Sentenza 29 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di detenzione abusiva di armi, così come prevista e punita dagli artt. 10 e 14 L. n. 497 del 1974, non sono applicabili, nè come reali nè come putative, le cause di giustificazione della legittima difesa e dello stato di necessità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/02/2008, n. 17329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17329 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 29/02/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 240
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 029925/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI NO (n. il 13/02/1962);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in data 22/11/2005. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Adriano Iasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 06/07/2004, il G.U.P. presso il Tribunale di Sassari dichiarò BO NO responsabile dei reati di ricettazione e detenzione illegale di armi comuni da sparo, detenzione illegale di munizioni e detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi A, C, E - concessa quanto al capo D l'attenuante di cui alla L. n.309 del 1990, art. 73, comma 5, ed effettuata la diminuzione per la scelta del rito abbreviato - lo condannò alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 300,00 di multa per i reati di cui ai capi A, C, E ed alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il reato di cui al capo D. Complessivamente, quindi, ex art. 73 c.p. alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e Euro 2.300,00 di multa;
confisca e distruzione della sostanza stupefacente e delle munizioni in sequestro. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame. La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 22/11/2005, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, assolse il BO dall'imputazione di cui al capo D (illecita detenzione di sostanza stupefacente, perché il, fatto non è preveduto dalla legge come reato). Rideterminò, per l'effetto, la pena in quella di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 300,00 di multa;
confermò nel resto la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:
PER IL CAPO A (illegale detenzione di armi);
Art. 606 c.p.p., lett. B, per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 52 c.p. e art. 59 c.p., comma 4, ovvero ex art. 606 c.p.p., lett. E, per mancanza di motivazione.
In buona sostanza il ricorrente si lamenta del fatto che non gli sia stata riconosciuta la sussistenza della legittima difesa - al limite putativa - e che sia stata affermata la mancanza di attualità del pericolo. Inoltre il ricorrente si lamenta perché la Corte ha motivato solo rinviando alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, omettendo di spiegare perché non siano applicabili, in materia di armi, le cause di giustificazioni quali la legittima difesa.
Art. 606 c.p.p., lett. B, per erronea applicazione della L. n. 895 del 1967, art. 5 ovvero ex art. 606 c.p.p., lett. E, per manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente si duole perché la Corte di Appello, pur riconoscendo che il fatto non è particolarmente grave, non applica, poi, l'attenuante della lievità del fatto. La Corte motiva il diniego dell'attenuante di cui sopra sulla base del fatto che i fucili fossero efficienti e pronti all'uso. Il ricorrente rileva, però, che la norma (L. n. 895 del 1967, art. 5), richiama solo la quantità e qualità delle armi.
PER IL CAPO C (ricettazioni delle armi di cui al capo A);
Art. 606 c.p.p., lett. B, per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 c.p. e art. 192 c.p.p. ovvero ex art. 606 c.p.p., lett. E, per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente con tale motivo evidenzia che la Corte di appello ha ritenuto la sua responsabilità in ordine alla ricettazione delle armi di provenienza furtiva solo perché avrebbe mentito sulla data di acquisto delle stesse armi (menzogna deducibile dalla data di denunzia di furto di una delle due armi). Il ricorrente rileva che a prescindere dalla fondatezza della presunta menzogna, non è sufficiente la presenza di un solo indizio per addivenire alla condanna.
Art. 606 c.p.p., lett. B, per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 c.p. ovvero ex art. 606 c.p.p., lett. E, per manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente con tale motivo si duole perché non gli è stata applicata l'ipotesi di cui all'art. 648 c.p., comma 2, a suo giudizio invece applicabile per le modalità e le finalità (difensive) della detenzione (limitata nel tempo) e lo scarso valore delle armi. Per tali motivi conclude chiedendo che l'impugnata sentenza venga annullata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché manca in esso ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
I motivi di ricorso sono sostanzialmente coincidenti con i motivi di appello e non una parola è spesa per confutare le argomentazioni del Giudice di appello che ha - con dettagliata motivazione - rigettato tali motivi.
