Sentenza 12 ottobre 2016
Massime • 1
La causa di giustificazione della legittima difesa (art. 52 cod. pen.) è applicabile anche nell'ipotesi di detenzione abusiva di armi, sussistendone i presupposti di operatività e cioè previo accertamento che, al momento in cui fu conseguita la disponibilità dell'arma, fosse sussistente ed attuale un pericolo grave ed imminente e che pertanto, attese le circostanze ed il contesto, la detenzione dell'arma potesse ritenersi giustificata. (Fattispecie di omicidio commesso per eccesso colposo nell'esercizio della legittima difesa, nella quale la S.C. ha ritenuto illegittimo il riconoscimento della scriminante per il delitto di cui agli artt. 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, non avendo il giudice di merito verificato se l'imputato avesse conseguito la detenzione dell'arma nella immediatezza della sua utilizzazione o già da epoca precedente e, nel secondo caso, se tale detenzione fosse ricollegabile ad una situazione di pericolo coeva al conseguimento della disponibilità dell'arma e protrattasi per tutto il periodo di detenzione della stessa, ovvero fosse sostanzialmente riconducibile all'inserimento dell'imputato in un contesto di tipo delinquenziale).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2016, n. 49615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49615 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2016 |
Testo completo
49 6 15 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 8560 Sent. n. - Presidente - Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere relatore UP 12/10/2016 Dott.ssa ROSSELLA CATENA - Consigliere - R.G.N. 29053/2016 Dott. ANTONIO SETTEMBRE Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - - Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari nel processo nei confronti di OT MA NN NI;
OT MA NN NI, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari emessa in data 13/01/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'assoluzione per la detenzione dell'arma ed al trattamento sanzionatorio;
per l'inammissibilità dei ricorsi nel resto;
udito per l'imputato il difensore di fiducia, Avv.to Francesco M. Colonna Venisti, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G. e per l'accoglimento del ricorso del proprio assistito. 1 RITENUTO IN FATTO 1 1. Con sentenza del 16/12/2011 la Corte di Assise di Bari assolveva il OT MA NN NI dalle imputazioni di omicidio volontario premeditato in danno di AG LO LE, nonché dai delitti di porto e detenzione illegale di arma da fuoco, per non aver commesso il fatto;
a seguito di impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari, la Corte di Assise di Appello di Bari, con sentenza del 28/05/2014, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l'imputato colpevole dei delitti a lui ascritti e, concessa la circostanza attenuante della provocazione e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni quattordici mesi due di reclusione, oltre che alle pene accessorie;
a seguito di ricorso per cassazione da parte del'imputato, la sez. 1, con sentenza del 17/12/2014, n. 1426, annullava la sentenza impugnata con rinvio, in base alla preliminare ed assorbente considerazione della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello, come previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea Dan c/ Moldavia;
all'esito del giudizio di rinvio la Corte di Assise di Appello di Bari, con sentenza del 16/01/2016, dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 589 cod. pen., ai sensi dell'art. 55 cod. pen. così diversamente qualificata - l'originaria imputazione di cui agli artt. 575, 577 n. 3, cod. pen., per avere, con premeditazione, cagionato la morte di AG LO LE, esplodendo nei suoi confronti un colpo di arma da fuoco;
in Valenzano, il 24/04/2009 - e lo condannava alla pena di anni tre mesi sei di reclusione;
riconosciuta, inoltre, la scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., dichiarava l'imputato non punibile in relazione al delitto si cui agli artt. 10, 12, 14 I. 497/74, 61 n. 2, cod. pen. - perché, al fine di commettere il delitto in precedenza indicato, illecitamente deteneva e portava in luogo pubblico un'arma da fuoco;
in Valenzano, il 24/04/2009. 2. Ai fini del corretto inquadramento e dell'organica trattazione dei motivi di ricorso, occorre fare una premessa in ordine allo svolgimento processuale della vicenda che dia conto dei separati approdi decisionali nei precedenti gradi di giudizio.
2.1. La sentenza di primo grado ricostruiva la vicenda dell'omicidio di LO LE AG, ritenuto dagli inquirenti capo del clan egemone nel traffico di stupefacenti nell'area sud-est del barese, nei seguenti termini: lo AG era stato attinto da un colpo d'arma da fuoco la sera del 24/04/2009 dinanzi alla 2 macelleria di Comes Onofrio, all'angolo tra la via Martiri di via Fani e la via Capurso di Valenzano;
all'identificazione dell'odierno imputato si era addivenuti in base al nome pronunciato da alcune delle persone accorse sul luogo, nome molto simile a quello dell'imputato, ed ascoltato da uno degli ufficiali di P.G. ivi recatisi, oltre che in base alla vicinanza tra il luogo dell'omicidio e l'abitazione del OT medesimo, sita alla via Martiri di via Fani;
la vittima, inoltre, poco prima di essere ucciso, aveva fatto irruzione all'interno della macelleria, dove aveva ingiuriato il OT e lo aveva ripetutamente colpito con schiaffi e pugni, mentre questi era in compagnia di NE GI, un pregiudicato del luogo che era stato soppiantato dallo AG alla guida del gruppo criminale di Valenzano a causa della detenzione subita di recente;
poco dopo l'omicidio il genero della vittima, ET NI, aveva sentito un altro ufficiale dei CC, il capitano Maziello, indicare l'autore del fatto in Pallotta o Pannotta, e lo stesso ET, poco dopo, era venuto alle mani con tal IT NE, ritenuto amico del OT;
questi, titolare di un'officina e sospettato di riciclare auto rubate, era senza alcun dubbio vessato, da tempo, dallo AG, i cui accoliti lo avevano in precedenza rapinato e picchiato, non intendendo egli pagare il pizzo;
si accertava che il OT, dopo l'aggressione subita, era riuscito ad allontanarsi ed a fuggire verso la sua abitazione, il cui portone d'ingresso era stato anche danneggiato dagli uomini dello AG che lo avevano inseguito, come dimostrato dai frammenti di vetro rinvenuti sul posto dagli inquirenti;
inoltre, al momento dell'esplosione dei due colpi di arma da fuoco uno dei quali aveva - determinato la morte dello AG - il OT era certamente in strada, specificamente sul marciapiede posto davanti al suo portone, come dichiarato dalla moglie dell'imputato, BE MA, la quale aveva riferito che il marito, dopo esser rientrato in casa, era ridisceso per chiudere il cancello di accesso al suo box, onde scongiurare possibili ulteriori rappresaglie in danno della sua proprietà e dei beni strumentali ivi presenti, da parte degli aggressori;
il teste RL OC, amico dello AG ed in sua compagnia al momento dell'omicidio, aveva riferito che subito dopo gli spari egli aveva visto sul posto il OT insieme al NE, e l'imputato aveva minacciato di sparare anche lui ed il ragazzo che si trovava in sua compagnia, tale TT detto "braciola" o "recchie di gomma"; l'imputato, dopo l'uccisione dello AG, era risalito nella sua abitazione in stato di agitazione, si era lavato, cambiato d'abito e si era allontanato, essendo poi stato arrestato all'estero; nel COSO di alcune conversazioni telefoniche intercettate, la suocera dell'imputato, parlando con il figlio DO, aveva formulato frasi chiaramente indicative della responsabilità del OT, così come dei pregiudicati baresi vicini alla vittima avevano commentato il fatto attribuendolo al litigio con il OT, amico del NE, disapprovando l'inutile bravata posta in esser dalla vittima;
