastico della minore verranno festeggiati congiuntamente dai coniugi, salvo esigenze contingenti e straordinarie: in tal caso i coniugi si accorderanno per il migliore svolgimento delle festività nell'interesse della minore
D) durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé la minore per due periodi di giorni quindici ciascuno da alternarsi nei mesi di luglio e agosto concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il mese di maggio e comunque sempre salva la facoltà per entrambi i coniugi di variare i periodi concordati in caso di sopravvenute esigenze;
6) Il sig. , a titolo di mantenimento, corrisponderà un assegno mensilę Parte_2
di € 200,00 per ciascun figlio e OL (quest'ultimo maggiorenne ma non R_
ancora autosufficiente), entro il giorno 20 di ogni mese nel domicilio LLaltro coniuge per quanto concerne . Contribuirà inoltre al 50% delle spese straordinarie R_
relative ai figli (spese sanitarie, scolastiche, есс.);
7) Ai sensi LLart 337- septies c.c. relativamente al figlio OL, maggiorenne ma non autosufficiente, il padre potrà corrispondere l'importo mensile su conto corrente bancario carta di debito o altro strumento equivalente intestato al figlio stesso;
8) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva e per intero dalla signora
, presso la cui abitazione in Reggio Calabria, C. Da Trapezzoli Sud Parte_3
n.40 Ravagnese la figlia è collocata;
R_
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19/09/2025
Il Giudice rel. Est.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna