Art. 7. (Immissione di assistenti nei ruoli del personale insegnante delle scuole materne statali)
Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le assistenti di ruolo e le assistenti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne statali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocate d'ufficio nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, purche' siano in possesso del titolo di studio prescritto dalla legge 18 marzo 1968, n. 444 , e previo superamento qualora non fornite dal prescritto titolo di abilitazione, del corso abilitante speciale di cui al precedente articolo 6, primo comma.
L'assegnazione della sede alle assistenti di ruolo in possesso del titolo prescritto per l'insegnamento dalla legge 18 marzo 1968, n. 444 , e' disposta assieme a quella delle insegnanti di cui al punto n. 2 del precedente articolo 6.
Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le assistenti di ruolo e le assistenti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne statali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocate d'ufficio nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, purche' siano in possesso del titolo di studio prescritto dalla legge 18 marzo 1968, n. 444 , e previo superamento qualora non fornite dal prescritto titolo di abilitazione, del corso abilitante speciale di cui al precedente articolo 6, primo comma.
L'assegnazione della sede alle assistenti di ruolo in possesso del titolo prescritto per l'insegnamento dalla legge 18 marzo 1968, n. 444 , e' disposta assieme a quella delle insegnanti di cui al punto n. 2 del precedente articolo 6.