la figlia dello AG, MA, alcuni mesi dopo il decesso del padre, aveva fatto irruzione nella chiesa dove si stava celebrando il matrimonio di una figlia del NE, protestando per via del fatto che a poca distanza dal decesso del padre si celebrasse un matrimonio. La Corte di Assise riteneva che il principale elemento di accusa fosse rappresentato dalle dichiarazioni del RL OC, il quale, tuttavia, era ritenuto reticente ed inattendibile, specialmente avuto riguardo alla ricostruzione degli spostamenti dello AG ed ai suoi rapporti con la vittima;
il predetto, inoltre, era ritenuto inattendibile anche in riferimento alla presenza del NE GI, in contrasto con quanto sul punto dichiarato da altri testi NT NA ed il marito AV GA, NG NA, guardia del corpo della vittima, RR LO, automobilista di passaggio che aveva caricato la vittima sulla sua auto nel tentativo di soccorrerlo 7-1 i quali avevano riferito di aver incrociato il NE ad una certa distanza dal luogo dell'omicidio. In primo grado, pertanto, il OT era stato assolto per non aver commesso il fatto, ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
2.2. La sentenza impugnata, in sede di rinvio, ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale sono stati escussi il RL OC, in qualità di teste, e la BE MA, moglie dell'imputato, oltre ai consulenti tecnici;
è stata, inoltre, acquisita la sentenza emessa nei confronti del RT e del DO, rigettando la richiesta di esame di quest'ultimo, in quanto assolto dall'imputazione di favoreggiamento personale a seguito della incerta identificazione dello stesso nel soggetto individuato dal RL come "braciola " o "recchie di gomma"; sulla scorta della complessiva valutazione delle ulteriori emergenze probatorio illustrate dalla sentenza di primo grado, la Corte territoriale è pervenuta alla condanna dell'imputato per il reato di omicidio colposo ed alla declaratoria di non punibilità dello stesso, ai sensi dell'art. 52 cod. pen., in relazione alle violazioni alla normativa sulle armi. La motivazione della sentenza impugnata ha, in particolare, ritenuto non condivisibile la valutazione di inattendibilità del RL OC operata dal primo giudice, soprattutto in riferimento alla ricostruzione degli spostamenti dello AG, ai suoi rapporti con la vittima, ed alla presenza del NE GI al momento degli spari, alla luce delle dichiarazioni rese dalla BE MA e dallo stesso RL, entrambi riesaminati in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Quanto al movente, le dichiarazioni delia BE, ritenute non sospette in quanto provenienti dalla moglie dell'imputato, hanno chiarito come il OT fosse da tempo vittima di vessazioni da parte dello AG e dei soggetti che a questi facevano riferimento, poiché, come dall'imputato stesso riferito alla moglie, egli rifiutava di pagare il pizzo alla vittima;
detta situazione andava 4 avanti da circa otto anni, ed aveva ingenerato un vero e proprio stato di paura nel OT, che evitava di passeggiare in paese e di recarsi a messa, come attestato anche da certificazione medica del 2004, relativa a lesioni riportate dal OT il quale, in detta occasione, non aveva inteso sporgere alcuna denunzia temendo le rappresaglie dei suoi aggressori. La Corte di merito ha dato altresì atto che secondo la versione del RL e di altro teste, il GL, il OT era ritenuto vicino al NE GI, colui che in precedenza era stato il boss di Valenzano e che, una volta ristretto in carcere, era stato soppiantato dallo AG;
peraltro il NE era presente nella macelleria del Gomes durante l'aggressione al OT, era presente all'omicidio dello AG, ed era stato ucciso, a sua volta, dopo pochi mesi, il che, secondo la Corte territoriale, potrebbe spiegarsi nell'ottica di una rappresaglia alla morte dello AG. In ogni caso, quale che ne fossero le ragioni, secondo la Corte di merito non vi sono dubbi circa la sequela di aggressioni e soprusi subiti, nel corso degli anni, dal OT, ivi incluso l'episodio avvenuto la sera del 24/04/2009 all'interno della macelleria, in cui lo AG, spalleggiato dai suoi affiliati, aveva organizzato una vera e propria spedizione punitiva alla ricerca del NE GI e del OT, essendo del tutto irrilevante la circostanza circa l'iniziativa dell'aggressione direttamente da parte dello AG ovvero l'istigazione dello stesso da parte del RL, come ipotizzato dal teste GL, atteso che tutti i testi sono stati concordi nell'affermare che lo AG, entrato nella macelleria, aveva aggredito il OT con pugni e schiaffi;
altrettanto pacifica risulta la circostanza secondo cui questi, approfittando dell'intervento dei gestori dell'esercizio, era riuscito a fuggire verso la sua abitazione, nonostante fosse stato inseguito dagli uomini dello AG, che avevano tentato di forzare il portone, prendendolo a calci, come dimostrato dai cocci di vetro rinvenuti sul posto. La BE MA aveva descritto il marito, rientrato a casa, come in preda a difficoltà respiratorie, a forte concitazione emotiva, rabbia e spavento, tanto è vero che ella, per farlo calmare, lo aveva invitato ad uscire sul balcone. In detto frangente il OT aveva realizzato che la porta di accesso al garage era rimasta aperta e, temendo l'irruzione degli uomini dello AG, aveva detto alla moglie che sarebbe sceso per chiudere la porta, al fine di evitare altri danni;
la BE era pertanto rimasta sul balcone, da dove aveva sentito dapprima chiudere la porta del garage, su cui ella non aveva visuale, quindi, in rapida successione, aveva sentito la voce di due uomini parlare con tono piuttosto alto, benché ella non avesse visto nessuno arrivare, quindi aveva notato sopraggiungere una macchina da cui erano uscite due persone che si erano dirette di corsa verso il cancello del garage, luogo sul quale, però, non aveva alcuna visuale dal balcone;
quindi era sopraggiunta una seconda auto da cui erano uscite tre persone in rapida successione ed, infine, aveva sentito uno 5 sparo;
a quel punto la donna, che non riusciva a vedere cosa fosse accaduto, riferiva di aver cominciato a gridare chiamando il marito e, in quel frangente, di aver visto un uomo cadere in terra, che veniva poi raggiunto da altri due uomini i quali tentavano di farlo alzare, senza riuscirci;
la BE, pertanto, si recava alla porta, ed appena apertala vedeva il marito, in evidente stato di agitazione, il quale le riferiva che si sarebbe allontanato, cosa che faceva dopo essersi cambiato la camicia. La Corte territoriale ha ritenuto che la versione della donna fosse convergente con quella del RL, il quale aveva riferito che i partecipanti alla spedizione erano partiti dalla masseria dello AG a bordo di tre autovetture, mentre il teste GL aveva dichiarato, a sua volta, che dopo l'aggressione al OT egli si era allontanato con la vettura Audi A3, in quanto lo AG, disattesa la sua sollecitazione a salire su detta vettura, gli aveva ingiunto di andare via, dal che si deduce che alla seconda fase della vicenda, quella conclusasi con la morte dello AG, avevano preso parte le persone che occupavano due autovetture, come dichiarato dalla BE. Il RL, a sua volta, aveva dichiarato che, tornati di nuovo verso la macelleria a bordo di una Vettura Audi A6 condotta dal RT, lo AG era sceso per primo, gridando insulti all'indirizzo del OT;
a quel punto egli aveva sentito due spari ed era sceso a sua volta dall'auto insieme alla persona nota come "braciola" o "recchie di gomma", ed entrambi erano stati minacciati dal OT che impugnava una pistola, a circa cinque o sei metri di distanza, con accanto il NE GI;
