Sentenza 3 maggio 2016
Massime • 1
L'accertamento della legittima difesa, anche putativa, deve essere effettuato valutando, con giudizio "ex ante", le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento - e non "ex post" - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell'esimente della legittima difesa. (Fattispecie in tema di omicidio preterintenzionale, in cui la Corte ha censurato la decisione che aveva escluso l'esimente nei confronti dell'imputato, che aveva cagionato la morte della persona offesa colpendola con un pugno al volto e facendola cadere in terra, omettendo di considerare adeguatamente, e con giudizio "ex ante", lo stato di estrema concitazione e di oggettiva paura nel quale egli versava a seguito delle plurime e precedenti aggressioni subite da parte della vittima che, seppure in evidente stato di ubriachezza, era risultata in grado di correre, senza mostrare difficoltà nell'incedere o perdita di equilibrio).
Commentari • 11
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La legittima difesa presuppone sempre un attacco o un pericolo di aggressione. Principio Giurisprudenziale La causa di giustificazione di cui all'art. 52 cod. pen. (legittima difesa) non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell'ambiente domestico, alla propria o all'altrui incolumità, o, quanto meno, un pericolo di aggressione. Decisione: Sentenza n. 40414/2019 Cassazione Penale – Sezione 5 Classificazione: Penale Principio: La causa di giustificazione di cui all'art. 52 cod. pen. non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2016, n. 33591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33591 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2016 |
Testo completo
ASR 335 9 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati 89112016 Presidente - SENTENZA N. Dott.ssa LUISA BIANCHI Rel. Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. Consigliere MARIA PIA GAETANA SAVINO Dott.ssa Dott. GIUSEPPE GRASSO Consigliere REGISTRO GENERALE Consigliere N. 21456/2015 Dott. ANTONIO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : BR HA XI N. IL 23.09.1990; Avverso la sentenza della CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI GENOVA in data 21 novembre 2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Mario Fraticelli che ha chiesto il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato Stefano Parretta in sostituzione dell'avvocato Paolo Costa del foro di Genova per il ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza resa in data 23 settembre 2014 la Corte d'Assise d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza della Corte d'Assise di Genova in data 14 ottobre 2013, appellata dall'imputato VO NA AL, ritenuto ed applicato l'art. 55 cod. pen., esclusa l'attenuante della provocazione, con le già concesse attenuanti generiche, determinava la pena inflitta all'imputato in anni due di reclusione. Quest'ultimo era stata tratto a giudizio e condannato in primo grado alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione per rispondere del reato di cui all'art. 584 cod. pen. (omicidio preterintenzionale) in danno di AL GU OB Danny. In particolare perché colpendo quest'ultimo con almeno un pugno al volto e facendolo cadere ne cagionava la morte, conseguenza dell'emorragia cerebrale sopraggiunta in quanto il AL cadendo a terra sbatteva la testa _ 2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia il VO deducendo sotto più profili erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà di motivazione nella parte in cui la Corte d'Assise d'Appello, pur ritenendo sussistenti . F tutte le condizioni ed i presupposti della legittima difesa, aveva inquadrato la condotta dell'imputato nella fattispecie di cui all'art. 55 c.p., ritenendo che il predetto fosse incorso in un errore di valutazione in merito aalla intensità del pericolo fronteggiato CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Va premesso in fatto che l'episodio è stato direttamente osservato da due agenti del reparto mobile della P.S., al momento non in servizio, che mentre transitavano a bordo della loro auto privata nei pressi della stazione metropolitana di Piazza di Negro in Genova notavano una colluttazione tra due individui, uno dei quali colpiva con un pugno l'altro che cadeva a terra senza dare segni di vita. Soccorso quest'ultimo e trasportato in ospedale ivi poche ore dopo decedeva senza aver ripreso conoscenza. I fatti immediatamente precedenti l'epilogo erano invece stati riprese da alcune videocamere di sicurezza, Dalla visione dei filmati emergeva che il AL, risultato all'esame autoptico particolarmente ubriaco, aveva aggredito in precedenza diverse volte il VO ed un suo amico, minacciandolo con una cintura e reiteratamente correndo verso l'odierno ricorrente per colpirlo, prima di esser a sua volta colpito con il pugno di cui si è detto.