Infatti la Corte territoriale ha evidenziato, per quanto riguarda l'illegale detenzione di armi, il principio di questa Suprema Corte, condiviso dal Collegio, che in tema di detenzione abusiva di armi, così come prevista e punita dalla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14, non sono applicabili, ne' come reali ne' come putative, le cause di giustificazione della legittima difesa e dello stato di necessità. (Sez. 1, Sentenza n. 9176 del 10/05/1984 Ud. - dep. 26/10/1984 - Rv. 166320). Il perché di tale indirizzo giurisprudenziale è evidente e perfettamente in linea con la volontà del legislatore. Invero le norme che disciplinano la detenzione delle armi sono molto precise e severe, poiché mirano ad un controllo efficace ed effettivo della circolazione delle armi e del loro possesso da parte dei privati. A tal proposito la legge prevede che chiunque abbia la detenzione di armi o munizioni deve farne immediata denunzia all'ufficio locale della pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei Carabinieri (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38). Se non si ottempera a quanto sopra si risponde del delitto di illegale detenzione di arma. Tale regola vale sia per chi abbia acquisito la detenzione di armi a seguito di rilascio di nulla osta della polizia (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 35), sia per chi l'abbia acquisita a seguito di rilascio di porto di armi (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 42), sia per chi abbia acquisito la detenzione per qualsiasi altra causa (ad esempio per eredità da un soggetto che a sua volta deteneva un'arma). Tale denunzia di detenzione è obbligatoria a prescindere dal motivo (che normalmente è proprio un dimostrato stato di bisogno) per il quale si decide di detenere un'arma. Orbene nel caso di specie è pacifico che il BO deteneva da diversi mesi le armi, poi, sequestrate (lo ammette lo stesso ricorrente, che dichiara di averle acquistate nell'estate precedente all'accertamento del reato che è del dicembre 2003) e non aveva mai effettuato la denunzia di detenzione delle armi. È evidente, quindi, la sussistenza del contestato delitto di illecita detenzione di armi. Infatti, seppure fosse fondata la tesi del ricorrente di versare in uno stato attuale e "continuativo" di legittima difesa - come si vedrà tale tesi è completamente infondata - nulla impediva al BO di adempiere, nei vari mesi di detenzione, al suo obbligo di denunziare la detenzione delle armi. In realtà il BO non ha mai effettuato tale denunzia, perché sapeva di non possedere alcun legittimo titolo alla detenzione e perché l'Autorità di pubblica sicurezza - con la verifica dei numeri di matricola delle armi - avrebbe scoperto l'illecita provenienza delle armi stesse. È chiaro, quindi, il diverso ambito di applicazione delle norme sul controllo delle armi e della norma sulla legittima difesa: le prime mirano al controllo severo della circolazione delle armi da parte dello Stato, la seconda opera al fine di giustificare la condotta che costituisca reato posta, però, in essere da chi vi sia stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che vi sia la proporzione tra la difesa e l'offesa. L'indirizzo di cui sopra è confermato anche dalla novella dell'art. 52 c.p., comma 2, che nel regolamentare la proporzionalità "presunta" - in alcuni casi specifici - tra l'offesa e la difesa con uso di armi, ne prevede l'applicabilità solo a chi detiene "legittimamente" le armi di cui fa uso.
Poche parole - visto che per quanto sopra detto la legittima difesa non è applicabile al delitto di abusiva detenzione di armi - sulla tesi del ricorrente di versare in uno stato attuale e "continuativo" di legittima difesa. Il BO sostiene quanto sopra sul presupposto che avendo subito, in passato, dei furti e delle aggressioni ed essendo possibile che si verifichino altri fatti delittuosi analoghi contro di lui, sarebbe in stato di legittima difesa. La manifesta infondatezza di tale tesi è evidente. Infatti la legittima difesa, la cui ratio è comunemente individuata nella prevalenza accordata dallo Stato all'interesse del soggetto ingiustamente aggredito rispetto a quello che si è volontariamente posto contro la legge, con conseguente venire meno di quel danno sociale che giustifica l'intervento e la applicazione della sanzione penale, così rendendo lecito un fatto altrimenti vietato perché costituente reato, ruota sui due poli della aggressione ingiusta e della reazione legittima. Secondo la teoria tradizionale, la aggressione, che deve riguardare un diritto, deve avere provocato un pericolo attuale ed involontario di lesione di quel diritto, cioè il rischio, la elevata probabilità, del verificarsi di una lesione ingiusta al momento del fatto, per cui la reazione non può essere nè anticipata ne' posticipata, in quanto il pericolo futuro e quella passato non scriminano, poiché il primo consente alla parte di rivolgersi alla autorità di polizia ed a quella giudiziaria se vi è la probabilità di una futura situazione pericolosa, mentre il secondo farebbe coincidere la reazione con la vendetta, per cui occorre una situazione di attacco illegittimo ed in corso la cui cessazione dipende necessariamente dalla reazione difensiva. La reazione legittima deve essere dal suo canto necessaria per salvaguardare il bene in pericolo nel senso che il soggetto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso singolo in concreto, trovandosi nella impossibilità di agire altrimenti, non possa evitare l'offesa se non difendendosi arrecando a sua volta offesa all'aggressore, ponendosi in tal caso l'aggressione come unico modo per salvare il diritto minacciato (v. per tutte Cass. n. 2554 del 1996, rv. 204065; Cass. n. 9695 del 1999, rv. 214936; Cass. n. 16908 del 2004, rv. 228045; Cass. n. 5697 del 2003; Cass. n. 16677 del 2007, rv. 236502). Nel caso di specie non vi è, con evidenza, alcun attacco illegittimo ed in corso, la cui cessazione dipenda necessariamente dalla reazione difensiva del BO (al limite usando anche le armi illegittimamente detenute, sempre che ricorra la proporzione tra l'offesa e la difesa di cui all'art. 52 c.p., comma 1, e fermo restando che risponderà, in ogni caso, dell'illegittima detenzione delle armi).