egli aveva cercato di girare il corpo dello AG che si trovava in terra, mentre il OT si allontanava in direzione della propria abitazione;
il RL ha dichiarato che lo AG in quella occasione non era armato e che il NE lo aveva aiutato nel tentativo di rialzare la vittima, negando, però, la presenza sul posto di altre vetture, tanto è vero che proprio il NE GI aveva fermato un'auto di passaggio nel tentativo di soccorrere lo AG. La Corte territoriale ha evidenziato la discrasia tra le dichiarazioni della BE e quelle del RL circa la presenza di una sola vettura sul luogo dell'omicidio piuttosto che di due vetture, come sostenuto dalla donna, ritenendo però detta discrasia del tutto spiegabile con la circostanza che le due auto erano giunte in due momenti successivi, anche se di poco, fermandosi in due luoghi diversi: la prima sulla rampa di accesso al garage, la seconda all'angolo tra la via Capurso e la via Martiri di via Fani, essendo del tutto plausibile che, quando lo AG era giunto a bordo dell'auto su cui si trovava anche il RL, gli occupanti della prima vettura si fossero allontanati essendosi accorti che il OT era armato, così come appariva verosimile che il RL non si fosse 6 k accorto della presenza dell'altra vettura, essendosi peraltro focalizzato, a sua volta, sul OT solo dopo aver sentito gli spari ed essere sceso dalla vettura. Non appare possibile, secondo la Corte territoriale, ipotizzare che altri avesse sparato allo AG: né alcuno dei suoi uomini, in assenza di qualsivoglia elemento in tal senso, non essendo neanche provata la circostanza che alcuno degli affiliati della vittima fosse armata, atteso che lo stesso RL, pur avendo affermato di aver visto delle armi passare di mano nella masseria dove si erano riuniti prima della spedizione in danno del OT, aveva poi affermato di non averne visto indosso ai soggetti che avevano partecipato all'aggressione ai danni dell'imputato; né l'autore dell'omicidio poteva essere stato il NE GI, in quanto questi, presente all'interno della macelleria insieme al OT al momento dell'aggressione ed in compagnia del predetto al momento dell'omicidio, non presentava sulla felpa indossata al momento del fatto tracce compatibili con l'ascrivibilità dell'omicidio, in quanto solo sul lato anteriore sinistro e sul alto posteriore sinistro della felpa indossata dal NE i RIS dei Carabinieri avevano rinvenuto tracce di particelle non univocamente indicative dello sparo, ma, soprattutto, il fatto che la loro collocazione fosse sul lato sinistro della felpa appariva incompatibile con la circostanza che non risulti che il NE GI fosse mancino, mentre, al contrario, apparivano compatibili con la circostanza che il NE si trovasse accanto alla persona che aveva sparato. Quanto alle dichiarazioni del teste RR, che aveva soccorso lo AG, la Corte territoriale ha affermato che del tutto erroneamente i primi giudici avevano tratto dalla deposizione del detto teste la conclusione che le dichiarazioni del RL circa la presenza del NE sul luogo dell'omicidio non fossero attendibili, in quanto dalla citata deposizione sarebbe emersa la circostanza che il NE non si trovava sul luogo della sparatoria, mentre il teste RR non aveva mai affermato di aver sentito i colpi di pistola, bensì che quando egli era giunto la persona da lui soccorsa giaceva già in posizione supina;
ciò, considerato che lo AG era stato raggiunto da un colpo all'addome, appariva compatibile solo con la circostanza che qualcuno doveva aver girato il corpo, il che appariva del tutto coerente con la versione del RL, secondo cui egli era stato aiutato dal NE e dall'altro ragazzo che era con lui, a girare il corpo dello AG nel tentativo di soccorrerlo, come dichiarato dalla stessa BE, secondo cui due uomini avevano cercato di far rialzare la vittima, senza riuscirci. Da ciò la Corte territoriale ha desunto che al momento dello sparo il teste RR non fosse ancora giunto sul posto, e che, quindi, il NE, presente al momento dello sparo, potesse essersi allontanato di qualche metro, recandosi verso l'incrocio per chiedere aiuto, essendo poi tornato sul luogo, ed essendo stato visto dal teste RR mentre sopraggiungeva dalla via Capurso, il che portava ad escludere che il NE avesse sparato allo 7 AG in quanto, in tal caso, si sarebbe allontanato definitivamente dal luogo dell'omicidio e non vi avrebbe fatto ritorno, come visto dal RR. Incompatibile con la traiettoria del proiettile, appariva, poi, la posizione del RL, il che portava ad escludere che questi potesse aver sparato allo AG, posto che questi si trovava alle spalle della vittima, come risulta dalla deposizione della BE e del RL stesso, sul punto coincidenti. Tanto ricostruito in fatto, la Corte territoriale ha ritenuto che il OT si fosse trovato senza alcun dubbio in una situazione di pericolo derivante dall'aggressione dello AG e dei suoi uomini, ed alta era la previsione che l'evento lesivo ai suoi danni si verificasse, come dimostrato dal fatto che, dopo pochi minuti dall'aggressione, lo AG era tornato sul posto ed aveva cominciato ad aggredire il OT verbalmente, dirigendosi verso di lui;
detta circostanza evidenziava anche l'attualità del pericolo, posto che lo AG era ritornato per riprendere l'azione aggressiva contro il OT che, poco prima, era riuscito a sfuggirgli dalla macelleria, il che non poteva non essere percepito dall'imputato che come attualità del pericolo;
quanto alla inevitabilità, la Corte territoriale ha ritenuto che il pericolo non avrebbe potuto essere evitato dal OT, il quale era stato raggiunto da ben sei individui, due dei quali lo avevano raggiunto sul marciapiede dopo essere scesi dalla prima vettura, e che gli avrebbero impedito di fuggire, mentre altre quattro persone erano poi sopraggiunte a bordo della Audi A6, tra cui lo AG, certamente animato da intenti aggressivi, come dimostrato dal suo comportamento;
in relazione alla proporzionalità tra l'azione lesiva e la reazione difensiva innescata, la sentenza impugnata ha ritenuto che detto requisito sussistesse in riferimento al bene aggredito dall'azione offensiva ed all'azione difensiva, nonché in riferimento all'intensità dell'offesa, alla effettività ed inevitabilità del pericolo, ma non in riferimento ai mezzi utilizzati reciprocamente, sussistendo, invece, il travalicamento dei confini tracciati dalla norma che prevede la scriminante della legittima difesa e, quindi, il venir meno della proporzionalità come conseguenza di imprudenza, negligenza, imperizia. In particolare, il OT, vessato dallo AG da anni, pochi minuti prima della sparatoria aveva subito l'ennesima aggressione, ed aveva tutte le ragioni per essere spaventato ed adirato ed assumere, quindi, un atteggiamento di difesa da attuare, in via estrema, munendosi di un'arma, nell'uso della quale, egli, tuttavia, aveva ecceduto colposamente, non risultando che lo AG o alcuno dei suoi accoliti fossero armati, benché detta eventualità fosse tutt'altro che remota, attesa la caratura criminale del soggetto, per come emerso dalle stesse dichiarazioni del RL. L'esplosione di due colpi in rapida successione, mirando all'addome della vittima, prima ancora che questa avesse mostrato di essere armata, dimostra, in definitiva, la sussistenza dell'eccesso colposo di legittima di difesa, e, quindi, 8 l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 589 cod. pen., mentre l'esimente della legittima difesa è stata ritenuta sussistente in relazione ai reati di porto e detenzione di arma, avendo il OT, in base ad una valutazione ex ante, tutte le ragioni per armarsi e per difendersi.