4. La gravata sentenza, riconosciuta l'aggressività del AL scatenatasi gratuitamente (non vi erano rapporti pregressi fra i due) contro l'imputato e la plausibilità della reazione del VO, peraltro concretatasi in un'unica azione difensiva (il pugno scagliato), ha escluso tuttavia la sussistenza della scriminante della legittima difesa perché l'agente, colpendo con un pugno deciso e ben calibrato una persona così visibilmente ubriaca, ha sopravvalutato colpevolmente le sue esibite capacità di combattimento. In altre parole sarebbe stata sufficiente una spinta o anche solo scansarsi bruscamente per far cadere l'avversario da solo. Pertanto ha ritenuto che il VO avesse ecceduto colposamente i limiti posti dalla necessità di difendersi. IL ricorso è fondato: secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima;
mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa (tra le altre, Sez. 1^, n. 45425 del 25/10/2005, dep. 15/12/2005, P.G. in proc. Bollardi, Rv. 233352). È anche consolidato il principio di diritto alla cui stregua il giudizio di accertamento della legittima difesa deve essere effettuato con giudizio ex ante e non già ex post - - delle circostanze di fatto, cronologicamente rapportato al momento della reazione e dimensionato nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel momento - e non a posteriori - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi, ex art. 52 c.p., dell'esimente indicata (Sez. 5^, n. 3507 del 04/11/2009, dep. 27/01/2010, Siviglia e altro, Rv. 245843, e, tra le precedenti conformi, Sez. 1^, n. 4456 del 17/02/2000, dep. 12/04/2000, Tripodi, Rv. 215808). Il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa reale o dell'eccesso colposo nella stessa costituisce, peraltro, giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (tra le altre, Sez. F, n. 39049 del 26/08/2008, dep. 16/10/2008, Greco, Rv. 241553). La sentenza impugnata incorre nel denunciato vizio motivazionale pervenendo ad una valutazione degli elementi fattuali con la freddezza tipica del ragionamento ex post non adeguatamente considerando lo stato di estrema concitazione e di oggettiva paura, del quale il ricorrente risultava portatore in detto momento, e la percezione autentica da parte del medesimo della sensazione di una minaccia concreta e incombente, in un contesto connotato da plurime e precedenti aggressioni. L'agire come sostenuto dalla Corte (evitare di sferrare il pugno) avrebbe richiesto una lucida consapevolezza, una freddezza valutativa e una padronanza di sè, non esigibili se non "a mente fredda". Peraltro l'affermazione secondo cui sarebbe bastata una spinta o scostarsi repentinamente è una mera supposizione, non confortata da alcun elemento, atteso che il AL sebbene evidentemente ubriaco era comunque stato in grado di correre a più riprese verso VO senza mostrare quindi alcuna difficoltà nell'incedere o perdita di equilibrio. La palese contraddittorietà di tale passaggio del ragionamento della Corte di merito ha determinato un vuoto motivazionale ricadente sulla tenuta logica della decisione e sulla correttezza della valutazione svolta circa la sussistenza del ravvisato eccesso colposo, né stante l'assoluta chiarezza dell'episodio nei suoi elementi fattuali, la vicenda è suscettibile di ulteriori approfondimenti. In tale contesto, l'apprezzamento finale della qualificazione del fatto come eccesso colposo non si pone come rispondente, in contrasto con le affermazioni di principio pure richiamate e sostenute, ai parametri normativi fissati dell'art. 52 cod. pen.
5. Alla stregua degli svolti rilievi, il ricorso proposto dall'imputato VO NA AL deve essere, pertanto, accolto con conseguente annullamento senza della sentenza impugnata trattandosi di fatto non punibile ai sensi dell'art. 52 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata trattandosi di fatto non punibile ai sensi dell'art. 52 c.p. Così deciso nella camera di consiglio del 3 maggio 2016 PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott.ssa Luisa Bianchi) ( dott. Francesco Mañia CASSAZIONS Sસવ R T E C O CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 AGO. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Carielly Lymelza