Infine, alla luce di quanto sopra, risulta con evidenza che correttamente la Corte territoriale non abbia neppure preso in considerazione la richiesta del ricorrente di applicare, quanto meno, la difesa legittima putativa. Infatti la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in punto di legittima difesa putativa, è consolidata nel senso che l'errore scusabile che giustifica la scriminante putativa deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di una offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti e cioè di una situazione obiettiva atta a fare sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esaurito, di una offesa ingiusta. (Sez. 1, Sentenza n. 4337 del 06/12/2005 Ud. - dep. 02/02/2006 - Rv. 233189). Nella presente fattispecie non si è verificato, come si è detto, nulla di tutto ciò e si è invocata la legittima difesa putativa a sostegno di un'errata interpretazione dell'art. 52 c.p.. Correttamente la Corte di appello non ha concesso la diminuzione di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5, valutando, tra l'altro, la qualità delle armi. Invero questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di reati concernenti le armi, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto (L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5), è demandata al giudice di merito una duplice e successiva indagine, consistente, in via primaria, nella verifica della concedibilità della attenuante in questione in relazione ai connotati soggettivi (con esito negativo: la Corte di Appello ha, infatti, richiamato un precedente specifico del BO nel negare la concessione delle attenuanti generiche) ed oggettivi che caratterizzano il porto e la detenzione delle armi stesse, ed in via successiva (all'esito positivo della prima analisi), nell'accertamento della sussistenza della circostanza oggettiva della quantità e potenzialità delle armi. Nel caso di specie la Corte ha negato l'attenuante, con giudizio non censurabile, proprio richiamando il fatto che i fucili fossero efficienti e pronti all'uso. (Sez. 5, Sentenza n. 21243 del 16/03/2001 Ud. - dep. 24/05/2001 - Rv. 219033). Per quanto riguarda la prova della commissione del reato di ricettazione, la Corte territoriale ha, correttamente, posto in rilievo oltre alla menzogna del BO sulla data di acquisto di uno dei fucili, anche il fatto che il ricorrente non ha voluto mai indicare il nome della persona dalla quale aveva acquistato i fucili. Ciò è perfettamente in linea con il principio più volte ribadito da questa Suprema Corte, condiviso dal Collegio, che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 27/02/1997 Ud. - dep. 13/03/1997 - Rv. 207313;
Sez. 2, Sentenza n. 16949 del 27/02/2003 Ud. - dep. 10/04/2003 - Rv. 224634).
Infine, la Corte territoriale ha correttamente escluso la possibilità di ravvisare la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art.648 c.p., comma 2 sia con riferimento al valore economico dei fucili
(richiamato per la non concedibilità dell'attenuante di cui all'art.62 c.p., n. 4), sia soprattutto con riferimento al fatto che l'oggetto della ricettazione è costituito da armi. In proposito ha richiamato anche giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, che ha affermato più volte: la ricettazione di armi non può farsi rientrare nell'ipotesi di ricettazione di cui al capoverso dell'art. 648 c.p. (Sez. 6, Sentenza n. 3017 del 11/10/1990 Ud. - dep. 08/03/1991 - Rv. 186590; Sez. 1, Sentenza n. 1723 del 21/12/1999 Ud. - dep. 14/02/2000 - Rv. 215344).
Alla fine della disamina delle motivazioni della Corte territoriale, appare evidente che i motivi di ricorso sono sostanzialmente coincidenti con i motivi di appello e non una parola è spesa per confutare le argomentazioni del Giudice di appello. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fatto che nessuna argomentazione sia svolta nel ricorso, in ordine alle valutazioni espresse dal giudice di appello sui vari motivi, determina l'inammissibilità del ricorso. Si richiamano in proposito le seguenti pronunzie:
Sez. 4, sent. n. 5191 del 29.3.2000 dep.
3.5.2000 rv 216473: "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità".
Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 dep. 11.10.2004 rv 230634: "È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso".
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2008