3. Con ricorso depositato il 19/05/2015 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari ricorre per violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 52 e 55 cod. pen., osservando come, nel caso in esame, dovesse sicuramente ritenersi insussistente l'attualità del pericolo, alla luce del fatto che il OT, dopo la prima aggressione da parte dello AG all'interno dell'esercizio di macelleria, era riuscito a fuggire nella sua abitazione, in preda a forte concitazione emotiva, ed era poi nuovamente sceso in strada, questa volta armato e, quindi, in condizione di superiorità, con la precisa determinazione di affrontare lo AG ed ucciderlo, cosa che si era poi verificata, avendo egli esploso all'indirizzo dello AG un colpo diretto;
il OT, il quale era sicuro che i suoi aggressori sarebbero ritornati, avrebbe potuto restare all'interno della propria abitazione e chiamare in suo aiuto le Forze dell'ordine; osserva inoltre il Procuratore Generale come l'aggressione subita dal OT non era stata neanche particolarmente violenta, atteso che egli era riuscito a fuggire ed era ritornato a casa, presentando solo un rossore al volto;
risulterebbe, in ogni caso, contraddittoria la motivazione della Corte territoriale a pag. 61, nella parte in cui è stato affermato che il OT era stato raggiunto da sei individui, due dei quali erano scesi dalla prima auto, che si era fermata sulla rampa di accesso al box secondo il racconto della moglie dell'imputato - che certamente gli avrebbero impedito la fuga, in contraddizione con quanto affermato dalla stessa Corte di Assise a pag. 42 della sentenza, dove era scritto che erano giunte due distinte vetture, una prima con due persone a bordo, quindi una seconda vettura, un'Audi 6 con a bordo lo AG, e che gli occupanti della prima vettura si erano subito dati alla fuga essendosi accorti che il OT impugnava un'arma, con la conseguenza che essi non avrebbero mai potuto costituire una minaccia per l'imputato; ciò tacendo il fatto che il OT, proprio dopo la fuga degli occupanti della prima vettura, ben avrebbe potuto far rientro nella sua abitazione, anziché attendere l'arrivo dello AG a bordo della seconda vettura proprio per sparargli, forse in ciò spinto dal NE GI, che era lì presente, come dimostrato dal rinvenimento di tracce di sparo sulla felpa che questi indossava;
parimenti illogico sarebbe il dato temprale indicato in sentenza alla pag. 63 secondo cui lo AG era ritornato sul posto pochi minuti dopo l'aggressione verificatasi all'interno della macelleria - mentre i due fatti non 9 for sarebbero stati affatto contestuali tra loro, essendo intercorso, tra l'aggressione e l'omicidio, un apprezzabile lasso temporale, come dimostrato dalla deposizione della moglie dell'imputato e dalla ricostruzione storica della vicenda;
parimenti contraddittoria sarebbe la motivazione della sentenza, alla pag. 63, allorquando essa presuppone la sussistenza della scriminante della legittima difesa escludendo, però, il requisito della proporzionalità con riferimento ai mezzi adoperati dal OT, affermando che non risultava che lo AG o uno dei suoi accolti fossero armati, ammettendosi, in tal modo, la consapevolezza, da parte dell'imputato, del fatto che i suoi aggressori non fossero armati, con conseguente evidenza del dolo omicidiario ed esclusione della legittima difesa. In relazione al capo B), il ricorso sottolinea come la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente la scriminante della legittima difesa tanto in relazione alla detenzione che al porto d'arma, citando precedenti giurisprudenziali non pertinenti, riferibili al caso in cui un soggetto detenga un'arma a scopo difensivo subito dopo aver subito un'aggressione in cui egli era stato ferito ed i suoi amici uccisi, in attesa di una nuova, imminente, aggressione;
detta situazione, infatti, risulterebbe ben diversa da quella del OT, che aveva subito precedenti aggressioni risalenti nel tempo al 2001/2002 e 2004, rispetto al fatto omicidiario del 2009, non avendo, inoltre, la sentenza neanche chiarito se il OT fosse una semplice vittima inerme oppure un componente dell'avverso clan capeggiato dal NE GI, boss che stava per essere soppiantato dallo AG nell'egemonia della zona sud-est del barese, come la sentenza stessa indica alla pag. 21, con motivazione che entrerebbe, in tal modo, in aperta contraddizione con la ragione giustificatrice della detenzione di un'arma da parte dell'imputato, il quale avrebbe potuto detenere un'arma nell'ottica di una contrapposizione tra clan, come dimostrato anche dalla presenza sul luogo del fatto del NE GI in compagnia del OT.
4. Con ricorso depositato il 26/05/2016 OT MA NN NI, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Francesco M. Colonna Venisti, ricorre per vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b), cod. proc. pen., anche in relazione al travisamento dei fatti, osservando che in tutti i gradi di giudizio non si sia mai fatto riferimento alle seguenti circostanze: che la vittima, di altezza di cm 175, era stata raggiunta da un proiettile dalla cui traiettoria era desumibile che la persona che aveva sparato si trovasse a circa 15 metri dalla vittima, e dalla zona opposta della strada, laddove l'imputato ha la stessa altezza della vittima, il che non sarebbe compatibile con l'inclinazione del proiettile di circa 10 cm., dall'alto verso il basso;
sulla scena del fatto non era stato rinvenuto il secondo bossolo, né risultano indagini in tal senso;
gli indumenti dell'imputato non erano stati richiesti durante la perquisizione domiciliare né sono stati mai sequestrati;
dalla 10 perizia eseguita sul furgoncino utilizzato dall'imputato per allontanarsi subito dopo il fatto è risultato che non fossero state rilevate tracce di polvere da sparo;
la felpa del NE, sottoposta a sequestro, presentava due particelle di piombo e bario sul lato anteriore sinistro e due particelle di piombo ed antimonio sul quello posteriore sinistro;
dalla motivazione adottata in sede di rinvio, inoltre, emergerebbero molteplici travisamenti dei fatti: sarebbe stata valutata la deposizione del RL, alla pag. 42 della sentenza, omettendo di considerare che imputato e vittima avevano la medesima altezza, il che contrasterebbe con l'inclinazione del proiettile;
non sarebbe stata presa in considerazione la presenza dei due uomini scesi dalla prima vettura e collocati sotto il balcone, come dichiarato dalla teste BE, in quanto gli stessi, evidentemente guardie del corpo della vittima, ne avrebbero impedito l'omicidio; si sostiene, inoltre, che lo AG ed i suoi accoliti fossero privi di armi, nonostante il RL avesse dichiarato che le persone presenti nella masseria, che avevano accompagnato lo AG nella spedizione punitiva ai danni del OT, detenessero armi, come da lui stesso notato (pag. 46 del verbale dell'udienza del 21/12/2010); la sentenza ha escluso ogni responsabilità del NE, pur in presenza di tracce di polvere da sparo sulla felpa da questi indossata, avendo la Corte ritenuto che questi non avesse potuto sparare poiché la collocazione di dette tracce sarebbe stata compatibile con l'uso di un'arma da parte di una persona mancina, pur non essendo mai stato accertato se il NE fosse o meno mancino;
nessun accenno sarebbe stato fatto alla consulenza tecnica di parte, posta a base dell'annullamento della sentenza da parte della Corte di Cassazione, pur avendo detta consulenza escluso che una persona, posta accanto al NE, potesse aver esploso il colpo, così come non sarebbe stato dato rilievo al coinvolgimento del NE nell'episodio, come dimostrato dalla condotta della figlia dello AG nel corso delle nozze della figlia del NE, né sarebbe stato dato rilievo alla telefonata del 25/08/2009 tra la moglie e la sorella della vittima, in cui ci si riferisce alla responsabilità del NE nell'omicidio; tra i moventi dell'omicidio riferiti al OT, inoltre, la sentenza ha individuato la possibilità che questi fosse vicino al NE GI, precedente boss di Valenzano, omettendo di considerare che il NE il 24/04/2009 si trovava a bordo della Audi A6 con la vittima, come riferito dal teste brig. Santonicolo, la cui deposizione non sarebbe stata in alcun modo utilizzata;
nonostante l'acquisizione della sentenza emessa nei confronti del RT NI e del DO TT per favoreggiamento personale, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare i predetti, rigettando la relativa richiesta, benché presenti ai fatti in quanto all'interno dell'auto dello AG, senza considerare che il DO era stato assolto dal reato ascrittogli ed il solo RT era stato condannato per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen.; in 11 relazione allo svolgimento dei fatti, inoltre, avrebbe dovuto essere riconosciuta la scriminante della legittima difesa al OT, che aveva agito al fine di difendersi da un pericolo imminente nei confronti della sua vita ed integrità fisica, non potendo sussistere alcuna sproporzione alla luce del possesso di armi da parte dello AG e dei suoi accoliti, come dichiarato dal teste RL;
ci si duole, infine, della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena, alla luce del comportamento processuale dell'imputato, estremamente collaborativo, e della risalenza dei precedenti penali da cui il predetto risulta gravato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata appare condivisibile sotto il profilo dello svolgimento descrittivo della vicenda e sotto quello logico e valutativo delle prove, essendo la motivazione immune da censure rilevabili in sede di legittimità, salvo per un aspetto specifico, come di seguito indicato.
2. In particolare, lo svolgimento argomentativo seguito dalla Corte territoriale appare corretto in punto di diritto in relazione all'applicazione dell'art. 55 cod. pen., poiché pacificamente l'eccesso colposo in legittima difesa non comporta l'assoluzione dell'imputato, bensì la riqualificazione del reato a lui addebitato come reato colposo, con conseguente applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi, considerato che l'art. 55 cod. pen. non configura alcuna fattispecie scriminante o esimente, limitandosi a ribadire in tema di cause di giustificazione la disciplina generale dell'errore e della colpa di cui agli artt. 43 e 47 cod. pen. (Sez. 5, sentenza n. 11806 del 13/02/2014, P.G. in proc. Jehlica, Rv. 260210). Nel caso della sentenza appena citata, infatti, era stata censurata la decisione del giudice di merito che aveva assolto l'imputato dal reato di omicidio preterintenzionale aggravato, ritenendo che lo stesso avesse agito in stato di legittima difesa ancorché con reazione eccessiva rispetto all'entità del pericolo, anziché provvedere alla riqualificazione del fatto come omicidio colposo, ex art. 589 cod. pen. osservando che, una volta reputato che l'imputato, pur in presenza di tutti gli altri presupposti per la configurabilità della scriminante della legittima difesa, avesse colposamente ecceduto nella reazione difensiva, risultata sproporzionata rispetto alla natura ed entità dell'aggressione subita, il giudice di merito non avrebbe potuto assolverlo perché "non punibile", ma avrebbe dovuto riqualificare il fatto, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., come omicidio colposo ex art. 589 cod. pen.; l'art. 55 cod. pen. infatti come ritenuto in motivazione - non configura alcuna fattispecie scriminante o altrimenti esimente, ma si limita a 12 ribadire nella materia delle cause di giustificazione (tanto da essere stata definita in dottrina "norma superflua") la disciplina generale dell'errore e della colpa dettata dagli artt. 43 e 47 cod. pen. Da ciò consegue che, una volta escluso che l'eccesso sia stato doloso il che determinerebbe l'inconfigurabilità della- -scriminante della legittima difesa il che imporrebbe - o incolpevole l'assoluzione per difetto di antigiuridicità del fatto la sua qualificazione come colposo comporta necessariamente l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi, come stabilito dalla stessa norma di cui all'art. 55 cod. pen., atteso che l'omicidio è fatto preveduto dalla legge come delitto colposo.
3. Il Procuratore Generale contesta, nel caso, in esame, la sussistenza della configurabilità della legittima difesa, in assenza degli estremi della scriminante stessa, ed in particolare dell'attualità del pericolo, essendo il OT volontariamente sceso dalla propria abitazione, dove aveva trovato rifugio dopo l'aggressione, essendosi munito di un'arma, quindi in condizione di superiorità, ed al fine di affrontare il suo antagonista, pur potendo restare all'interno della predetta abitazione. La valutazione dell'attualità del pericolo impone di considerare come, secondo quanto affermato da questa Corte (Sez. 4, sentenza n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473; Sez. 1, sentenza n. 13370 05/03/2013, Rv. 255268, Sez. 5, sentenza n. 3507 del 04/11/2009, dep. 27/01/2010, Rv. 245843), l'accertamento inerente la sussistenza della legittima difesa, reale o putativa, e, quindi, anche dell'eccesso colposo, debba essere verificata in base ad un giudizio ex ante, che tenga conto delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, alla stregua delle quali considerare l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, che tenga conto non solo delle modalità dello specifico episodio, ma anche di tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione, che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgere del convincimento di doversi difendere da un'aggressione ingiusta, senza che possano, tuttavia, considerarsi sufficienti i solo stati d'animo ed i timori personali. In tal senso il giudice di merito deve dimostrare, in maniera rigorosa, la sussistenza di un'aggressione ingiusta e di una reazione legittima, laddove la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, mentre la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa. In tale conteso, evidentemente deve essere calata l'affermazione secondo cui non è configurabile l'esimente della legittima difesa qualora l'agente abbia avuto 13 la possibilità di allontanarsi dall'aggressore senza pregiudizio e senza disonore, pur affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio, Rv. 223441; Sez. 4, sentenza n. 9256 del 25/05/1993, P.G. in proc. Barraca, Rv. 195857) e posta a fondamento del ricorso del Procuratore Generale, secondo cui il OT avrebbe agito con intento aggressivo e non difensivo. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, tuttavia, anche nel caso di specie la circostanza che l'imputato, dopo l'aggressione subita all'interno dell'esercizio di macelleria, si fosse allontanato ed avesse fatto rientro nella propria abitazione, deve essere contestualizzata in relazione alle circostanze della vicenda in analisi, alla stregua del criterio interpretativo delineato, e non, invece, essere analizzata in maniera astratta ed avulsa dalle specificità del caso. Ciò in quanto, come emerso dalle risultanze dibattimentali evidenziate dalla sentenza impugnata, seppure è vero che il OT fosse tornato a casa, è pacificamente accertato che egli temesse una nuova aggressione, nell'immediato, alla sua proprietà, ossia al suo garage-officina ed agli strumenti della sua attività lavorativa;
detto timore era giustificato e reso concreto dal fatto che egli, senza soluzione di continuità con l'aggressione fisica subita, era stato inseguito fino alla sua abitazione, il vetro del cui portone di ingresso era stato mandato in frantumi, circostanza non contesta dal ricorso del Procuratore Generale. Ne deriva che, in un contesto spazio-temporale unitario, e quindi in una situazione in cui la minaccia riferibile al OT era qualificata dal connotato dell'attualità, questi, avvedendosi che la porta del garage era aperta, era nuovamente sceso, con il chiaro ed incontestato intento di difendere la sua proprietà da quella che costituiva una minaccia ancora idonea a produrre conseguenze dannose del tutto verosimili. Non vi è dubbio, infatti, che l'analisi della situazione in cui il soggetto era venuto a trovarsi non possa essere effettuata se non in maniera globale, senza parcellizzarne la sequenza al fine di dare risalto a frammenti di avvenimenti, isolandoli dal contesto unitario in cui essi si collocano, con la conseguenza di escludere lo stato di pericolo semplicemente perché il OT aveva fatto rientro presso la propria abitazione. Correttamente la Corte di merito ha evidenziato come il rientro a casa del OT fosse stato conseguenza di una vera e propria fuga, necessitata dall'esigenza di sottrarsi ad un'aggressione a cui avevano partecipato diverse persone, e come, nonostante la fuga, l'aggressione, almeno a livello di tentativo, si fosse protratta senza soluzione di continuità, essendo stato il OT inseguito dai suoi aggressori che non avevano esitato a danneggiare anche portone della sua abitazione, mostrando, evidentemente, un particolare accanimento ed un'intensa volontà aggressiva, che non si era fermata neanche dinanzi al dato che l'aggredito era loro sfuggito. Ne deriva, 14 k quindi, che detta situazione aggressiva sicuramente perdurava al momento in cui l'imputato aveva fatto rientro presso la sua abitazione, essendo del tutto come poi dai fatti plausibile che i suoi aggressori sarebbero ritornati all'attacco - dimostrato essersi effettivamente verificato per cui il timore per i danni che - avrebbero potuto conseguire alla sua proprietà ed ai suoi mezzi di lavoro appariva, da parte del OT, non solo plausibile, ma prossimo alla certezza. Detta valutazione, effettuata da parte della sentenza impugnata secondo un criterio ex ante, appare assolutamente corretta ed immune da censure logiche, non essendosi verificata alcuna significativa e determinante soluzione di continuità nella sequenza dell'azione descritta, non comprendendosi in quanto - meramente asserito da quale dato il Procuratore Generale ricorrente tragga il convincimento che fosse trascorso un tempo apprezzabile tra il momento in cui il OT era sfuggito ai suoi aggressori e quello in cui egli era nuovamente sceso per strada. D'altro canto il rilievo che a detta circostanza viene attribuito è del tutto insignificante, in considerazione del fatto che il dato temporale medesimo appare ininfluente, ciò a fronte della ben più decisiva emergenza costituita dal fatto che la situazione di pericolo non fosse affatto cessata per il OT che messo in risalto dalla sentenza impugnatacome - appena sfuggito all'aggressione ed avendo avuto la possibilità di spiegare alla moglie l'accaduto, si era subito reso conto della permanenza del pericolo alla sua proprietà, resa del ♡ tutto concreta ed attuale dalla altamente probabile prosecuzione della condotta aggressiva, alla luce del fatto che egli era stato seguito e che i suoi aggressori, ancora nei paraggi, si sarebbero accorti del fatto che la porta della sua officina era aperta e, quindi, non si sarebbero lasciati sfuggire l'occasione per arrecargli ulteriori danni. Altrettanto evidentemente, la possibilità di chiedere l'aiuto delle Forze dell'ordine, in detto frangente, è apparsa quindi, implicitamente, alla Corte territoriale, una opzione del tutto astratta ed impraticabile in concreto. - pur a fronte delle ricorrentiSotto altro profilo, inoltre, va considerato che affermazioni della giurisprudenza, secondo cui il legislatore, con l'espressione "necessità di difesa", abbia espresso un concetto che include quello della ineluttabilità, per cui, quando è possibile ed il fatto non è ritenuto vile e disonorevole dalla generalità, bisogna evitare la reazione, rifugiandosi in un commodus discessus, in una ritirata, cioè, decorosa e facile ed inspirata a ragioni di cautela un filone della giurisprudenza di questa Corte, ancorché non recente, - aveva puntualizzato un aspetto significativo della scriminante in esame, avendo affermato che "La persona ingiustamente aggredita, se non è tenuta a darsi alla fuga per evitare la violenza altrui, è tuttavia tenuta, dato il carattere di atto necessitato impresso alla difesa dalla legge, ad allontanarsi o, quanto meno, a 15 difendersi con un mezzo diverso dalla reazione costituente reato, quando ciò sia possibile senza perdere la propria dignità. E se tale possibilità non abbia, l'estremo della proporzione gli impone di fare quanto rappresenta il necessario e, nei limiti consentiti dalla particolare contingenza, il minimo indispensabile per salvaguardare il diritto minacciato" (Sez. 1, sentenza n. 1555 del 24/11/1978, dep. 09/02/1979, Rv. 142412); secondo altra pronuncia, ancor più netta "La esimente della legittima difesa non può essere negata in base al rilievo che il soggetto non si sia avvalso della possibilità di evitare, mediante l'allontanamento, un'aggressione ancora solo ipotetica, che aveva il semplice timore di subire, prima cioè che si cominciasse a concretare l'imminenza del pericolo." (Sez. 1, sentenza n. 10485 del 06/07/1989, Carriero, Rv. 181887), con cui era stata annullata la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto la inapplicabilità della causa di giustificazione, poiché l'imputato, uscito dal locale ove la vittima aveva tenuto un comportamento spavaldo ed aggressivo verso terzi, era rientrato invece di allontanarsi definitivamente, pur essendovi la possibilità di divenire soggetto passivo di una aggressione); infine: "L'esimente della legittima difesa non può essere negata in base al rilievo che il soggetto non si sia avvalso della possibilità di evitare, mediante l'allontanamento, un'aggressione ancora solo ipotetica, che aveva il semplice timore di subire, prima cioè che si cominciasse a concretare l'imminenza del pericolo." (Sez. 1, sentenza n. 8509 del 17/06/1992, La Terra, Rv. 191504). Per quanto risalente possa essere considerato detto indirizzo, esso, a ben vedere, non si pone affatto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità prevalente, in quanto, in realtà, evidenzia la necessità, poi sottolineata dalle successive pronunce di questa Corte, di considerare le peculiarità del caso concretamente esaminato, ivi incluso anche il contesto soggettivo dell'autore della reazione di fronte alla possibilità di allontanarsi o meno, dovendo, cioè, la possibilità di allontanamento essere valutata caso per caso, non potendo, cioè, l'allontanamento essere reputato, in astratto, come una condotta obbligata, in base ad un automatismo non previsto né contemplato dal legislatore. Inoltre, nel caso in esame, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, in concreto detta possibilità di scelta non sussisteva per il OT, posto che la situazione di pericolo si era già realizzata, ed era caratterizzata da attualità e permanenza, per cui la scelta di fronte alla quale egli si trovava non consisteva nell'optare o meno per un commodus discessus, bensì nel decidere se subire ulteriori danni, diretti non alla sua incolumità fisica, bensì alla sua proprietà ed ai mezzi che gli consentivano lo svolgimento della sua attività lavorativa;
soggettivamente connotata dallatanto in una situazione 16 consapevolezza derivante dai pregressi episodi aggressivi, reiterati nel tempo, e fondante, come accuratamente sottolineato dalla Corte di merito, un coacervo di sentimenti e di reazioni individuali, dalla rabbia al senso di impotenza, dall'esasperazione alla saturazione;
né, in tal senso, può logicamente ritenersi influente la personalità "borderline" del OT e la sua vicinanza con un personaggio malavitoso locale antagonista dello AG, ossia il NE, posto che appare incontestata la sussistenza di precedenti episodi aggressivi ai danni del OT ed altrettanto incontestate le sue condizioni psicologiche dopo l'aggressione subita da ultimo, in data 24/04/2009, posto che le dichiarazioni della BE sul punto non risultano essere state confutate dal ricorso del Procuratore Generale. In tal senso, quindi, e per le esposte considerazioni, deve ritenersi logicamente sviluppato l'iter argomentativo della sentenza impugnata, che ha peraltro congruamente e condivisibilmente analizzato la sussistenza di una reazione legittima ad un pericolo attuale da parte dell'imputato, così come, in maniera altrettanto logicamente ineccepibile, ha valutato sussistente il travalicamento dei limiti di proporzionalità tra l'aggressione subita e la reazione attuata, avendo il OT, come conseguenza di imprudenza, negligenza, imperizia, ecceduto nell'uso dell'arma che aveva legittimamente recato con sé in funzione difensiva, avendo esploso due colpi in rapida successione, mirando ad una zona vitale della vittima, ancor prima di sincerarsi che la stessa fosse armata.
4. Dette considerazioni non possono che logicamente coordinarsi con l'iter argomentativo concernente la sussistenza della ritenuta scriminante della legittima difesa in relazione al delitto di porto d'arma. Nella descritta situazione, infatti, come rilevato dalla Corte territoriale, la caratura criminale dello AG, ben nota al OT, la possibilità che il predetto AG fosse armato e che lo fossero i suoi sodali, la certezza che egli si sarebbe trovato di fronte a plurimi aggressori, come poco prima verificatosi, costituiscono altrettante emergenze convergenti verso una valutazione in termini giustificativi, nei confronti del OT, della scelta, da questi effettuata, di recare con sé un'arma nella circostanza, necessitata, di attuare la difesa alla sua proprietà. Coerentemente, infatti, la sentenza impugnata ha evidenziato come il OT, vessato dallo AG da anni, pochi minuti prima della sparatoria aveva subito l'ennesima aggressione, avendo, quindi, non solo tutte le ragioni per essere spaventato ed adirato, ma avendo anche la legittima attesa che lo AG e/o i suoi accoliti fossero armati, ciò alla luce del contesto ambientale e della caratura criminale della vittima e dei suoi complici, come delineato dal RL, teste della cui attendibilità il ricorso del Procuratore Generale non dubita. 17 In tal senso appare parzialmente corretta e solo per alcuni aspetti condivisibile la citazione, da parte della sentenza impugnata, del principio espresso dalla Sez. 5, sentenza n. 5761 del 11/11/2010, dep. 15/02/2011, Melfitano ed altri, Rv. 249254, secondo cui "La causa di giustificazione della legittima difesa (art. 52 cod. pen.) è applicabile anche nell'ipotesi di detenzione abusiva di armi, sussistendone i presupposti di operatività e cioè previo accertamento della effettiva sussistenza e dell'attualità del pericolo e ulteriormente verificando se, avuto riguardo alle circostanze ed al contesto, la detenzione dell'arma, ancorché abusiva, appaia giustificata". Risulta chiara ed assolutamente illuminante la motivazione della citata sentenza che, superando l'orientamento di altra pronuncia Sez. 2, sentenza n. 17329 del 29/02/2008, Rv. 239770, secondo cui né la legittima difesa né lo stato di necessità varrebbero a giustificare la detenzione abusiva di un'arma -, ha osservato come, allorquando appaia accertato che la detenzione di un'arma costituisca una cautela a garanzia dell'incolumità personale, alla luce delle specifiche condizioni dell'imputato (che, nel caso di specie aveva subito un attentato al quale era scampato, restando tuttavia ferito), osservare che la detenzione abusiva di armi non possa essere scriminata né dalla legittima difesa né dallo stato di necessità, sia a livello reale che putativo, perché la detenzione abusiva di armi costituisce delitto Ө connotato dalla volontà del legislatore di impedire la autonomamente circolazione di tali mezzi di offesa alla persona, è affermazione di assoluta ovvietà, atteso che qualsivoglia condotta sanzionata dall'Ordinamento come illecita ha una sua autonomia concettuale, ed è sanzionata proprio perché il legislatore intende impedire l'aggressione dei beni giuridici tutelati. Tuttavia, prosegue la sentenza, tale tautologica considerazione non spiega perché le esimenti suddette possano scriminare un omicidio, che è in assoluto il più grave dei reati, ma non una detenzione abusiva di pistola che prescinda dall'uso dell'arma, e potrebbe essere giustificata dall'incombere di un pericolo grave ed imminente, potendo essere un'arma usata anche come strumento di deterrenza, non apparendo decisivo neanche il richiamo all'art. 52, comma 2, cod. pen., atteso che detta norma ha il solo scopo di stabilire una presunzione assoluta di proporzionalità tra offesa e difesa nel caso in cui un'arma venga utilizzata per fronteggiare una intrusione invito domino di estranei nel proprio domicilio o dimora, affrancando il titolare del legittimo jus excludendi dall'onere di provare l'adeguatezza della reazione all'aggressione patita, mentre ove, in ipotesi, venga utilizzata arma detenuta abusivamente, la proporzionalità dovrà essere oggetto di attenta valutazione in concreto, e chi intendesse addurre a giustificazione del reato eventualmente commesso la legittima difesa, dovrà dimostrare la proporzionalità all'offesa dell'azione di contrasto attuata per fronteggiarla. 18 Proprio detta motivazione consente di affermare come, anche nel caso in esame, per ritenere sussistente l'esimente della legittima difesa in relazione al delitto di detenzione di arma, sarebbe stato necessario accertare se, nel momento in cui aveva conseguito la disponibilità dell'arma, fosse sussistente ed attuale per il OT un pericolo grave ed imminente e pertanto, attese le circostanze ed il contesto, la detenzione dell'arma potesse ritenersi in qualche modo giustificata. Non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, infatti, se l'imputato avesse conseguito la disponibilità dell'arma nell'immediatezza della sua utilizzazione, e quindi ciò fosse da considerare funzionale alla necessità di difendersi da un pericolo grave ed attuale, ovvero se egli la detenesse già da epoca precedente e se, in tal caso, la detenzione fosse ricollegabile ad una situazione di pericolo coeva al conseguimento della disponibilità dell'arma e protrattasi per tutto il periodo di detenzione della stessa considerata la natura - pacificamente permanente del delitto, attesa la perduranza della condizione di antigiuridicità coincidente con la durata della detenzione stessa -, ovvero se la detenzione fosse riconducibile alla condizione di marginalità sociale del OT medesimo ed al suo inserimento in contesti di tipo delinquenziale. Sotto detto aspetto, infatti, colgono nel segno le argomentazioni del ricorso del Procuratore Generale, secondo cui la sentenza impugnata non chiarisce se l'imputato fosse semplicemente una vittima di angherie protrattesi nel tempo, collegate al suo ar rifiuto di pagare il "pizzo" allo AG, ovvero un soggetto inserito nella contrapposta fazione facente capo al NE GI, per cui la detenzione dell'arma potrebbe essere stata determinata dalla prospettata contrapposizione fra opposte fazioni criminali. Per la verità, ciò che, ancora una volta, andrebbe chiarita è la sussistenza o meno, al momento in cui il OT aveva conseguito la detenzione dell'arma, dell'attualità del pericolo, posto che detta ultima circostanza appare determinante in relazione alla concreta applicazione della scriminante;
al contrario, la circostanza che l'imputato fosse o meno vicino al NE GI appare di secondario rilievo, atteso che certamente una condizione di marginalità sociale non può determinare la radicale esclusione della possibilità di applicare la scriminante della legittima difesa, non essendo certamente possibile affermare che hanno diritto a cautelare la propria incolumità personale con un'arma solo gli incensurati e le persone perbene, dovendo ritenersi tale possibilità preclusa a chi si trovi inserito in un contesto al margine della legalità, ancorché sottoposto ad una situazione di pericolo. Sotto detto specifico profilo, quindi, e per la eventuale conseguente rideterminazione della pena, la sentenza impugnata va annullata, ex art. 623 cod. proc. pen., con rinvio alla Corte di Assise si Appello di Bari per nuovo esame sul punto concernente la sussistenza attuale della condizione di pericolo nel 19 momento in cui il OT aveva conseguito la disponibilità dell'arma e la perduranza di detta condizione di pericolo in costanza della detenzione illecita dell'arma stessa da parte dell'imputato. Nel resto, come detto, il ricorso del Procuratore Generale va rigettato.
5. Parimenti va rigettato il ricorso dell'imputato, basato essenzialmente sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda, peraltro meramente supposta ed ipotizzata in termini di mera eventualità, essendo il ricorso basato su argomentazioni in fatto e su richiami ad atti e documenti processuali non allegati, con conseguente genericità del ricorso stesso anche sotto il profilo dell'autosufficienza. In particolare si lamenta il travisamento dei fatti, che deriverebbe, tra l'altro, dalla mancata considerazione di una ricostruzione alternativa della vicenda, fondandosi sulle difformi conclusioni raggiunte dal consulente tecnico della difesa in merito alla dinamica dello sparo, benché detta consulenza non sia stata allegata al ricorso;
a differenza di quanto affermato in ricorso, peraltro, detta consulenza non è stata affatto determinante in sede di annullamento della sentenza da parte di questa Corte, con pronuncia del 17/12/2014, basata sulla preliminare ed assorbente considerazione della violazione del principio di cui all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea del 05/07/2011 nel caso Dan c/ Moldavia. In ogni caso va ricordato come il ricorso per cassazione con cui si contesti il travisamento di specifici atti del processo deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motivo (Sez. 6, sentenza n. 9923 del 05/12/2011, dep. 14/03/2012, Rv. 252349), risultando il ricorso, come detto, sotto detto profilo generico e non autosufficiente. Sotto altro aspetto, infine, va ricordato che la difesa del OT deduce specificamente il travisamento del fatto, motivo non deducibile in sede di legittimità anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendo, invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un 20 risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, sentenza n. 39048 del 25/09/2007, Casavola ed altro, Rv. 238215). (, Ne deriva, come detto, il rigetto del ricorso presentato nell'interesse del OT MA NN NI.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di detenzione abusiva di arma da sparo con rinvio, anche per la quantificazione della pena, ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Bari per nuovo esame;
rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 12/10/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gerardo Sabeone Rossella Catena W or Romelmille Cities PORTATA IN CANCILLERIA 23 NOV 2016 addl IL PUNZIONATIO CIUDICIARIO sujun 21